DLGS. 81/08
Sorveglianza Sanitaria
Visite Mediche del Lavoro a Battipaglia.
La visita medica al dipendente: periodicità, chi la effettua, diritti e doveri del datore di lavoro.
La visita medica del lavoro è un requisito legale in Italia, introdotto con il Decreto Legislativo 81/2008, noto come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro. Questa normativa è diventata effettiva il 15 maggio 2008 e stabilisce le linee guida per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
L’articolo 41 del decreto specifica che il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la sorveglianza sanitaria dei propri dipendenti. Questa sorveglianza include la visita medica del lavoro, che può essere preventiva, periodica o straordinaria, a seconda dei rischi associati all’attività lavorativa specifica.
La visita medica del lavoro è mandatoria per tutti i tipi di lavoratori, indipendentemente dal tipo di contratto e dal settore di impiego, sia esso pubblico o privato. L’unica eccezione è rappresentata dai lavoratori autonomi, che hanno la facoltà di scegliere se sottoporsi o meno a tale visita.
L’obiettivo della visita medica del lavoro è di valutare l’idoneità fisica e psichica del lavoratore per le mansioni che gli sono state assegnate. Il medico competente, designato dal datore di lavoro, è responsabile di effettuare questa valutazione e può emettere un giudizio di idoneità, idoneità con prescrizioni o inidoneità.
Non rispettare l’obbligo di sottoporre i lavoratori alla visita medica del lavoro può comportare per il datore di lavoro sanzioni amministrative significative, che possono arrivare fino a 60.000 euro.
COSTO:
50€
DURATA:
15 Min
CERTIFICAZIONE:
Referto
MODALITÀ DI FREQUENZA:
IN AULA E VIDEOCONFERENZA
La nomina del Medico Competente
La nomina del medico competente è obbligatoria al fine di programmare la sorveglianza sanitaria ed effettuare le visite mediche ai dipendenti.
Edafos Formazione offre gratuitamente il servizio di nomina del medico competente obbligatorio nei seguenti casi:
- Impiegati che utilizzano regolarmente terminali video per una media di 20 ore a settimana;
- Personale incaricato del trasporto manuale di merci, che include attività come alzare, trascinare, portare o spostare oggetti, e che può portare a problemi alla schiena o alla zona lombare;
- Dipendenti esposti a sostanze chimiche, elementi fisici, piombo, amianto o livelli elevati di rumore;
- Lavoratori impegnati in turni notturni.
Sopralluogo del Medico
Come stabilito nell’art. 2, lettera m del D.Lgs.81/08, il medico competente è tenuto a effettuare un controllo degli spazi lavorativi almeno una volta all’anno, variando la frequenza in base all’analisi dei rischi.
Tale variazione nella frequenza viene notificata al datore di lavoro e registrata nel documento di valutazione dei rischi (art. 25, comma 1, lettera l, D.Lgs 81/08). Esiste l’opzione di sostituire o completare l’ispezione con l’analisi dei piani di sicurezza per i cantieri che durano meno di 200 giorni lavorativi e in cui il medico ha già condotto un’ispezione in altri cantieri gestiti dalla stessa azienda con caratteristiche simili (art. 104, comma 2, D.Lgs 81/08).
L’obiettivo primario di queste ispezioni è la valutazione diretta dei rischi sul posto di lavoro, mirata a proteggere la salute e la sicurezza dei dipendenti.
Visita Medica del Lavoro Preventiva
La visita medica del lavoratore preventiva è mirata a verificare l’assenza di impedimenti alla tipologia di lavoro a cui il dipendente è assegnato, al fine di determinare la sua idoneità per il ruolo specifico. Questo controllo deve essere effettuato dopo l’ingaggio del lavoratore e prima che inizi a svolgere le sue funzioni. Dato che questo esame è un prerequisito per l’inizio effettivo del lavoro, è consigliabile consultare il medico prima dell’assunzione, in modo che l’esame possa essere pianificato subito dopo l’ingresso in azienda. Gli esami medici preliminari possono essere organizzati nella fase pre-assunzione, a discrezione del datore di lavoro o del medico competente.
Visita Medica Periodica
La frequenza delle visite mediche di monitoraggio sanitario, se non specificata chiaramente dalla legge, dovrebbe essere annuale. La cadenza di tali controlli può essere adattata dal Medico Competente sulla base dell’analisi del rischio. L’ente di supervisione, attraverso una decisione debitamente motivata, può stabilire modalità e intervalli per le visite di sorveglianza sanitaria che differiscono da quelli suggeriti dal Medico Competente.
Esami Previsti
Gli esami previsti per la visita medica del lavoratore sono i seguenti:
- Test audiometrici, per assicurarsi che il dipendente non abbia subito danni all’udito a causa di esposizione a livelli elevati di rumore;
- Spirometria, utilizzata per identificare eventuali disturbi respiratori;
- Test visivi o screening ergovisivi, per determinare se il lavoratore ha problemi di vista;
- ECG (elettrocardiogramma), per ottenere dati sul benessere cardiaco del dipendente;
- Analisi del sangue o delle urine, per confermare l’assenza di droghe o alcol nel sistema del lavoratore;
- Ecografie, per valutare la condizione di certi organi interni del dipendente;
- Altri test diagnostici come ALT, AST, GGT, dosaggio degli anticorpi per il tetano, analisi del nichel nelle urine, ecc.
FAQ
Le tempistiche per la periodicità delle visite mediche ai dipendenti sono stabilite dalla normativa vigente, tuttavia offre al medico del lavoro un adeguato spazio di autonomia decisionale.
La visita medica periodica va fatta una volta all’anno.
La visita medica di idoneità al lavoro (anche detta preventiva) va fatta in caso di nuova assunzione, cambio mansione o ritorno da un periodo di malattia.
La visita medica è obbligatoria quando nell’impresa esistono rischi che rendono necessaria la Sorveglianza Sanitaria (una situazione comune a quasi tutte le aziende). I lavoratori sono tenuti a partecipare alle visite mediche.
Questo obbligo si estende senza eccezioni a tirocinanti, stagisti o volontari, indipendentemente dal tipo di contratto e sia nel settore pubblico che privato.
Secondo l’ordinanza n. 22094 del 13.07.2022 della Corte di Cassazione italiana, un lavoratore che rifiuta di sottoporsi a una visita medica preventiva, specialmente in caso di cambio di mansioni, è passibile di licenziamento. La legge prescrive che la visita medica di idoneità è necessaria in caso di cambio delle mansioni e il datore di lavoro ha il dovere di richiederla prima di assegnare nuove attività al lavoratore. Il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al controllo medico è considerato illegittimo e non giustificato. Pertanto, la Corte ha dichiarato legittimo il licenziamento del lavoratore che si è rifiutato di effettuare la visita medica.
Secondo il D.lgs 81/08, un lavoratore che è stato assente dal lavoro per più di 60 giorni a causa di malattia o infortunio è obbligato a sottoporsi a una visita medica di idoneità prima di tornare a svolgere le proprie mansioni. Senza una dichiarazione di idoneità da parte del medico competente, il lavoratore non può riprendere il suo lavoro. Se il datore di lavoro non rispetta questa obbligazione, potrebbe incorrere in pesanti sanzioni. Inoltre, se il lavoratore rifiuta di sottoporsi alla visita, potrebbe essere licenziato per giustificato motivo soggettivo.
La visita medica ha lo scopo di verificare se la malattia o l’infortunio abbia compromesso le abilità del lavoratore, mettendo a rischio la sua salute nel caso in cui riprenda le sue mansioni. Se il medico competente dichiara che il lavoratore non è idoneo, il datore di lavoro ha l’obbligo di assegnargli un compito più idoneo, che sia meno rischioso per la sua salute.
Se il lavoratore non è d’accordo con la dichiarazione di non idoneità può fare ricorso all’organo di vigilanza territoriale ovvero l’Ispettorato del Lavoro o, dove non presente presso l’ASL.
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