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RLS: guida pratica ai compiti, nomina e formazione

RLS: guida pratica ai compiti, nomina e formazione

Indice

La figura chiave per la sicurezza in azienda: compiti, nomina e iter formativo completo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la figura eletta o designata dai lavoratori che, con poteri definiti dal D.Lgs. 81/08, partecipa al sistema aziendale di prevenzione. È presente in ogni unità produttiva e fa da ponte tra lavoratori, Datore di Lavoro, dirigenti, preposti, RSPP e medico competente: consulta i documenti chiave, contribuisce alla valutazione dei rischi (DVR) e promuove misure concrete di tutela.

Scopriamo insieme tutto ciò che devi sapere su questa figura cruciale.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, perchè obbligatorio (Art. 47 D.Lgs. 81/08) e durata dell’incarico

L’RLS è un lavoratore dell’azienda eletto o designato direttamente dai lavoratori (Art. 47),  e non dal Datore di Lavoro (DL), per rappresentare i colleghi su salute e sicurezza. La designazione avviene secondo le indicazioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) o degli accordi interni. Nelle aziende con più di 15 lavoratori, l’elezione avviene tra i rappresentanti sindacali, se presenti (RSU/RSA), altrimenti direttamente tra i lavoratori. La sua presenza è obbligatoria in tutte le aziende, anche con un solo dipendente . Dove non si riesce a eleggerlo, interviene l’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale). Il suo incarico  spesso è triennale, salvo diverse disposizioni del CCNL.

Quanti RLS in azienda?

Il numero minimo è stabilito in base al numero di lavoratori (art. 47, c. 7):

  • Fino a 200 lavoratori: almeno 1 RLS
  • Da 201 a 1.000: almeno 3 RLS
  • Oltre 1.000: almeno 6 RLS

La contrattazione collettiva (CCNL) può prevedere modalità e numeri superiori

Obbligo Digitale: Come il Datore di Lavoro Comunica la Nomina dell’RLS all’INAIL

L’elezione dell’RLS è un momento cruciale in azienda, ma l’iter non si conclude con la sola stesura del verbale interno in occasione della nuova elezione (o ogni variazione dei dati). Subito dopo, il Datore di Lavoro ha un preciso adempimento telematico da rispettare: la comunicazione del nominativo all’INAIL. Questo passaggio è fondamentale, ma spesso genera confusione, soprattutto sulle tempistiche. La comunicazione non avviene con l’invio di un’email o una raccomandata, ma in modo esclusivamente digitale tramite il portale dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL). Il Datore di Lavoro, o chi per lui (spesso un consulente o il commercialista), deve accedere al “Fascicolo Aziendale” INAIL utilizzando le proprie credenziali. È in questa area riservata che risiedono tutti i dati assicurativi e previdenziali dell’impresa, compresa la sezione dedicata agli adempimenti in materia di sicurezza. Una volta dentro il Fascicolo Aziendale, il Datore di Lavoro deve individuare il servizio specifico per la comunicazione del nominativo dell’RLS. La procedura guidata richiede l’inserimento del codice fiscale e del nominativo del lavoratore che è stato eletto o designato dai suoi colleghi per ricoprire il ruolo.

NOMINA RLS E COMUNICAZIONE INAIL
NOMINA RLS E COMUNICAZIONE INAIL

La tempistica è l’elemento chiave da ricordare

A differenza di vecchie prassi, non è più richiesta una comunicazione annuale di riconferma se il nominativo rimane invariato. La legge (Art. 18, c. 1, lett. aa) impone al Datore di Lavoro di agire tempestivamente solo in due casi specifici:

  1. Prima Comunicazione: Quando l’azienda elegge o designa per la prima volta l’RLS.
  2. Variazione del Dato: Ogni qualvolta il nominativo dell’RLS cambia, sia per fine mandato e nuova elezione, sia per la cessazione del rapporto di lavoro o di incarico.

In sintesi, l’adempimento è legato all’evento (l’elezione o la variazione) e non a una scadenza fissa di calendario.

L’Importanza della Trasparenza e il Rischio di Sanzione

Questo obbligo telematico ha una duplice funzione:

Tracciabilità: Permette alle autorità di vigilanza di sapere in qualsiasi momento chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ogni unità produttiva.

Validità: L’omessa o tardiva comunicazione del nominativo dell’RLS all’INAIL non invalida l’elezione (che è un atto interno tra lavoratori), ma espone il Datore di Lavoro a una sanzione amministrativa-pecuniaria. La diligenza in questo adempimento non è solo burocrazia, ma una garanzia della trasparenza sulla figura che tutela i lavoratori.

Per questo motivo, è fondamentale che il Datore di Lavoro metta la comunicazione telematica all’INAIL come priorità assoluta immediatamente dopo aver redatto il verbale ufficiale di nomina. Solo in questo modo l’azienda può considerarsi pienamente in regola con gli obblighi del D.Lgs. 81/08.

Formazione: durata, contenuti e aggiornamento (art. 37)

La formazione dell’RLS è un diritto-dovere e si svolge a carico dell’azienda e deve svolgersi durante l’orario di lavoro.

Corso iniziale: 32 ore (Principi giuridici, soggetti coinvolti, organizzazione della prevenzione, definizione e valutazione dei fattori di rischio, misure di prevenzione, organizzazione, tecniche di controllo, tecniche di comunicazione).

  • Aggiornamento annuale:
    • Aziende 15–50 lavoratori: almeno 4 ore/anno (a seconda della complessità e dei rischi aziendali).
    • Aziende >50 lavoratori: almeno 8 ore/anno;
    • Aziende <15 lavoratori: durata/periodicità definite dal CCNL applicato (in molti CCNL: 4 ore/anno). (Art. 37, c. 11: i minimi sono esplicitati per ≥15 addetti; per <15 decide la contrattazione collettiva).

E-learning: ammesso solo se previsto dal CCNL e nel rispetto dei requisiti tecnico-organizzativi (tracciabilità, verifica identità, interazione, prove di apprendimento) degli Accordi applicabili.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Compiti e poteri dell’RLS (art. 50): cosa fa in concreto

L’RLS svolge una funzione essenziale di consultazione, controllo partecipativo e proposta, ma non sostituisce il Datore di Lavoro o l’RSPP e non ha responsabilità penali gestionali.

Le sue principali attribuzioni includono:

  • Accesso ai luoghi di lavoro: Ha il diritto di accedere a tutti i luoghi in cui si svolgono le lavorazioni.
  • Consultazione Preventiva: Il DL è obbligato a consultarlo in via preventiva su: Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), Misure di prevenzione e protezione, Nomina del Medico Competente e degli Addetti alle Emergenze, Piani di formazione dei lavoratori (Art. 37).
  • Informazione e Documentazione: Riceve e può consultare documenti cruciali come il DVR, i dati su infortuni, esiti di ispezioni, verbali della riunione periodica, registri di formazione e consegna dei DPI.
  • Partecipazione: Partecipa alla riunione periodica di sicurezza (obbligatoria almeno una volta l’anno nelle aziende con più di 15 addetti).
  • Proposta e Segnalazione: Promuove e propone misure migliorative per la prevenzione e la sicurezza, segnalando i rischi individuati.
  • Ricorso alle Autorità: Può ricorrere alle autorità competenti (ASL, Ispettorato del Lavoro) se ritiene che le misure di prevenzione e protezione adottate siano inadeguate.
  • Obbligo di Riservatezza: È tenuto al segreto industriale in merito alle informazioni e ai processi lavorativi riservati di cui viene a conoscenza.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Compenso e Permessi Retribuiti: Chi Paga?

L’RLS non percepisce uno stipendio aggiuntivo o una specifica indennità per l’incarico: le attività si svolgono in orario di lavoro, senza perdita di retribuzione, con permessi retribuiti e mezzi adeguati forniti dall’azienda per l’esercizio del ruolo. I riferimenti sono l’art. 50 (tempo necessario) e l’art. 37 (formazione a carico del datore di lavoro). Eventuali monte ore o indennità ulteriori possono essere previsti da CCNL/accordi aziendali, ma non sono automatici per legge. In sintesi: retribuzione ordinaria invariata, permessi retribuiti per il ruolo, nessun compenso extra obbligatorio.

RLS, RSPP e RLST: come si coordinano e incompatibilità

Queste figure collaborano attivamente, ma hanno ruoli distinti:

  • RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): È un tecnico che progetta e coordina le misure di prevenzione; collabora con l’RLS condividendo dati e misure.
  • RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale): Subentra quando manca l’RLS aziendale (micro e piccole imprese), e l’azienda deve garantirgli l’accesso e le informazioni.
  • Incompatibilità: L’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di RSPP o ASPP (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione), e solitamente anche con ruoli dirigenziali, per evitare conflitti di interesse.

Buone pratiche operative

  • Formalizza l’Elezione: Registra e conserva sempre il verbale di elezione/designazione dell’RLS.
  • Comunica e Aggiorna: Trasmetti il nominativo a INAIL e mantienilo aggiornato in caso di variazioni.
  • Pianifica la Formazione: Garantisci il corso iniziale di 32 ore e l’aggiornamento annuale (4 o 8 ore), conservando attestazioni e registri.
  • Consulta Attivamente: Coinvolgi l’RLS preventivamente nelle fasi cruciali: aggiornamento DVR, nuovi rischi, riorganizzazioni, nuovi macchinari e piani formativi.
  • Condividi i Dati: Fornisci dati su infortuni, near miss, sorveglianza sanitaria aggregata e gli esiti degli audit per misurare l’efficacia delle azioni correttive.
DOMANDE RLS
FAQ RLS

FAQ

Chi nomina l’RLS

Viene eletto o designato dai lavoratori, non dal Datore di Lavoro (DL).

Quante ore di formazione servono all’RLS

Il corso iniziale è di 32 ore; aggiornamento 4 ore/anno (aziende 15–50) o 8 ore/anno (>50). Nelle aziende <15 decide il CCNL. I costi sono a carico dell’azienda e la formazione si svolge in orario di lavoro.

Chi paga per la formazione

I costi sono interamente a carico del Datore di Lavoro e la formazione si svolge in orario lavorativo.

Devo comunicare ogni anno il nominativo all’INAIL

No. La comunicazione INAIL avviene per nuova elezione/designazione e variazioni dei dati. Mantieni in azienda verbali e sezione organizzativa del DVR aggiornati.

L’RLS deve firmare il DVR

La firma non è un obbligo di legge per la validità del DVR. La firma apposta sul verbale di consultazione ne attesta l’avvenuta consultazione.

L’RLS può consultare (e ottenere copia) del DVR

Sì. Egli ha diritto di accesso al DVR e alla documentazione utile (art. 50). La copia è possibile per le parti pertinenti, nel rispetto della riservatezza e con modalità organizzative interne (es. oscuramento dati non necessari, registro consegna).

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