Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

Interpello n°21/2014 - l'individuazione della figura di formatore per la sicurezza sul lavoro

17/12/2014

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha formulato istanza di interpello per avere dei chiarimenti circa i requisiti necessari previsti per lo svolgimento dell'attività  di docente in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro.

Naturalmente l'interpello era riferito in particolar modo alla categoria dei consulenti del lavoro ma mi premeva porre in evidenza la risposta che l'Ing. Giuseppe Piegari, Presidente della commissione, ha dato al quesito, in quanto la stessa è mutuabile a tutte le altre categorie interessate.

In particolare, l'ing. Piegari, ha evidenziato sinteticamente i 6 criteri per l'individuazione della figura di formatore per la salute e sicurezza sul lavoro che erano stati definiti nel decreto attuativo del 6 marzo 2013. 

Prerequisito:

Diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tale prerequisito non è richiesto per i datori di lavoro che effettuano formazione ai propri lavoratori. I formatori non in possesso del prerequisito possono svolgere l'attività  di formatore qualora, alla data di pubblicazione del decreto, siano in grado di dimostrare di possedere almeno uno dei criteri previsti nell'allegato. Resta fermo l'obbligo dell'aggiornamento triennale.

 

I sei criteri previsti sono:

 

1: Precedente esperienza come docente esterno, per almeno 90 ore negli ultimi 3 anni, nell'area tematica oggetto della docenza.

 

2: Laurea coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero corsi post-laurea nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore (es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento (presso Università  od Organismi accreditati) di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia

in alternativa:

- corso formativo in affrancamento a docente, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni in qualunque materia.

 

3: Attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 64 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008) unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno dodici mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 

4: attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a corso di formazione della durata di almeno 40 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro (organizzato dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 4, del Decreto Legislativo n. 81/2008), unitamente alla specifica della lettera a) e ad almeno una delle specifiche della lettera b).

a) Almeno diciotto mesi di esperienza lavorativa o professionale coerente con l'area tematica oggetto della docenza;

b) percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 

5: esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica oggetto della docenza, unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione all'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 

6: esperienza di almeno sei mesi nel ruolo di RSPP o di almeno dodici mesi nel ruolo di ASPP (tali figure possono effettuare docenze solo nell'ambito del macro-settore ATECO di riferimento), unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche:

- percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore, o abilitazione al l'insegnamento, o conseguimento di un diploma triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 32 ore negli ultimi 3 anni, in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

in alternativa:

- precedente esperienza come docente, per almeno 40 ore negli ultimi 3 anni, in qualunque materia di docenza;

in alternativa:

- corso/i formativo/i in affiancamento a docente, in qualunque materia di docenza, per almeno 48 ore, negli ultimi 3 anni.

 

Per concludere si sottolinea che il decreto 6 marzo 2013 specifica che il possesso dei criteri può essere dimostrato con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo e, quindi, mediante qualsivoglia documentazione (attestazione del datore di lavoro, lettere di incarico, ecc. ecc...) che attesti l'effettivo esercizio di attività  professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con tale riferimento si esclude categoricamente "l'autodichiarazione" del soggetto.