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DLGS. 81/08

Formazione Preposto

Corso Preposto alla Sicurezza - 12 Ore

Corso di Formazione Particolare Aggiuntiva per Preposti alla Sicurezza, come stabilito dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 81/2008.
Se stai cercando il corso di 6 ore per l’aggiornamento del preposto  clicca qui.
Il D.Lgs. 146/2021, convertito nella legge 215/2021, ha modificato il D.Lgs. 81/2008 (conosciuto come Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro). Pertanto, dal 21 dicembre 2021, la nomina del preposto è obbligatoria in tutte le aziende, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore di appartenenza. Il preposto, nominato dal datore di lavoro, ha il compito di supervisionare l’osservanza delle norme di sicurezza sul lavoro e di gestire le attività di prevenzione e protezione dai rischi. Tra le sue responsabilità, vi sono la sorveglianza sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro, la verifica del rispetto delle procedure di sicurezza e l’informazione ai lavoratori sui rischi specifici e sulle misure preventive. Il suo ruolo è cruciale per garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative vigenti. Per assolvere a questi compiti, come stabilito dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il preposto deve ricevere una formazione specifica. I contenuti e la durata del corso sono definiti con precisione dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte II, punto 2.2), che ha elevato la durata minima del corso a 12 ore.

Durata:
12 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
Videoconferenza Sincrona e/o In Aula

DOVE SI SVOLGE:
Videoconferenza / Sede Edafos

Corso Preposto: in quali modalità si può seguire?

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III, punto 3.5 – Tabella delle modalità di erogazione) disciplina espressamente le modalità con cui può essere erogata la formazione dei preposti, sia per il corso iniziale che per l’aggiornamento. A differenza di altre figure della sicurezza (lavoratori per il rischio basso, dirigenti, datore di lavoro), per il Preposto l’Accordo esclude espressamente la modalità e-learning. Le uniche modalità consentite sono:
  • Presenza fisica: la modalità tradizionale in aula, sempre consentita.
  • Videoconferenza sincrona (VCS): equiparata alla presenza fisica, a condizione che vengano rispettati specifici requisiti tecnici e organizzativi previsti dall’Accordo.
Perché l’e-learning non è ammesso per il preposto La scelta dell’Accordo si spiega con la natura del ruolo: la formazione del preposto, a differenza di quella generale dei lavoratori, richiede un’interazione diretta tra docente e discenti su temi che includono la gestione di situazioni di rischio, la comunicazione con i lavoratori e l’esercizio di poteri di vigilanza — competenze che l’Accordo ritiene difficilmente trasferibili tramite un percorso esclusivamente asincrono e privo di interazione in tempo reale. Requisiti tecnici della videoconferenza sincrona Per essere considerata equivalente alla presenza fisica, la piattaforma di videoconferenza utilizzata per il corso preposto deve garantire, secondo quanto previsto dall’Accordo 2025:
  • il collegamento del discente esclusivamente tramite PC o tablet — non è consentito l’utilizzo dello smartphone, ritenuto inadeguato per le condizioni ergonomiche e per l’impossibilità di garantire un adeguato controllo della partecipazione;
  • il controllo delle presenze e la verifica dell’identità dei partecipanti durante l’intera durata del corso;
  • la possibilità per il docente di disattivare applicazioni non funzionali alla didattica durante la lezione;
  • un sistema che permetta l’interazione effettiva tra docente e allievi, in modo analogo a quanto avviene in un’aula fisica.
Il corso per preposto viene quindi erogato in aula fisica o in videoconferenza sincrona con docente in diretta, nel pieno rispetto dei requisiti tecnici previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Chi può fare il corso da preposto?

Per rispondere a questa domanda occorre citare la definizione di preposto dall’art. 2, comma 1, lettera e) (Titolo I – Capo I) del Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” Pertanto, i dipendenti più adatti alla nomina di preposto sono coloro che hanno già un ruolo di responsabilità come ad esempio i responsabili di officina, i supervisori di reparto, i dirigenti di sala e simili, perché tra le loro responsabilità rientra già l’organizzazione e supervisione del personale.

Quali sono i requisiti per il corso di preposto alla sicurezza?

L’unico requisito per accedere al corso di preposto di 12 ore è aver già fatto il corso di formazione lavoratori generale e specifica prevista dall’articolo 37.

Quanti Preposti ci devono essere in un'azienda?

A seguito del D.Lgs. 146/2021 convertito in legge (n. 215/2021), la nomina del preposto è obbligatoria. Considerando la natura del suo ruolo, ovvero quella da “supervisore e sorvegliante” della sicurezza dei lavoratori, risulta ovvio dedurne che il preposto deve essere sempre presente, quindi si rende necessario e obbligatorio un preposto per ogni turno di lavoro e/o per ogni unità produttiva (es. un’azienda con più sedi e/o più reparti).

Quanto dura il corso per Preposto?

Se il dipendente scelto per svolgere il ruolo di preposto ha già l’attestato del corso di formazione generale e specifica prevista dall’art. 37, dovrà fare solamente il corso per preposto della durata di 12 ore. Se, invece, il dipendente non ha ancora provveduto alla formazione prevista dall’art. 37 perché, ad esempio, viene assunto e contemporaneamente nominato preposto, dovrà fare prima il corso di formazione generale e specifica dei lavoratori (art. 37) e successivamente il corso di preposto.

Corso Preposto: il prezzo.

Per ricevere un preventivo personalizzato e dettagli sul prezzo del corso per preposto, ti invitiamo a contattare il nostro team.

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Il programma del corso per preposto?

Il nostro corso di formazione per il preposto di 12 ore è strutturato seguendo le linee guida delineate dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte II, punto 2.2). La formazione del preposto, così come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 81/08, deve comprendere quella dei lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare. Il programma del nostro corso per preposto si articola in 4 moduli, per un totale di 12 ore: Modulo 1 – Giuridico Normativo
  • Individuazione del preposto e preposto di fatto;
  • Compiti e obblighi del preposto;
  • Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
Modulo 2 – Gestione e Organizzazione della Sicurezza
  • Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale;
  • Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione: gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
Modulo 3 – Valutazione delle Situazioni di Rischio e Controllo della Corretta Esecuzione delle Attività
  • Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
  • Misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione, adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
  • Importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
Modulo 4 – Comunicazione e Informazione
  • Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.

Corso Preposto: ogni quanto aggiornare l'attestato?

Risposta breve: ogni 2 anni. Il preposto deve frequentare un corso di aggiornamento della durata minima di 6 ore per aggiornare le proprie competenze, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III, punto 1.2), in vigore dal 19 maggio 2025. L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o dell’insorgenza di nuovi rischi (ad esempio: cambiamento di reparto, modifiche dei processi produttivi o organizzativi). Disposizione transitoria: per i preposti il cui ultimo corso di formazione o aggiornamento risulti erogato da più di 2 anni alla data di entrata in vigore del nuovo Accordo (19 maggio 2025), l’obbligo di aggiornamento deve essere adempiuto entro 12 mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

Quanto dura la carica di preposto?

La carica, o nomina del preposto non ha una durata predefinita. Dipende dalle mansioni svolte dal lavoratore all’interno dell’organigramma aziendale.

Quali sono gli obblighi del preposto?

Gli obblighi del preposto, come previsto dall’articolo 19 del D.Lgs. 81/08 sono i seguenti: In riferimento alle attività indicate all’articolo 3 del D.Lgs. 81/08, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
  • a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
  • b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
  • c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
  • d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
  • e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
  • f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
  • g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

Cosa comporta accettare l'incarico di Preposto?

Accertati gli obblighi del preposto (previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08), leggendo l’articolo 56 del D.Lgs. 81/2008 possiamo affermare che il preposto ha sia responsabilità civili che penali. Nello specifico il preposto è punibile civilmente e penalmente:
  • a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e), f) e f-bis);
  • b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lettere b), d) e g).
Pertanto, accettare l’incarico di preposto comporta, oltre che una serie di obblighi, le dovute responsabilità. Dunque, anche se la retribuzione del preposto non è definita per legge e viene rimandata ai CCNL, è ragionevole prevedere un riconoscimento in busta paga.

Perché scegliere il nostro Corso per Preposto?

Il ruolo del Preposto, oltre che ad essere una posizione di responsabilità, è fondamentale in ogni azienda. Il nostro Corso di formazione per Preposto di 12 ore offre un percorso completo e approfondito, ideato per formare professionisti competenti e responsabili in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di erogazione della formazione a distanza. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Sì ma solo in parte, chi ha già fatto il corso di preposto deve frequentare un corso di 24 ore (contro le 32 ore del corso completo) per poter ricevere l’attestato del corso di formazione per RLS. Inoltre, anche nel caso del Corso per Dirigente è previsto un esonero parziale. In questo caso chi ha già fatto il corso per preposto di 12 ore, deve frequentare i moduli gestionale, tecnico e relazionale per completare il Corso per Dirigente.
No. Come confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III), la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento per preposti non è valida ai fini dell’aggiornamento o della formazione iniziale dei lavoratori (sia generale che specifica), trattandosi di percorsi formativi distinti e non sovrapponibili.

Corso preposto antincendio: esiste? Se stai cercando “corso preposto antincendio” occorre precisare che non esiste un corso con questo nome. Spesso, erroneamente, l’addetto alla Gestione delle Emergenze Antincendio (GEA) o Addetto Antincendio viene definito preposto all’antincendio. Puoi trovare tutte le informazioni che stai cercando nelle nostre pagine dedicate: Corso Antincendio Rischio Basso, Corso Antincendio Rischio Medio e Corso Antincendio Rischio Alto.

Si, la formazione dei preposti è obbligatoria per legge. Lo stabilisce l’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro ha il dovere di provvedere (anche economicamente) non solo alla formazione iniziale ma anche all’aggiornamento periodico dei preposti che devono ricevere una formazione adeguata a svolgere i propri compiti.
Il corso per preposto è un percorso formativo aggiuntivo, previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e disciplinato nel dettaglio dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, della durata minima di 12 ore. A differenza della formazione generale e specifica dei lavoratori, il corso per preposto è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie per svolgere le funzioni di vigilanza, sovraintendenza e controllo previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08, e si articola in 4 moduli:
  • Modulo Giuridico Normativo: individuazione del preposto, compiti e obblighi del ruolo.
  • Modulo Gestione e Organizzazione della Sicurezza: modalità di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori, gestione del rischio interferenziale e DUVRI nei contratti d’appalto.
  • Modulo Valutazione delle Situazioni di Rischio: misure di prevenzione e protezione, segnalazione di incidenti e infortuni mancati.
  • Modulo Comunicazione e Informazione: tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati e stranieri.
Per accedere al corso è necessario aver già completato la formazione generale e specifica dei lavoratori prevista dall’art. 37.
Per diventare preposto non sono richiesti titoli di studio specifici, ma occorre soddisfare alcuni requisiti previsti dalla normativa:
  • Designazione da parte del datore di lavoro: il preposto non si autocandida, ma viene nominato dal datore di lavoro tra i lavoratori che già esercitano, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, un ruolo di supervisione sull’attività lavorativa (ad esempio responsabili di reparto, capisquadra, supervisori).
  • Aver già frequentato la formazione generale e specifica dei lavoratori, prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, requisito di accesso indispensabile per il corso di preposto.
  • Completare il corso di formazione per preposti della durata minima di 12 ore, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Non è necessario un grado o un titolo aziendale formale: la qualifica di preposto deriva dalle funzioni effettivamente esercitate, anche di fatto (il c.d. “preposto di fatto”), indipendentemente dall’inquadramento contrattuale.
Il corso per preposto è obbligatorio in tutti i casi in cui il datore di lavoro designa un lavoratore per svolgere le funzioni di preposto, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 81/08. A seguito del D.Lgs. 146/2021, convertito nella L. 215/2021, la nomina del preposto è diventata obbligatoria in tutte le aziende, indipendentemente dal numero di dipendenti o dal settore di appartenenza, ogniqualvolta sia presente una struttura organizzativa con più livelli di responsabilità. È quindi obbligatorio nominare un preposto:
  • per ogni turno di lavoro;
  • per ogni unità produttiva o reparto, nel caso di aziende con più sedi o più reparti.
Una volta avvenuta la designazione, il datore di lavoro ha l’obbligo di far frequentare al preposto il corso di formazione specifico entro un tempo ragionevole dalla nomina, e comunque prima che il preposto inizi a svolgere concretamente le proprie funzioni, in modo da garantire che possieda le competenze necessarie previste dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
La normativa nazionale (D.Lgs. 81/08) non stabilisce un compenso economico specifico per il ruolo di preposto, ma a seguito della riforma del 2021 (D.Lgs. 146/2021, conv. L. 215/2021), l’art. 18, comma 1, lettera b-bis) del D.Lgs. 81/08 prevede espressamente che:
“I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.”
In pratica, questo significa che:
  • è il CCNL applicato in azienda a poter prevedere un’indennità specifica per il ruolo di preposto;
  • in assenza di una previsione contrattuale specifica, non esiste un obbligo legale automatico di retribuzione aggiuntiva;
  • tuttavia, dato che il ruolo comporta responsabilità civili e penali ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 81/08, è ragionevole e buona prassi che l’azienda preveda un riconoscimento economico in busta paga, anche in assenza di un obbligo contrattuale esplicito.
Resta fermo che la formazione del preposto (corso iniziale e aggiornamenti) è sempre a carico del datore di lavoro, sia per i costi diretti che per il tempo dedicato dal lavoratore durante l’orario lavorativo.
Una volta completato il corso di formazione per preposti (12 ore, secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025), il lavoratore ottiene le competenze necessarie per essere formalmente designato come preposto in azienda, ma il corso da solo non rende automaticamente preposto: serve anche la designazione formale da parte del datore di lavoro. Una volta nominato e formato, il lavoratore assume obblighi e responsabilità specifiche, previsti dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08:
  • sovrintendere e vigilare sull’osservanza delle norme di sicurezza da parte dei lavoratori;
  • verificare che solo i lavoratori adeguatamente formati accedano a zone a rischio specifico;
  • intervenire in caso di pericolo grave e immediato;
  • informare i lavoratori sui rischi e le misure di protezione;
  • segnalare al datore di lavoro o al dirigente eventuali deficienze o condizioni di pericolo.
Da questo momento, il preposto è anche soggetto a responsabilità civili e penali specifiche in caso di violazione di questi obblighi, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 81/08, ed è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento ogni 2 anni, della durata minima di 6 ore, per mantenere la propria qualifica.
Sebbene l’art. 19 del D.Lgs. 81/08 elenchi 7 obblighi specifici per il preposto, i tre considerati centrali per il ruolo sono:
  1. Sovrintendere e vigilare sull’osservanza, da parte dei lavoratori, delle norme di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, nonché sull’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale e collettiva, informando i superiori in caso di inosservanza persistente (lettera a).
  2. Gestire le situazioni di emergenza: richiedere l’osservanza delle misure di controllo del rischio e disporre l’abbandono immediato del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave e immediato (lettera c).
  3. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente le deficienze nei mezzi, nelle attrezzature o nei dispositivi di protezione, e ogni altra condizione di pericolo rilevata durante il lavoro (lettera f).
Gli altri obblighi previsti dalla norma (verifica delle istruzioni ai lavoratori, informazione sui rischi, astensione dal richiedere attività in condizioni di pericolo, frequenza della formazione) completano il quadro, ma questi tre rappresentano il nucleo operativo quotidiano del ruolo.
Se un lavoratore viene designato come preposto e svolge concretamente le relative funzioni senza aver completato la formazione obbligatoria prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08, si configura una violazione a carico del datore di lavoro, non del preposto stesso, poiché è il datore di lavoro il soggetto obbligato a garantire la formazione. Le conseguenze principali sono:
  • Sanzioni per il datore di lavoro: la mancata formazione del preposto è sanzionabile ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, con arresto o ammenda a seconda della gravità della violazione riscontrata.
  • Responsabilità aggravata in caso di infortunio: se un lavoratore subisce un infortunio in un contesto in cui il preposto, non formato, non è stato in grado di vigilare correttamente o di gestire l’emergenza, la mancata formazione diventa un elemento aggravante nella valutazione delle responsabilità civili e penali del datore di lavoro.
  • Invalidità sostanziale della designazione: un preposto non formato non possiede le competenze che la legge presume necessarie per svolgere il ruolo, esponendo l’intera organizzazione della sicurezza aziendale a un rischio sistemico in caso di controllo.
Per questo motivo, la formazione del preposto va completata prima che il lavoratore inizi concretamente a svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08, e non successivamente alla nomina.
Può essere nominato preposto qualsiasi lavoratore dell’azienda, indipendentemente dall’inquadramento contrattuale formale, a condizione che svolga, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferiti, un ruolo di sovraintendenza e vigilanza sull’attività lavorativa di altri lavoratori, come definito dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08. Nella pratica, i profili più idonei sono solitamente:
  • responsabili di officina, di reparto o di magazzino;
  • supervisori di linea o di turno;
  • capisquadra e capicantiere;
  • qualsiasi figura che, anche senza un titolo formale, eserciti di fatto poteri di direzione e controllo sui lavoratori (il c.d. “preposto di fatto”, riconosciuto dalla giurisprudenza anche in assenza di una nomina scritta).
Non può invece essere designato preposto un lavoratore privo di qualsiasi potere gerarchico o di controllo sull’attività altrui, in quanto non sarebbe nella condizione concreta di esercitare le funzioni di vigilanza richieste dall’art. 19 del D.Lgs. 81/08. In ogni caso, prima di assumere il ruolo, il lavoratore designato deve completare il corso di formazione per preposti previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.
No. Come confermato dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III), la partecipazione ai corsi di formazione o aggiornamento per preposti non è valida ai fini dell’aggiornamento o della formazione iniziale dei lavoratori (sia generale che specifica), trattandosi di percorsi formativi distinti e non sovrapponibili.
Non esiste un “livello” o un inquadramento contrattuale minimo richiesto per legge per essere nominato preposto. Il D.Lgs. 81/08 non lega la qualifica di preposto a un livello retributivo o di inquadramento specifico, ma alla funzione effettivamente svolta. Ciò che conta è che il lavoratore designato eserciti, in ragione delle proprie competenze professionali, poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico — cioè abbia la possibilità concreta di sovraintendere, vigilare e dare istruzioni ad altri lavoratori, come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08. Questo significa che:
  • un lavoratore di livello base, senza alcun potere di supervisione su altri colleghi, non è idoneo al ruolo, anche se formalmente nominato;
  • un responsabile di reparto, un capoturno o un supervisore, anche di livello intermedio nell’organigramma aziendale, può essere correttamente designato preposto, perché esercita già un potere di controllo sull’attività di altri lavoratori;
  • la giurisprudenza riconosce anche la figura del “preposto di fatto”: chi esercita concretamente funzioni di supervisione, anche senza una nomina formale o un livello contrattuale specifico, può essere ritenuto responsabile come tale.
In sintesi, ciò che rileva non è il “livello” contrattuale, ma il ruolo organizzativo effettivo del lavoratore all’interno dell’azienda.
Il ruolo del preposto, per come è definito dal D.Lgs. 81/08, ha dei limiti precisi rispetto ad altre figure della sicurezza aziendale, in particolare rispetto al datore di lavoro e al dirigente. Al preposto, in particolare, non spettano:
  • Poteri decisionali o di spesa: a differenza del datore di lavoro e del dirigente, il preposto non ha autonomi poteri organizzativi o di allocazione delle risorse; il suo ruolo è di vigilanza e controllo, non di gestione strategica della sicurezza aziendale.
  • La valutazione dei rischi e la redazione del DVR: questi compiti restano in capo al datore di lavoro, eventualmente con il supporto dell’RSPP, e non possono essere delegati al preposto.
  • La designazione di altre figure della sicurezza (RSPP, addetti al primo soccorso o antincendio, medico competente): è una funzione che spetta esclusivamente al datore di lavoro.
  • Un compenso economico stabilito per legge: come visto, la retribuzione specifica per il ruolo di preposto non è fissata dalla normativa nazionale, ma è demandata alla contrattazione collettiva.
  • L’esonero da responsabilità in caso di mancata segnalazione: il preposto non può “scaricare” le proprie responsabilità sul datore di lavoro se omette di segnalare situazioni di pericolo di cui è a conoscenza, ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 81/08.
In sintesi, il preposto è una figura di controllo operativo sul campo, non una figura con poteri gestionali o organizzativi propri dell’azienda.
Sì. Il preposto ha responsabilità penale propria e autonoma, distinta da quella del datore di lavoro e del dirigente, ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. 81/08, che prevede sanzioni specifiche per la violazione degli obblighi elencati nell’art. 19. In particolare, il preposto può essere punito:
  • con l’arresto fino a due mesi o un’ammenda da 569,54 a 1.708,61 euro, per la violazione degli obblighi di vigilanza, gestione dell’emergenza, astensione e segnalazione (art. 19, comma 1, lettere a, c, e, f e f-bis);
  • con l’arresto fino a un mese o un’ammenda da 284,77 a 1.139,07 euro, per la violazione degli obblighi di verifica, informazione e formazione (art. 19, comma 1, lettere b, d e g).
A questo si aggiunge un profilo di responsabilità civile: in caso di infortunio causalmente collegato a una violazione degli obblighi di vigilanza del preposto, questi può essere chiamato a risarcire i danni, in concorso con il datore di lavoro e il dirigente. Va sottolineato che la responsabilità del preposto è autonoma: il fatto che il datore di lavoro abbia anch’esso degli obblighi non esonera il preposto dalle proprie responsabilità specifiche, nei limiti delle competenze effettivamente attribuitegli.
Il D.Lgs. 81/08 non disciplina espressamente una procedura di dimissioni dal ruolo di preposto, poiché la nomina è un atto organizzativo interno legato alle mansioni svolte dal lavoratore, non una carica elettiva o convenzionale come, ad esempio, quella dell’RLS. Nella pratica, la cessazione dal ruolo di preposto può avvenire in diversi modi:
  • Mutamento di mansioni: se il lavoratore viene trasferito a un’attività che non comporta più poteri di sovraintendenza e vigilanza su altri lavoratori, cessa automaticamente di essere preposto, anche senza un atto formale.
  • Richiesta formale al datore di lavoro: il lavoratore può comunicare per iscritto al datore di lavoro la volontà di non voler più svolgere le funzioni di preposto, illustrando le motivazioni. Non esiste un obbligo legale di accettazione automatica da parte del datore di lavoro, ma è buona prassi formalizzare la richiesta e l’eventuale accordo.
  • Riorganizzazione aziendale: il datore di lavoro può revocare la designazione e nominare un altro lavoratore, ad esempio in caso di modifiche all’organigramma o ai processi produttivi.
A differenza dell’RLS, per il preposto non è richiesta alcuna comunicazione formale agli enti esterni (come l’INAIL) in caso di cessazione del ruolo: è sufficiente che il datore di lavoro aggiorni la propria organizzazione interna e, se necessario, il Documento di Valutazione dei Rischi.
In linea di principio, il D.Lgs. 81/08 non prevede un divieto espresso di coincidenza tra le figure di datore di lavoro e preposto, a differenza di quanto avviene per RLS e RSPP/ASPP (incompatibilità sancita dall’art. 50, comma 7). Tuttavia, nella pratica, questa sovrapposizione è rara e generalmente poco significativa, per ragioni di natura organizzativa più che giuridica:
  • il datore di lavoro ha già, per definizione, poteri decisionali e di spesa sull’intera organizzazione aziendale (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08), che vanno ben oltre la mera “sovraintendenza e vigilanza” tipica del preposto;
  • nelle piccole aziende, specialmente quelle con un numero limitato di dipendenti, è frequente che il datore di lavoro svolga di fatto anche funzioni di vigilanza diretta sui lavoratori, assumendo nella pratica un ruolo assimilabile a quello del preposto, anche senza una nomina formale come tale;
  • resta comunque fermo che, anche in queste situazioni, il datore di lavoro deve assicurarsi che vengano rispettati tutti gli obblighi di vigilanza, formazione e sicurezza previsti dalla normativa, indipendentemente dalla sovrapposizione dei ruoli.
In sintesi: non c’è un divieto normativo specifico, ma la sovrapposizione tra le due figure è più una conseguenza organizzativa delle piccole realtà aziendali che una scelta formale prevista o regolata dalla legge.
No, preposto e dirigente sono due figure distinte, definite separatamente dal D.Lgs. 81/08 all’art. 2, comma 1, rispettivamente alle lettere e) e d), con poteri e responsabilità differenti.
  • Il dirigente è la persona che, in ragione delle proprie competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali conferitigli, attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. Ha quindi un ruolo di programmazione e organizzazione.
  • Il preposto, invece, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori. Il suo ruolo è quindi più operativo e di controllo diretto sul campo, non di programmazione.
In sintesi, il dirigente si colloca a un livello organizzativo superiore rispetto al preposto: il dirigente organizza e dirige, mentre il preposto vigila e controlla l’esecuzione concreta di quanto stabilito dai livelli superiori. Le due figure hanno inoltre percorsi formativi distinti: il corso per dirigenti ha una durata minima di 12 ore, mentre il corso per preposti ha la stessa durata minima di 12 ore secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ma con contenuti e obiettivi formativi differenti, coerenti con i rispettivi ruoli. È comunque possibile che la stessa persona rivesta entrambi i ruoli in azienda, qualora le sue funzioni effettive comprendano sia compiti di organizzazione e direzione, sia compiti di vigilanza diretta sui lavoratori — ma si tratta di due nomine e percorsi formativi distinti.
No, questa situazione non ha senso giuridico né pratico, perché il ruolo del preposto si fonda interamente su un rapporto di sovraintendenza e vigilanza su altri lavoratori. L’art. 2, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 definisce il preposto come la persona che “sovrintende all’attività lavorativa” e “controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori” delle direttive ricevute. Si tratta quindi, per definizione, di una relazione tra soggetti diversi: il preposto vigila sull’operato di altri lavoratori, non sul proprio. Un lavoratore autonomo, senza dipendenti né collaboratori su cui esercitare funzioni di vigilanza, semplicemente non rientra nella definizione di preposto, perché non c’è nessuno su cui “sovraintendere”. In questi casi si applicano le disposizioni specifiche per i lavoratori autonomi previste dall’art. 21 del D.Lgs. 81/08, non quelle relative al preposto. L’unico caso in cui un lavoratore può trovarsi, in un certo senso, a “vigilare su se stesso” è quello del datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08, ma si tratta di una situazione giuridicamente diversa dalla figura del preposto.
Il preposto viene designato dal datore di lavoro, non eletto o scelto dai lavoratori (a differenza, ad esempio, dell’RLS). Questa designazione rientra tra gli obblighi non delegabili o specifici del datore di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08, in particolare dall’art. 18, comma 1, lettera b-bis), introdotto dalla riforma del 2021 (D.Lgs. 146/2021, conv. L. 215/2021):
“Il datore di lavoro […] individua il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza.”
Nella scelta del lavoratore da designare, il datore di lavoro tiene conto:
  • delle competenze professionali del lavoratore;
  • dei poteri gerarchici e funzionali già esercitati all’interno dell’organizzazione aziendale (ad esempio responsabili di reparto, supervisori, capisquadra);
  • della necessità di garantire una presenza adeguata in ogni turno di lavoro e in ogni unità produttiva o reparto dell’azienda.
Una volta scelto, il lavoratore designato deve completare la formazione specifica prevista dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 prima di poter svolgere concretamente il ruolo.
Sì, attualmente non esiste alcuna norma che vieti il cumulo delle figure di Preposto e RLS nella stessa persona, a condizione che vi sia una nomina/elezione regolare per entrambi i ruoli. Questo è un punto spesso confuso con l’incompatibilità tra RLS e RSPP/ASPP, che è invece espressamente prevista dalla legge (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08). Per Preposto e RLS non esiste una norma equivalente. Il dibattito sul conflitto di interessi: alcuni operatori del settore e alcune RSU hanno sollevato dubbi sull’opportunità del cumulo, perché il Preposto vigila sull’applicazione delle direttive datoriali, mentre l’RLS rappresenta e tutela gli interessi dei lavoratori — un potenziale conflitto di ruolo. Tuttavia, in assenza di una norma esplicita che lo vieti, questa rimane una questione di opportunità organizzativa e non un divieto legale. In pratica, è il datore di lavoro a valutare se affidare entrambi gli incarichi alla stessa persona, tenendo conto del contesto aziendale e di eventuali indicazioni del CCNL applicato.

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