DLGS. 81/08
Corso Carrelli Industriali Semoventi
Durata:
12 Ore
CERTIFICAZIONE:
Attestato
VALIDITÀ:
5 Anni
MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Presenza
N° Max Partecipanti:
30
Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6
Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore
Chi deve avere il Patentino per Carrelli Industriali Semoventi?
Com'è fatto un carrello industriale semovente?
I disegni presenti nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sono indicativi e non esaustivi. Per facilitare il riconoscimento dei mezzi e aiutare chi deve identificare correttamente la tipologia di carrello utilizzata in azienda, riportiamo di seguito alcune fotografie delle principali varianti di carrelli industriali semoventi presenti sul mercato:
Corso Carrelli Industriali Semoventi: durata e denominazione ufficiale
La durata del corso per l’ottenimento del patentino per carrelli industriali semoventi è di 12 ore. È importante chiarire che i carrelli industriali semoventi sono una delle quattro tipologie di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo classificate dal punto 8.3.4 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
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- Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi
- Carrelli destinati al sollevamento di carichi sospesi e persone (NUOVO)
L’Accordo Stato-Regioni ammette la possibilità di frequentare solo il modulo pratico necessario per la tipologia di carrello che si dovrà utilizzare in azienda, senza essere obbligati a frequentare moduli relativi ad attrezzature che non si useranno. Per il patentino dei carrelli industriali semoventi, i moduli previsti sono:
- Modulo 1 Teorico-Tecnico (8 Ore) — obbligatorio per tutte le tipologie di carrello (il modulo giuridico-normativo è stato soppresso e incorporato nel modulo teorico-tecnico)
- Modulo Pratico 2: Carrelli Industriali Semoventi (4 Ore)
Il Corso di 12 Ore per il Patentino Carrelli Industriali Semoventi comprende quindi il modulo teorico-tecnico (8 Ore) e il modulo pratico 2 – Carrelli Industriali Semoventi (4 Ore).
Se in azienda sono presenti anche altre tipologie di carrelli, è possibile integrare la formazione con i moduli pratici aggiuntivi. Per maggiori informazioni sulle combinazioni disponibili visita la pagina principale del corso Carrelli Elevatori Semoventi.
Quando deve avvenire la formazione per la conduzione dei carrelli industriali semoventi?
Carrelli industriali semoventi: la normativa di riferimento
- Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
- Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
- Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
- Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
- Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): sostituisce l’Accordo del 22 febbraio 2012 e stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Per i carrelli industriali semoventi fa riferimento in particolare a:
- La Parte I, punto 8.2: requisiti dei docenti per i corsi sulle attrezzature;
- La Parte II, punto 8.3.4: programma del corso di formazione per carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- La Parte III, punto 6: aggiornamento quinquennale per operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08.
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Richiamato espressamente dal nuovo Accordo 2025 come requisito obbligatorio per tutti i docenti, sia per il modulo teorico-tecnico che per il modulo pratico.
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (previgente, abrogato dal nuovo Accordo 2025): ha regolamentato la formazione per i carrelli elevatori fino al 24 maggio 2025. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le modalità del vecchio accordo rimangono validi.
- Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: forniva chiarimenti applicativi sull’Accordo del 22 febbraio 2012, ora abrogato. Conserva valore interpretativo storico ma non è più la fonte normativa di riferimento.
Requisiti per l'organizzazione del Corso per Carrelli Industriali Semoventi
I seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali requisiti definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte I e Parte II, punto 8.1 e 8.2), e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro, carrelli industriali semoventi compresi.
Requisiti dei Docenti:
- Modulo teorico-tecnico: il docente deve essere in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D.M. 6 marzo 2013, con conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
- Modulo pratico: il docente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 e avere esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature. Non è più consentito affidare la parte pratica a istruttori esperti dell’attrezzatura ma non qualificati come formatori ai sensi del D.M. 6/3/2013.
Organizzazione del Corso:
- Responsabile del progetto formativo designato.
- Registro di presenza (cartaceo o elettronico).
- Massimo 30 partecipanti per corso.
- Rapporto docente/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
- Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato al punto 8.1 dell’Accordo 2025: area delimitata, priva di interferenze, con caratteristiche geotecniche idonee, attrezzature conformi alla tipologia di abilitazione e DPI nelle misure idonee per tutti i partecipanti.
- Frequenza minima del 90% del monte orario complessivo (sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento).
Rinnovo del Patentino per carrelli industriali semoventi: scadenza e aggiornamento
- Aggiornamento Attestato Carrelli Industriali Semoventi – Validità 5 Anni
Patentino carrelli industriali semoventi: è possibile?
Patentino per carrelli industriali semoventi pagato dall'azienda: cosa dice la normativa
Dipendenti senza patentino alla guida del carrello industriale semovente: sanzioni per il datore di lavoro
Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per il carrello industriale semovente?
- Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha ampi poteri di sanzionare il lavoratore che rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori. Può, ad esempio, applicare richiami scritti o sospensioni, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.
- Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Questa misura si applica in particolare quando il lavoratore, oltre a non presentarsi al corso, si assenta ingiustificatamente anche dal lavoro, o quando il rifiuto si ripete nel tempo.
- Demansionamento: In alternativa al licenziamento, il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni di livello inferiore, compatibili con le competenze effettivamente possedute. Tale demansionamento non è considerato illegittimo quando dipende direttamente dal rifiuto del lavoratore di acquisire le qualifiche necessarie allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale.
Patentino per carrelli industriali semoventi senza patente B: è possibile?
Chi rilascia il patentino per il muletto?
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La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.
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