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DLGS. 81/08

Corso di Primo Soccorso - Aziende del Gruppo A

Corso Primo Soccorso Gruppo A - 16 Ore

Corso per Dipendenti Addetti al Primo Soccorso in Aziende del Gruppo A (conformemente alla Classificazione del D.M. 15 Luglio 2003 n° 388) in ottemperanza al comma 1 b dell’Articolo 18 del D.Lgs. 81/08: Durata, Validità Attestato, Chi Deve Farlo e/o Aggiornarlo.

corso primo soccorso gruppo a
La designazione degli addetti al primo soccorso è imposta dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 81/08, che rappresenta la normativa fondamentale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. L’ALLEGATO 3 del Decreto Ministeriale del 15 Luglio 2003, n. 388 stabilisce i contenuti minimi del corso di primo soccorso per aziende del Gruppo A. Il corso primo soccorso Gruppo A dura 16 ore ed è obbligatorio un corso di aggiornamento di 6 ore ogni 3 anni, come stabilito dall’Articolo 3, Comma 5 del sopracitato Decreto, che impone la ripetizione triennale della formazione almeno per la capacità di intervento pratico: per il Gruppo A tale parte corrisponde al Modulo C dell’Allegato 3, della durata di 6 ore.

Durata:
16 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
3 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Aula

Corso Primo Soccorso Gruppo A in azienda: chi deve farlo?

Risposta breve: Il dipendente scelto dal datore di lavoro per svolgere i compiti di addetto al primo soccorso in azienda.

Quanti addetti al primo soccorso ci devono essere in un'azienda del Gruppo A?

La normativa non stabilisce una quantità minima obbligatoria di addetti al primo soccorso, quindi se cerchiamo un preciso numero minimo non lo troveremo.  Infatti il comma 1 b) dell’art. 18 del D.Lgs 81/08 stabilisce che il datore di lavoro deve “designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza”. Di conseguenza, è evidente che, sia nelle aziende dei gruppi b e c, che nel caso specifico del gruppo a, il datore di lavoro deve sempre garantire la presenza di almeno un addetto al primo soccorso in ogni turno di lavoro ed in ogni sede, quest’ultimo è tenuto, nel caso specifico di un azienda del gruppo a, a partecipare sia al relativo corso primo soccorso gruppo a della durata di 16 ore, sia ai corsi di aggiornamento triennali di 6 ore. Per questi motivi è buona prassi nominare un minimo di due addetti al primo soccorso ogni 10 dipendenti.
Esempio: L’azienda agricola “Verdi Campi” impiega 60 lavoratori a tempo indeterminato, ovvero 20 per ogni sito che lavorano su due turni separati (10 dipendenti per turno). Tenendo conto delle buone pratiche e dei requisiti normativi, nomina 2 addetti al primo soccorso per ogni turno al fine di assicurare una copertura adeguata tenendo conto delle possibili assenze per malattia o ferie. I dipendenti selezionati partecipano al corso primo soccorso gruppo a, specifico per le aziende del Gruppo A, della durata di 16 ore. Dopo aver completato il corso, i loro nomi vengono inseriti nel Documento di Valutazione dei Rischi dell’azienda.

Cosa succede se il datore di lavoro non designa l'addetto al primo soccorso?

L’omissione da parte del datore di lavoro nella nomina degli addetti al primo soccorso costituisce una violazione dell’articolo 43, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/08, il quale fa riferimento all’articolo 18, comma 1, lettera b): “Ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), il datore di lavoro: […] b) designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);” Di conseguenza, ciò comporta sanzioni quali l’arresto da due a quattro mesi o un’ammenda compresa tra 1.067,88 e 5.695,36 €, come stabilito dall’art. 55, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 81/08.

Chi può essere nominato addetto al primo soccorso in aziende del Gruppo A dal datore di lavoro?

Conformemente alla legge, il datore di lavoro è tenuto per legge a designare uno o più addetti al primo soccorso all’interno della struttura aziendale. La normativa non fornisce indicazioni specifiche riguardo alla selezione degli addetti al primo soccorso, ma pone l’accento su criteri quali la capacità fisica e mentale del candidato. Una volta effettuata la designazione, il datore di lavoro deve garantire che l’addetto completi con successo il corso di primo soccorso di gruppo A.

Il datore di lavoro può autonominarsi addetto al primo soccorso?

La possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, è stata oggetto di diverse modifiche normative nel corso degli anni. In particolare, il Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 151, in attuazione delle deleghe del “Jobs Act”, ha riportato la disposizione al testo originario del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, abrogando il comma 1-bis introdotto dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che limitava tale facoltà alle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori. Attualmente, l’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell’ALLEGATO II di seguito riportate:
  • Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 lavoratori
  • Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
  • Aziende della pesca fino a 20 lavoratori
  • Altre aziende fino a 200 lavoratori
e alle seguenti condizioni:
  • che non ricorrano i casi di cui all’articolo 31, comma 6 di seguito trascritti:
    • nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334(N), e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
    • nelle centrali termoelettriche;
    • negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230(N), e successive modificazioni;
    • nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
    • nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
    • nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
    • nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
  • che il datore di lavoro frequenti il corso primo soccorso gruppo A, previsto per gli addetti al primo soccorso in aziende del gruppo A, secondo quanto stabilito dall’articolo 45 del Decreto Legislativo 81/2008 e dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388;
  • che il datore di lavoro dia preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con un’autonomina scritta, della sua intenzione di svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione.
Tuttavia, lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro di tali compiti non significa che lo stesso operi in totale autonomia, né che sia esonerato dal rispettare gli altri obblighi previsti in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Infatti, come chiarito dalla Circolare n. 1/2018 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), il datore di lavoro deve comunque:
  • designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda e dei rischi specifici (articoli 18, comma 1, lettera b, e 43, comma 2, del Decreto Legislativo 81/2008);
  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché le misure per il caso di pericolo grave e immediato, adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva e al numero delle persone presenti (articolo 18, comma 1, lettera t, del Decreto Legislativo 81/2008).
In conclusione, il datore di lavoro può autonominarsi addetto al primo soccorso, nonché addetto alla prevenzione incendi ed evacuazione, solo se ricorrono le ipotesi e le condizioni previste dall’articolo 34 del Decreto Legislativo 81/2008 e se rispetta gli altri obblighi in materia di prevenzione incendi e gestione delle emergenze, avvalendosi dei lavoratori incaricati di tali compiti.

Programma del Corso Primo Soccorso Gruppo A

Il programma del nostro corso primo soccorso gruppo A, in conformità ai contenuti minimi stabiliti dall’Allegato 3, Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388, si articola in tre moduli (denominati A, B e C) per un totale di 16 ore di formazione che comprendono sia parte teorica che parte pratica: Modulo A (6 Ore) Allertare il sistema di soccorso:
  • Cause e circostanze dell’infortunio (luogo dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.);
  • Comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza.
Riconoscere un’emergenza sanitaria:
  1. Scena dell’infortunio: a) raccolta delle informazioni; b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
  2. Accertamento delle condizioni psicofisiche del lavoratore infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro); b) stato di coscienza; c) ipotermia e ipertermia;
  3. Nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  4. Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
Attuare gli interventi di primo soccorso:
  1. Sostenimento delle funzioni vitali: a) posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b) respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;
  2. Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
    • a) lipotimia, sincope, shock;
    • b) edema polmonare acuto;
    • c) crisi asmatica;
    • d) dolore acuto stenocardico;
    • e) reazioni allergiche;
    • f) crisi convulsive;
    • g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento emorragico.
Conoscere i rischi dell’attività svolta. Modulo B (4 Ore) Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro:
  1. Cenni di anatomia dello scheletro.
  2. Lussazioni, fratture e complicanze.
  3. Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale.
  4. Traumi e lesioni toraco-addominali.
Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro:
  1. Lesioni da freddo e da calore.
  2. Lesioni da corrente elettrica.
  3. Lesioni da agenti chimici.
  4. Intossicazioni.
  5. Ferite lacero contuse.
  6. Emorragie esterne.
Modulo C (6 Ore) Acquisire capacità di intervento pratico:
  1. Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N.
  2. Tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute.
  3. Tecniche di primo soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta.
  4. Tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
  5. Tecniche di tamponamento emorragico.
  6. Tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
  7. Tecniche di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.

Nella pratica, cosa deve fare un addetto al primo soccorso in caso di emergenza?

L’addetto al primo soccorso in un’azienda del gruppo a, ha vari compiti e responsabilità:
  1. Valutare la Situazione: La prima azione è valutare la situazione per comprendere la natura dell’emergenza, garantendo la propria sicurezza e quella degli altri.
  2. Allertare i Soccorsi: Se necessario, deve chiamare immediatamente i servizi di emergenza, fornendo tutte le informazioni rilevanti sull’incidente e sullo stato della vittima.
  3. Intervento di Primo Soccorso: Fornire le prime cure secondo la formazione ricevuta. Ciò include il controllo delle funzioni vitali, l’assistenza in caso di emorragie, ustioni, fratture, traumi o altri problemi medici comuni in ambiente lavorativo.
  4. Uso di Attrezzature Specifiche: In aziende del gruppo A, può essere richiesto l’uso di attrezzature specifiche, come un defibrillatore (DAE), per il quale l’addetto deve essere opportunamente formato.
  5. Gestione della Scena: Assicurarsi che l’area attorno alla vittima sia sicura e non presenti ulteriori pericoli. Questo può includere la gestione di rischi come sostanze chimiche, elettricità o macchinari in funzione.
  6. Rapporto e Documentazione: Dopo l’incidente, l’addetto deve riportare l’evento al responsabile della sicurezza aziendale e, se necessario, compilare un rapporto dettagliato sull’incidente, che può essere utile per future valutazioni dei rischi e miglioramenti della sicurezza.
  7. Supporto Psicologico: Fornire un supporto di base alla vittima e ai colleghi coinvolti, in attesa dei soccorsi professionali.
  8. Aggiornamento e Formazione Continua: Mantenere aggiornate le proprie competenze e conoscenze, partecipando regolarmente ai corsi di aggiornamento.

In quali aziende è obbligatorio il defibrillatore?

Aziende Private: non esiste uno specifico obbligo di legge che impone alle aziende di dotarsi di un defibrillatore. Tuttavia, installarne uno e formare adeguatamente il personale, attraverso un Corso BLSD (Basic Life Support and Defibrillation), al fine di salvare una vita non è vietato — al contrario, è fortemente consigliato. Aziende Pubbliche: la Legge 4 agosto 2021, n. 116 stabilisce l’obbligo di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici in specifiche tipologie di strutture. Queste includono:
  1. Le sedi delle pubbliche amministrazioni con almeno quindici dipendenti e che offrono servizi aperti al pubblico.
  2. Istituti e scuole di ogni ordine e grado e Università.
  3. Aeroporti, stazioni ferroviarie e porti.
  4. Mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata di almeno due ore, senza fermate intermedie.
  5. Gestori di pubblici servizi e servizi di trasporto extraurbano in concessione.
Associazioni Sportive: l’obbligo dei defibrillatori per le Società e Associazioni Sportive, professionistiche e dilettantistiche, è già in vigore da alcuni anni (Decreto del Ministero della Salute del 26 giugno 2017, il c.d. Decreto Balduzzi).

Cosa succede se l'addetto al primo soccorso non interviene?

Non esiste una sanzione specifica per l’addetto al primo soccorso che non interviene, tuttavia la questione della responsabilità legale è più ampia. L’addetto al primo soccorso non incorre in sanzioni specifiche in quanto tale ma, come cittadino italiano, nel caso di omissione di soccorso (art. 593 del codice penale) che si verifica quando una persona non presta assistenza ad un’altra persona in pericolo, quando è in grado di farlo senza rischio personale. Inoltre, gli addetti al primo soccorso, devono evitare interventi eccessivi, poiché potrebbero essere considerati “abuso della professione” (art. 348 del codice penale). In conclusione, ad eccezione dei casi di omissione di soccorso o abuso di professione, l’addetto al primo soccorso è tutelato dal codice penale in quanto rientra nello stato di necessità (art. 54 del codice penale):
“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

Il dipendente può rifiutare la nomina di addetto al primo soccorso in aziende del Gruppo A?

L’articolo 43, comma 3, del D.Lgs. 81/08 stabilisce che “i lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione”. Un motivo è considerato “grave e giustificato” se rende il lavoratore inidoneo impedendogli di svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso. Ecco alcuni esempi di condizioni fisiche o psichiche che possono rendere il lavoratore inidoneo a svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso:
  • Patologie cardiache
  • Patologie respiratorie
  • Patologie neurologiche
  • Patologie psichiatriche
  • Patologie muscoloscheletriche
  • Patologie metaboliche
  • Patologie allergiche
In questi casi, il lavoratore può rifiutare la nomina di addetto al primo soccorso, presentando al datore di lavoro un certificato medico che attesti la sua inidoneità. È importante ricordare che la valutazione dell’idoneità del lavoratore a svolgere l’incarico di addetto al primo soccorso è una valutazione di carattere medico, che deve essere effettuata da un medico competente.

Aggiornamento Corso Primo Soccorso Gruppo A ogni quanto?

Come stabilito dall’Articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 richiamato nell’articolo 45 del D.Lgs. n. 81/2008, il corso primo soccorso Gruppo A va ripetuto ogni tre anni “almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico” ed ha una durata minima di 6 ore.

Quanto costa e chi paga il corso primo soccorso gruppo a?

Il datore di lavoro è tenuto per legge a coprire i costi relativi alla formazione dei dipendenti in materia di primo soccorso. Questo obbligo è stabilito dall’articolo 18 del Decreto Legislativo n. 81/08. Di conseguenza, tutte le spese connesse alla formazione, compresi i costi diretti del corso di primo soccorso Gruppo A e il tempo dedicato dai lavoratori durante l’orario di lavoro per partecipare alla formazione, sono di norma a carico del datore di lavoro. Contatta il nostro team di consulenti per ricevere un preventivo personalizzato e i dettagli sul prezzo dei seguenti corsi:
  • Corso Primo Soccorso Gruppo A – 16 Ore
  • Corso Primo Soccorso Gruppo B e C – 12 Ore

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Quali sono i corsi per gli addetti al primo soccorso in azienda?

Nonostante le aziende siano classificate in tre gruppi (A, B e C) in base alla tipologia di attività, al numero dei lavoratori occupato e ai fattori di rischio, i corsi per gli addetti al primo soccorso in azienda sono due:
  • Corso Primo Soccorso Gruppo A (questo corso)
  • Corso Primo Soccorso Gruppo B e C (clicca qui per visitare la pagina del corso): un corso unico sia per le aziende del Gruppo B che per quelle del Gruppo C poiché nella normativa i contenuti sono gli stessi.
Lo stesso vale per l’aggiornamento triennale, che segue la stessa suddivisione in base al gruppo di appartenenza dell’azienda:
  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo A (6 ore)
  • Corso Aggiornamento Primo Soccorso Gruppo B e C (4 ore, vedi la pagina del corso)

Perché scegliere Edafos ?

Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.

Edafos Formazione, Ente accreditato in Regione Campania (Codice Ente 03125/03/20) e operante come soggetto formatore ope legis secondo il D. Lgs. 81/2008, art. 32, comma 4, è impegnato nella qualità e nella soddisfazione dei clienti, come attestato dalla certificazione ISO 9001:2015. Edafos Formazione detiene anche la certificazione ISO 45001:2018 per la sicurezza e salute sul lavoro, oltre alla ISO 27001 per la protezione delle informazioni, garantendo così un approccio di eccellenza e sicurezza in tutti i servizi formativi offerti. Inoltre, con la certificazione UNI PdR 125, viene confermato l’impegno per la parità di genere, aderendo agli standard più elevati nel settore della formazione professionale.

La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di erogazione della formazione a distanza. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.

FAQ

Primo soccorso: quale corso devo fare? A, B o C? La classificazione delle aziende in gruppi (A, B e C) per il primo soccorso è regolamentata dal Decreto Ministeriale 388/2003. Le aziende sono classificate in base alla tipologia dell’attività, al numero dei lavoratori occupato e ai fattori di rischio. Ecco una breve descrizione dei gruppi:
  • Gruppo A: Include aziende o unità produttive con attività industriali specifiche, come centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni. Inoltre, rientrano in questo gruppo le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro.
  • Gruppo B: Comprende tutte le aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Gruppo C: Include le aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Pertanto, per determinare a quale gruppo appartiene la tua azienda, puoi consultare il tuo consulente del lavoro per verificare l’indice INAIL. Se l’indice è maggiore di 4, allora la tua azienda appartiene al gruppo A. In caso contrario, il gruppo di appartenenza dipenderà dal numero di lavoratori. Ricorda che il datore di lavoro, sentito il medico competente (nei casi in cui ne è prevista la presenza), è responsabile dell’identificazione del gruppo di appartenenza dell’azienda o dell’unità produttiva. Richiedi una consulenza gratuita entrando in contatto con il nostro team di professionisti esperti in materia di formazione e sicurezza sul lavoro.
Il corso di primo soccorso aziendale, disciplinato dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388, prevede una formazione teorica e pratica, finalizzata a fornire ai lavoratori designati le competenze necessarie per attuare le misure di primo intervento interno e per attivare correttamente gli interventi di pronto soccorso. Il corso si articola in tre moduli, comuni nella struttura sia per le aziende del Gruppo A che per quelle dei Gruppi B e C, ma con durate differenti:
  • Modulo A – Allertare il sistema di soccorso e riconoscere un’emergenza sanitaria: cause e circostanze dell’infortunio, accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato, nozioni di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio.
  • Modulo B – Conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro: fratture, traumi cranici e della colonna vertebrale, lesioni da freddo/calore, da corrente elettrica, da agenti chimici, intossicazioni, ferite ed emorragie.
  • Modulo C – Capacità di intervento pratico: tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del S.S.N., rianimazione cardiopolmonare, tamponamento emorragico, sollevamento e trasporto del traumatizzato, gestione dell’esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
La formazione deve essere svolta esclusivamente da personale medico, eventualmente in collaborazione con personale infermieristico o altro personale specializzato per la parte pratica, e deve trattare anche i rischi specifici dell’attività svolta dall’azienda. Al termine del corso è prevista una prova pratica di verifica finale, al cui superamento viene rilasciato l’attestato di formazione.
Il corso di primo soccorso non ha una “durata in anni”: si tratta di un percorso formativo che si svolge in 16 ore per le aziende del Gruppo A o in 12 ore per le aziende dei Gruppi B e C, generalmente distribuite su più giornate. Quello che invece ha una durata espressa in anni è la validità dell’attestato rilasciato al termine del corso: ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 388/2003, la formazione va ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto riguarda la capacità di intervento pratico. Significa che, una volta conseguito l’attestato, l’addetto al primo soccorso deve frequentare un corso di aggiornamento ogni 3 anni per continuare a svolgere il proprio ruolo in conformità alla normativa.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 388/2003, la formazione degli addetti al primo soccorso deve essere svolta esclusivamente da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Per lo svolgimento della parte pratica della formazione, il medico può avvalersi della collaborazione di:
  • personale infermieristico;
  • altro personale specializzato (ad esempio istruttori BLS-D).
Al termine del corso, l’attestato che certifica la frequenza e l’avvenuta formazione — sia per la parte teorica che per quella pratica — deve essere rilasciato a firma di un medico “formatore”. Questo significa che un ente di formazione, per poter erogare legittimamente corsi di primo soccorso aziendale, deve avvalersi di personale medico qualificato per la docenza, requisito che Edafos Formazione garantisce attraverso i propri docenti abilitati.
Il D.M. 388/2003 prevede un’unica ipotesi di esonero esplicita: sono esentate dalla frequenza del corso le aziende o unità produttive che designano come addetto al servizio di primo soccorso un medico o un infermiere professionale, in quanto già in possesso delle competenze richieste dalla normativa. Al di fuori di questo caso, non esistono altre esenzioni generali: ogni lavoratore designato come addetto al primo soccorso deve frequentare il corso specifico per il gruppo di appartenenza della propria azienda (16 ore per il Gruppo A, 12 ore per i Gruppi B e C), indipendentemente da eventuali altre qualifiche professionali o da corsi di primo soccorso extra-lavorativi (ad esempio corsi della Croce Rossa, corsi BLS-D non aziendali, o patenti di primo soccorso conseguite per altri scopi). Resta inteso che, in presenza di percorsi formativi equivalenti per contenuti e ore — da valutare caso per caso, anche alla luce di quanto chiarito dall’Interpello n. 2/2012 — il datore di lavoro può valutare un’integrazione del corso già seguito, piuttosto che la ripetizione integrale della formazione.
Si tratta di due concetti distinti, spesso confusi nel linguaggio comune, ma con un significato tecnico e normativo ben diverso. Il pronto soccorso indica le prestazioni sanitarie erogate dai presidi ospedalieri di “Pronto Soccorso territoriale”, strutture dotate di mezzi, personale sanitario qualificato e procedure codificate, in grado di fornire il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio, nonché gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente. È un servizio erogato esclusivamente dal Servizio Sanitario Nazionale, da personale medico e paramedico. Il primo soccorso aziendale, invece, è l’insieme delle misure di assistenza immediata che un lavoratore non sanitario, appositamente formato secondo il D.M. 388/2003, può prestare a un collega infortunato o colto da malore, in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari professionali (118) o del trasporto della persona verso una struttura sanitaria. Le differenze principali sono quindi:
  • Chi lo eroga: il pronto soccorso è competenza esclusiva del SSN; il primo soccorso aziendale è svolto da personale non sanitario formato.
  • Le tecniche utilizzate: il pronto soccorso può ricorrere a tecniche medico-chirurgiche avanzate, compreso l’uso di farmaci; il primo soccorso aziendale si limita a manovre di base (sostenimento delle funzioni vitali, tamponamento emorragico, posizionamento dell’infortunato, ecc.).
  • La finalità: il primo soccorso aziendale non sostituisce l’intervento sanitario, ma serve a stabilizzare la situazione e a non aggravare le condizioni dell’infortunato fino all’arrivo dei soccorsi.
No. Il corso di primo soccorso non è obbligatorio per tutti i dipendenti, ma solo per i lavoratori che il datore di lavoro designa specificamente come addetti al primo soccorso, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. Quello che è obbligatorio per ogni azienda, indipendentemente dal numero di dipendenti, è invece:
  • Designare almeno un addetto al primo soccorso per ogni turno e per ogni sede, in modo da garantire sempre una copertura adeguata.
  • Far frequentare a tale addetto il corso specifico per il gruppo di appartenenza dell’azienda (16 ore per il Gruppo A, 12 ore per i Gruppi B e C).
Anche nelle aziende con un solo dipendente, la designazione è obbligatoria: in assenza di altri lavoratori, sarà lo stesso titolare, oppure l’unico dipendente, a dover essere formato e a garantire la gestione dell’emergenza, salvo i casi di autonomina del datore di lavoro previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 81/08. I restanti dipendenti, pur non dovendo seguire il corso completo, devono comunque essere informati su chi sono gli addetti al primo soccorso in azienda e su dove si trovano la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione.
Sì. Ai sensi dell’art. 3, comma 5 del D.M. 388/2003, la formazione degli addetti al primo soccorso deve essere ripetuta con cadenza triennale, almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. In pratica, questo significa che l’addetto al primo soccorso, una volta conseguito l’attestato iniziale (16 ore per il Gruppo A, 12 ore per i Gruppi B e C), deve frequentare un corso di aggiornamento ogni 3 anni per continuare a svolgere il proprio ruolo in azienda:
  • 6 ore di aggiornamento per le aziende del Gruppo A;
  • 4 ore di aggiornamento per le aziende dei Gruppi B e C.
La ripetizione non è una facoltà, ma un obbligo di legge: la mancata frequenza dell’aggiornamento comporta che l’addetto non sia più formalmente abilitato a svolgere il ruolo, esponendo l’azienda al rischio di sanzioni in caso di controlli da parte degli organi di vigilanza (ASL, INL, Vigili del Fuoco).
L’attestato di primo soccorso ha una validità di 3 anni dalla data di rilascio (o dalla data dell’ultimo aggiornamento svolto), in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 5 del D.M. 388/2003, che impone la ripetizione della formazione con cadenza triennale, almeno per la parte relativa alla capacità di intervento pratico. Allo scadere dei 3 anni, l’addetto deve frequentare un corso di aggiornamento per rinnovare la validità dell’attestato e continuare a svolgere il proprio ruolo in azienda:
  • 6 ore di aggiornamento per il Gruppo A;
  • 4 ore di aggiornamento per i Gruppi B e C.
Se l’aggiornamento non viene effettuato entro la scadenza, l’attestato perde validità e l’addetto non è più formalmente abilitato a svolgere le funzioni di primo soccorso in azienda, fino al completamento del corso di aggiornamento.
Sì. Le istituzioni scolastiche, in quanto datori di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08, sono soggette agli stessi obblighi di qualsiasi altra azienda in materia di primo soccorso, comprese le disposizioni del D.M. 388/2003. Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, deve quindi:
  • identificare il gruppo di appartenenza dell’istituto (generalmente Gruppo A, data la classificazione che tipicamente riguarda le scuole in base agli indici INAIL e al numero di lavoratori);
  • designare uno o più addetti al primo soccorso tra il personale scolastico (docente o non docente);
  • far frequentare a tali addetti il corso specifico per il gruppo di appartenenza dell’istituto e i relativi aggiornamenti triennali.
Va inoltre ricordato che, ai sensi della Legge 4 agosto 2021, n. 116, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e le Università rientrano tra le strutture per cui è previsto l’obbligo di installazione del defibrillatore (DAE), con conseguente necessità di formare il personale anche all’utilizzo di questo dispositivo attraverso un corso BLS-D.
Sì. Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (il cosiddetto “Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro”) prevede espressamente l’obbligo di formazione degli addetti al primo soccorso. Il riferimento normativo principale è l’art. 18, comma 1, lettera b), che impone al datore di lavoro di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso, oltre che di prevenzione incendi, evacuazione e gestione dell’emergenza. L’art. 45 del D.Lgs. 81/08, dedicato specificamente al primo soccorso, stabilisce che il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie in materia, in relazione alla natura dell’attività e alle dimensioni dell’azienda, sentito il medico competente ove previsto, e rimanda al D.M. 388/2003 per la definizione dei requisiti del personale addetto e della relativa formazione. In caso di omessa designazione o di mancata formazione degli addetti, il datore di lavoro e il dirigente sono soggetti a sanzioni ai sensi dell’art. 55 del medesimo decreto.
Se l’addetto al primo soccorso non frequenta il corso di aggiornamento triennale previsto dall’art. 3, comma 5 del D.M. 388/2003, il suo attestato perde validità e non è più formalmente abilitato a svolgere il ruolo di addetto al primo soccorso in azienda. Questo comporta due ordini di conseguenze:
  • Per l’azienda: in caso di controllo da parte degli organi di vigilanza (ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Vigili del Fuoco), l’assenza di un addetto al primo soccorso regolarmente formato e aggiornato espone il datore di lavoro e il dirigente a sanzioni ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 81/08, con arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per la mancata formazione, secondo quanto previsto dall’art. 55, comma 5, lettera c).
  • In caso di infortunio: se durante un’emergenza l’addetto designato non risulta formato e aggiornato secondo i termini di legge, questo può rappresentare un’aggravante nella valutazione delle responsabilità civili e penali del datore di lavoro, qualora la mancata o inadeguata gestione dell’emergenza abbia contribuito a un esito peggiore per il lavoratore infortunato.
Per questo motivo, è buona prassi monitorare le scadenze degli attestati e programmare gli aggiornamenti con un margine di anticipo rispetto alla data di scadenza triennale.
Durante il corso di primo soccorso aziendale, gli addetti designati svolgono attività sia teoriche che pratiche, secondo i contenuti minimi previsti dal D.M. 388/2003. Nella parte teorica si affrontano argomenti come: come allertare correttamente il sistema di emergenza del S.S.N., come riconoscere un’emergenza sanitaria, le nozioni elementari di anatomia e fisiologia dell’apparato cardiovascolare e respiratorio, i traumi e le patologie più comuni in ambiente di lavoro (fratture, lesioni da freddo/calore, da agenti chimici, intossicazioni). Nella parte pratica, gli addetti si esercitano concretamente, sotto la guida del docente medico, su:
  • posizionamento dell’infortunato e manovre per la pervietà delle vie aeree;
  • respirazione artificiale e massaggio cardiaco esterno (manovre di rianimazione cardiopolmonare);
  • tamponamento delle emorragie esterne;
  • tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato;
  • gestione di un’esposizione accidentale ad agenti chimici o biologici.
Le esercitazioni pratiche vengono svolte utilizzando manichini e attrezzature dedicate, e il corso si conclude con una prova pratica di verifica finale, necessaria per il rilascio dell’attestato.
La nomina dell’addetto al primo soccorso avviene attraverso un atto di designazione scritto, redatto dal datore di lavoro, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08. Il percorso tipico si articola in questi passaggi:
  1. Identificazione del gruppo di appartenenza dell’azienda (A, B o C), in base alla classificazione del D.M. 388/2003.
  2. Scelta del lavoratore o dei lavoratori da designare, tenendo conto delle capacità fisiche e psichiche del candidato e garantendo una copertura adeguata per ogni turno e sede.
  3. Redazione dell’atto di nomina, un documento scritto in cui il datore di lavoro indica chiaramente il nominativo del lavoratore designato come addetto al primo soccorso.
  4. Frequenza del corso di formazione da parte del lavoratore designato, della durata prevista per il gruppo di appartenenza dell’azienda (16 ore per il Gruppo A, 12 ore per i Gruppi B e C).
  5. Inserimento del nominativo dell’addetto formato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendale.
Il lavoratore designato, salvo giustificato motivo (ad esempio un’inidoneità certificata dal medico competente), non può rifiutare la nomina, ai sensi dell’art. 43, comma 3 del D.Lgs. 81/08. A differenza della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, la designazione dell’addetto al primo soccorso non richiede una comunicazione formale a enti esterni, salvo le specifiche richieste documentali in caso di ispezione.

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