Servizio Clienti Soci Edafos
Lun/Ven:  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

CSE: compiti e novità 2025

COMPITI CSE - NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Indice

Controllo identità in cantiere: compiti CSE con il Nuovo Accordo 2025

La sicurezza in cantiere inizia dal varco d’ingresso. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve vigilare che accedano solo persone identificate, autorizzate e formate in modo coerente con le attività da svolgere. Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha rafforzato l’asse verifica dell’apprendimento–tracciabilità: per accedere alla verifica finale sono richieste presenze tracciate (anche in VCS dove ammesso) e un fascicolo formativo conservato nel tempo. In questo contesto, il controllo identità cantieri CSE 2025 diventa presidio concreto, accanto ai doveri del CSE previsti dall’art. 92 D.Lgs. 81/08 (coordinamento, verifica dei piani, sospensione in caso di pericolo grave).

Perché la vigilanza del CSE è centrale nella prevenzione

Il CSE non svolge solo verifiche documentali: la sua vigilanza è sostanziale. Oltre a controllare il tesserino di riconoscimento per i lavoratori in appalto/subappalto (obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 26), deve accertare l’effettiva identità degli operatori, la regolarità dei permessi di soggiorno (dove applicabile) e la coerenza tra mansioni, abilitazioni e formazione aggiornata (es. ambienti confinati o uso di attrezzature). La combinazione di controllo identità e verifica formativa riduce i rischi interferenziali e rende efficaci le altre misure di prevenzione.

CSE - NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
CSE – NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Cosa cambia con il Nuovo Accordo 2025 (focus su controlli e tracciabilità)

  • Verifica dell’apprendimento obbligatoria: tutti i corsi devono prevedere test o colloqui finali, con evidenze archiviabili.
  • Tracciabilità e conservazione: registri presenze, programmi, verbali e attestati vanno conservati nel fascicolo formativo del corso per un periodo esteso (prassi decennale nel settore), così da dimostrare la qualità del percorso.
  • Qualità delle modalità a distanza: la VCS è equiparata all’aula per la teoria, ma richiede identificazione certa e tracciamento; lo smartphone non è idoneo. L’e-learning è ammesso solo dove l’Accordo lo prevede espressamente e non sostituisce l’addestramento pratico.

Queste regole aiutano il CSE nelle richieste di evidenze e nelle verifiche a campione in cantiere, anche quando parte della formazione è stata svolta in modalità sincrona a distanza.

Controllo identità: cosa deve verificare il CSE (operativo)

  • Tesserino di riconoscimento esposto e corrispondenza con documento valido; per appalti/subappalti l’obbligo discende dall’ 26.
  • Titoli e abilitazioni pertinenti alla mansione: es. ambienti sospetti d’inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011, 12 ore base + aggiornamento quinquennale pratico), attrezzature con abilitazione specifica dove previsto.
  • Formazione generale/specifica e aggiornamenti coerenti con l’Accordo 2025 (durate, contenuti minimi, modalità consentite).
  • Idoneità sanitaria quando necessaria (DVR e protocolli del Medico Competente).
  • Coerenza delle anagrafiche tra tesserino, elenco imprese e piano di sicurezza (POS/PSC).

Se emergono incongruenze (identità non certa, abilitazioni assenti, formazione non tracciata), il CSE deve attivare azioni di coordinamento fino alla sospensione in caso di pericolo grave e imminente, come consente l’art. 92.

Ambienti confinati: il controllo del CSE è “chiave”

Per chi opera in spazi confinati o ambienti sospetti d’inquinamento il CSE verifica che imprese e autonomi siano qualificati e che i lavoratori abbiano ricevuto formazione pratica adeguata (accesso, monitoraggi, ventilazione, recupero). Il D.P.R. 177/2011 stabilisce requisiti di qualificazione di imprese e autonomi; l’Accordo 2025 ha armonizzato durate e aggiornamenti per assicurare competenze effettive. In assenza di conformità, l’accesso va negato fino a regolarizzazione.

Tracciabilità: fascicoli formativi e archiviazione

Il CSE può (e dovrebbe) chiedere evidenze: registri presenze, programmi, verbalizzazioni delle prove/colloqui finali, attestati e, per la VCS, log di identità e presenza. Il fascicolo del corso e la conservazione prolungata delle evidenze consentono audit successivi e riducono il contenzioso in caso di infortunio o ispezione. Questo punto è coerente con l’impostazione dell’Accordo 2025 e con le prassi già diffuse nel settore.

CSE: compiti e novità 2025
CSE: COMPITI E NOVITA’ 2025

FAQ

Quali controlli deve fare il CSE all’ingresso del cantiere?

Verifica identità e tesserino (art. 26), regolarità di permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri, formazione (generale/specifica, abilitazioni), idoneità sanitaria dove prevista e coerenza con POS/PSC. In caso di difformità, può attivare misure fino alla sospensione per pericolo grave. 

Il CSE deve controllare anche la formazione svolta in VCS o e-learning?

Sì. Con l’Accordo 17/04/2025 la VCS è equiparata all’aula per la teoria (con identificazione e tracciamento). L’e-learning è ammesso solo dove previsto e non sostituisce le prove pratiche. Il CSE può chiedere attestati, registri, log e verificare che i requisiti siano rispettati.

Cosa rischia il CSE se opera personale non identificato o non formato?

Oltre ai profili sanzionatori per le imprese, il CSE può incorrere in responsabilità civili e penali se l’irregolarità concorre a un evento lesivo, considerati i suoi obblighi di vigilanza e coordinamento ex art. 92. Per questo il controllo identità cantieri CSE 2025 è un’attività imprescindibile.

Torna in alto

CHIAMA ORA

Dal Lunedì al Venerdì
  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

– oppure –

TI CHIAMIAMO NOI