Servizio Clienti Soci Edafos
Lun/Ven:  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

DLGS. 81/08

Patentino Terne

Corso per primo rilascio e aggiornamento del patentino per la guida in sicurezza delle terne. In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
patentino terne

Il Corso per il rilascio del Patentino per Terne, conforme ai criteri definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ha l’obiettivo di assicurare che ogni lavoratore possieda l’addestramento necessario alla conduzione delle pale caricatrici frontali in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Durata:
10 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Presenza

N° Max Partecipanti:
24

Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6

Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore

Chi deve avere il patentino per terne?

Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della guida della terna devono avere il Patentino. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei propri dipendenti.

Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento dello specifico patentino è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale della terna. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo delle macchine movimento terra. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto delle macchine, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

Quali sono le terne?

Per identificare la tipologia di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento alla definizione ufficiale di terna contenuta nel punto 8.3.7 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

La terna è una macchina semovente a ruote con telaio rigido o articolato, dotata di un sistema di carico frontale (generalmente un secchione) e di un sistema di scavo posteriore (braccio escavatore con cucchiaia), progettata per operazioni combinate di carico e scavo.
— Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, punto 8.3.7

Per facilitare il riconoscimento visivo del mezzo, riportiamo di seguito i disegni tratti dal vecchio Accordo del 2012 — ancora utili ai fini identificativi — e alcune fotografie reali:

Esempi di Pale Caricatrici Frontali (Accordo 22 febbraio 2012)

patentino macchine movimento terra terna a ruote
Terna a Ruote
patentino macchine movimento terra terna a cingoli
Terna a Cingoli
patentino macchine movimento terra terna con attrezzatura per la posa di pali
Terna con Attrezzatura per la Posa di Pali
patentino macchine movimento terra terna con trivella
Terna con Trivella
Per facilitare il riconoscimento visivo del mezzo, riportiamo di seguito i disegni tratti dal vecchio Accordo del 2012 — ancora utili ai fini identificativi — e alcune fotografie reali:

Esempi Fotografici di Terne

patentino terne
Terna a ruote: macchina semovente su pneumatici con doppia funzione — nella parte anteriore è dotata di un secchione per il carico e lo spostamento di materiale sciolto, nella parte posteriore di un braccio escavatore con cucchiaia per operazioni di scavo. La struttura su ruote garantisce mobilità e rapidità di spostamento tra diverse aree del cantiere. È la tipologia più diffusa nei cantieri edili di piccole e medie dimensioni.
patentino terne
Terna a cingoli: variante della terna equipaggiata con cingoli invece delle ruote pneumatiche. I cingoli garantiscono maggiore stabilità e trazione su terreni soffici, fangosi o in forte pendenza. Come la terna a ruote, combina il secchione frontale per il carico con il braccio escavatore posteriore per lo scavo. Utilizzata prevalentemente in terreni difficili dove le ruote non garantirebbero aderenza sufficiente.
patentino terne
Terna con attrezzatura per la posa di pali: variante in cui il braccio posteriore è equipaggiato con un'attrezzatura specifica per infiggere pali nel terreno tramite vibrazione o pressione idraulica, al posto della cucchiaia standard. Il secchione frontale rimane invariato. Molto utilizzata per la posa di recinzioni, barriere stradali, pali di fondazione e infrastrutture di rete.
patentino terne
Terna con trivella: variante in cui il braccio posteriore è equipaggiato con una trivella rotante azionata idraulicamente, al posto della cucchiaia standard. Il secchione frontale rimane invariato. La trivella permette di eseguire fori circolari nel terreno per la posa di pali, alberi, recinzioni o fondazioni. La profondità e il diametro del foro dipendono dall'attrezzatura montata.

Patentino Terne: durata dei corsi e denominazione ufficiale

Il corso per l’ottenimento del patentino per terne dura 10 ore. Le terne sono una delle cinque tipologie di macchine movimento terra classificate dal punto 8.3.7 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:

  • Escavatori Idraulici
  • Escavatori a Fune
  • Caricatori Frontali
  • Terne ← questa pagina
  • Autoribaltabili a Cingoli

L’Accordo Stato-Regioni ammette la possibilità di frequentare solo il modulo pratico necessario per la tipologia di macchina che si dovrà utilizzare in azienda. Per il patentino delle terne, i moduli previsti sono:

  • Modulo 1 Teorico-Tecnico (4 Ore) — obbligatorio per tutte le tipologie di macchine movimento terra
  • Modulo Pratico 5: Terne (6 Ore)

Il Corso di 10 Ore per il Patentino Terne comprende quindi il modulo teorico-tecnico (4 Ore) e il modulo pratico 4 – Caricatori Frontali (6 Ore).

Se in azienda sono presenti anche altre tipologie di macchine movimento terra, è possibile integrare la formazione con i moduli pratici aggiuntivi. Per maggiori informazioni sulle combinazioni disponibili visita la pagina principale del corso Macchine Movimento Terra.

Quando deve avvenire la formazione per la conduzione della pala caricatrice frontale?

La formazione specifica per la guida in sicurezza delle terne classificate nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 deve avvenire prima dell’utilizzo delle macchine.

Attenzione! Devono essere muniti di patentino per terne anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Patentino terne: qual'é la normativa di riferimento?

La formazione specifica per l’ottenimento del patentino per terne è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla guida della pala caricatrice frontale.

La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:

  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
    • Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
    • Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
    • Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
    • Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
  2. Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 e resta valida come riferimento interpretativo.

Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Terne

I seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, linee guida essenziali per la formazione relativa non solo alle terne ma a tutte le attrezzature di lavoro.

Requisiti dei Docenti:

  1. Le docenze del modulo teorico-tecnico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, con comprovata conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
  2. Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013 e con esperienza professionale pratica documentata di almeno 3 anni nell’utilizzo della terna per cui si effettua la docenza. Attenzione: il nuovo Accordo 2025 introduce un requisito aggiuntivo rispetto al passato: non è più sufficiente la sola esperienza pratica sull’attrezzatura. Il docente della parte pratica deve essere al contempo un formatore qualificato (ai sensi del D.M. 6 marzo 2013) e un operatore con comprovata esperienza pratica triennale. Questa figura corrisponde al cosiddetto Formatore-Istruttore.

Organizzazione del Corso:

  1. Responsabile del progetto formativo designato.
  2. Registro di presenza.
  3. Massimo 24 partecipanti per corso.
  4. Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
  5. Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
  6. Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.

Rinnovo del Patentino Terne: scadenza e aggiornamento

Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il patentino terne scade dopo 5 anni; per rinnovarlo occorre frequentare un corso di formazione che dura 4 ore di parte pratica, indipendentemente dal tipo di patentino/attrezzatura.

Attenzione: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non consente più lo svolgimento del corso di aggiornamento in modalità e-learning né in videoconferenza. Il corso deve essere svolto esclusivamente in presenza fisica. Edafos organizza i seguenti corsi di aggiornamento in presenza:

Corso di Aggiornamento di 4 Ore per Terne:

    • Rinnovo Patentino Terne (4 ore)

Per l’aggiornamento di altre tipologie di macchine movimento terra visita la pagina principale del corso Macchine Movimento Terra.

Patentino Terne Online: è possibile?

No, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso di aggiornamento per la terna non può più essere svolto online.

Il nuovo accordo stabilisce esplicitamente che per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 — categoria che include tutte le macchine movimento terra — la formazione e l’aggiornamento sono consentiti esclusivamente in presenza fisica. Non sono ammesse né la modalità e-learning né la videoconferenza sincrona.

Si precisa che la Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, che in passato aveva chiarito la possibilità di svolgere parte dell’aggiornamento in aula, resta valida come riferimento interpretativo per i corsi svolti sotto la vigenza del vecchio Accordo del 22 febbraio 2012, ma non si applica ai corsi organizz

Patentino terne pagato dall'azienda: cosa dice la normativa

Prendere il patentino per la terna non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico dei propri dipendenti che utilizzano le macchine. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.

Dipendenti senza patentino alla guida della terna: sanzioni per il datore di lavoro

Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza la terna senza patentino.
In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il mezzo, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.

Nella peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.

Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando la terna ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.
In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.

In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso e nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per la conduzione della terna?

Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:
  • Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
  • Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  • Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.
Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.

Per guidare la terna serve la patente di guida rilasciata dalla motorizzazione civile?

Per chiarire la questione, è fondamentale analizzare i seguenti aspetti in modo strutturato: 1. Applicabilità del Codice della Strada a contesti privati: Esclusione specifica: L’articolo 2 del Codice della Strada delinea chiaramente che il Codice non riguarda le aree private non aperte al pubblico. Questo articolo definisce “strada” come un’area destinata all’uso pubblico per la circolazione di pedoni, veicoli e animali. Pertanto, le norme del Codice non si estendono alle aree private, come i cantieri edili, che non sono accessibili al pubblico. 2. Obbligo di patente per la conduzione di macchine movimento terra: In assenza di circolazione su strada pubblica: Non è richiesta la patente per operare macchine movimento terra (o macchine operatrici) all’interno di aree private, in quanto queste non rientrano nella definizione di “strada” ai sensi dell’articolo 2 del Codice della Strada. In presenza di circolazione su strada pubblica: La normativa diventa più stringente. Secondo l’articolo 124 del Codice della Strada, modificato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/02/2013 (prot. 4857), per guidare macchine operatrici (escluse quelle a vapore) su strada pubblica è richiesta la patente specifica come spiegato di seguito:
  • Patente di Categoria B: necessaria per tutte le macchine operatrici tranne quelle di dimensioni eccezionali;
  • Patente di Categoria C1: necessaria per tutte le macchine operatrici di dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).

Chi rilascia il patentino pale caricatrici frontali?

L’attestato di guida in sicurezza, comunemente chiamato patentino o erroneamente patente, viene rilasciato da enti formatori:
  • Enti Pubblici: Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL;
  • Associazioni Datoriali
  • Soggetti Accreditati: Enti di Formazione come Edafos.

Vuoi iscriverti
a questo corso?

Benissimo! Trova un Edafos Point o un Responsabile di Progetto Edafos vicino a te.

Vuoi organizzare
questo corso?

Ottimo! Scopri come diventare un Responsabile di Progetto Edafos!

Clicca qui >

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

Parlane con noi.

Scopri in quanti modi puoi entrare in contatto con il nostro team di consulenti.

Vieni a trovarci di persona, siamo in Viale Giacomo Brodolini SNC, a Battipaglia 84091 (SA), presso il Centro Commerciale “Il Castelluccio”. Puoi scrivere una mail a info@edafos.it oppure puoi parlare o chattare su WhatsApp con i nostri consulenti che rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 al numero +39 0828 18 18 703.

Torna in alto

CHIAMA ORA

Dal Lunedì al Venerdì
  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

– oppure –

TI CHIAMIAMO NOI