Servizio Clienti Soci Edafos
Lun/Ven:  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

DLGS. 81/08

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso di Aggiornamento RLS 4 Ore

Corso annuale di Aggiornamento RLS di 4 Ore per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con meno di 15 dipendenti, in ottemperanza al D.Lgs 81/08.
aggiornamento RLS 4 ore

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che ogni azienda deve avere un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza o RLS che, nel caso specifico di aziende con meno di 15 dipendenti, deve seguire inizialmente il Corso RLS di 32 ore e successivamente ogni anno deve frequentare il corso di aggiornamento RLS 4 ore. Al termine del corso viene rilasciato un attestato che ha validità di un anno.

L’obbligo di aggiornamento periodico per le aziende con meno di 15 dipendenti è stato espressamente disciplinato dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, che ha integrato l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 stabilendo che, per le imprese sotto i 15 dipendenti, è la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio.

Durata:
4 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
1 Anno

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Online e/o In Aula

RLS chi può essere nominato?

Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti: l’RLS può essere eletto e scelto tra uno qualsiasi dei 15 dipendenti dell’azienda.

Quanti RLS ci devono essere in un'azienda con meno di 15 dipendenti?

Per le aziende fino a 200 dipendenti, è richiesto un minimo di 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Aggiornamento RLS 4 Ore: programma del corso.

Il nostro corso di Aggiornamento RLS 4 Ore è strutturato per restare al passo con l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi, seguendo le linee guida delineate dal Decreto Legislativo 81/2008, che non prevedono un programma preciso, ma piuttosto un insieme di temi fondamentali da affrontare. L’articolo 37 del decreto stabilisce che la formazione erogata con il corso di aggiornamento RLS 4 ore deve essere sufficiente, adeguata e specifica per i rischi inerenti al settore di appartenenza dell’azienda e deve includere aggiornamenti su concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e diritti e doveri dei vari soggetti aziendali. Il corso di aggiornamento RLS 4 ore viene adattato alle esigenze dell’azienda e ai rischi specifici identificati, garantendo che la formazione sia rilevante, diretta e aggiornata per i rappresentanti dei lavoratori. Di seguito presentiamo un elenco delle prescrizioni riguardanti gli argomenti da trattare nel corso di aggiornamento RLS 4 ore come indicato nei commi 10 e 11 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008: 1. Diritto alla Formazione Specifica (Art. 37, comma 10): Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Questa formazione è mirata ai rischi specifici presenti negli ambiti di rappresentanza, e garantisce competenze adeguate sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi. 2. Contenuti Minimi della Formazione (Art. 37, comma 11): La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve rispettare i contenuti minimi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale:
  • a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • e) Valutazione dei rischi;
  • f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • h) Nozioni di tecnica della comunicazione.
3. Aggiornamento Periodico (Art. 37, comma 11): Sono previste modalità di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese con 15-50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con più di 50 lavoratori. Per le imprese con meno di 15 lavoratori, il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 ha stabilito che è la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio.

Quanto costa e quanto dura il corso di Aggiornamento RLS?

Il nostro corso di Aggiornamento RLS per dipendenti di aziende con meno di 15 dipendenti dura 4 ore. Nota bene: Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’art. 37 comma 11 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede una formazione di aggiornamento obbligatoria, secondo quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro. La durata minima di questa formazione dipende dal numero di lavoratori in azienda: 4 ore all’anno se sono tra 15 e 50, 8 ore all’anno se sono più di 50. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’obbligo di aggiornamento periodico dell’RLS è stato espressamente disciplinato dal D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198, che ha integrato l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08: anche in queste realtà l’RLS deve aggiornarsi periodicamente, con modalità e durata stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio. Il nostro corso di 4 ore è strutturato proprio per soddisfare questo obbligo nelle piccole realtà aziendali. Per ricevere un’offerta su misura per la tua azienda sul prezzo del corso di aggiornamento RLS 4 ore, ti invitiamo a contattare il nostro team.

Vuoi iscriverti
a questo corso?

Benissimo! Trova un Edafos Point o un Responsabile di Progetto Edafos vicino a te.

Vuoi organizzare
questo corso?

Ottimo! Scopri come diventare un Responsabile di Progetto Edafos!

Clicca qui >

L'RLS cosa fa in azienda?

I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definiti esplicitamente dall’art. 50 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e saranno argomento di discussione nel nostro corso RLS. Pertanto riportiamo un estratto del testo: Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali. 3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale. 4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). 5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3. 6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Aggiornamento RLS 4 Ore: ogni quanto tempo?

Come stabilito dal comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, così come integrato dal D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025, l’aggiornamento RLS 4 ore, in aziende con meno di 15 dipendenti, deve essere fatto ogni anno prima della scadenza dell’ultimo attestato ricevuto, tenendo presente come riferimento la data di emissione dell’ultimo attestato.

Perché scegliere il nostro Corso di Aggiornamento RLS 4 Ore?

Il ruolo dell’RLS è fondamentale in ogni azienda. Il nostro Corso di Aggiornamento RLS 4 ore offre un percorso sempre aggiornato, con l’obiettivo di fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una vista aggiornata nel campo della sicurezza della propria azienda. Il nostro corso di aggiornamento è anche un’occasione per prendere in esame, ad esempio, gli interpelli avvenuti nell’ambito della sicurezza sul lavoro, a dimostrazione della continua evoluzione di questa materia.

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di erogazione della formazione a distanza. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Il costo del corso di aggiornamento RLS (e quindi del corso con relativo attestato) è, per legge, a carico del datore di lavoro.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ometta di partecipare al percorso formativo di aggiornamento, la sua capacità di operare validamente si sospende temporaneamente, esponendo l’azienda per cui lavora a potenziali sanzioni durante le verifiche delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro (come INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Aziende Sanitarie Locali, ecc.), a causa dell’assenza di un ruolo prescritto per normativa.
L’espressione “aggiornamento periodico RLS 4 ore” si riferisce alla formazione obbligatoria che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve seguire con cadenza annuale per mantenere la validità del proprio ruolo, così come previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08. A differenza del corso iniziale di 32 ore, che fornisce le competenze di base per essere eletti e operare come RLS, l’aggiornamento periodico ha lo scopo di mantenere e rinnovare queste competenze nel tempo, alla luce dell’evoluzione delle normative, dei rischi aziendali e delle tecniche di prevenzione. La durata di 4 ore è quella minima prevista per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’obbligo di aggiornamento è comunque previsto, ma con modalità e durata stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, secondo quanto disciplinato dal D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. Il termine “periodico” indica che l’obbligo si ripete ogni anno, prima della scadenza dell’attestato in corso di validità: l’attestato dell’aggiornamento, infatti, ha validità di un solo anno, a differenza della nomina dell’RLS che dura tre anni.
L’espressione “aggiornamento periodico RLS 4 ore” si riferisce alla formazione obbligatoria che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve seguire con cadenza annuale per mantenere la validità del proprio ruolo, così come previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08. A differenza del corso iniziale di 32 ore, che fornisce le competenze di base per essere eletti e operare come RLS, l’aggiornamento periodico ha lo scopo di mantenere e rinnovare queste competenze nel tempo, alla luce dell’evoluzione delle normative, dei rischi aziendali e delle tecniche di prevenzione. La durata di 4 ore è quella minima prevista per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, l’obbligo di aggiornamento è comunque previsto, ma con modalità e durata stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale, secondo quanto disciplinato dal D.L. 159/2025 convertito dalla L. 198/2025. Il termine “periodico” indica che l’obbligo si ripete ogni anno, prima della scadenza dell’attestato in corso di validità: l’attestato dell’aggiornamento, infatti, ha validità di un solo anno, a differenza della nomina dell’RLS che dura tre anni.
Sì, l’aggiornamento RLS è obbligatorio per legge, senza eccezioni legate alle dimensioni dell’azienda. L’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve seguire una formazione di aggiornamento periodico, con durata minima di:
  • 4 ore annue per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra 15 e 50;
  • 8 ore annue per le aziende con più di 50 dipendenti.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, fino a poco tempo fa la norma non specificava in modo esplicito le modalità dell’obbligo. Il D.L. 159/2025, convertito dalla L. 198/2025, ha chiarito definitivamente la questione: anche in queste realtà l’aggiornamento è obbligatorio, con modalità e durata stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio. Conseguenze della mancata formazione: se l’RLS non frequenta l’aggiornamento, la sua capacità di operare validamente si sospende temporaneamente, esponendo l’azienda a sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza (INAIL, INL, ASL, Vigili del Fuoco).
No, l’aggiornamento RLS non è ogni 3 anni, ma ogni anno. È importante non confondere due concetti distinti:
  • La nomina/elezione dell’RLS ha una durata convenzionale di 3 anni, definita generalmente dalla contrattazione collettiva o dalla prassi aziendale. Si tratta del periodo per cui il rappresentante resta in carica.
  • L’attestato di formazione (sia quello del corso base di 32 ore, sia quello dei corsi di aggiornamento) ha invece validità di 1 anno. Di conseguenza, l’aggiornamento va ripetuto ogni anno, prima della scadenza dell’attestato in corso, come previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08.
In altre parole: l’RLS può rimanere in carica per 3 anni, ma durante questo periodo deve frequentare l’aggiornamento ogni anno per mantenere l’attestato valido e continuare a operare legittimamente nel ruolo.
Il rinnovo della carica di RLS riguarda l’aspetto elettivo/di nomina, distinto dal rinnovo dell’attestato di formazione. 1. Scadenza della carica La carica di RLS ha una durata convenzionale di 3 anni, al termine della quale è necessario procedere a una nuova elezione o designazione, secondo le stesse modalità previste per la prima nomina:
  • nelle aziende con meno di 15 dipendenti, l’RLS può essere scelto liberamente tra tutti i dipendenti;
  • nelle aziende con più di 15 dipendenti, l’RLS viene eletto tra i rappresentanti sindacali aziendali o unitari (RSA o RSU), o tra tutti i dipendenti in assenza di rappresentanza sindacale.
2. Comunicazione all’INAIL In caso di nuova elezione o designazione, anche per il rinnovo della carica, il datore di lavoro deve comunicare il nuovo nominativo dell’RLS all’INAIL, attraverso l’area dedicata sul sito dell’Istituto (Servizi Online / Dichiarazione RLS). 3. Riconferma della stessa persona Se lo stesso lavoratore viene rieletto o riconfermato come RLS, non è necessario ripetere il corso di formazione di 32 ore, a condizione che abbia regolarmente frequentato gli aggiornamenti annuali nel periodo precedente. Se invece l’RLS uscente non ha completato gli aggiornamenti obbligatori, è opportuno valutare con un consulente la necessità di un aggiornamento prima della riconferma. 4. Nuovo RLS Se alla scadenza della carica viene eletto un lavoratore diverso, questo dovrà frequentare ex novo il Corso RLS di 32 ore, in quanto la formazione di base è legata alla persona e non al ruolo in sé.
Sì, l’incarico di RLS non può essere imposto a un lavoratore. Si tratta di una carica elettiva o di designazione, e il lavoratore può legittimamente rifiutarsi di candidarsi o di accettare la nomina. Aspetti da considerare:
  • Nessun obbligo di accettazione: il D.Lgs. 81/08 non prevede alcuna sanzione per il lavoratore che decide di non voler svolgere il ruolo di RLS, né per chi si rifiuta di candidarsi all’elezione.
  • Conseguenza del rifiuto generalizzato: se nessun lavoratore è disponibile a candidarsi, o se i dipendenti decidono collettivamente di non eleggere alcun RLS interno, subentra automaticamente la figura dell’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), nominato dagli organismi paritetici a livello territoriale.
  • Dimissioni durante il mandato: un RLS già nominato può anche rinunciare all’incarico nel corso del mandato. In questo caso, si procede a una nuova elezione o designazione tra i dipendenti rimanenti.
  • Eccezione delle aziende con un solo dipendente: in questo caso specifico, l’unico dipendente è automaticamente l’unico candidato possibile al ruolo. Sebbene formalmente debba sottoscrivere una dichiarazione di accettazione, nella pratica non ha alternative se l’azienda non vuole ricorrere all’RLST.
Va sottolineato che, una volta accettato l’incarico, l’RLS ha diritto a tutele specifiche (tempo retribuito, accesso alla documentazione, divieto di pregiudizio per l’attività svolta) previste dall’art. 50 del D.Lgs. 81/08.
No, in generale l’aggiornamento RLS non sostituisce automaticamente l’aggiornamento lavoratori: si tratta di due obblighi formativi distinti, previsti da basi normative diverse, anche se entrambi fanno capo alla stessa persona quando un lavoratore riveste anche il ruolo di RLS.
  • Aggiornamento RLS: previsto dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08, con cadenza annuale (4 o 8 ore in base al numero di dipendenti, o con modalità stabilite dal CCNL per le aziende sotto i 15 dipendenti dal 2025).
  • Aggiornamento lavoratori: previsto dall’Accordo Stato-Regioni, con cadenza quinquennale e durata minima di 6 ore, indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda.
In alcuni casi specifici, singoli Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro possono prevedere che il corso di aggiornamento RLS, se strutturato con contenuti che coprono anche le materie dell’aggiornamento lavoratori, sia considerato assorbente di entrambi gli obblighi per la persona che riveste il doppio ruolo di lavoratore e RLS. Questa possibilità, tuttavia, non è una regola generale stabilita dall’Accordo 2025 o dalla legge, ma dipende esclusivamente da quanto previsto dal CCNL applicato in azienda. Si consiglia quindi di verificare il proprio contratto collettivo prima di considerare assorbito uno dei due obblighi nell’altro.
Sì, da fine 2025 l’aggiornamento RLS è obbligatorio anche nelle aziende con meno di 15 dipendenti. Fino a poco tempo fa, l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 prevedeva esplicitamente una durata minima di aggiornamento solo per le aziende con almeno 15 dipendenti (4 ore per quelle tra 15 e 50, 8 ore per quelle sopra i 50), lasciando una lacuna normativa per le realtà più piccole. Il D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla L. 29 dicembre 2025, n. 198 ha colmato questa lacuna, integrando l’art. 37, comma 11: anche per le imprese sotto i 15 dipendenti l’aggiornamento periodico dell’RLS è ora obbligatorio per legge, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda. Chi stabilisce durata e modalità: per queste piccole imprese, non è la legge a fissare un numero minimo di ore, ma è la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo, nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio connesso all’attività svolta. In pratica, questo significa che il datore di lavoro deve verificare cosa prevede il CCNL applicato in azienda per individuare durata e modalità specifiche dell’aggiornamento, fermo restando l’obbligo generale di garantire una formazione adeguata e proporzionata.
Sì, attualmente non esiste alcuna norma che vieti il cumulo delle figure di Preposto e RLS nella stessa persona, a condizione che vi sia una nomina scritta per entrambi i ruoli. Questo è un punto spesso confuso con l’incompatibilità tra RLS e RSPP/ASPP, che è invece espressamente prevista dalla legge (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08). Per Preposto e RLS non esiste una norma equivalente. Il dibattito sul conflitto di interessi: alcuni operatori del settore e alcune RSU hanno sollevato dubbi sull’opportunità del cumulo, perché il Preposto vigila sull’applicazione delle direttive datoriali, mentre l’RLS rappresenta e tutela gli interessi dei lavoratori — un potenziale conflitto di ruolo. Tuttavia, in assenza di una norma esplicita che lo vieti, questa rimane una questione di opportunità organizzativa e non un divieto legale. In pratica, è il datore di lavoro a valutare se affidare entrambi gli incarichi alla stessa persona, tenendo conto del contesto aziendale e di eventuali indicazioni del CCNL applicato.
L’RLS è in realtà sempre obbligatorio, anche nelle aziende con un solo dipendente — non esiste una soglia dimensionale sotto la quale il datore di lavoro è esentato dal garantire questa figura. Ci sono però alcune situazioni specifiche in cui l’obbligo non si traduce nella nomina di un RLS interno:
  • Mancata elezione da parte dei lavoratori: se i dipendenti decidono di non eleggere alcun RLS interno, non scatta una sanzione per la mancata elezione in sé, ma subentra automaticamente la figura dell’RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale), finanziato tramite un prelievo dalla busta paga di ciascun dipendente.
  • Imprese familiari: il titolare di un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del Codice Civile, non essendo soggetto agli obblighi del D.Lgs. 81/08 nella stessa misura di un’azienda con dipendenti subordinati, non è tenuto ad avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, a condizione che operi esclusivamente con la collaborazione di coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado.
  • Lavoratori autonomi senza dipendenti: chi lavora come ditta individuale senza alcun dipendente non ha lavoratori da rappresentare, quindi la questione dell’RLS semplicemente non si pone.
In tutti gli altri casi — comprese le microimprese con un solo dipendente — l’obbligo di garantire la figura dell’RLS (interno o territoriale) resta pienamente in vigore.

Parlane con noi.

Scopri in quanti modi puoi entrare in contatto con il nostro team di consulenti.

Vieni a trovarci di persona, siamo in Viale Giacomo Brodolini SNC, a Battipaglia 84091 (SA), presso il Centro Commerciale “Il Castelluccio”. Puoi scrivere una mail a info@edafos.it oppure puoi parlare o chattare su WhatsApp con i nostri consulenti che rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 al numero +39 0828 18 18 703.

Torna in alto

MyEdafos temporaneamente non disponibile

A causa di un intervento di manutenzione tecnica sull’infrastruttura del nostro fornitore di hosting, la piattaforma MyEdafos risulterà non raggiungibile indicativamente dalle 08:00 alle 16:00 di oggi.

Privato o azienda

Acquista corsi e visite mediche

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

Socio Edafos

Accedi alla piattaforma riservata

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

CHIAMA ORA

Dal Lunedì al Venerdì
  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

– oppure –

TI CHIAMIAMO NOI