Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

Risposta FAQ del 11/12/2014

12/12/2014

Ieri pomeriggio un Nostro collega formatore sulla sicurezza ci ha inoltrato a mezzo e-mail il seguente quesito:

D: "Il responsabile del progetto formativo (nominativo e firma) va necessariamente indicato nell'attestato, considerando che l'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 prevede come riquisito minimo l'indicazione (e la firma) del soggetto organizzatore?"

R: La riposta a tale domanda può essere riassunta con un semplice "no"...non occorre indicare anche il responsabile del progetto formativo.

Restando nel tema di questa intelligente domanda cogliamo l'occasione per ricordare quali elementi minimi deve presentare un attestato di un corso di formazione per la sicurezza valido.

Gli attesati di frequenza e di superamento della prova di verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei corsi in base ad una frequenza superiore al 90% del monte ore previsto per il corso in esame ed al superamento della prova di verifica finale, quando necessaria.

Gli attestati devono prevedere inoltre i seguenti elementi minimi comuni:

  • Indicazione del soggetto organizzatore del corso
  • Normativa di riferimento
  • Dati anagrafici e profilo professionale del corsista
  • Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato
  • periodo di svolgimento del corso
  • firma del soggetto organizzatore del corso

Detto ciò precisiamo che gli attestati dei corsi di formazione rilasciati dai CFA EDAFOS rispettano sempre i requisiti di cui sopra.

 

Ci fa sempre molto piacere ricevere le Vostre richieste di chiarimenti sulla normativa perchè ci offrite continuo motivo di crescita. L'apporto di queste domande è di notevole valore per tutta la comunità .

 

Augurandovi Buon Lavoro, 

Saluti dal Consiglio Direttivo dell' EDAFOS