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Formazione blended nella sicurezza sul lavoro: il nuovo Accordo Stato-Regioni apre alla modalità mista

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Indice

Presenza, videoconferenza, e-learning e modalità mista non sono la stessa cosa. Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce una modalità organizzativa destinata a cambiare il modo di progettare i corsi sulla sicurezza sul lavoro.

La formazione blended nella sicurezza sul lavoro rappresenta una delle novità più interessanti del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, perché supera una contrapposizione che per anni ha accompagnato il dibattito sulla formazione obbligatoria: un corso può essere svolto online oppure deve essere necessariamente in presenza?

La risposta, oggi, è più articolata. L’Accordo del 17 aprile 2025 introduce infatti la modalità mista, conosciuta anche con il termine inglese blended, cioè un modello che alterna momenti di formazione a distanza, sincrona o asincrona, a momenti di formazione in presenza fisica.

La novità potrebbe sembrare marginale, ma non lo è affatto. Molti soggetti rischiano di interpretarla in modo errato, confondendola con un semplice corso online o con una videoconferenza. In realtà, la modalità blended attribuisce a ciascuna metodologia una funzione precisa all’interno del progetto formativo.

Si tratta di un cambiamento culturale prima ancora che organizzativo, perché sposta l’attenzione dalla singola lezione alla progettazione complessiva del percorso.

Formazione blended
Formazione blended

Perché la formazione blended diventerà sempre più importante

Negli ultimi anni il mondo del lavoro è cambiato profondamente.

Molte aziende operano contemporaneamente su più sedi, altre gestiscono lavoratori distribuiti sul territorio nazionale, altre ancora hanno introdotto modelli organizzativi flessibili che rendono più difficile concentrare tutti i partecipanti nella stessa aula fisica.

Parallelamente, la pandemia ha accelerato l’utilizzo degli strumenti digitali, dimostrando che alcune attività formative possono essere svolte efficacemente anche a distanza.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni prende atto di questa evoluzione, ma lo fa con un approccio molto diverso rispetto al passato.

L’obiettivo non è aumentare la quantità di formazione a distanza, ma migliorare la qualità della formazione nel suo complesso. La presenza fisica non viene sostituita, ma viene valorizzata e utilizzata nei momenti in cui genera il maggior valore aggiunto.

Questa impostazione permette di costruire percorsi più efficaci, ridurre gli spostamenti inutili e personalizzare maggiormente l’esperienza formativa.

La modalità mista non è un corso online

È probabilmente questo il concetto più importante dell’intero articolo.

La modalità blended non coincide con un corso online.

Il nuovo Accordo specifica che la modalità mista consiste nell’alternanza tra attività a distanza e momenti in presenza fisica. La presenza mantiene un ruolo strategico e non rappresenta una semplice eventualità organizzativa.

La presenza in aula viene, infatti, considerata particolarmente utile per socializzare, creare il clima didattico, sostenere la motivazione dei partecipanti, familiarizzare con gli strumenti tecnologici, svolgere attività pratiche e realizzare le verifiche finali dell’apprendimento.

La parola chiave diventa quindi alternanza.

Non si tratta di scegliere tra una modalità e l’altra, ma di utilizzare ciascuna metodologia nel momento più appropriato.

Una parte dei contenuti teorici potrebbe essere fruita a distanza, mentre le attività pratiche e le verifiche potrebbero essere concentrate in presenza.

Attenzione

Formazione blended non significa “metà online e metà in presenza”. Il nuovo Accordo non impone percentuali prestabilite. Ciò che conta è la progettazione del percorso e la coerenza tra obiettivi didattici, metodologia utilizzata e modalità consentite per ciascun corso.

E-learning, videoconferenza e blended: perché la confusione può diventare un problema

Molte aziende utilizzano impropriamente questi termini come se fossero sinonimi.

In realtà indicano modalità profondamente diverse.

L’e-learning si basa su una fruizione prevalentemente autonoma e asincrona dei contenuti. La videoconferenza sincrona prevede, invece, la presenza contemporanea di docente e discenti collegati a distanza.

La formazione blended, invece, integra diverse modalità all’interno di un unico percorso progettato in maniera organica.

La differenza non è soltanto terminologica.

Una cattiva interpretazione potrebbe infatti portare alcune aziende a ritenere sufficiente una videolezione registrata per considerare un corso conforme alla modalità mista.

È un errore che probabilmente vedremo molto spesso nei prossimi mesi.

Approfondimento: videoconferenza sincrona ed e-learning non sono l’unica alternativa

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 introduce anche la modalità mista o blended, un modello organizzativo che integra momenti di formazione a distanza e attività in presenza all’interno dello stesso percorso formativo. Se vuoi approfondire le differenze tra queste modalità e capire quando è possibile utilizzarle, consulta la nostra guida dedicata alla Videoconferenza Sincrona (VCS) ed e-learning nei corsi sulla sicurezza sul lavoro.

Perché il nuovo Accordo aumenta il livello di progettazione richiesto

Il nuovo Accordo Stato-Regioni segna un passaggio molto importante.

Per anni la formazione è stata percepita soprattutto come un adempimento amministrativo. Oggi viene richiesto un approccio completamente diverso.

La progettazione assume un ruolo centrale.

Il soggetto formatore deve costruire percorsi coerenti, documentabili, verificabili e in grado di dimostrare l’effettiva acquisizione delle competenze.

Questo significa che non basta più calendarizzare alcune lezioni.

Occorre pianificare il percorso, individuare le metodologie più efficaci, predisporre la documentazione e organizzare adeguatamente le verifiche finali.

formazione blended
E-learning – videoconferenza – blended

La presenza fisica diventa ancora più importante

Paradossalmente, l’introduzione della modalità blended rafforza il ruolo della presenza.

Molti potrebbero pensare il contrario.

Il nuovo Accordo considera infatti la presenza il momento ideale per svolgere tutte quelle attività che difficilmente possono essere replicate a distanza.

Pensiamo, ad esempio, alle attività pratiche, alle simulazioni, alle esercitazioni, alle verifiche finali e alle attività che richiedono un’interazione diretta tra docente e partecipanti.

La presenza diventa quindi un momento strategico del percorso e non un semplice obbligo da adempiere.

La modalità blended può ridurre il rischio di isolamento tipico della formazione esclusivamente a distanza e favorire una maggiore partecipazione dei discenti, mantenendo al tempo stesso alcuni vantaggi organizzativi, come la riduzione degli spostamenti e una maggiore personalizzazione dei ritmi di apprendimento.

Quando utilizzare davvero la modalità blended: alcuni esempi pratici

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non impone alle aziende di utilizzare la modalità blended, ma offre ai soggetti formatori uno strumento organizzativo in più, da adottare quando può migliorare l’efficacia del percorso formativo.

L’errore più comune sarebbe pensare che la modalità mista debba essere utilizzata in tutti i corsi. In realtà, la scelta deve nascere da una progettazione consapevole e dalla natura stessa degli obiettivi didattici.

In alcuni casi, la formazione a distanza può essere particolarmente utile per trasmettere contenuti teorici, affrontare gli aspetti normativi o introdurre i concetti generali della prevenzione. La presenza fisica, invece, continua a essere il contesto ideale per le attività pratiche, le simulazioni, le esercitazioni, il confronto diretto tra docente e partecipanti e le verifiche finali dell’apprendimento.

Pensiamo, ad esempio, a un’azienda multisede che deve aggiornare contemporaneamente lavoratori distribuiti sul territorio nazionale. Una parte del percorso potrebbe essere organizzata a distanza, riducendo gli spostamenti e semplificando la partecipazione, mentre le attività che richiedono una maggiore interazione potrebbero essere concentrate in presenza.

Quali errori stanno già commettendo le aziende

Le prime interpretazioni stanno evidenziando alcuni errori ricorrenti. Alcune aziende pensano che la modalità blended rappresenti una liberalizzazione dell’e-learning. Altre credono che basti aggiungere una videolezione a un corso tradizionale per poter parlare di modalità mista.

Altre ancora immaginano di poter eliminare completamente la presenza fisica.

Il nuovo Accordo va invece nella direzione opposta. L’obiettivo è aumentare la qualità della formazione, non ridurre il coinvolgimento dei partecipanti.

Cosa cambia per i soggetti formatori

I soggetti formatori sono probabilmente i primi destinatari di questo cambiamento.

La formazione blended richiede infatti una progettazione molto più accurata rispetto al passato.

Occorre costruire percorsi coerenti, garantire la tracciabilità delle attività, documentare ogni fase del processo formativo e predisporre strumenti efficaci di verifica dell’apprendimento.

Anche la gestione documentale assume un ruolo sempre più importante.

La formazione non deve essere soltanto svolta, ma deve poter essere dimostrata.

Questo comporta una maggiore attenzione alla gestione delle presenze, alla conservazione della documentazione e all’organizzazione del fascicolo del corso.

Come dovrebbero organizzarsi le aziende nel 2026

Le aziende dovrebbero iniziare fin da subito a ragionare in termini di progettazione.

La domanda non dovrebbe più essere “posso fare questo corso online?”, ma “qual è la modalità più efficace per raggiungere gli obiettivi formativi?”.

La risposta potrebbe essere diversa da caso a caso.

In alcuni percorsi la presenza manterrà un ruolo predominante. In altri potrà essere utile alternare momenti a distanza e momenti in aula.

Ciò che conta è costruire percorsi coerenti, documentabili e realmente efficaci.

La vera innovazione non consiste nel fare più formazione online, ma nel costruire percorsi che utilizzino ogni strumento nel momento giusto. La qualità della formazione non dipende dal luogo in cui si svolge, ma dalla capacità di trasformarla in un’esperienza realmente utile per la sicurezza delle persone.

FAQ formazione blended sicurezza sul lavoro
FAQ formazione blended sicurezza sul lavoro

FAQ

Cos’è la formazione blended nel nuovo Accordo Stato-Regioni?

È una modalità di erogazione che alterna momenti di formazione a distanza, sia sincrona sia asincrona, a momenti di formazione in presenza fisica.

La formazione blended coincide con l’e-learning?

No. L’e-learning rappresenta una modalità specifica di formazione a distanza, mentre la modalità blended integra diverse metodologie all’interno dello stesso percorso.

La presenza fisica rimane obbligatoria?

Dipende dal corso e dalle modalità consentite dal nuovo Accordo. La presenza continua ad avere un ruolo strategico, soprattutto per le attività pratiche e le verifiche finali.

Esistono percentuali obbligatorie tra distanza e presenza?

No. Il nuovo Accordo non stabilisce percentuali fisse. La progettazione del percorso resta in capo al soggetto formatore.

Qual è il vantaggio principale della formazione blended?

Permette di coniugare la flessibilità della formazione a distanza con i benefici della presenza fisica, migliorando l’efficacia complessiva del percorso.

Link Utili

Gazzetta Ufficiale – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Conferenza Stato-Regioni

INAIL

 

 

 

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