Qualifica del docente antincendio: quadro normativo
La qualifica del docente antincendio è definita dall’art. 6 del DM 2 settembre 2021 e dall’Allegato V, che stabiliscono requisiti minimi, corsi di abilitazione per docenti degli addetti antincendio (tipologie A, B, C) e modalità di aggiornamento.
Dal 4 ottobre 2022 possono svolgere docenza nei corsi per addetti antincendio di livello 1, 2 e 3 solo soggetti in possesso dei requisiti previsti, documentabili in caso di controllo.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in vigore dal 24 maggio 2025, ha riordinato l’intera formazione ex art. 37 D.Lgs. 81/2008, confermando però il DM 2/9/2021 come riferimento tecnico specifico per la formazione antincendio e per i docenti.

Requisito di base: titolo di studio
Per tutte le forme di docenza (teoria + pratica, sola teoria, sola pratica) è richiesto come prerequisito:
- diploma di scuola secondaria di secondo grado.
A questo requisito generale si sommano i requisiti specifici, diversi a seconda della parte di corso che il docente intende tenere.
Requisiti per docenza teorica e pratica del corso antincendio
Chi vuole svolgere sia la parte teorica sia quella pratica dei corsi antincendio deve possedere il diploma e almeno uno dei seguenti requisiti:
- Esperienza pregressa documentata (90 ore): almeno 90 ore di docenza in materia antincendio (teorica e/o pratica), maturate prima dell’entrata in vigore del DM e tracciabili tramite registri, attestati, incarichi.
- Corso VVF Tipo A: frequenza con esito positivo del corso di formazione docenti Tipo A, della durata minima di 60 ore (di cui almeno 16 pratiche), articolato in 10 moduli non modificabili.
- Professionista antincendio + Modulo 10: iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio del Ministero dell’Interno e superamento del Modulo 10 di esercitazioni pratiche.
- Personale VVF cessato: almeno 10 anni nei ruoli operativi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco (dirigenti, direttivi, ispettori antincendio e ruoli speciali ad esaurimento).
Una nota ministeriale ha chiarito che, per queste 90 ore, è possibile sommarne di teoriche e pratiche, purché tutte effettive e documentate.

Requisiti per docenza della sola teoria o della sola pratica
Docenti della sola parte teorica
Per svolgere solo la parte teorica, oltre al diploma occorre uno tra:
- 90 ore di docenza teorica pregresse in materia antincendio
- corso VVF Tipo B (48 ore, moduli 1–9)
- iscrizione negli elenchi dei professionisti antincendio MI
- personale VVF cessato con almeno 10 anni nei ruoli operativi previsti.
Le 90 ore devono essere coerenti con la docenza teorica: le esercitazioni pratiche non possono essere conteggiate.
Docenti della sola parte pratica
Per svolgere solo la parte pratica dei corsi antincendio, oltre al diploma è necessario uno tra:
- 90 ore di docenza pratica pregresse in materia antincendio
- corso VVF Tipo C (almeno 28 ore, esercitazioni e simulazioni operative)
- personale VVF cessato con almeno 10 anni di servizio nei ruoli di capo reparto o capo squadra.
Docenti antincendio già qualificati prima del DM 2/9/2021
L’art. 6, comma 4, introduce un regime transitorio: si considerano già qualificati, alla data di entrata in vigore del DM, i docenti che possedevano:
- almeno 5 anni di esperienza come formatori in materia teorica antincendio
- con un minimo di 400 ore/anno di docenza teorica.
Questi docenti sono esonerati dai corsi VVF di tipo A/B/C, ma sono comunque tenuti a rispettare gli obblighi di aggiornamento quinquennale.

Aggiornamento quinquennale e collegamento con l’Accordo Stato-Regioni 2025
L’Allegato V al DM 2/9/2021 prevede per i docenti antincendio un aggiornamento almeno ogni 5 anni, con percorsi erogati dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
In sintesi:
- il quinquennio decorre dalla data dell’attestato di corso Tipo A/B/C o Modulo 10, oppure, per i docenti “storici”, dalla data di entrata in vigore del decreto;
- i contenuti di aggiornamento devono riguardare evoluzione normativa, prevenzione incendi nei luoghi di lavoro, metodologie didattiche e, se rilevante, esercitazioni pratiche coerenti con i livelli dei corsi erogati.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica i requisiti del DM 2/9/2021, ma impone per tutti i percorsi:
- verifica finale dell’apprendimento
- valutazione dell’efficacia della formazione sul lavoro
- maggiore attenzione alla tracciabilità (registri, presenze, attestati) e alla qualificazione dei soggetti formatori.
Per i docenti antincendio questo si traduce nella necessità di mantenere una documentazione completa dei propri requisiti e aggiornamenti.

Errori da evitare nella scelta dei formatori
- Guardare solo il titolo di studio: Il diploma è solo il requisito di base: servono requisiti specifici di docenza antincendio, corsi VVF o appartenenza ad elenchi MI/VVF.
- Confondere esperienza tecnica e docenza: Le 90 ore richieste sono ore di docenza, non anni di lavoro in azienda. Vanno sempre dimostrate con registri, attestati, incarichi.
- Ignorare il regime transitorio: Molti formatori storici rientrano nella soglia 5 anni × 400 ore/anno, ma devono comunque programmare l’aggiornamento quinquennale.
- Affidarsi a docenti interni senza verifica: Datore di lavoro e lavoratori interni possono fare docenza solo se qualificati come docenti antincendio ai sensi dell’art. 6.

FAQ
Le 90 ore possono sommare teoria e pratica?
Sì, per chi svolge teoria + pratica le 90 ore possono essere complessive, somma di docenze teoriche e pratiche, maturate prima dell’entrata in vigore del DM e adeguatamente documentate.
Per la sola teoria posso conteggiare ore pratiche?
No. Per la sola parte teorica il DM richiede 90 ore di docenza teorica; per la sola pratica, 90 ore di docenza pratica.
Ogni quanto va aggiornato il docente antincendio?
Almeno ogni 5 anni, con corsi conformi all’Allegato V; il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 conferma la logica degli aggiornamenti periodici e rafforza i controlli su efficacia e tracciabilità.
Il datore di lavoro può svolgere i corsi antincendio?
Sì, ma solo se possiede tutti i requisiti del docente antincendio (90 ore, corso Tipo A/B/C, requisiti VVF/elenchi MI o regime transitorio). In caso contrario la formazione non è conforme.


