Videoconferenza Sincrona (VCS) e e-learning sono possibili nei corsi sulla sicurezza sul lavoro? Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 chiarisce tutto in modo ufficiale e definitivo.
Requisiti ufficiali, limiti e tracciabilità 2025
La VCS è equiparata all’aula per le parti teoriche, ma solo se sono rispettati requisiti stringenti di identificazione, tracciabilità e interazione; inoltre, lo smartphone non è ammesso perché non garantisce stabilità e controlli adeguati. L’e-learning resta uno strumento flessibile, conforme agli Accordi Stato-Regioni, ma circoscritto ai percorsi per cui la norma lo consente espressamente e che non richiedono addestramenti pratici.
Cosa cambia davvero nel 2025 con la videoconferenza sincrona e l’e-learning
L’Accordo 2025 allinea e aggiorna le regole di erogazione a distanza: la Videoconferenza Sincrona diventa una modalità validata per la teoria, mentre l’e-learning può essere impiegato per diversi corsi (es. dirigenti, lavoratori a rischio basso) e per vari aggiornamenti, ma non può sostituire le prove pratiche quando previste (preposti esclusi dall’online sia su base sia su aggiornamento). Questa impostazione consente alle aziende una guida pratica per scegliere il canale più efficace, mantenendo sicurezza didattica e conformità.
Regole della Videoconferenza sincrona: requisiti minimi
Per essere conforme e quindi equivalente all’aula, la VCS deve garantire:
- Identificazione certa dei partecipanti e controlli anti-abbandono;
- Tracciamento puntuale di tempi e presenze;
- Interazione reale con il docente (Q&A, esercitazioni, test);
- Dispositivi idonei: PC o tablet personali; smartphone non ammesso.
Questi requisiti, inclusi i limiti tecnici che escludono il telefono, sono esplicitati nella documentazione di sintesi sull’Accordo 2025 (estratti che riportano il divieto di smartphone e l’equiparazione VCS-aula, oltre alle condizioni di tracciabilità e controllo).

E-learning: quando è ammesso (e con quali garanzie)
L’e-learning è consentito solo per i percorsi previsti dall’Accordo (ad es. dirigenti, lavoratori rischio basso e diversi aggiornamenti) e non sostituisce mai l’addestramento pratico. Le piattaforme devono assicurare monitoraggio della fruizione, verifica dell’identità, valutazioni e report esportabili per il fascicolo del corso; il quadro interpretativo pubblicato dalla stampa tecnica specializzata sottolinea proprio la necessità di sistemi con registrazione presenze, controlli periodici, e documentazione della fruizione per rendere la formazione effettivamente conforme.
Novità operative: comprensione linguistica e qualità
Un punto spesso trascurato: l’Accordo 2025 ribadisce l’obbligo di verifica della comprensione linguistica per i corsi in aula, Videoconferenza ed e-learning. È una misura aggiornata 2025 che tutela l’efficacia didattica e la validazione degli attestati: senza comprensione adeguata, la formazione non è “spendibile”. La stampa tecnica riporta esplicitamente questa richiesta, evidenziando soluzioni di verifica preliminare da parte dei soggetti formatori.
Capienze, frequenze, pratiche
- Parti teoriche: massimo 30 partecipanti per edizione (anche in VCS).
- Parti pratiche: 1:6 (un docente ogni sei partecipanti).
- Frequenza minima: 90% del monte ore per accedere alla verifica finale.
Questi parametri sono ufficiali e conformi agli Accordi Stato-Regioni; nelle edizioni sincrone valgono gli stessi limiti dell’aula per tutelare qualità e controllo.

Come adeguarsi subito (aziende e formatori) – guida passo-passo
- Mappa i corsi: separa quelli teorici (erogabili in aula/VCS e, quando previsto, in e-learning) da quelli con prove pratiche (solo presenza per la parte pratica). Predisponi un piano edizioni realistico, aggiornato 2025, con date e destinatari.
- Definisci policy VCS: regole su identità, controlli anti-abbandono, registri/log, gestione del Q&A, test in sessione e criteri di ammissione alla verifica finale. La stampa tecnica riassume i requisiti tecnici che le piattaforme devono garantire per la validità legale del corso.
- Verifica le piattaforme e-learning: tracciabilità dei tempi, verifica identità, valutazioni con esiti archiviabili. Richiedi report standard per il fascicolo del corso (prove, attestati, registri), così da mantenere un impianto conforme e testato sul campo in caso di verifiche.
- Aggiorna il fascicolo del corso: conserva programma, registri presenze/VCS, log piattaforma, valutazioni e attestati per 10 anni. Questa archiviazione completa e ufficiale è la chiave per dimostrare la conformità in sede ispettiva.
Errori da evitare (casi concreti)
- VCS con smartphone: non conforme; usa PC/tablet per garantire stabilità, test e controlli.
- e-learning “tutto e dovunque”: l’online vale solo dove l’Accordo lo consente; per preposti il divieto è esplicito (base e aggiornamento).
- Assenza di tracciabilità: senza log, identificazione e valutazioni, l’attestato è contestabile; i requisiti minimi sono ribaditi dai contributi tecnici di settore.
- Dimenticare la lingua: senza verifica della comprensione linguistica, la formazione non è realmente fruibile e può essere giudicata inefficace in audit.

FAQ
Posso seguire un corso in VCS usando il mio cellulare?
No. La documentazione operativa e le note tecniche sull’Accordo 2025 confermano che lo smartphone non è ammesso: servono PC o tablet per garantire identificazione, tracciamento e interazioni adeguate.
Se un corso prevede prove pratiche, posso fare teoria in e-learning e pratica a parte?
La teoria può essere svolta in aula o VCS; l’e-learning è possibile solo se previsto dall’Accordo per quel percorso. In ogni caso, le prove pratiche si svolgono in presenza con rapporto 1:6 e 90% di frequenza prima della verifica finale.


