DLGS. 81/08
Formazione Preposto
Corso Preposto alla Sicurezza - 12 Ore
Durata:
12 Ore
CERTIFICAZIONE:
Attestato
VALIDITÀ:
5 Anni
MODALITÀ DI FREQUENZA:
Videoconferenza Sincrona e/o In Aula
DOVE SI SVOLGE:
Videoconferenza / Sede Edafos
Corso Preposto: in quali modalità si può seguire?
- Presenza fisica: la modalità tradizionale in aula, sempre consentita.
- Videoconferenza sincrona (VCS): equiparata alla presenza fisica, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti tecnici e organizzativi previsti dall’Accordo.
- il collegamento del discente esclusivamente tramite PC o tablet — non è consentito l’utilizzo dello smartphone, ritenuto inadeguato per le condizioni ergonomiche e per l’impossibilità di garantire un adeguato controllo della partecipazione;
- il controllo delle presenze e la verifica dell’identità dei partecipanti durante l’intera durata del corso;
- la possibilità per il docente di disattivare applicazioni non funzionali alla didattica durante la lezione;
- un sistema che permetta l’interazione effettiva tra docente e allievi, in modo analogo a quanto avviene in un’aula fisica.
Chi può fare il corso da preposto?
Quali sono i requisiti per il corso di preposto alla sicurezza?
Quanti Preposti ci devono essere in un'azienda?
Quanto dura il corso per Preposto?
Corso Preposto: il prezzo.
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Il programma del corso per preposto?
- Individuazione del preposto e preposto di fatto;
- Compiti e obblighi del preposto;
- Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale;
- Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione: gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
- Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
- Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
- Importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
- Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Corso Preposto: ogni quanto aggiornare l'attestato?
Quanto dura la carica di preposto?
Quali sono gli obblighi del preposto?
- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
Cosa comporta accettare l'incarico di Preposto?
- a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis);
- b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Perché scegliere il nostro Corso per Preposto?
Perché scegliere Edafos ?
Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.
Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.
La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di erogazione della formazione a distanza. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.
FAQ
Corso preposto antincendio: esiste? Se stai cercando “corso preposto antincendio” occorre precisare che non esiste un corso con questo nome. Spesso, erroneamente, l’addetto alla Gestione delle Emergenze Antincendio (GEA) o Addetto Antincendio viene definito preposto all’antincendio. Puoi trovare tutte le informazioni che stai cercando nelle nostre pagine dedicate: Corso Antincendio Rischio Basso, Corso Antincendio Rischio Medio e Corso Antincendio Rischio Alto.
- Modulo Giuridico Normativo: individuazione del preposto, compiti e obblighi del ruolo.
- Modulo Gestione e Organizzazione della Sicurezza: modalità di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori, gestione del rischio interferenziale e DUVRI nei contratti d’appalto.
- Modulo Valutazione delle Situazioni di Rischio: misure di prevenzione e protezione, segnalazione di incidenti e infortuni mancati.
- Modulo Comunicazione e Informazione: tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri.
- Designazione da parte del datore di lavoro: il preposto non si autocandida, ma viene nominato dal datore di lavoro tra i lavoratori che già esercitano, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, un ruolo di supervisione sull’attività lavorativa (ad esempio responsabili di reparto, capisquadra, supervisori).
- Aver già frequentato la formazione generale e specifica dei lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, requisito di accesso indispensabile per il corso di preposto.
- Completare il corso di formazione per preposti della durata minima di 12 ore, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- per ogni turno di lavoro;
- per ogni unità produttiva o reparto, nel caso di aziende con più sedi o più reparti.
“I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.”In pratica, questo significa che:
- è il CCNL applicato in azienda a poter prevedere un’indennità specifica per il ruolo di preposto;
- in assenza di una previsione contrattuale specifica, non esiste un obbligo legale automatico di retribuzione aggiuntiva;
- tuttavia, dato che il ruolo comporta responsabilità civili e penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 81/08, è ragionevole e buona prassi che l’azienda preveda un riconoscimento economico in busta paga, anche in assenza di un obbligo contrattuale esplicito.
- sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
- verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano a zone a rischio specifico;
- intervenire in caso di pericolo grave e immediato;
- informare i lavoratori sui rischi e le misure di protezione;
- segnalare al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze o condizioni di pericolo.
- Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, nonché sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, informando i superiori in caso di inosservanza persistente (lettera a).
- Gestire le situazioni di emergenza: richiedere l’osservanza delle misure di controllo del rischio e disporre l’abbandono immediato del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave e immediato (lettera c).
- Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze nei mezzi, nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, e ogni altra condizione di pericolo rilevata durante il lavoro (lettera f).
- Sanzioni per il datore di lavoro: la mancata formazione del preposto è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, con arresto o ammenda a seconda della gravità della violazione riscontrata.
- Responsabilità aggravata in caso di infortunio: se un lavoratore subisce un infortunio in un contesto in cui il preposto, non formato, non è stato in grado di vigilare correttamente o di gestire l’emergenza, la mancata formazione diventa un elemento aggravante nella valutazione delle responsabilità civili e penali del datore di lavoro.
- Invalidità sostanziale della designazione: un preposto non formato non possiede le competenze che la legge presume necessarie per svolgere il ruolo, esponendo l’intera organizzazione della sicurezza aziendale a un rischio sistemico in caso di controllo.
- responsabili di officina, di reparto o di magazzino;
- supervisori di linea o di turno;
- capisquadra e capicantiere;
- qualsiasi figura che, anche senza un titolo formale, eserciti di fatto poteri di direzione e controllo sui lavoratori (il c.d. “preposto di fatto”, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in assenza di una nomina scritta).
- un lavoratore di livello base, senza alcun potere di supervisione su altri colleghi, non è idoneo al ruolo, anche se formalmente nominato;
- un responsabile di reparto, un capoturno o un supervisore, anche di livello intermedio nell’organigramma aziendale, può essere correttamente designato preposto, perché esercita già un potere di controllo sull’attività di altri lavoratori;
- la giurisprudenza riconosce anche la figura del “preposto di fatto”: chi esercita concretamente funzioni di supervisione, anche senza una nomina formale o un livello contrattuale specifico, può essere ritenuto responsabile come tale.
- Poteri decisionali o di spesa: a differenza del datore di lavoro e del dirigente, il preposto non ha autonomi poteri organizzativi o di allocazione delle risorse; il suo ruolo è di vigilanza e controllo, non di gestione strategica della sicurezza aziendale.
- La valutazione dei rischi e la redazione del DVR: questi compiti restano in capo al datore di lavoro, eventualmente con il supporto dell’RSPP, e non possono essere delegati al preposto.
- La designazione di altre figure della sicurezza (RSPP, addetti al primo soccorso o antincendio, medico competente): è una funzione che spetta esclusivamente al datore di lavoro.
- Un compenso economico stabilito per legge: come visto, la retribuzione specifica per il ruolo di preposto non è fissata dalla normativa nazionale, ma è demandata alla contrattazione collettiva.
- L’esonero da responsabilità in caso di mancata segnalazione: il preposto non può “scaricare” le proprie responsabilità sul datore di lavoro se omette di segnalare situazioni di pericolo di cui è a conoscenza, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08.
- con l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro, per la violazione degli obblighi di vigilanza, gestione dell’emergenza, astensione e segnalazione (art. 19, comma 1, lettere a, c, e, f e f-bis);
- con l’arresto fino a un mese o un’ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro, per la violazione degli obblighi di verifica, informazione e formazione (art. 19, comma 1, lettere b, d e g).
- Mutamento di mansioni: se il lavoratore viene trasferito a un’attività che non comporta più poteri di sovraintendenza e vigilanza su altri lavoratori, cessa automaticamente di essere preposto, anche senza un atto formale.
- Richiesta formale al datore di lavoro: il lavoratore può comunicare per iscritto al datore di lavoro la volontà di non voler più svolgere le funzioni di preposto, illustrando le motivazioni. Non esiste un obbligo legale di accettazione automatica da parte del datore di lavoro, ma è buona prassi formalizzare la richiesta e l’eventuale accordo.
- Riorganizzazione aziendale: il datore di lavoro può revocare la designazione e nominare un altro lavoratore, ad esempio in caso di modifiche all’organigramma o ai processi produttivi.
- il datore di lavoro ha già, per definizione, poteri decisionali e di spesa sull’intera organizzazione aziendale (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08), che vanno ben oltre la mera “sovraintendenza e vigilanza” tipica del preposto;
- nelle piccole aziende, specialmente quelle con un numero limitato di dipendenti, è frequente che il datore di lavoro svolga di fatto anche funzioni di vigilanza diretta sui lavoratori, assumendo nella pratica un ruolo assimilabile a quello del preposto, anche senza una nomina formale come tale;
- resta comunque fermo che, anche in queste situazioni, il datore di lavoro deve assicurarsi che vengano rispettati tutti gli obblighi di vigilanza, formazione e sicurezza previsti dalla normativa, indipendentemente dalla sovrapposizione dei ruoli.
- Il dirigente è la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha quindi un ruolo di programmazione e organizzazione.
- Il preposto, invece, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il suo ruolo è quindi più operativo e di controllo diretto sul campo, non di programmazione.
“Il datore di lavoro […] individua il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.”Nella scelta del lavoratore da designare, il datore di lavoro tiene conto:
- delle competenze professionali del lavoratore;
- dei poteri gerarchici e funzionali già esercitati all’interno dell’organizzazione aziendale (ad esempio responsabili di reparto, supervisori, capisquadra);
- della necessità di garantire una presenza adeguata in ogni turno di lavoro e in ogni unità produttiva o reparto dell’azienda.
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