Ente Datoriale per la Formazione sulla Sicurezza sul Lavoro

REQUISITI E METODI DI PROVA DEGLI ANCORAGGI PERMANENTI

15/05/2015

La recente norma Uni 11578:2015 ("Dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente – Requisiti e metodi di prova"), ha permesso di realizzare un altro importante passo avanti nella risoluzione delle problematiche legate alle carenze di tipo legislativo e, soprattutto, di normativa tecnica relative ai dispositivi di ancoraggio a cui vanno fissati i sistemi individuali di protezione contro le cadute dall'alto".

La 11578 è stata favorevolmente accolta nel settore perchà© migliora i requisiti e i metodi di prova previste dalle precedenti Uni En 795:2012 e Uni Cen Ts 16415:2013, conferendo una maggiore affidabilità  sulla sicurezza del dispositivo, e consentendo l'impiego, in quanto idonei all'uso, dei dispositivi riconosciuti conformi alle precedenti norme.

La nuova UNI indica queste tre tipologie di dispositivi di ancoraggio destinati all'installazione permanente progettati per l'utilizzo coi dispostivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

  • dispositivo di tipo A (ancoraggio puntuale con uno o pi๠punti di ancoraggio non scorrevoli);
  • dispositivo di tipo C (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio flessibile che devia dall'orizzontale di non pi๠di 15°);
  • dispositivo di tipo D (ancoraggio lineare che utilizza una linea di ancoraggio rigida che devia dall'orizzontale di non pi๠di 15°).

Sui "Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto" aveva fornito chiarimenti la circolare interministeriale n. 3/2015 del 13/2/2015, per la quale:

i dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili, non rientrano nel campo di applicazione del DLgs. n. 475/92 ("Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale").

  1. e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come Dpi;
  2. i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione sono da considerareprodotti da costruzione e come tali rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.