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Docente antincendio: requisiti DM 2/9/2021 spiegati

DOCENTE ANTINCENDIO REQUISITI

Indice

Qualifica del docente antincendio: quadro normativo

La qualifica del docente antincendio è definita dall’art. 6 del DM 2 settembre 2021 e dall’Allegato V, che stabiliscono requisiti minimi, corsi di abilitazione per docenti degli addetti antincendio (tipologie A, B, C) e modalità di aggiornamento.

Dal 4 ottobre 2022 possono svolgere docenza nei corsi per addetti antincendio di livello 1, 2 e 3 solo soggetti in possesso dei requisiti previsti, documentabili in caso di controllo.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, ha riordinato l’intera formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, confermando però il DM 2/9/2021 come riferimento tecnico specifico per la formazione antincendio e per i docenti.

CORSO ANTINCENDIO - TITOLO DI STUDIO
TITOLO DOCENTE ANTINCENDIO

Requisito di base: titolo di studio

Per tutte le forme di docenza (teoria + pratica, sola teoria, sola pratica) è richiesto come prerequisito:

  • diploma di scuola secondaria di secondo grado.

A questo requisito generale si sommano i requisiti specifici, diversi a seconda della parte di corso che il docente intende tenere.

 

Requisiti per docenza teorica e pratica del corso antincendio

Chi vuole svolgere sia la parte teorica sia quella pratica dei corsi antincendio deve possedere il diploma e almeno uno dei seguenti requisiti:

  • Esperienza pregressa documentata (90 ore): almeno 90 ore di docenza in materia antincendio (teorica e/o pratica), maturate prima dell’entrata in vigore del DM e tracciabili tramite registri, attestati, incarichi.
  • Corso VVF Tipo A: frequenza con esito positivo del corso di formazione docenti Tipo A, della durata minima di 60 ore (di cui almeno 16 pratiche), articolato in 10 moduli non modificabili.
  • Professionista antincendio + Modulo 10: iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno e superamento del Modulo 10 di esercitazioni pratiche.
  • Personale VVF cessato: almeno 10 anni nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dirigenti, direttivi, ispettori antincendio e ruoli speciali ad esaurimento).

Una nota ministeriale ha chiarito che, per queste 90 ore, è possibile sommarne di teoriche e pratiche, purché tutte effettive e documentate.

DOCENTE ANTINCENDIO - PROVA PRATICA
DOCENTE ANTINCENDIO – PROVA PRATICA

Requisiti per docenza della sola teoria o della sola pratica

Docenti della sola parte teorica

Per svolgere solo la parte teorica, oltre al diploma occorre uno tra:

  • 90 ore di docenza teorica pregresse in materia antincendio
  • corso VVF Tipo B (48 ore, moduli 1–9)
  • iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio MI
  • personale VVF cessato con almeno 10 anni nei ruoli operativi previsti.

Le 90 ore devono essere coerenti con la docenza teorica: le esercitazioni pratiche non possono essere conteggiate.

Docenti della sola parte pratica

Per svolgere solo la parte pratica dei corsi antincendio, oltre al diploma è necessario uno tra:

  • 90 ore di docenza pratica pregresse in materia antincendio
  • corso VVF Tipo C (almeno 28 ore, esercitazioni e simulazioni operative)
  • personale VVF cessato con almeno 10 anni di servizio nei ruoli di capo reparto o capo squadra.

Docenti antincendio già qualificati prima del DM 2/9/2021

L’art. 6, comma 4, introduce un regime transitorio: si considerano già qualificati, alla data di entrata in vigore del DM, i docenti che possedevano:

  • almeno 5 anni di esperienza come formatori in materia teorica antincendio
  • con un minimo di 400 ore/anno di docenza teorica.

Questi docenti sono esonerati dai corsi VVF di tipo A/B/C, ma sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento quinquennale.

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO
AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO

 

Aggiornamento quinquennale e collegamento con l’Accordo Stato-Regioni 2025

L’Allegato V al DM 2/9/2021 prevede per i docenti antincendio un aggiornamento almeno ogni 5 anni, con percorsi erogati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

In sintesi:

  • il quinquennio decorre dalla data dell’attestato di corso Tipo A/B/C o Modulo 10, oppure, per i docenti “storici”, dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • i contenuti di aggiornamento devono riguardare evoluzione normativa, prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, metodologie didattiche e, se rilevante, esercitazioni pratiche coerenti con i livelli dei corsi erogati.

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica i requisiti del DM 2/9/2021, ma impone per tutti i percorsi:

  • verifica finale dell’apprendimento
  • valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro
  • maggiore attenzione alla tracciabilità (registri, presenze, attestati) e alla qualificazione dei soggetti formatori.

Per i docenti antincendio questo si traduce nella necessità di mantenere una documentazione completa dei propri requisiti e aggiornamenti.

FORMATORE ANTINCENDIO - ESTINTORI
FORMATORE ANTINCENDIO

Errori da evitare nella scelta dei formatori

  • Guardare solo il titolo di studio: Il diploma è solo il requisito di base: servono requisiti specifici di docenza antincendio, corsi VVF o appartenenza ad elenchi MI/VVF.
  • Confondere esperienza tecnica e docenza: Le 90 ore richieste sono ore di docenza, non anni di lavoro in azienda. Vanno sempre dimostrate con registri, attestati, incarichi.
  • Ignorare il regime transitorio: Molti formatori storici rientrano nella soglia 5 anni × 400 ore/anno, ma devono comunque programmare l’aggiornamento quinquennale.
  • Affidarsi a docenti interni senza verifica: Datore di lavoro e lavoratori interni possono fare docenza solo se qualificati come docenti antincendio ai sensi dell’art. 6.
DOMANDE FORMAZIONE DOCENTE ANTICENDIO
DOMANDE FORMAZIONE DOCENTE ANTICENDIO

FAQ

Le 90 ore possono sommare teoria e pratica?

Sì, per chi svolge teoria + pratica le 90 ore possono essere complessive, somma di docenze teoriche e pratiche, maturate prima dell’entrata in vigore del DM e adeguatamente documentate.

Per la sola teoria posso conteggiare ore pratiche?

No. Per la sola parte teorica il DM richiede 90 ore di docenza teorica; per la sola pratica, 90 ore di docenza pratica.

Ogni quanto va aggiornato il docente antincendio?

Almeno ogni 5 anni, con corsi conformi all’Allegato V; il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma la logica degli aggiornamenti periodici e rafforza i controlli su efficacia e tracciabilità.

Il datore di lavoro può svolgere i corsi antincendio?

Sì, ma solo se possiede tutti i requisiti del docente antincendio (90 ore, corso Tipo A/B/C, requisiti VVF/elenchi MI o regime transitorio). In caso contrario la formazione non è conforme.

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