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DLGS. 81/08

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

Corso RLS 32 Ore

Corso RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di 32 ore come stabilito dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008.

corso rls
Il D.Lgs. 81/2008, noto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro, stabilisce che ogni azienda deve avere un Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza o RLS che deve seguire il Corso RLS di 32 ore. Il datore di lavoro ha il dovere di informare i dipendenti del diritto di eleggere tra di essi un RLS. La nomina vale tre anni, l’attestato vale un anno. Successivamente, il datore di lavoro comunica la scelta o meno dell’RLS all’INAIL. Nel caso in cui i dipendenti decidano di non eleggere un RLS, viene attivato per legge un RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale) pagato con un prelievo dalla busta paga di ogni dipendente dell’azienda.

Durata:
32 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
1 Anno

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Online e/o In Aula

Corso RLS: modalità di frequenza (presenza, videoconferenza sincrona, e-learning)

Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025), il corso RLS può essere erogato in tre modalità distinte, ciascuna con caratteristiche e requisiti specifici.

1. In presenza (aula fisica)
La modalità tradizionale, svolta presso una sede formativa fisica. È sempre consentita per il corso RLS sia per il primo rilascio che per l’aggiornamento. Garantisce la massima interattività tra docente e partecipanti e rimane la modalità preferenziale per le aziende che dispongono di un numero sufficiente di partecipanti nella stessa area geografica.

Attenzione: la possibilità di erogare il corso RLS in modalità e-learning è ora consentita dall’Accordo 2025, ma poiché l’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 81/08 rimette ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro la definizione delle modalità di formazione degli RLS, è necessario verificare il CCNL applicato alla propria azienda: alcuni contratti collettivi potrebbero ancora vietare o limitare l’e-learning per la propria categoria. La videoconferenza sincrona è invece sempre consentita, in quanto equiparata alla presenza fisica.

2. Videoconferenza sincrona
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ha introdotto requisiti tecnici specifici per le piattaforme di videoconferenza. La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica e consente di seguire il corso in diretta con il docente da qualsiasi luogo. I corsi in videoconferenza devono essere fruiti dal discente esclusivamente tramite PC o tablet — non è consentito l’utilizzo degli smartphone. La piattaforma deve garantire il controllo delle presenze, la verifica dell’identità dei partecipanti e la possibilità di disattivare applicazioni non funzionali alla didattica. Le verifiche di apprendimento vengono svolte online tramite la stessa piattaforma di videoconferenza, con questionario a risposta multipla da superare con almeno il 70% di risposte esatte.

3. E-learning (asincrono)
Il vecchio Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016 vietava la formazione degli RLS in modalità e-learning, salvo diverse previsioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Il nuovo Accordo del 17 aprile 2025 non riporta più tale limitazione: la formazione degli RLS può ora sempre essere erogata in modalità e-learning, a meno che la contrattazione collettiva non lo vieti espressamente. Sulla piattaforma Edafos il corso è accessibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con videolezioni, slide e materiali didattici in formato SCORM.

Requisiti comuni a tutte le modalità
Indipendentemente dalla modalità scelta, il nuovo Accordo 2025 prevede:

  • Frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore previste per essere ammessi alla verifica finale;
  • Massimo 30 partecipanti per la parte teorica;
  • Verifica finale dell’apprendimento obbligatoria con relativo verbale;
  • Questionario di gradimento obbligatorio al termine del corso;
  • Verifica della comprensione linguistica per i lavoratori stranieri;
  • Conservazione del fascicolo del corso per almeno 10 anni.

RLS chi può essere nominato?

  • Nelle aziende o unità produttive con meno di 15 dipendenti: l’RLS può essere eletto e scelto tra uno qualsiasi dei 15 dipendenti.
  • Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti: l’RLS deve essere scelto ed eletto tra i dipendenti che sono  rappresentanti sindacali aziendali o unitari (RSA o RSU). Nel caso in cui non vi sia alcun rappresentante sindacale l’RLS può essere eletto tra i dipendenti.

Quanti RLS ci devono essere in un'azienda?

  • Per le aziende fino a 200 dipendenti, è richiesto un minimo di 1 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
  • Per le aziende che hanno da 201 a 1000 dipendenti, il numero minimo di RLS richiesti è 3.
  • Le aziende con oltre 1000 dipendenti devono avere almeno 6 RLS.

Il programma del corso RLS

Il nostro corso RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è strutturato seguendo le linee guida delineate dal Decreto Legislativo 81/2008, senza un programma ufficiale rigido, ma piuttosto un insieme di temi fondamentali da affrontare.

L’articolo 37 del decreto stabilisce che la formazione erogata con il corso rls deve essere sufficiente, adeguata e specifica per i rischi inerenti al settore di appartenenza dell’azienda e deve includere temi come concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione e diritti e doveri dei vari soggetti aziendali.

Il corso rls viene adattato alle esigenze dell’azienda e ai rischi specifici identificati, garantendo che la formazione sia rilevante e diretta per i rappresentanti dei lavoratori. Inoltre, è previsto un aggiornamento periodico per restare al passo con l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi. Il corso rls deve coprire tematiche che vanno dai principi giuridici comunitari e nazionali alla valutazione dei rischi, e si conclude con una verifica di apprendimento.

Di seguito presentiamo un elenco delle prescrizioni riguardanti gli argomenti da trattare come indicato nei commi 10 e 11 dell’articolo 37 del DLgs 81/2008:

1. Diritto alla Formazione Specifica (Art. 37, comma 10): Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto a una formazione particolare in materia di salute e sicurezza. Questa formazione è mirata ai rischi specifici presenti negli ambiti di rappresentanza, e garantisce competenze adeguate sulle tecniche di controllo e prevenzione dei rischi.

2. Contenuti Minimi della Formazione (Art. 37, comma 11): La formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve rispettare i contenuti minimi definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale:

  • a) Principi giuridici comunitari e nazionali;
  • b) Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • c) Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • d) Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • e) Valutazione dei rischi;
  • f) Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • g) Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • h) Nozioni di tecnica della comunicazione.

3. Durata e Verifica di Apprendimento (Art. 37, comma 11): La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, con 12 ore dedicate ai rischi specifici presenti in azienda, e include una verifica di apprendimento.

4. Aggiornamento Periodico (Art. 37, comma 11): Sono previste modalità di aggiornamento periodico la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per imprese con 15-50 lavoratori e 8 ore annue per imprese con più di 50 lavoratori.

Quanto costa e quanto dura il corso RLS?

Indipendentemente dalle dimensioni e dal numero di dipendenti dell’azienda o dal numero di unità produttive, il corso RLS per i dipendenti che devono frequentarlo per la prima volta dura 32 ore. Per coloro che hanno già fatto il corso di 32 ore e devono fare il corso di aggiornamento, la durata varia in base al numero di dipendenti: fino a 15 dipendenti il corso dura 4 ore, da 15 a 50 dipendenti dura 4 ore, oltre i 50 dipendenti dura 8 ore. Di seguito un elenco di riepilogo:

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Chi è l'RLS?

L’RLS, acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è un dipendente che, nominato dai suoi colleghi tramite votazione, dopo aver frequentato il corso rls, li rappresenta e funge da portavoce (dei dipendenti) sugli aspetti della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro.

Come comunicare RLS all'inail?

In caso di nuova elezione o designazione, il datore di lavoro deve comunicare i nominativi degli RLS attraverso l’area dedicata sul sito dell’INAIL (Servizi Online / Dichiarazione RLS) accedendovi tramite SPID, CNS, CIE o credenziali INAIL e caricando il verbale di nomina insieme all’attestato del corso RLS.

L'RLS cosa fa in azienda?

I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono definiti esplicitamente dall’art. 50 del Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e saranno argomento di discussione nel nostro corso RLS. Pertanto riportiamo un estratto del testo:

Articolo 50 – Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

  • a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  • c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  • d) è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  • e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  • f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  • h) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • l) partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a).

5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3.

6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni.

7. L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Aggiornamento RLS ogni quanto?

Come stabilito dal comma 11 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08, l’aggiornamento rls deve essere fatto ogni anno prima della scadenza dell’ultimo attestato ricevuto, tenendo presente come riferimento la “data di scadenza” dell’ultimo attestato conseguito (con il corso rls o con l’aggiornamento).

Perché scegliere il nostro Corso RLS?

Il ruolo dell’RLS è fondamentale in ogni azienda. Se stai valutando di intraprendere una formazione in questo settore, il nostro Corso di formazione per RLS di 32 ore offre un percorso completo e approfondito, ideato per formare professionisti competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di erogazione della formazione a distanza. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

L’rls viene eletto dai dipendenti tramite votazione. Il datore di lavoro ha il dovere di informare i dipendenti del diritto di eleggere un rls. Se l’azienda ha meno di 15 dipendenti, l’rls può essere scelto liberamente tra tutti i dipendenti. Se l’azienda ha più di 15 dipendenti, l’rls deve essere scelto tra i dipendenti che fanno parte della rappresentanza sindacale. Nel caso in cui non dovesse esserci alcuna rappresentanza sindacale, l’rls viene scelto tra tutti i dipendenti come accade nelle aziende con meno di 15 lavoratori. Infine, il datore di lavoro ha il dovere di provvedere alla formazione del dipendente designato con un corso rls di 32 ore e comunicare all’inail sia il nominativo che l’attestato del corso di formazione.
L’RLS Territoriale è obbligatorio quando i dipendenti decidono di non eleggere un RLS interno all’azienda.
L’RLS è sempre obbligatorio, anche in aziende con un solo dipendente. L’unico dipendente deve frequentare il corso rls di 32 ore.
A scuola l’RLS può essere nominato:
  • dalle RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) che lo scelgono tra le stesse RSU o tra i dipendenti della scuola;
  • dai dipendenti della scuola che possono scegliere un nominativo tra i tutti i dipendenti.
Cosa succede se non viene eletto un RLS a scuola? Come stabilito dal Testo Unico sulla Sicurezza dovrebbe subentrare la figura dell’RLS Territoriale, ma questo non succede perchè non esistono RLS Territoriali per le Scuole.

Sì, il corso RLS vale anche per la figura del preposto per la sicurezza. Infine, chi ha fatto già il corso RLS è esonerato parzialmente dai seguenti corsi:

  • Il corso per Lavoratori, che andrà integrato con le lezioni sui rischi specifici a seconda del livello di rischio.
  • Il Corso per Dirigente, da integrare con i moduli gestionale, tecnico e relazionale.
  • Il Corso RSPP per Datori di Lavoro, che dovrà essere integrato con il corso propedeutico per Datore di Lavoro (16 ore) e il modulo comune DL SPP (8 ore), come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
L’RLS è sempre obbligatorio, anche in aziende con un unico dipendente, il quale scriverà una dichiarazione con la quale accetta di svolgere i compiti dell’RLS come stabilito dal D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro) e di conseguenza frequenta il relativo corso rls di 32 ore.
L’RLS è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza interno all’azienda mentre l’RLST è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale che viene nominato nel momento in cui i dipendenti dell’azienda decidono di non nominarne uno interno.
No, l’RLS, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, non può essere il datore di lavoro, proprio a causa del ruolo di portavoce dei lavoratori che deve svolgere. L’rls, infatti, deve accertarsi che il datore di lavoro rispetti e metta in pratica le misure previste dalla normativa e dal DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).
Il costo del corso RLS (e quindi del corso con relativo attestato) è, per legge, a carico del datore di lavoro.
Sì, l’RLS può essere esterno all’azienda soltanto se i dipendenti decidono di non nominarlo internamente. In questo caso il datore di lavoro comunica la decisione dei propri dipendenti all’INAIL che nomina un RLS esterno che nello specifico si definisce RLST ovvero Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Se l’RLS non frequenta il corso rls di aggiornamento diventa temporaneamente non abilitato a svolgere il suo incarico e l’azienda rischia una sanzione in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza e ispettivi (INAIL, INL, Vigili Del Fuoco, ASL, ecc.) perchè mancante di una figura obbligatoria per legge.
In Italia, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è prevalentemente responsabile per questioni civili e amministrative legate al suo ruolo nel garantire la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Nonostante ciò, può incorrere in responsabilità penale se compie azioni che violano consapevolmente le leggi sulla sicurezza. Queste possono includere la falsificazione di documenti per occultare informazioni o per commettere frodi, l’omissione intenzionale di segnalare rischi o incidenti significativi, o la fornitura di informazioni ingannevoli alle autorità. Nel caso specifico in cui la negligenza dell’RLS porti a danni o incidenti, come la morte o lesioni gravi dei lavoratori, potrebbe essere accusato di reati gravi quali omicidio colposo o lesioni colpose, a seconda delle conseguenze delle sue azioni o inazioni. Tuttavia, per procedere penalmente contro un RLS, la legge italiana richiede prove concrete che dimostrino un legame diretto tra il comportamento negligente o fraudolento e i danni causati. Le accuse penali sono valutate in base alle specificità di ogni singolo caso e alle determinazioni delle autorità giudiziarie, e solitamente, non sono associate direttamente alle funzioni svolte dall’RLS, ma sono piuttosto legate alle condotte particolari intraprese dall’individuo.
No, perchè il titolare di un’impresa familiare non essendo soggetto agli obblighi del D.Lgs 81/08, non è obbligato ad avere un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per essere valido quanto appena detto, l’impresa deve essere composta da un titolare (imprenditore) che si avvale della collaborazione di:
  • coniuge;
  • parenti entro il terzo grado;
  • affini entro il secondo grado;
La definizione di impresa familiare ci viene fornita dall’articolo 230-bis del Codice Civile. Nel caso di società composte dai membri della famiglia, o di rapporti di lavoro subordinato (es. il figlio è un dipendente del padre), non si parla più di impresa familiare.
L’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) sono due figure distinte e complementari del sistema di prevenzione aziendale previsto dal D.Lgs. 81/08. L’RSPP è nominato dal datore di lavoro e ha il compito di supportarlo nella valutazione dei rischi, nella redazione del DVR e nell’organizzazione delle misure di prevenzione e protezione. È una figura tecnica che lavora per il datore di lavoro. L’RLS è invece eletto dai lavoratori e li rappresenta nei confronti del datore di lavoro su tutte le questioni relative alla salute e sicurezza. Non ha poteri decisionali ma ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro, di consultazione preventiva sulla valutazione dei rischi e di ricevere tutta la documentazione in materia di sicurezza. Le due figure non possono coincidere: l’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08 stabilisce espressamente che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPP o ASPP).
Il D.Lgs. 81/08 prevede tre tipologie di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
  1. RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: è il rappresentante interno all’azienda, eletto o designato dai lavoratori. È la figura più comune e opera all’interno di una singola azienda o unità produttiva.
  2. RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale: interviene quando i lavoratori di un’azienda decidono di non eleggere un RLS interno. È una figura esterna, nominata dagli organismi paritetici a livello territoriale, e opera su più aziende dello stesso settore o area geografica.
  3. RLSC – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo: previsto per realtà produttive complesse dove operano contemporaneamente più aziende, come porti, interporti, impianti siderurgici, cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno e centri commerciali. In questi contesti viene eletto un rappresentante che coordina la sicurezza dell’intero sito.
La firma del DVR da parte dell’RLS non è obbligatoria per legge. Il D.Lgs. 81/08 non prevede che l’RLS debba firmare il Documento di Valutazione dei Rischi per renderlo valido — la responsabilità della redazione e della firma del DVR ricade esclusivamente sul datore di lavoro. Il ruolo dell’RLS rispetto al DVR è di natura consultiva: ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08, l’RLS deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi. Questo significa che il datore di lavoro ha l’obbligo di coinvolgere l’RLS nel processo, ma il mancato coinvolgimento non invalida il DVR — comporta invece una violazione degli obblighi del datore di lavoro, sanzionabile dagli organi di vigilanza. In sintesi:
  • Il DVR è valido anche senza la firma dell’RLS.
  • L’RLS ha diritto di ricevere copia del DVR su sua richiesta (art. 50, comma 4).
  • Se l’RLS non viene consultato durante la redazione, è il datore di lavoro a incorrere in una violazione della normativa.
Sì. L’art. 50, comma 4 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, riceve copia del DVR (il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a). Inoltre, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera e), l’RLS riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione adottate, nonché quelle relative a sostanze pericolose, macchine, impianti, organizzazione e ambienti di lavoro, infortuni e malattie professionali. L’RLS è inoltre tenuto al segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel DVR, come stabilito dall’art. 50, comma 6 del D.Lgs. 81/08.
Il D.Lgs. 81/08 prevede alcune incompatibilità esplicite e implicite per la figura dell’RLS:
  • Il datore di lavoro: non può essere RLS in quanto l’RLS ha il compito di rappresentare i lavoratori nei confronti del datore di lavoro e di vigilare sul suo operato in materia di sicurezza. Si tratta di un conflitto di interessi strutturale.
  • L’RSPP e l’ASPP: ai sensi dell’art. 50, comma 7 del D.Lgs. 81/08, l’esercizio delle funzioni di RLS è espressamente incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
  • Chi non è dipendente dell’azienda: l’RLS deve essere eletto tra i lavoratori dell’azienda o unità produttiva. Soggetti esterni non possono essere eletti come RLS interno (possono invece operare come RLST se nominati dagli organismi paritetici).
  • Chi non ha i requisiti formativi: chi viene eletto RLS ha l’obbligo di frequentare il corso di 32 ore prima di poter esercitare le proprie funzioni. Senza attestato valido non può operare come RLS.
La questione della retribuzione dell’RLS va distinta in due aspetti: Permessi retribuiti per lo svolgimento delle funzioni: ai sensi dell’art. 50, comma 2 del D.Lgs. 81/08, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento del suo incarico senza perdita di retribuzione. Questo significa che le ore dedicate alle attività da RLS (partecipazione a riunioni, ispezioni, consultazioni con il datore di lavoro, ecc.) sono retribuite come normale orario di lavoro. Compenso aggiuntivo: il D.Lgs. 81/08 non prevede un compenso economico aggiuntivo specifico per lo svolgimento del ruolo di RLS. Tuttavia, i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) possono prevedere ore di permesso retribuito aggiuntive o indennità specifiche per l’RLS. È quindi necessario verificare quanto previsto dal CCNL applicato alla propria azienda. Corso di formazione: il costo del corso RLS di 32 ore e dei successivi aggiornamenti è sempre a carico del datore di lavoro, che deve anche garantire all’RLS il tempo per frequentarlo senza perdita di retribuzione.
Se i lavoratori decidono di non eleggere un RLS interno, non si tratta di una violazione della legge — la nomina è un diritto dei lavoratori, non un obbligo. In questo caso tuttavia scattano automaticamente due conseguenze:
  1. Subentra il RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale): viene nominato dagli organismi paritetici a livello territoriale e opera in rappresentanza dei lavoratori dell’azienda priva di RLS interno. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL la mancata elezione dell’RLS.
  2. Contributo al Fondo RLST: il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo economico al Fondo di sostegno per la bilateralità, con un prelievo dalla busta paga di ciascun dipendente, per finanziare l’attività del RLST.
Diverso è il caso in cui il datore di lavoro impedisca o ostacoli l’elezione dell’RLS da parte dei lavoratori: in questo caso si configura una violazione del D.Lgs. 81/08, sanzionabile dagli organi di vigilanza (INL, ASL, INAIL).

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