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DLGS. 81/08

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso di Aggiornamento RLS 4 Ore

Corso annuale di Aggiornamento RLS di 4 Ore per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza in aziende con meno di 15 dipendenti, in ottemperanza al D.Lgs 81/08.

aggiornamento RLS 4 ore

Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che ogni azienda deve avere un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza o RLS che, nel caso specifico di aziende con meno di 15 dipendenti, deve seguire inizialmente il Corso RLS di 32 ore e successivamente, ogni anno deve frequentare il corso di aggiornamento rls 4 ore. Al termine del corso viene rilasciato un attestato che ha validità di un anno. 

Durata:
4 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
1 Anno

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Online e/o In Aula

DOVE SI SVOLGE:
In FAD

RLS chi può essere nominato?

Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti: l’RLS può essere eletto e scelto tra uno qualsiasi dei 15 dipendenti dell’azienda.

Quanti RLS ci devono essere in un'azienda con meno di 15 dipendenti?

Per le aziende fino a 200 dipendenti, è richiesto un minimo di 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Aggiornamento RLS 4 Ore: programma del corso.

Il nostro corso di Aggiornamento RLS 4 Ore è strutturato per restare al passo con l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi, seguendo le linee guida delineate dal Decreto Legislativo 81/2008, che non prevedono un programma preciso, ma piuttosto un insieme di temi fondamentali da affrontare.

L’articolo 37 del decreto stabilisce che la formazione erogata con il corso di aggiornamento rls 4 ore deve essere sufficiente, adeguata e specifica per i rischi inerenti al settore di appartenenza dell’azienda e deve includere aggiornamenti  concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e diritti e doveri dei vari soggetti aziendali.

Il corso di aggiornamento rls 4 ore viene adattato alle esigenze dell’azienda e ai rischi specifici identificati, garantendo che la formazione sia rilevante, diretta e aggiornata per i rappresentanti dei lavoratori.

Di seguito presentiamo un elenco delle prescrizioni riguardanti gli argomenti da trattare nel corso di aggiornamento rls 4 ore come indicato nei commi 10 e 11 dell’articolo 37 del DLgs 81/2008:

1. Diritto alla Formazione Specifica (Art. 37, comma 10): Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Questa formazione è mirata ai rischi specifici presenti negli ambiti di rappresentanza, e garantisce competenze adeguate sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

2. Contenuti Minimi della Formazione (Art. 37, comma 11): La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve rispettare i contenuti minimi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale:

  • a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • e) Valutazione dei rischi;
  • f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

3. Aggiornamento Periodico (Art. 37, comma 11): Sono previste modalità di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese con 15-50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con più di 50 lavoratori.

Quanto costa e quanto dura il corso di Aggiornamento RLS?

Il nostro corso di Aggiornamento RLS per dipendenti di aziende con meno di 15 dipendenti dura 4 ore.

Nota bene: Per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, l’art. 37 comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 prevede una formazione di aggiornamento obbligatoria, secondo quanto stabilito dai contratti nazionali di lavoro. La durata minima di questa formazione dipende dal numero di lavoratori in azienda: 4 ore all’anno se sono tra 15 e 50, 8 ore all’anno se sono più di 50.

Questo non significa, però, che gli RLS in aziende con meno di 15 lavoratori non abbiano bisogno di aggiornarsi, ma solo che la loro formazione può durare meno di 4 ore. Sarebbe illogico, infatti, escludere dalla formazione di aggiornamento gli RLS di queste piccole aziende, visto il ruolo che svolgono per la sicurezza dei lavoratori e la necessità di tenerli al corrente delle novità legislative e delle principali tecniche di prevenzione e controllo dei rischi nei luoghi di lavoro in cui operano.

Per ricevere un’offerta su misura per la tua azienda sul prezzo del corso di aggiornamento rls 4 ore, ti invitiamo a contattare il nostro team.

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L'RLS cosa fa in azienda?

I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definiti esplicitamente dall’art. 50 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e saranno argomento di discussione nel nostro corso rls. Pertanto riportiamo un estratto del testo:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di
    prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la
    sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196(N) e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Aggiornamento RLS 4 Ore: ogni quanto tempo?

Come stabilito dal comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08, l’aggiornamento rls 4 ore, in aziende con meno di 15 dipendenti deve essere fatto ogni anno prima della scadenza dell’ultimo attestato ricevuto, tenendo presente come riferimento la data di emissione dell’ultimo attestato.

Perché scegliere il nostro Corso di Aggiornamento RLS 4 Ore?

Il ruolo dell’RLS è fondamentale in ogni azienda. Il nostro Corso di Aggiornamento RLS 4 ore offre un percorso sempre aggiornato, con l’obiettivo di fornire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza una vista aggiornata nel campo della sicurezza della propria azienda. Il nostro corso di aggiornamento è anche un’occasione per prendere in esame, ad esempio, gli interpelli avvenuti nell’ambito della sicurezza sul lavoro, a dimostrazione della continua evoluzione di questa materia.

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Il costo del corso di aggiornamento RLS (e quindi del corso con relativo attestato) è, per legge, a carico del datore di lavoro.

Qualora il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ometta di partecipare al percorso formativo di aggiornamento, la sua capacità di operare validamente si sospende temporaneamente, esponendo l’azienda per cui lavora a potenziali sanzioni durante le verifiche delle autorità competenti in materia di sicurezza sul lavoro (come INAIL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Aziende Sanitarie Locali, ecc.), a causa dell’assenza di un ruolo prescritto per normativa.

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Vieni a trovarci di persona, siamo in Viale Giacomo Brodolini SNC, a Battipaglia 84091 (SA), presso il Centro Commerciale “Il Castelluccio”. Puoi scrivere una mail a info@edafos.it oppure puoi parlare o chattare su WhatsApp con i nostri consulenti che rispondono dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00 al numero +39 0828 18 18 703.

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