Due finestre temporali diverse, norme differenti e istruzioni operative da leggere con attenzione. Ecco la guida pratica per imprese, consulenti e professionisti che vogliono capire come funziona il Bonus ZES assunzioni, chi può beneficiarne e quali errori evitare per non perdere l’incentivo.
Il Bonus ZES assunzioni è uno degli incentivi occupazionali che, negli ultimi anni, ha generato più dubbi tra aziende, consulenti del lavoro e professionisti delle risorse umane.
Il motivo è semplice: sotto la stessa espressione “Bonus ZES” (Zona Economica Speciale) vengono spesso ricondotte misure diverse.
In questo articolo ci occupiamo esclusivamente del Bonus assunzioni ZES 2026, cioè dell’esonero contributivo gestito dall’INPS.
La prima disciplina è stata introdotta dall’articolo 24 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, il cosiddetto Decreto Coesione, convertito dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95, e riguarda le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Per il 2026 il legislatore ha previsto una nuova disciplina agevolativa, successivamente regolata dall’INPS con specifiche istruzioni operative.
L’obiettivo di questa guida è fare chiarezza, spiegando in modo pratico cosa cambia tra le due misure, chi può beneficiare dell’agevolazione, come funziona l’esonero contributivo, quali errori evitare e quali adempimenti devono essere rispettati.

Bonus ZES in 30 secondi
Chi può richiederlo?
Datori di lavoro privati con massimo 10 dipendenti.
Chi può essere assunto?
Lavoratori con almeno 35 anni e disoccupati da almeno 24 mesi.
Che contratto serve?
Nuova assunzione a tempo indeterminato.
Quanto vale?
100% dei contributi previdenziali fino a 650 euro al mese.
Per quanto tempo?
24 mesi.
Chi è escluso?
Pubbliche Amministrazioni, lavoro domestico, apprendistato, lavoro intermittente e trasformazioni da tempo determinato.
Cos’è il Bonus ZES assunzioni
Il Bonus ZES assunzioni 2026 è un incentivo contributivo pensato per sostenere l’occupazione stabile nelle aree della Zona Economica Speciale Unica.
L’obiettivo della misura è favorire nuova occupazione nei territori interessati dalla ZES e incentivare l’assunzione stabile di lavoratori con almeno 35 anni di età e disoccupati da lungo periodo.
L’agevolazione consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.
La prima disciplina, relativa alle assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, è contenuta nell’articolo 24 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95. Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026.
Per le assunzioni effettuate nel 2026, invece, la nuova finestra agevolativa è disciplinata dall’articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62. Le istruzioni INPS sono contenute nella Circolare n. 56 del 14 maggio 2026, mentre il successivo Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026 ha fornito indicazioni tecniche per la presentazione delle domande, la fruizione dell’esonero e gli adempimenti contributivi collegati.
Attenzione a non confondere le misure
Il Bonus ZES assunzioni non è il credito d’imposta ZES Unica per gli investimenti. Il primo riguarda l’esonero contributivo per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il secondo riguarda gli investimenti produttivi delle imprese. In questa guida analizziamo esclusivamente il Bonus ZES assunzioni gestito dall’INPS.
Cosa si intende per ZES Unica
La Zona Economica Speciale Unica è stata istituita dal Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito dalla Legge 13 novembre 2023, n. 162.
Dal 1° gennaio 2024 la ZES Unica comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Successivamente, la Legge 18 novembre 2025, n. 171 ha esteso la ZES Unica anche all’intero territorio delle regioni Marche e Umbria.
Per Marche e Umbria occorre però prestare attenzione alla decorrenza: l’estensione rileva dal 20 novembre 2025, data di entrata in vigore della Legge n. 171 del 2025.
Ai fini del Bonus ZES assunzioni non è determinante la sede legale dell’azienda. Conta invece il luogo in cui il lavoratore svolge effettivamente la prestazione lavorativa.
Questo significa che un datore di lavoro con sede legale fuori dalla ZES può accedere all’incentivo se il lavoratore assunto presta attività presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni ammesse.
Al contrario, se l’azienda ha sede legale in una regione ZES ma il lavoratore svolge la prestazione fuori dai territori agevolati, il beneficio non spetta.
Attenzione alla sede di lavoro
Molte aziende verificano la sede legale e non la sede effettiva di lavoro del dipendente. Per il Bonus ZES assunzioni rileva il luogo in cui viene svolta stabilmente la prestazione lavorativa. In caso di trasferimento della sede di lavoro fuori dalla ZES, l’agevolazione non spetta dal mese di paga successivo al trasferimento.

Bonus ZES 2024-2025: come funziona
Il Bonus ZES previsto dal Decreto Coesione riguarda le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Le istruzioni operative sono state pubblicate dall’INPS con la Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026.
L’agevolazione è rivolta ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla natura imprenditoriale, e comprende anche i datori di lavoro del settore agricolo.
Sono esclusi, invece, la Pubblica Amministrazione e i datori di lavoro domestico.
Il beneficio consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, nel limite massimo di 650 euro mensili per lavoratore.
La durata massima è pari a 24 mesi.
Bonus ZES assunzioni 2026: cosa cambia
Il Bonus ZES 2026 è stato introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62.
La nuova finestra agevolativa riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Anche in questo caso l’incentivo riguarda i datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti e che assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una sede o unità produttiva ubicata nella ZES Unica.
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, esclusi premi e contributi INAIL, entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.
La durata massima resta pari a 24 mesi.
Le istruzioni operative sono state fornite dall’INPS con la Circolare n. 56 del 14 maggio 2026. Successivamente, il Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026 ha fornito le indicazioni operative e contabili per la gestione dell’incentivo.
Bonus ZES 2024-2025 e Bonus ZES 2026: le differenze principali
Le differenze principali riguardano la base normativa, la finestra temporale delle assunzioni e le relative istruzioni operative.
Per il Bonus ZES 2024-2025:
- la norma di riferimento è l’articolo 24 del Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito dalla Legge 4 luglio 2024, n. 95;
- le assunzioni agevolabili sono quelle effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026.
Per il Bonus ZES 2026:
- la norma di riferimento è l’articolo 3 del Decreto Legge 30 aprile 2026, n. 62;
- le assunzioni agevolabili sono quelle effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026;
- le istruzioni operative sono contenute nella Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 e nel Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026.
Quali aziende possono accedere al Bonus ZES assunzioni
Possono accedere al Bonus ZES assunzioni i datori di lavoro privati.
La misura comprende anche:
- imprese agricole;
- cooperative;
- agenzie di somministrazione, nei limiti previsti dalla disciplina;
- datori di lavoro privati non imprenditori.
Restano escluse le Pubbliche Amministrazioni e i datori di lavoro domestico.
Il requisito dimensionale è uno degli aspetti più importanti: nel mese dell’assunzione il datore di lavoro deve occupare fino a un massimo di 10 dipendenti.
La Circolare INPS n. 10 del 2026 precisa che il limite dimensionale deve essere verificato nel mese dell’assunzione e va calcolato al netto dei lavoratori per i quali si intende beneficiare dell’esonero.
Le successive variazioni del numero di dipendenti, in aumento o in diminuzione, non incidono sulla spettanza dell’incentivo già riconosciuto.

Quali lavoratori possono essere assunti
Il lavoratore deve possedere requisiti precisi.
Alla data dell’assunzione deve:
- aver compiuto almeno 35 anni;
- essere disoccupato da almeno 24 mesi;
- essere assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non avere qualifica dirigenziale.
Il requisito anagrafico va verificato alla data di assunzione.
Il requisito della disoccupazione deve essere valutato secondo la disciplina prevista dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
Come si calcolano i 24 mesi di disoccupazione
Ai fini del Bonus ZES assunzioni, lo stato di disoccupazione va ricondotto alla normativa generale in materia di politiche attive del lavoro.
Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva.
Rientrano nella nozione anche i lavoratori con redditi da lavoro dipendente o autonomo entro le soglie previste dalla normativa fiscale.
Nella domanda di accesso all’esonero, il datore di lavoro deve dichiarare la sussistenza dello stato di disoccupazione del lavoratore.
È, quindi, fondamentale verificare la posizione del lavoratore prima dell’assunzione, evitando dichiarazioni non corrette che potrebbero compromettere la fruizione del beneficio.
Quali contratti sono ammessi
Il Bonus ZES assunzioni si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Sono ammessi:
- contratti a tempo indeterminato full time
- contratti a tempo indeterminato part time
- rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati con cooperative di lavoro
- assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione
Nel caso di part time, il massimale mensile dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Quali contratti sono esclusi
Sono esclusi dal beneficio:
- le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato
- i rapporti di apprendistato
- il lavoro intermittente o a chiamata, anche se a tempo indeterminato
- il lavoro domestico
- i rapporti dirigenziali
La non ammissibilità delle trasformazioni è un punto molto importante.
Il Bonus ZES assunzioni è infatti pensato per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi, non per la stabilizzazione di rapporti a termine già in essere.
Trasformazione a tempo indeterminato: attenzione
La trasformazione di un contratto a termine in contratto a tempo indeterminato non consente di accedere al Bonus ZES assunzioni. L’incentivo è previsto per nuove assunzioni a tempo indeterminato, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma.
Quanto vale il Bonus ZES assunzioni
L’incentivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.
Il limite massimo è pari a 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto.
La durata massima è pari a 24 mesi.
Nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese, il massimale deve essere riproporzionato su base giornaliera. Per la misura 2024-2025, la Circolare INPS n. 10 del 2026 indica il valore di 20,96 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
Nel caso di lavoro a tempo parziale, il massimale viene ridotto in proporzione all’orario di lavoro.
L’applicazione dell’esonero non incide sull’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
Quali contributi non sono agevolati
Non tutti i contributi possono essere oggetto di esonero.
Restano esclusi:
- premi e contributi INAIL
- contributo al Fondo per l’erogazione del trattamento di fine rapporto
- contributi ai Fondi di solidarietà
- contributi al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale
- contributo dello 0,30% destinato o destinabile ai Fondi interprofessionali per la formazione continua
Questo significa che il datore di lavoro deve distinguere correttamente la contribuzione effettivamente agevolabile da quella che resta dovuta.
I licenziamenti fanno perdere il Bonus ZES?
Sì, i licenziamenti possono incidere in modo rilevante sulla spettanza dell’incentivo.
Nei sei mesi precedenti l’assunzione, il datore di lavoro non deve avere effettuato, nella stessa unità produttiva, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata, il datore di lavoro non deve procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo:
del lavoratore assunto con il Bonus ZES oppure di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva.
La violazione comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
Non sono, invece, considerati ostativi, secondo le precisazioni INPS, i licenziamenti per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, trattandosi di fattispecie particolari.
Attenzione ai sei mesi successivi all’assunzione
Prima di utilizzare il Bonus ZES è opportuno valutare attentamente eventuali riorganizzazioni aziendali già programmate. Un licenziamento per giustificato motivo oggettivo nei sei mesi successivi può comportare la perdita dell’incentivo e il recupero delle somme già fruite.

Il Bonus ZES è cumulabile con altri incentivi?
Il Bonus ZES assunzioni non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
È invece compatibile, nei limiti e secondo le condizioni previste, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
La compatibilità con altri strumenti deve essere valutata con attenzione, caso per caso, soprattutto quando l’azienda intende utilizzare più agevolazioni sullo stesso rapporto di lavoro.
Come si presenta la domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS, ex DiResCo.
All’interno del portale occorre utilizzare il modulo telematico previsto per la specifica misura: per il Bonus ZES riferito alle assunzioni 2024-2025 si seguono le indicazioni della Circolare INPS n. 10 del 3 febbraio 2026; per il Bonus ZES 2026 occorre invece fare riferimento alla Circolare INPS n. 56 del 14 maggio 2026 e al successivo Messaggio INPS n. 1968 dell’11 giugno 2026.
Il datore di lavoro deve inserire tutte le informazioni necessarie affinché l’Istituto possa verificare la sussistenza dei requisiti richiesti e la disponibilità delle risorse finanziarie.
Il sistema effettua il controllo dei requisiti, il monitoraggio dei limiti di spesa e l’eventuale autorizzazione alla fruizione del beneficio.
L’INPS può sospendere o non accogliere ulteriori domande qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche prospettico, del limite delle risorse stanziate.
Per questo motivo non è sufficiente che l’assunzione rispetti formalmente i requisiti previsti dalla norma: la domanda deve essere presentata correttamente e il beneficio deve essere autorizzato dall’INPS.
Portale delle Agevolazioni INPS ex DiResCo: https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.it.schede-servizio-strumento.schede-servizi.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco–50122.portale-delle-agevolazioni-ex-diresco-.html
Come si gestisce il Bonus ZES in caso di somministrazione
Il Bonus ZES può trovare applicazione anche nelle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
In questo caso, però, occorre individuare correttamente la sede di lavoro.
Ai fini dell’incentivo conta il luogo in cui il lavoratore svolge effettivamente la prestazione presso l’utilizzatore, non la sede legale o operativa dell’agenzia di somministrazione.
Se il lavoratore opera presso un utilizzatore con sede di lavoro ubicata nella ZES, il beneficio può essere riconosciuto anche se l’agenzia ha sede fuori dalla ZES.
Se, invece, l’agenzia è ubicata nella ZES, ma il lavoratore svolge la prestazione presso un utilizzatore fuori dai territori agevolati, il beneficio non spetta.
Anche il limite dei 10 dipendenti deve essere verificato con riferimento all’utilizzatore.
Incremento occupazionale netto: cosa significa
L’assunzione deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Questo requisito è collegato alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
In pratica, l’incentivo deve favorire nuova occupazione e non limitarsi a sostituire personale già presente.
Il datore di lavoro deve, quindi, valutare l’effettivo incremento dell’organico, tenendo conto delle regole applicabili e delle eventuali eccezioni previste.
Quali sono i principali errori da evitare
Gli errori più frequenti riguardano la verifica preliminare dei requisiti.
Tra i principali rischi troviamo:
- confondere la sede legale con la sede effettiva di lavoro;
- non verificare correttamente il limite dei 10 dipendenti;
- considerare agevolabile una trasformazione da tempo determinato;
- applicare il beneficio a un contratto non ammesso;
- non controllare lo stato di disoccupazione del lavoratore;
- trascurare i licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti;
- effettuare licenziamenti nei sei mesi successivi;
- presentare comunicazioni obbligatorie in ritardo;
- ritenere sufficiente l’assunzione senza attendere l’autorizzazione INPS.
Prima della domanda INPS: il controllo in tre passaggi
Prima di presentare la domanda per il Bonus ZES assunzioni, l’azienda dovrebbe effettuare tre verifiche preliminari.
La prima riguarda il datore di lavoro: limite dei 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, sede effettiva di lavoro nella ZES, assenza di licenziamenti ostativi e regolarità contributiva.
La seconda riguarda il lavoratore: almeno 35 anni di età, stato di disoccupazione da almeno 24 mesi e assenza di qualifica dirigenziale.
La terza riguarda il rapporto di lavoro: nuova assunzione a tempo indeterminato, contratto ammesso dalla disciplina, incremento occupazionale netto e corretta trasmissione delle comunicazioni obbligatorie.
Solo dopo queste verifiche la domanda può essere presentata all’INPS con maggiore sicurezza.
Bonus ZES assunzioni: un’opportunità da usare con attenzione
Il Bonus ZES assunzioni 2026 può rappresentare una leva concreta per le imprese che operano nei territori della ZES Unica e che vogliono programmare nuove assunzioni stabili.
La misura, però, non va letta come un automatismo. Prima di accedere all’incentivo è necessario verificare con attenzione requisiti aziendali, caratteristiche del lavoratore, sede effettiva di lavoro, tipologia contrattuale, incremento occupazionale e corretta autorizzazione INPS.
Solo una valutazione preventiva consente di trasformare l’agevolazione in uno strumento realmente utile per la crescita dell’impresa e per lo sviluppo occupazionale del territorio.
In un quadro normativo in continua evoluzione, l’attenzione ai dettagli diventa determinante. La corretta verifica dei requisiti prima dell’assunzione è spesso l’elemento che distingue un incentivo pienamente fruibile da un beneficio che rischia di essere revocato.
In un sistema di regole sempre più tecnico e selettivo, conoscere correttamente gli incentivi significa evitare errori, programmare le assunzioni con maggiore consapevolezza e contribuire a uno sviluppo del lavoro stabile, regolare e coerente con le opportunità offerte dal territorio.

FAQ
Il Bonus ZES assunzioni è lo stesso del credito d’imposta ZES Unica?
No. Il Bonus ZES assunzioni è un esonero contributivo gestito dall’INPS per nuove assunzioni a tempo indeterminato. Il credito d’imposta ZES Unica riguarda invece gli investimenti produttivi delle imprese.
Il Bonus ZES 2026 è uguale al Bonus ZES 2024-2025?
Sono due discipline collegate alla stessa finalità occupazionale, ma riferite a finestre temporali diverse e fondate su norme differenti.
Qual è la finestra del Bonus ZES 2024-2025?
Riguarda le assunzioni effettuate dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.
Qual è la finestra del Bonus ZES 2026?
Riguarda le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.
Chi può ottenere il Bonus ZES?
I datori di lavoro privati che occupano fino a un massimo di 10 dipendenti nel mese dell’assunzione, nel rispetto degli altri requisiti previsti.
Quanto vale il Bonus ZES?
L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 650 euro mensili per ciascun lavoratore.
Per quanti mesi dura?
La durata massima è pari a 24 mesi.
Il lavoratore deve avere almeno 35 anni?
Sì. Il requisito anagrafico deve essere posseduto alla data dell’assunzione.
Il lavoratore deve essere disoccupato?
Sì. Deve risultare disoccupato da almeno 24 mesi, salvo i casi particolari di fruizione residua dell’incentivo già autorizzato.
Se la mia azienda ha più di 10 dipendenti, posso richiedere il Bonus ZES?
No. Il Bonus ZES assunzioni è riservato esclusivamente ai datori di lavoro che, nel mese dell’assunzione agevolata, occupano fino a un massimo di 10 dipendenti. Il requisito deve essere verificato al netto dei lavoratori per i quali si intende richiedere l’incentivo.
Il part time è ammesso?
Sì. In caso di part time il massimale mensile viene ridotto proporzionalmente.
Le trasformazioni da tempo determinato sono ammesse?
No. Il Bonus ZES assunzioni non si applica alle trasformazioni di rapporti a termine già in essere.
L’apprendistato è ammesso?
No. I rapporti di apprendistato sono esclusi.
Il lavoro intermittente è ammesso?
No. Il lavoro intermittente o a chiamata è escluso, anche se stipulato a tempo indeterminato.
Conta la sede legale dell’azienda?
No. Conta la sede effettiva in cui il lavoratore svolge la prestazione.
Il bonus può essere revocato?
Sì. In particolare, può essere revocato in caso di licenziamenti vietati nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
Quando scade il Bonus ZES assunzioni 2026?
Le assunzioni agevolabili devono essere effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
Link Utili
INPS – Circolare n. 10 del 3 febbraio 2026
INPS – Circolare n. 56 del 14 maggio 2026
INPS – Messaggio n. 1968 dell’11 giugno 2026
INPS – Bonus ZES Unica Mezzogiorno, istruzioni operative
Ministero del Lavoro – Decreto Interministeriale 7 gennaio 2025
Normattiva – Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60


