Quadro normativo del docente antincendio
La figura del docente antincendio è disciplinata dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 e dal relativo Allegato V, che definiscono i requisiti per l’abilitazione alla docenza, i percorsi formativi e gli obblighi di aggiornamento.
Dal 4 ottobre 2022 possono svolgere docenza nei corsi per addetti antincendio solo soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che devono essere sempre documentabili.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha riordinato la formazione sulla sicurezza sul lavoro ai sensi del Decreto Legislativo 81 del 2008, ma non ha modificato la disciplina specifica dei docenti antincendio, che resta regolata dal Decreto Ministeriale 2 settembre 2021.

Requisiti del docente antincendio
I requisiti del docente antincendio variano in base alla tipologia di docenza svolta: teoria, pratica oppure entrambe.
Il diploma di scuola secondaria di secondo grado è richiesto per i docenti che svolgono la parte teorica o la docenza completa teorico-pratica.
Per i docenti della sola parte pratica, invece, non è previsto come requisito generale, ma si applicano requisiti specifici alternativi.
Requisiti per docente teorico e pratico
Per svolgere sia la parte teorica sia quella pratica dei corsi antincendio è necessario possedere il diploma e almeno uno dei seguenti requisiti:
- almeno 90 ore di docenza documentata in materia antincendio maturate prima dell’entrata in vigore del decreto
- corso docente antincendio tipo A con durata minima di 60 ore di cui almeno 16 ore pratiche
- iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’interno con superamento del modulo pratico
- servizio per almeno 10 anni nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Le 90 ore possono comprendere sia attività teorica sia pratica, purché documentate.

Requisiti per docente della sola teoria
Per svolgere esclusivamente la docenza teorica è necessario possedere il diploma e uno dei seguenti requisiti:
- almeno 90 ore di docenza teorica documentata in materia antincendio
- corso docente antincendio tipo B della durata di 48 ore
- iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio
- servizio per almeno 10 anni nei ruoli previsti del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
Le ore devono essere esclusivamente teoriche.
Requisiti per docente della sola pratica
Per svolgere esclusivamente la parte pratica dei corsi antincendio è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:
- almeno 90 ore di docenza pratica documentata
- corso docente antincendio tipo C della durata minima di 28 ore
- servizio per almeno 10 anni nei ruoli di capo squadra o capo reparto dei Vigili del Fuoco
Docenti già qualificati prima del Decreto 2021
Sono considerati qualificati i docenti che, alla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, possedevano:
- almeno 5 anni di esperienza come formatori in materia teorica antincendio
- con un minimo di 400 ore annue di docenza
Questi soggetti non devono frequentare i corsi tipo A, B o C, ma restano soggetti all’obbligo di aggiornamento.
Chi controlla i docenti antincendio
Il controllo sulla corretta qualificazione dei docenti può essere effettuato da:
- Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- ASL e organi di vigilanza sulla sicurezza sul lavoro
- altri enti competenti in materia di formazione
Durante le verifiche viene richiesta la documentazione relativa ai requisiti e agli aggiornamenti.

Aggiornamento docente antincendio
L’aggiornamento del docente antincendio è obbligatorio con cadenza almeno quinquennale.
Il quinquennio decorre dalla data di conseguimento dell’abilitazione oppure, per i docenti già qualificati, dalla data di entrata in vigore del decreto.
Le durate minime sono:
- 16 ore per docenti teorico-pratici con almeno 4 ore pratiche
- 12 ore per docenti teorici
- 8 ore per docenti pratici con almeno 4 ore pratiche
I corsi possono essere erogati dai Vigili del Fuoco o da altri soggetti pubblici o privati qualificati.

Accordo Stato-Regioni 2025 e docenti antincendio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica i requisiti del docente antincendio ma introduce obblighi generali applicabili anche a questi percorsi:
- verifica finale dell’apprendimento
- valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro
- maggiore tracciabilità documentale
Questo implica un rafforzamento dei controlli e della necessità di documentare requisiti e aggiornamenti.
Errori da evitare nella scelta del docente antincendio
- considerare il diploma come unico requisito
- confondere esperienza lavorativa con esperienza di docenza
- non verificare le 90 ore documentate
- ignorare l’obbligo di aggiornamento quinquennale
- affidare la formazione a soggetti non qualificati

FAQ docente antincendio
Ogni quanto va aggiornato il docente antincendio
Almeno ogni 5 anni secondo il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Le 90 ore possono includere teoria e pratica
Sì, solo per la docenza teorico-pratica e se documentate
Il datore di lavoro può fare il docente antincendio
Sì, ma solo se possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa
Serve il diploma per la parte pratica
No, non è richiesto come requisito generale per la sola docenza pratica
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