Nuova assunzione: formazione obbligatoria, visita medica, attestati e documenti da verificare prima dell’inserimento in azienda.
La sicurezza sul lavoro del nuovo assunto va organizzata fin dall’inizio del rapporto di lavoro. Prima dell’inserimento operativo, il datore di lavoro deve individuare la mansione, verificare i rischi e gli attestati già posseduti, gestire la formazione necessaria e controllare se siano richiesti addestramento, visita medica o abilitazioni specifiche.
Programmare un corso non equivale ad aver formato il lavoratore. Occorre verificare cosa la persona possa effettivamente svolgere, tenendo conto della preparazione posseduta e delle disposizioni applicabili.
L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 richiede una formazione sufficiente e adeguata, riferita anche ai rischi della mansione e alle conoscenze linguistiche del lavoratore. La formazione e, quando previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, del cambiamento di mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
In questa guida vedremo quando formare il nuovo assunto, come verificare gli attestati pregressi, quali documenti conservare e quando siano necessari visita medica e addestramento. Distingueremo inoltre la regola generale dalla disposizione specifica prevista per il settore turistico-ricettivo e la somministrazione di alimenti e bevande.

Il nuovo assunto può iniziare subito a lavorare?
In via generale, il nuovo assunto non deve essere adibito alla mansione senza la formazione necessaria rispetto ai rischi che dovrà affrontare. La semplice assunzione o la prenotazione di un corso non dimostrano che il lavoratore sia stato formato.
L’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008 prevede che la formazione e, quando richiesto, l’addestramento specifico avvengano in occasione della costituzione del rapporto di lavoro. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 richiama questa disposizione e collega la formazione specifica ai rischi individuati attraverso la valutazione dei rischi aziendale.
Prima dell’inserimento operativo, il datore di lavoro deve quindi verificare la formazione posseduta e completare le eventuali integrazioni necessarie. Devono essere gestiti anche l’informazione sui rischi e sulle procedure aziendali, l’eventuale addestramento e gli ulteriori requisiti previsti per l’attività.
Se il lavoratore possiede già una formazione riconoscibile, non deve ripetere automaticamente tutti i corsi. Occorre verificare i crediti formativi, gli aggiornamenti e la coerenza della formazione specifica con la nuova mansione e con i rischi presenti in azienda.
Esiste ancora il termine dei 60 giorni?
L’Accordo Stato-Regioni del 2025 non ripropone il precedente termine dei 60 giorni per completare la formazione dei neoassunti. Non è quindi corretto considerarlo una possibilità generale di rinviare il corso dopo l’inizio dell’attività.
La disposizione specifica dei 30 giorni per turismo e somministrazione
Una disposizione successiva, contenuta nell’articolo 1-bis del Decreto-Legge 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025, prevede un termine specifico per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della Legge 287/1991.
In questi settori, la formazione e l’eventuale addestramento specifico devono concludersi entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro, oppure dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.
Questo termine non si applica automaticamente alle altre aziende e non elimina gli ulteriori obblighi di prevenzione e protezione previsti per la mansione.
Per approfondire i percorsi formativi, consulta anche Formazione lavoratori 2025: cosa cambia davvero.
Ho assunto un lavoratore: cosa fare nelle prime 24 ore
L’inserimento del nuovo assunto parte dalla mansione effettiva e dai rischi ai quali sarà esposto. Le prime 24 ore sono un riferimento organizzativo: non costituiscono un periodo di tolleranza durante il quale rinviare gli obblighi di sicurezza.
Il datore di lavoro, con il supporto delle figure della prevenzione interessate, deve verificare:
- Mansione e attività: quali compiti svolgerà il lavoratore, in quali ambienti e con quali attrezzature.
- Rischi e DVR: se la valutazione aziendale comprende già le attività e le esposizioni previste.
- Formazione pregressa: quali attestati sono riconoscibili e quali integrazioni o aggiornamenti occorrono.
- Formazione da completare: come organizzare il percorso rispettando gli obblighi applicabili, inclusa l’eventuale disposizione settoriale dei 30 giorni.
- Addestramento e abilitazioni: se siano richiesti per attrezzature, dispositivi o procedure di lavoro.
- Sorveglianza sanitaria: se sia necessario il giudizio di idoneità prima dell’assegnazione alla mansione.
- Informazione e protezione: quali istruzioni, procedure di emergenza e dispositivi di protezione individuale fornire.
Se è il primo lavoratore, quando serve il DVR?
Se l’attività era svolta esclusivamente dal titolare e non erano presenti lavoratori o soggetti equiparati che rendessero già applicabili questi obblighi, l’ingresso del primo lavoratore richiede di effettuare la valutazione dei rischi e predisporre il DVR prima dell’avvio delle attività lavorative interessate.
Non decorre automaticamente un termine di 90 giorni dall’assunzione. L’articolo 28, comma 3-bis, del Decreto Legislativo 81/2008 prevede quel termine per l’elaborazione del DVR in caso di costituzione di una nuova impresa, dalla data di inizio dell’attività. Anche in questa situazione, la valutazione dei rischi deve essere immediata e deve essere data immediata evidenza degli adempimenti indicati dalla norma.
Per approfondire, consulta DVR senza dipendenti: quando è obbligatorio e chi è considerato lavoratore.
Checklist iniziale per il nuovo assunto
- Individuare mansione, attività e rischi.
- Verificare la copertura del DVR.
- Controllare attestati e crediti formativi.
- Organizzare e documentare la formazione necessaria.
- Gestire eventuali addestramento e abilitazioni.
- Verificare l’idoneità sanitaria, quando richiesta.
- Fornire informazioni, istruzioni e DPI necessari.
- Informare il preposto, ove presente, sull’inserimento del lavoratore.

Quali documenti servono quando si assume un nuovo lavoratore
L’azienda deve poter dimostrare che il nuovo assunto possiede i requisiti necessari per le attività assegnate e che gli adempimenti di sicurezza sono stati gestiti correttamente.
La documentazione da raccogliere dipende dalla mansione e dai rischi. Comprende, secondo il caso:
- Attestati di formazione e aggiornamento, inclusi quelli già posseduti dal lavoratore.
- Evidenza delle verifiche sulla formazione pregressa, con indicazione delle eventuali integrazioni necessarie.
- Documentazione della formazione integrativa effettivamente svolta.
- Registrazione dell’addestramento, quando previsto: l’articolo 37, comma 5, richiede che gli interventi siano tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.
- Giudizio di idoneità alla mansione specifica, quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria.
- Attestati di abilitazione, se richiesti per le attrezzature utilizzate.
- Evidenza della consegna dei DPI e delle istruzioni fornite, secondo le esigenze dell’attività.
Una scheda di inserimento del nuovo assunto può aiutare a collegare mansione, rischi, formazione, idoneità e dispositivi assegnati. È uno strumento organizzativo utile: non va presentato come un modello obbligatorio previsto in via generale dalla legge.
La prenotazione di un corso documenta la programmazione, ma non dimostra che la formazione sia stata completata.
Il lavoratore nuovo assunto ha già degli attestati di sicurezza sul lavoro: sono validi?
Il cambio di azienda non comporta automaticamente la ripetizione di tutti i corsi. Il datore di lavoro deve verificare quale formazione possa essere riconosciuta e se siano necessarie integrazioni rispetto alla nuova attività.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 distingue la formazione generale da quella specifica:
- La formazione generale costituisce credito formativo permanente. Un percorso validamente svolto e documentato non deve essere ripetuto soltanto perché il lavoratore cambia datore di lavoro.
- La formazione specifica va verificata rispetto ai rischi della nuova mansione e del contesto aziendale. Occorre accertare che quanto già svolto copra i rischi effettivi e integrare gli eventuali contenuti mancanti.
- Gli aggiornamenti devono essere verificati, insieme agli eventuali percorsi distinti richiesti per attrezzature o incarichi particolari.
L’Accordo riconosce inoltre i percorsi dei lavoratori effettuati secondo il precedente Accordo del 21 dicembre 2011: l’entrata in vigore delle nuove regole non rende automaticamente inutilizzabili gli attestati precedenti.
La verifica deve riguardare almeno il soggetto formatore, la data, la durata, i contenuti disponibili, gli aggiornamenti e la pertinenza rispetto alle attività assegnate.
Un attestato riconoscibile non sostituisce l’informazione sui rischi e sulle procedure della nuova azienda né l’eventuale addestramento necessario. Il risultato della verifica deve quindi chiarire cosa è già coperto e cosa occorre completare.
L’esperienza del lavoratore sostituisce la formazione obbligatoria?
No. L’esperienza professionale non sostituisce la formazione obbligatoria, anche quando il lavoratore svolge la stessa attività da molti anni.
Occorre distinguere l’esperienza dalla formazione già acquisita: i corsi validamente svolti possono essere riconosciuti secondo le regole applicabili, mentre la sola capacità di eseguire un lavoro non dimostra l’assolvimento dell’obbligo formativo.
Anche un lavoratore esperto deve conoscere i rischi, le procedure e le misure di prevenzione della nuova azienda. Attrezzature, ambienti e organizzazione possono essere diversi da quelli con cui ha lavorato in precedenza.
“Lo sa già fare” non basta: il datore di lavoro deve verificare la formazione documentata, integrare ciò che manca e assicurare l’informazione e l’eventuale addestramento richiesti.
L’affiancamento a un collega può aiutare l’inserimento, ma non sostituisce automaticamente un corso obbligatorio. Quando costituisce addestramento ai sensi dell’articolo 37, deve comprendere le prove pratiche e le esercitazioni necessarie ed essere tracciato nell’apposito registro.
Quando è obbligatoria la visita medica del nuovo assunto
La visita medica non è obbligatoria per ogni nuova assunzione. Occorre verificare se la mansione comporti esposizioni per le quali è richiesta la sorveglianza sanitaria, considerando la normativa applicabile e la valutazione dei rischi aziendale.
Possono rilevare, secondo le condizioni previste dalle rispettive disposizioni, esposizioni a rumore, vibrazioni, agenti chimici o biologici, movimentazione manuale dei carichi, lavoro notturno e utilizzo del videoterminale.
La presenza di uno di questi fattori non va valutata soltanto in base al nome della mansione: contano le attività effettive, le modalità di esposizione e le condizioni che fanno scattare l’obbligo.
Quando la sorveglianza sanitaria è prevista, il lavoratore deve essere sottoposto alla visita preventiva e avere il giudizio di idoneità prima di essere adibito alla mansione interessata. La visita può essere effettuata anche in fase preassuntiva.
Nuovo assunto in ufficio: quando serve la visita per il videoterminale?
L’articolo 173 del Decreto Legislativo 81/2008 considera videoterminalista il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Non basta quindi essere assunti come impiegati o utilizzare occasionalmente un computer: bisogna considerare il tempo effettivo di utilizzo.
Per esempio, un impiegato che utilizza il videoterminale per cinque ore effettive al giorno, per cinque giorni alla settimana, già al netto delle interruzioni, totalizza 25 ore e rientra nella definizione. Si applica quindi la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 176.
Se l’utilizzo è occasionale e resta sotto la soglia, il solo videoterminale non determina questo obbligo. La visita potrebbe comunque essere necessaria per altri rischi della mansione.
La visita medica e la formazione restano adempimenti distinti: il giudizio di idoneità non sostituisce la preparazione necessaria per lavorare in sicurezza.

Devo aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi quando assumo?
La nuova assunzione non comporta automaticamente la rielaborazione del DVR. Occorre però verificare che il documento comprenda la mansione assegnata, i rischi effettivi e le misure di prevenzione necessarie.
Se il lavoratore viene inserito in un’attività già valutata, senza modifiche significative per la salute e la sicurezza, può non essere necessario rielaborare il documento. Restano da gestire gli adempimenti individuali: formazione, informazione, eventuale addestramento, idoneità sanitaria e DPI.
La verifica deve essere più approfondita quando l’inserimento comporta, per esempio:
- nuove attività o mansioni non considerate;
- utilizzo di nuove attrezzature o sostanze;
- modifiche degli ambienti o delle modalità di lavoro;
- cambiamenti dei turni o dell’organizzazione significativi per la sicurezza.
L’articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 81/2008 richiede la rielaborazione immediata della valutazione in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro, evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, infortuni significativi oppure risultati della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità.
In questi casi, la valutazione e le misure di prevenzione vanno aggiornate subito. Il termine di 30 giorni previsto per la rielaborazione del documento non consente di rinviare la gestione dei rischi.
Per il primo lavoratore di un’attività prima priva di lavoratori o soggetti equiparati, vale invece quanto chiarito nel blocco precedente sulla predisposizione iniziale del DVR.
Il documento è anche il riferimento per individuare la formazione specifica necessaria. Approfondisci questo collegamento nella guida DVR e formazione dei lavoratori: perché devono essere sempre coerenti.
Quali sono gli errori più frequenti che commettono le aziende
Gli errori nell’inserimento del nuovo assunto riguardano soprattutto la verifica dei requisiti e il coordinamento tra chi organizza il lavoro e chi gestisce la prevenzione.
- Considerare la prenotazione del corso sufficiente per iniziare qualsiasi attività. Occorre verificare la formazione effettivamente posseduta e rispettare le disposizioni applicabili.
- Richiamare automaticamente il precedente termine dei 60 giorni. L’Accordo Stato-Regioni 2025 non lo ripropone. La disposizione dei 30 giorni riguarda esclusivamente i settori individuati dalla norma.
- Accettare gli attestati senza verificarli. Bisogna controllare riconoscibilità, aggiornamenti e copertura dei rischi della nuova mansione.
- Confondere esperienza, formazione e addestramento. Sono elementi diversi: l’esperienza non sostituisce i corsi obbligatori e l’addestramento richiesto deve essere effettivo e registrato.
- Assegnare la mansione senza verificare idoneità sanitaria e protezioni necessarie. Quando richiesti, giudizio di idoneità, DPI e relativa preparazione devono essere gestiti prima delle attività interessate.
- Non coordinare l’inserimento con il preposto e le altre figure coinvolte. Chi assegna e controlla le attività deve conoscere ciò che il lavoratore può svolgere e gli adempimenti ancora da completare.
Una procedura utile deve collegare documenti e attività effettive: ogni verifica deve tradursi in una decisione concreta sull’inserimento del lavoratore.
Come organizzare una procedura interna per i nuovi assunti
Una procedura interna aiuta a coordinare chi gestisce l’assunzione con chi organizza il lavoro e la prevenzione. Deve chiarire chi effettua le verifiche, quali documenti raccoglie e quali attività possono essere assegnate al lavoratore.
Il percorso può essere organizzato in cinque passaggi:
- Definire l’attività prevista. Individuare mansione, ambienti, attrezzature e rischi, verificando che siano considerati nel DVR.
- Controllare i requisiti posseduti. Esaminare formazione pregressa, aggiornamenti ed eventuali abilitazioni.
- Gestire gli adempimenti necessari. Completare le integrazioni formative, fornire informazioni e istruzioni, effettuare l’eventuale addestramento e organizzare la sorveglianza sanitaria quando richiesta.
- Coordinare l’inserimento operativo. Comunicare al preposto, ove presente, le attività assegnabili, le eventuali prescrizioni del giudizio di idoneità e gli adempimenti ancora da completare.
- Conservare le evidenze e verificare l’applicazione. Archiviare la documentazione e controllare che il lavoratore comprenda e applichi le procedure di sicurezza.
Per ogni attività ancora da completare è utile indicare un responsabile e una scadenza coerente con gli obblighi applicabili.
Una scheda compilata non basta se le verifiche non sono state effettuate. La procedura deve permettere di conoscere la situazione reale del lavoratore e organizzare di conseguenza le attività.
Checklist operativa: cosa verificare prima di adibire il lavoratore alla mansione
Prima dell’assegnazione delle attività, verifica i punti applicabili al caso concreto:
- Mansione: sono definiti i compiti, gli ambienti e le attrezzature utilizzate?
- DVR: le attività e i rischi sono già valutati oppure occorre integrare la valutazione?
- Formazione: sono stati verificati attestati, crediti, aggiornamenti e integrazioni necessarie?
- Tempistiche: sono rispettati gli obblighi formativi e, se applicabile, la disposizione settoriale dei 30 giorni?
- Informazione: il lavoratore conosce rischi, istruzioni operative e procedure di emergenza?
- Addestramento: quando richiesto, è stato effettuato e registrato?
- Abilitazioni: sono presenti quelle eventualmente necessarie per le attrezzature assegnate?
- Sorveglianza sanitaria: quando prevista, è disponibile il giudizio di idoneità alla mansione e sono rispettate le eventuali prescrizioni?
- DPI: sono stati forniti quelli necessari, insieme alle istruzioni e all’eventuale addestramento?
- Coordinamento: il preposto, ove presente, conosce le attività assegnate e gli eventuali limiti?
- Documentazione: le evidenze delle verifiche e degli adempimenti sono disponibili?
Per ciascun punto, indica “verificato”, “da completare” oppure “non applicabile”, motivando quest’ultima scelta. Se manca un requisito necessario per un’attività, quella verifica deve tradursi in una decisione sull’assegnazione del lavoro.
Riferimenti normativi essenziali
Nel Decreto Legislativo 81/2008, i principali riferimenti sono:
- Articolo 18: obblighi del datore di lavoro e del dirigente.
- Articoli 28 e 29: valutazione dei rischi, DVR e rielaborazione.
- Articoli 36 e 37: informazione, formazione e addestramento.
- Articolo 41: sorveglianza sanitaria.
- Articolo 73: informazione, formazione e addestramento per le attrezzature.
- Articoli 173, 175 e 176: videoterminali, interruzioni e sorveglianza sanitaria.
Per i percorsi formativi si applica l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Per il termine specifico nei settori turistico-ricettivo e di somministrazione di alimenti e bevande, il riferimento è l’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025.
La sicurezza del nuovo assunto si costruisce prima dell’ingresso operativo
Inserire un nuovo lavoratore significa verificare che la formazione, le competenze e gli eventuali requisiti sanitari siano adeguati alle attività assegnate.
La decisione deve partire dalla mansione e dai rischi effettivi: controllare gli attestati, riconoscere la formazione già acquisita, completare ciò che manca e gestire informazione, addestramento, sorveglianza sanitaria e DPI quando necessari.
Una procedura condivisa permette di sapere quali verifiche sono state effettuate, quali adempimenti restano da completare e chi deve occuparsene. Le disposizioni specifiche sulle tempistiche vanno applicate ai casi previsti, senza estenderle automaticamente a tutte le aziende.
La sicurezza del nuovo assunto prende forma nelle scelte dell’azienda: formazione adeguata, verifiche concrete e attività assegnate con consapevolezza.

FAQ
Un nuovo assunto può iniziare a lavorare senza formazione sulla sicurezza?
In via generale, non deve essere adibito alla mansione senza la formazione necessaria rispetto ai rischi dell’attività. Il datore di lavoro deve verificare la preparazione già posseduta e completare le integrazioni richieste. Esiste una disposizione specifica sulle tempistiche per le imprese turistico-ricettive e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dalla legge.
Esistono ancora i 60 giorni per completare la formazione dei neoassunti?
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non ripropone il precedente termine dei 60 giorni. Non è quindi corretto utilizzarlo come possibilità generale di rinviare la formazione dopo l’inizio dell’attività.
A quali aziende si applica il termine dei 30 giorni?
Alle imprese turistico-ricettive e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande individuati dall’articolo 5 della Legge 287/1991. L’articolo 1-bis del D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, prevede che formazione ed eventuale addestramento specifico si concludano entro 30 giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.
Basta prenotare il corso per assegnare il lavoratore alla mansione?
No. La prenotazione dimostra la programmazione del corso, non la formazione effettivamente ricevuta. L’assegnazione delle attività deve tenere conto dei requisiti posseduti e delle disposizioni applicabili.
Se il nuovo assunto ha già un attestato, deve ripetere tutto il corso?
Non automaticamente. La formazione generale validamente svolta costituisce credito formativo permanente. Per quella specifica occorre verificare la copertura dei rischi della nuova mansione, gli aggiornamenti e le eventuali integrazioni necessarie.
Gli attestati rilasciati secondo l’Accordo del 2011 sono ancora riconoscibili?
Sì. L’Accordo del 2025 riconosce i percorsi dei lavoratori effettuati secondo il precedente Accordo del 21 dicembre 2011. Restano da verificare gli aggiornamenti e l’adeguatezza della formazione rispetto alle attività effettivamente assegnate.
L’esperienza del lavoratore sostituisce la formazione obbligatoria?
No. L’esperienza professionale non sostituisce i corsi obbligatori. Va distinta dalla formazione pregressa documentata, che può essere riconosciuta secondo le regole applicabili.
La formazione generale basta per iniziare qualsiasi mansione?
No. Occorre anche la formazione specifica adeguata ai rischi dell’attività e, quando richiesti, addestramento e abilitazioni per le attrezzature utilizzate.
La visita medica è obbligatoria per ogni nuovo assunto?
No. Dipende dalla mansione, dalle esposizioni e dalle condizioni previste dalla normativa e dalla valutazione dei rischi. Quando è richiesta la sorveglianza sanitaria, occorre il giudizio di idoneità prima dell’adibizione alla mansione interessata.
Un impiegato che usa il computer deve fare la visita medica?
Per il rischio da videoterminale, rientra nella definizione di videoterminalista chi lo utilizza in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175. Un utilizzo occasionale sotto tale soglia non determina da solo questo obbligo, ma possono rilevare altri rischi della mansione.
Devo aggiornare il DVR ogni volta che assumo?
Non automaticamente. Occorre verificare che mansione e rischi siano già considerati. La rielaborazione è necessaria quando ricorrono le condizioni dell’articolo 29, comma 3, tra cui modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative per la salute e la sicurezza.
Quali documenti devo conservare per il nuovo assunto?
Secondo il caso: attestati e aggiornamenti, evidenze delle verifiche sulla formazione pregressa, documentazione delle integrazioni formative, registrazione dell’addestramento, giudizio di idoneità, eventuali abilitazioni ed evidenze relative a DPI e istruzioni fornite.
Link Utili
D.Lgs. 81/2008 – Testo aggiornato su Normattiva
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Repertorio n. 59/CSR
Ministero del Lavoro – Misure sanitarie e di sicurezza obbligatorie per le imprese


