Guida completa ai requisiti dei formatori, istruttori e alle proporzioni docente/discenti secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni entrato in vigore il 24 maggio 2025, con applicazione obbligatoria dal 24 maggio 2026
I requisiti docenti sicurezza sul lavoro sono oggi uno degli elementi più controllati nella validità dei corsi.
In questo articolo trovi una guida operativa per verificare se docenti e organizzazione dei corsi sono realmente conformi alla normativa.
I requisiti docenti sicurezza sul lavoro definiscono chi può erogare formazione valida ai sensi della normativa vigente e rappresentano uno degli elementi più critici per la regolarità dei corsi. Non si tratta solo di un requisito formale: il mancato rispetto delle qualifiche dei docenti e delle proporzioni nella parte pratica può comportare l’irregolarità del corso e l’invalidazione della formazione.
Il riferimento principale è il Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, che stabilisce i criteri di qualificazione dei formatori, affiancato dal nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione per la salute e sicurezza sul lavoro, siglato il 17 aprile 2025 ed entrato in vigore il 24 maggio 2025 (Gazzetta Ufficiale n. 119).
L’Accordo ha previsto un periodo transitorio di dodici mesi, al termine del quale, a decorrere dal 24 maggio 2026, tutte le disposizioni in materia di requisiti dei docenti, distinzione tra formazione teorica e pratica e proporzioni tra docenti e discenti assumono carattere pienamente vincolante.
Comprendere chi può fare formazione sicurezza sul lavoro, quali requisiti deve possedere un docente e come organizzare correttamente i corsi è oggi indispensabile per evitare sanzioni e garantire la validità degli attestati.

Requisiti docenti sicurezza sul lavoro: cosa prevede il Decreto 6 marzo 2013
Il punto di partenza è il Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, che definisce i criteri di qualificazione del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Il decreto stabilisce che il docente deve possedere requisiti specifici che riguardano conoscenze teoriche, esperienza professionale e capacità didattica. Non basta quindi essere esperti del settore: è necessario dimostrare anche competenze nella formazione.
Per essere docente sicurezza sul lavoro è necessario possedere almeno uno dei sei criteri previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, ciascuno dei quali combina in modo diverso esperienza professionale, attività di docenza e formazione sulla didattica.
I 6 criteri del Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 per i formatori sicurezza
Il Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 stabilisce che per svolgere attività di docenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro è necessario possedere almeno uno dei sei criteri di qualificazione previsti dalla normativa. Tali criteri sono tra loro alternativi e combinano in modo strutturato conoscenze tecniche, esperienza professionale e capacità didattica.
A differenza di quanto spesso si ritiene, il decreto non prevede un requisito generale obbligatorio relativo al titolo di studio valido per tutti i formatori. In alcuni criteri, tuttavia, il possesso di un titolo di studio coerente con la materia trattata, come una laurea in ambiti tecnici o della prevenzione, può costituire uno degli elementi utili per la qualificazione, sempre in combinazione con esperienza professionale e attività di docenza.
La normativa prevede, ad esempio, che possa qualificarsi come formatore chi ha maturato un’esperienza significativa nel settore della sicurezza sul lavoro, affiancata da attività di docenza documentata, oppure chi ha seguito specifici percorsi formativi sulla didattica applicata alla sicurezza.
In altri casi, il requisito può essere soddisfatto da chi ha svolto attività di docenza negli ultimi anni in misura significativa e documentabile, eventualmente in combinazione con specifica formazione sulla didattica o esperienza professionale coerente. In alternativa, è possibile qualificarsi anche attraverso un’esperienza professionale documentata nel campo della prevenzione e protezione, secondo le condizioni e le combinazioni previste dal decreto.
Il principio alla base della normativa è chiaro: non è sufficiente conoscere la materia, ma è necessario dimostrare anche la capacità di trasferire efficacemente le conoscenze ai lavoratori. Per questo motivo, tutti i criteri previsti combinano sempre competenza tecnica ed esperienza didattica.
Il possesso di almeno uno di questi criteri è obbligatorio e deve essere sempre supportato da documentazione verificabile in caso di controlli.
Accordo Stato-Regioni 2025 docenti: cosa cambia e cosa diventa obbligatorio
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non modifica i requisiti base dei docenti, ma introduce un elemento fondamentale: la distinzione operativa tra parte teorica e parte pratica.
Per molte tipologie di corsi viene chiarito che il docente deve rispettare i requisiti del Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, possedere esperienza specifica nel settore e dimostrare competenze pratiche nei moduli operativi.
Questo significa che non è più sufficiente essere “formatore generico”: la coerenza tra competenza e contenuto del corso diventa un requisito verificabile e, dal 24 maggio 2026, pienamente vincolante.
I requisiti dei docenti sono centrali anche nei percorsi di formazione obbligatoria.
Per comprendere come si strutturano i corsi per i lavoratori e quali obblighi devono essere rispettati, consulta la guida completa sulla formazione lavoratori.

Organizzazione corsi sicurezza: obblighi su durata, questionari e attrezzature
La formazione non può eccedere le otto ore giornaliere. Nell’organizzazione delle attività formative è necessario prevedere adeguate pause, generalmente di almeno trenta minuti, al fine di garantire adeguati livelli di attenzione durante lo svolgimento dei corsi.
Al termine di ogni corso è obbligatorio somministrare ai partecipanti un questionario di gradimento anonimo, necessario per il monitoraggio della qualità percepita.
L’assenza della documentazione relativa al gradimento o il mancato inserimento dei dati nei sistemi informativi impedisce la corretta chiusura del corso e il rilascio di attestati validi.
Per i corsi che prevedono attività pratiche con attrezzature, è obbligatorio disporre della documentazione di conformità delle attrezzature utilizzate.
Differenza docente e istruttore sicurezza sul lavoro: ruoli e obblighi
Uno degli errori più frequenti riguarda la confusione tra docente e istruttore.
Il docente teorico si occupa della trasmissione delle conoscenze normative, tecniche e organizzative, mentre l’istruttore è responsabile dell’addestramento pratico.
Nel caso di alcuni corsi, queste due figure possono coincidere, ma solo se il docente possiede entrambi i requisiti.
In altri casi, invece, devono essere obbligatoriamente distinti.
Requisiti docenti sicurezza: quali cambiano in base al corso
Entrando nel dettaglio operativo, i requisiti cambiano in base al tipo di corso.
Requisiti docenti attrezzature: obblighi per tutte le attrezzature abilitative
Per i corsi relativi all’uso delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione, tra cui pompe per calcestruzzo, piattaforme di lavoro elevabili (PLE), gru, carrelli elevatori, carroponti, carri raccoglifrutta (CMM/CRF), macchine movimento terra (MMT) e trattori agricoli o forestali, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 stabilisce requisiti precisi per la docenza.
Le docenze relative al modulo teorico-tecnico devono essere svolte da docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e di adeguata conoscenza tecnica dell’attrezzatura oggetto del corso.
Le docenze relative al modulo pratico devono essere svolte da docenti formatori in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e di comprovata conoscenza pratica nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature cui il corso si riferisce.
Non è quindi sufficiente individuare un operatore esperto: anche per la parte pratica è richiesto un docente formatore qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale 6 marzo 2013.
Qualora il docente incaricato della parte teorica sia in possesso anche dei requisiti previsti per la parte pratica, lo stesso può svolgere entrambi i moduli.
Per lo svolgimento della parte teorica, il rapporto tra docente formatore e discenti è pari a 1 a 30, mentre per la parte pratica il rapporto tra docente formatore istruttore e discenti è pari a 1 a 6.
Per una panoramica completa sui corsi e sui requisiti legati alle diverse attrezzature, consulta la sezione dedicata alle attrezzature e macchine.
Requisiti docenti ambienti confinati: esperienza e proporzioni
Anche nei corsi per ambienti confinati, il docente deve possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013 e un’esperienza documentata di almeno tre anni nel settore.
Per la parte pratica è richiesto un docente formatore che, oltre a possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013, deve dimostrare una comprovata esperienza operativa nelle attività in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, nonché competenze tecniche e capacità di addestramento coerenti con i contenuti del corso.
Per la parte teorica, il numero massimo di partecipanti è pari a 30 discenti per docente, mentre nella parte pratica il rapporto tra docente formatore istruttore e discenti è fissato in 1 a 6.
Requisiti docenti antincendio: cosa prevede il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Il Decreto Ministeriale 2 settembre 2021 stabilisce criteri precisi e differenziati per l’individuazione dei docenti nei corsi antincendio, distinguendo tra docenti che erogano la formazione teorica, quelli che svolgono l’addestramento pratico e coloro che coprono entrambe le componenti.
Il requisito di base comune a tutte le tipologie di docenza è il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. A questo deve necessariamente affiancarsi almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla normativa, che variano in funzione del ruolo svolto.
Nel caso del docente che opera sia in aula sia nelle esercitazioni pratiche, è richiesto, oltre al titolo di studio, almeno uno tra i seguenti elementi: un’esperienza documentata di almeno 90 ore di docenza in materia antincendio, la frequenza del corso dei Vigili del Fuoco di tipo A della durata minima di 60 ore con parte pratica, l’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno con specifica formazione (Modulo 10), oppure un’esperienza di almeno 10 anni nei ruoli operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Per i docenti che svolgono esclusivamente la parte teorica, la normativa richiede, oltre al diploma, almeno una tra le seguenti condizioni: 90 ore di docenza teorica documentata, la frequenza del corso dei Vigili del Fuoco di tipo B della durata di 48 ore, l’iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio oppure un’esperienza decennale nei ruoli operativi dei Vigili del Fuoco.
Nel caso della formazione pratica, i requisiti si concentrano invece sull’esperienza operativa e sull’addestramento sul campo. È quindi necessario possedere almeno 90 ore di docenza pratica documentata, oppure aver frequentato il corso dei Vigili del Fuoco di tipo C con almeno 28 ore di attività pratica, oppure dimostrare un’esperienza di almeno 10 anni nei ruoli tecnici operativi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come capo squadra o capo reparto.
Dal punto di vista organizzativo, la norma definisce anche i limiti numerici per garantire l’efficacia della formazione: il rapporto docente/discenti è fissato in massimo 30 partecipanti per la parte teorica e in massimo 10 partecipanti per la parte pratica. Questo aspetto è particolarmente rilevante nei controlli ispettivi, poiché incide direttamente sulla validità del corso.
I requisiti dei docenti antincendio rappresentano uno degli ambiti più rigorosi della normativa sulla sicurezza sul lavoro e devono essere sempre pienamente documentati, sia in fase di progettazione del corso sia in caso di verifica da parte degli organi di vigilanza.
Tabella Antincendio
(Decreto Ministeriale 2 settembre 2021)
Requisito base: Diploma di scuola secondaria di secondo grado
| Parte Teorica e Pratica | Parte Teorica | Parte Pratica |
| 90 ore di docenza antincendio (teoria e/o pratica) documentata | 90 ore di docenza teorica documentata | 90 ore di docenza pratica documentata |
| Corso VVF Tipo A (minimo 60 ore, con parte pratica) | Corso VVF Tipo B (48 ore) | Corso VVF Tipo C (almeno 28 ore pratiche) |
| Professionista antincendio (elenchi Ministero Interno) + Modulo 10 | Iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio | Ex VVF con almeno 10 anni nei ruoli tecnici operativi (capo squadra/reparto) |
| Ex VVF con almeno 10 anni nei ruoli operativi | Ex VVF con almeno 10 anni nei ruoli operativi |
Per approfondire, consulta la guida completa sul docente antincendio: requisiti, corsi e aggiornamento

Requisiti docenti ponteggi: obbligo di due figure distinte
Nei corsi per ponteggi, ai sensi dell’Allegato XXI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è obbligatoria la presenza di due figure distinte: un docente incaricato della parte teorica e un istruttore responsabile della parte pratica.
Il docente teorico deve possedere esperienza almeno biennale sia nel settore della formazione sia nel campo della sicurezza sul lavoro, mentre l’istruttore deve avere esperienza professionale pratica documentata, almeno biennale, nelle attività di montaggio, smontaggio e trasformazione dei ponteggi.
Il rapporto docente/discenti è fissato in massimo 30 partecipanti per la parte teorica. Il rapporto nella parte pratica è fissato in 1 a 5.
Le due figure non sono cumulabili e devono essere ricoperte da soggetti diversi.
Requisiti docenti DPI terza categoria e lavori in quota: esperienza e proporzioni
Per i corsi relativi ai dispositivi di protezione individuale di terza categoria e ai lavori in quota, le docenze dei moduli teorici devono essere svolte da docenti formatori con esperienza documentata, almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per la parte pratica è necessario un istruttore in possesso di opportuna conoscenza nell’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale di terza categoria e nelle attività lavorative in quota, in grado di svolgere attività di addestramento coerenti con i rischi specifici.
Per la parte teorica, il rapporto tra docente formatore e discenti è pari a 1 a 20, mentre per la parte pratica il rapporto tra istruttore e discenti è pari a 1 a 4.
Requisiti docenti addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
Per i corsi rivolti agli addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, le docenze dei moduli teorici devono essere svolte da docenti formatori con esperienza documentata almeno biennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Per la parte pratica è necessario un istruttore in possesso di opportuna conoscenza nelle tecniche che comportano l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi e il loro utilizzo in ambito lavorativo.
Anche in questo caso, per la parte teorica il rapporto tra docente formatore e discenti è pari a 1 a 20, mentre per la parte pratica il rapporto tra istruttore e discenti è pari a 1 a 4.
Rapporto docente discenti sicurezza: limiti e proporzioni obbligatorie
Il rapporto docente/discenti nella formazione sicurezza stabilisce il numero massimo di partecipanti per ogni docente o istruttore.
In generale, la normativa prevede un massimo di 30 discenti per la parte teorica, con limiti ridotti a 20 partecipanti per corsi specifici come quelli relativi ai dispositivi di protezione individuale di terza categoria, ai lavori in quota e ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi.
Per la parte pratica, il rapporto varia in base al corso (1:4, 1:5, 1:6 o 1:10).
Esempio pratico di organizzazione della formazione con rapporto docente/discenti 1:6
In presenza di una classe composta da 18 discenti, l’applicazione del rapporto 1:6 nella parte pratica richiede una pianificazione organizzativa precisa. È possibile procedere suddividendo i partecipanti in tre gruppi da 6 persone, da formare in momenti distinti, oppure impiegare più istruttori qualificati per svolgere le attività pratiche contemporaneamente nella stessa giornata.
La scelta tra le due soluzioni dipende da fattori organizzativi, logistici e di disponibilità delle risorse, ma deve sempre garantire il rispetto del rapporto previsto e l’effettiva qualità dell’addestramento pratico.
Schema riepilogativo corsi, docenti e proporzioni
Di seguito uno schema operativo dei principali corsi, utile per verificare in modo immediato requisiti dei docenti e proporzioni nella parte pratica.
| Corso | Modalità di erogazione | N. massimo discenti (teoria) | Docente (teoria) | Istruttore (pratica) | Rapporto istruttore/discenti (pratica) | Riferimento normativo |
| Formazione lavoratori rischio basso | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Formazione lavoratori rischio medio/alto | Presenza / Videoconferenza | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| ASPP/RSPP Modulo A | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| ASPP/RSPP Modulo B | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| RSPP Modulo C | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| ASPP/RSPP Moduli B specifici | Presenza / Videoconferenza | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Datore di lavoro | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Datore di lavoro modulo cantieri | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Datore di lavoro RSPP | Presenza / Videoconferenza | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Datore di lavoro RSPP moduli tecnici | Presenza / Videoconferenza | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Dirigente | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Coordinatore sicurezza aggiornamento | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 + Allegato XIV D.Lgs. 81/08 |
| RLS | Presenza / Videoconferenza / E-learning | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Preposto | Presenza / Videoconferenza | 30 | Formatore | No | – | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Addetto primo soccorso | Presenza | 30 | Medico | No | – | Art. 45 D.Lgs. 81/08 + D.M. 388/2003 |
| Antincendio | Presenza | 30 | Docente qualificato antincendio | Sì | 1:10 | D.M. 2 settembre 2021 |
| Ponteggi | Presenza | 30 | Formatore | Sì | 1:5 | Allegato XXI D.Lgs. 81/08 |
| Attrezzature (PLE, gru, carrelli, trattori, ecc.) | Presenza | 30 | Formatore | Sì | 1:6 | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| Ambienti confinati | Presenza | 30 | Formatore | Sì | 1:6 | Accordo Stato-Regioni 2025 |
| DPI 3° categoria e lavori in quota | Presenza | 20 | Formatore | Sì | 1:4 | Allegato XXI D.Lgs. 81/08 |
| Accesso e posizionamento mediante funi | Presenza | 20 | Formatore | Sì | 1:4 | Allegato XXI D.Lgs. 81/08 |
| PES/PAV/PEI | Presenza | 16 | Formatore | No | – | CEI 11-27:2025 + CEI EN 50110-1:2024 + art. 82 D.Lgs. 81/08 |
| Segnaletica stradale | Presenza | 35 | Formatore | Sì | 1:6 | Art. 161 D.Lgs. 81/08 + D.M. 22/01/2019 |
Requisiti docenti sicurezza sul lavoro: documenti obbligatori e controlli
I requisiti dei docenti non devono solo essere posseduti, ma anche documentati.
Il sistema formativo richiede un’autocertificazione iniziale dei requisiti, la disponibilità della documentazione in caso di controllo e la piena coerenza tra le competenze del docente e i contenuti del corso erogato.
In caso di verifica, l’assenza di documentazione può comportare l’invalidazione del percorso formativo.
La corretta gestione della formazione rientra nel sistema di prevenzione aziendale. Per approfondire il ruolo del DVR, del POS e del DUVRI nella gestione della sicurezza, consulta la guida completa.
La sicurezza non è solo un obbligo normativo, ma un elemento centrale dell’organizzazione aziendale. La corretta scelta dei docenti e il rispetto dei requisiti previsti rappresentano il primo passo per garantire una formazione efficace, valida e realmente utile.

FAQ
Nei corsi del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 l’istruttore deve essere anche formatore?
Sì. Nei corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, anche chi svolge attività di addestramento pratico deve essere un docente formatore qualificato ai sensi del Decreto Ministeriale 6 marzo 2013. Non è quindi sufficiente la sola esperienza operativa: è obbligatorio possedere anche i requisiti del formatore sicurezza.
Quando è obbligatorio avere due figure distinte (docente e istruttore)?
È obbligatorio nei corsi in cui la normativa lo prevede espressamente, come nei corsi per ponteggi disciplinati dall’Allegato XXI del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dove la parte teorica e quella pratica devono essere svolte da soggetti diversi.
Qual è la differenza tra docente e istruttore nella formazione sicurezza?
Il docente è responsabile della formazione teorica e deve possedere i requisiti previsti dal Decreto Ministeriale 6 marzo 2013. L’istruttore è la figura che gestisce l’addestramento pratico. Tuttavia, nei corsi disciplinati dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, le due figure tendono a coincidere, poiché anche l’istruttore deve essere qualificato come docente formatore.
Cosa succede se l’istruttore non possiede i requisiti corretti?
La formazione può essere considerata non conforme alla normativa. Nei casi più gravi, questo può comportare l’invalidazione del corso e degli attestati rilasciati, oltre a possibili responsabilità per il soggetto formatore.
Link utili
Decreto Ministeriale 6 marzo 2013
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Decreto Ministeriale 2 settembre 2021
Gazzetta Ufficiale – Nuovo Accordo Stato-Regioni


