Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

Disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

06/05/2015

La circolare in allegato definisce importanti chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, "Disciplina della modalità  di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'all. VII  del D.lgs 81/2008 e s.m.i., nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art.71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. 

 

1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato
VII del D.Lgs. n. 81/2008, suddivise nei gruppi di seguito elencati:


1.1.1. Gruppo SC - Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga
a. Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
b. Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
c. Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg
d. Carrelli semoventi a braccio telescopico
e. Idroestrattori a forza centrifuga
1.1.2. Gruppo SP - Sollevamento persone
a. Scale aree ad inclinazione variabile
b. Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato
c. Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale azionati a mano
d. Ponti sospesi e relativi argani
e. Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
f. Ascensori e montacarichi da cantiere
1.1.3. Gruppo GVR Gas, Vapore, Riscaldamento
a. Attrezzature a pressione:
1. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar
2. Generatori di vapor d'acqua
3. Generatori di acqua surriscaldata (*)
4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi
5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di
riscaldamento utilizzanti acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla
temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità  globale dei focolai superiori DECRETI ATTUATIVI
D.lgs. 9 Aprile 2008, n. 81 - Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro - Appendice Normativa Pagina 26 di 434
a 116 kW
6. Forni per le industrie chimiche e affini
b. Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il
decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000.
Nota (*): da trattarsi come generatori di vapor d'acqua o impianti di riscaldamento in accordo all'articolo 3 del
decreto ministeriale 1 dicembre 1975.