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Corso Antincendio Rischio Basso

DLGS. 81/08

Corso Antincendio Rischio Basso - Corso di Tipo 1-FOR

Corso Antincendio Rischio Basso - 4 Ore

Corso per Dipendenti Addetti al Servizio Antincendio in Aziende con Livello di Rischio Basso (conformemente alla Classificazione del D.P.R. 1 Agosto 2011 n° 151) come richiesto dall’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08: Quando, Come, Dove, Perché e Chi Deve Svolgerlo e/o Aggiornarlo.

corso antincendio rischio basso

L’obbligo di nominare un addetto antincendio è disciplinato dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08, il principale riferimento normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia. La formazione degli addetti antincendio è regolamentata dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/08, il quale stabilisce i requisiti minimi che il corso antincendio rischio basso deve soddisfare.

Il corso antincendio rischio basso dura 4 ore ed è previsto un corso di aggiornamento di 2 ore ogni 5 anni come stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 (in vigore dal 4 ottobre 2022),  che sostituisce il precedente D.M. del 10 marzo 1998.

Durata:
4 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Quanti addetti antincendio è obbligatorio avere in azienda?

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di designare i lavoratori addetti all’attuazione delle misure di prevenzione incendi (ossia gli Addetti Antincendio), lotta antincendio e gestione delle emergenze, nonché di evacuazione dei luoghi di lavoro.

La normativa non fissa un numero minimo di Addetti; l’art. 6 del DM 10/03/1998 parla di “uno o più lavoratori”; il comma 1 b) dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”.

Pertanto è chiaro che anche in aziende con rischio basso di incendio deve sempre essere presente almeno un Addetto alla Gestione delle Emergenze Antincendio (GEA) che deve frequentare sia il corso antincendio rischio basso di 4 ore sia il corso di aggiornamento biennale.

Alla luce di questo, alcune linee guida generali possono essere seguite:

  • Valutazione del rischio incendio: Il datore di lavoro decide il numero di addetti antincendio in base alla valutazione del rischio incendio.
  • Rischio basso: Per aziende a basso rischio, di solito viene nominato 1 addetto ogni 10 lavoratori (o frazioni di 10).
  • Turni di lavoro: Se l’azienda opera su turni, si applica la stessa regola per ciascun turno.
  • Reparti separati: La stessa regola si applica se ci sono più reparti aziendali separati.
  • Dimensioni dell’azienda e rischi specifici: Il datore di lavoro tiene conto delle dimensioni dell’azienda, dei rischi specifici e della presenza di persone disabili.
  • Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Il nominativo degli addetti antincendio deve essere riportato nel DVR.

Esempio: L’azienda “Arredi Sicuri” produce mobili in 3 sedi differenti, ha in totale 60 dipendenti ed in ogni sede lavorano 20 dipendenti su due turni diversi. Considerando che è buona norma avere almeno un addetto antincendio per ogni turno di lavoro, il datore di lavoro nomina 6 addetti antincendio che  partecipano al corso antincendio rischio basso di 4 ore e diventano ufficialmente addetti antincendio. I loro nominativi sono inclusi nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda.

Cosa succede se il datore di lavoro non nomina l'addetto antincendio?

Il datore di lavoro che non nomina l’addetto antincendio commette una violazione del comma 1 b dell’art. 43 del D.Lgs. 81/08:

“Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera t), il datore di lavoro: […] b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);”

Pertanto è punibile con l’arresto da due a quattro mesi o con una multa da 822,00 a 4.384,00 € (Art. 55, comma 5, lettera a, D.Lgs. 81/08).

Chi può essere nominato addetto antincendio dal datore di lavoro?

Il datore di lavoro, per legge, ha il compito di nominare un addetto antincendio all’interno dell’azienda. La legge non specifica chi debba essere scelto come addetto antincendio in termini di ruoli specifici, ma in termini di caratteristiche, in particolare idoneità fisica e psichica.  A nomina avvenuta, il datore di lavoro è obbligato a garantire che l’addetto segua il corso antincendio rischio basso.

Datore di lavoro addetto antincendio rischio basso: come funziona?

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio, purché ricorrano determinate condizioni.

Condizioni per l’autonominazione

Per potersi autonominare addetto antincendio, il datore di lavoro deve rispettare le seguenti condizioni:

  1. L’azienda deve rientrare in una delle categorie previste dall’ALLEGATO II che richiama l’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008, ovvero:
    • aziende artigiane e industriali fino a 30 lavoratori;
    • aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
    • aziende della pesca fino a 20 lavoratori;
    • altre aziende fino a 200 lavoratori.
  2. Non devono sussistere i casi di cui all’articolo 31, comma 6 del Decreto Legislativo 81/2008 di seguito riportati:
    • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive
      modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    • nelle centrali termoelettriche;
    • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e
      successive modificazioni;
    • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
  3. Il datore di lavoro deve frequentare il corso antincendio rischio basso previsto per gli addetti antincendio.
  4. Il datore di lavoro deve dare preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della sua intenzione di svolgere direttamente i compiti di addetto antincendio (attraverso autonomina scritta).

Programma del Corso di tipo 1-FOR (ex. corso antincendio rischio basso)

Nota Bene! Con il Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021, sono stati modificati i nomi dei corsi antincendio obbligatori per gli addetti alle attività a rischio incendio. La precedente denominazione dei corsi antincendio, ovvero “CORSO A”, “CORSO B” e “CORSO C” (comunemente diffusa come “rischio basso”, “rischio medio” e “rischio alto/elevato”), era stabilita dal Decreto del Ministero dell’Interno del 10 marzo 1998, che ha introdotto la prima normativa nazionale in materia di formazione antincendio.

Denominazione dei corsi antecedente al D.M. 2/09/2021

  • Corso A: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio basso (durata 4 ore), comunemente denominato “rischio basso”
  • Corso B: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio medio (durata 8 ore), comunemente denominato “rischio medio”
  • Corso C: Corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio elevato (durata 16 ore), comunemente denominato “rischio alto”

Denominazione dei corsi successiva D.M. 2/09/2021 (Vigente)

  • Corso di Tipo 1-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (durata 4 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 2-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di Tipo 3-FOR: Corso di formazione antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (durata 16 ore, compresa verifica di apprendimento)

Il programma del corso antincendio rischio basso, come stabilito dal Decreto Ministeriale del 2 Settembre 2021, è disponibile sul sito ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (a questo link). Di seguito un breve riassunto del programma del corso  anticendio rischio basso:

  • Modulo 1: l’incendio e la prevenzione. Il modulo comprende i seguenti argomenti: i principi della combustione, i prodotti della combustione, le sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio sull’uomo, i divieti e le limitazioni di esercizio, le misure comportamentali.
  • Modulo 2: Protezione Antincendio e Procedure da Adottare in Caso di Incendio. Il modulo comprende i seguenti argomenti: le principali misure di protezione antincendio, l’evacuazione in caso di incendio, la chiamata dei soccorsi.
  • Modulo 3: Esercitazioni Pratiche. Il modulo comprende i seguenti argomenti: presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili (estintore a polvere, estintore a base d’acqua, estintore ad anidride carbonica), esercitazioni sull’uso degli estintori portatili (preferibilmente estintori a base d’acqua), presa visione del registro antincendio, chiarimenti ed esercitazione riguardante l’attività di sorveglianza.

Cosa fa l'addetto antincendio?

All’atto pratico, l’addetto antincendio in aziende a basso rischio ha diverse responsabilità sia preventive che in caso si verifichi un incendio.

Compiti di Prevenzione

Deve conoscere e applicare le misure di prevenzione incendi specifiche per il suo luogo di lavoro. Questo include il mantenimento di vie di fuga sgombre, la corretta gestione dei materiali infiammabili e la verifica che i dispositivi di sicurezza siano in buono stato e facilmente accessibili.

Compiti In caso di Incendio

  • Dare il Preallarme: l’addetto antincendio, dopo essere venuto a conoscenza dell’incendio in corso, deve comunicare lo stato di preallarme. Pertanto deve sapere come attivare l’allarme antincendio e comunicare l’emergenza sia ai colleghi che ai servizi di emergenza.
  • Valutare la gravita dell’evento: L’addetto antincendio deve recarsi sul luogo del pericolo e valutarne l’entità.
  • Intervenire se possibile: In caso di un incendio di piccole proporzioni e gestibile, l’addetto dovrebbe intervenire, avvalendosi delle proprie competenze nell’utilizzo dell’equipaggiamento antincendio presente in azienda.
  • Procedere con l’evacuazione: Se l’addetto ritiene di non essere in grado di gestire l’incendio, o nel caso in cui l’intervento diretto non sia consigliabile, è suo dovere iniziare immediatamente le procedure di evacuazione.

Cosa succede se l'addetto antincendio non interviene?

È importante sottolineare che la presenza di un addetto antincendio non implica automaticamente una sua responsabilità in caso di incidente. In ogni circostanza, la responsabilità penale rimane a carico del datore di lavoro, a meno che l’addetto antincendio sia direttamente coinvolto in un comportamento colpevole.

Attenzione: In Italia, ogni cittadino ha l’obbligo legale di prestare soccorso a una persona in difficoltà, se possibile. Questo può includere la chiamata al 118 e l’esecuzione di manovre di base per mantenere in vita l’infortunato o prevenire complicanze. L’omissione di soccorso è perseguibile penalmente secondo l’articolo 593 del Codice Penale italiano. Ovviamente, non esiste alcun obbligo di mettere in pericolo la propria incolumità per prestare soccorso.

Il dipendente può rifiutare la nomina di addetto antincendio?

L’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 48/2008, ha chiarito che il giustificato motivo può essere rappresentato da una condizione fisica o psichica che renda il lavoratore inidoneo a svolgere l’incarico.

La circolare ha indicato come patologie che possono essere considerate giustificate motivo per il rifiuto della nomina di addetto antincendio:

  • Patologie invalidanti, anche se non permanenti, che limitino la capacità del lavoratore di svolgere le attività previste per l’incarico.
  • Patologie croniche che possono peggiorare in caso di esposizione a determinate sostanze o condizioni ambientali.
  • Patologie che possono compromettere le capacità di reazione e di giudizio del lavoratore in caso di emergenza.

In caso di contestazione da parte del datore di lavoro, il lavoratore può impugnare la nomina davanti al giudice del lavoro.

Aggiornamento Corso Antincendio Rischio Basso ogni quanti anni?

Secondo quanto previsto dall’Art. 5 del Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021 gli addetti al servizio antincendio in attività di livello 1 (rischio basso) frequentano specifici corsi di aggiornamento della durata di 2 ore con cadenza almeno quinquennale. I contenuti minimi del corso di aggiornamento sono elencati nell’ALLEGATO III del medesimo decreto.

Nota Bene! I nomi dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio sono stati definiti chiaramente dal Decreto Ministeriale del 2 settembre 2021. In precedenza, il vecchio DM del 10 marzo 1998 non specificava esplicitamente i nomi dei corsi di aggiornamento. I dettagli sui contenuti e la durata dei vecchi corsi di aggiornamento venivano chiariti dalla circolare dei Vigili del Fuoco del 23 febbraio 2011, senza tuttavia indicarne la periodicità che veniva successivamente chiarita da una circolare dei VVF del Comando Regione Emilia Romagna del 26 febbraio 2012.

In questa circolare, il Ministero dell’Interno stabiliva che poteva essere ragionevole adottare una cadenza triennale per l’aggiornamento degli addetti antincendio, in analogia a quanto allora previsto per il pronto soccorso, al fine di garantire un’omogeneità nella formazione. Prima della riforma del 2021, i corsi di aggiornamento erano comunemente indicati sul web secondo il livello di rischio dell’attività, utilizzando denominazioni come “corso antincendio rischio basso“.

Con l’entrata in vigore del DM del 2 settembre 2021 che ha sostituito il D.M. 10 marzo 1998, i nomi ufficiali e le durate dei corsi di aggiornamento sono stati aggiornati come segue:

  • Corso di TIPO 1-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 1 (Durata 2 ore) 
  • Corso di TIPO 2-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 2 (Durata 5 ore, compresa verifica di apprendimento)
  • Corso di TIPO 3-AGG: Corso di aggiornamento antincendio per addetti antincendio in attività di livello 3 (Durata 8 ore, compresa verifica di apprendimento)

Quanto costa e chi paga il corso antincendio rischio basso?

Generalmente, è responsabilità del datore di lavoro sostenere le spese relative alla formazione degli addetti alla sicurezza antincendio. Ciò deriva da un obbligo giuridico definito dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/08. Di conseguenza, tutti i costi legati a tale formazione, inclusi quelli diretti del corso antincendio rischio basso e il tempo impiegato dai dipendenti per partecipare alla formazione durante l’orario lavorativo, ricadono normalmente sul datore di lavoro.

Contatta il nostro team per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:

  • Corso Antincendio Rischio Basso – 4 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Medio – 8 Ore
  • Corso Antincendio Rischio Alto – 16 Ore

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I corsi antincendio per gli altri due livelli: rischi medio e alto.

Se stai cercando informazioni specifiche sui corsi di formazione per gli altri due livelli di rischio incendio (medio e alto) ti invitiamo a visitare le pagine dedicate sul nostro sito elencate di seguito (clicca sui singoli corsi in grassetto):

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

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La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Tutte le attività NON elencate di seguito e dove, in generale, le sostanze presenti e le condizioni di esercizio offrono scarsa possibilità di sviluppo di focolai e ove non sussistono probabilità di propagazione delle fiamme: 

  1. Tutti i Luoghi di lavoro elencati nell’Allegato I del DPR 1 agosto 2011, n. 151, (Categorie A, B e C).
  2. Le attività di Livello 3 elencate nell’ALLEGATO III del D.M. 2/9/2021 e di seguito riportate:
    • a) stabilimenti di “soglia inferiore” e di “soglia superiore” come definiti all’articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;
    • b) fabbriche e depositi di esplosivi;
    • c) centrali termoelettriche;
    • d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
    • e) impianti e laboratori nucleari;
    • f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2;
    • g) attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico
    • superiore a 10.000 m2;
    • h) aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
    • i) interporti con superficie superiore a 20.000 m2;
    • j) alberghi con oltre 200 posti letto;
    • k) strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; case di riposo per anziani;
    • l) scuole di ogni ordine e grado con oltre 1.000 persone presenti;
    • m) uffici con oltre 1.000 persone presenti;
    • n) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 metri;
    • o) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi;
    • p) stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1,lettera aa) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché operazioni di trattamento di rifiuti, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera s) del medesimo decreto legislativo; sono esclusi i rifiuti inerti come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
  3. Cantieri temporanei e mobili dove si detengono e impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli all’aperto.

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