DLGS. 81/08
Corso Carrello Semovente a Braccio Telescopico
Corso Carrello Semovente a Braccio Telescopico per l’abilitazione al patentino per la conduzione in sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico. In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Durata:
12 Ore
CERTIFICAZIONE:
Attestato
VALIDITÀ:
5 Anni
MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Presenza
N° Max Partecipanti:
30
Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6
Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore
Chi deve avere il Patentino per Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico?
Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della conduzione dei carrelli semoventi a braccio telescopico devono avere il Patentino. Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei lavoratori incaricati.
Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento della specifica patente è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale dei carrelli semoventi a braccio telescopico. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo del carrello. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto del carrello, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.
Com'è fatto un carrello industriale semovente a braccio telescopico?
Per identificare la tipologia di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento ai disegni di esempio di carrelli industriali semoventi mostrati nel punto 8.3.4 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 di seguito riportati.
I carrelli semoventi a braccio telescopico sono carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non presenta un movimento di rotazione maggiore di 5° rispetto all’asse longitudinale del carrello. Sono comunemente conosciuti come telehandler o sollevatori telescopici, e sono molto diffusi nei cantieri edili, in agricoltura e nella logistica pesante per raggiungere punti in quota o in profondità difficilmente accessibili al muletto tradizionale.
Ecco un esempio di carrello semovente a braccio telescopico (comunemente chiamato “telehandler”): riconoscibile dal braccio allungabile che si estende in avanti e verso l’alto partendo dal corpo centrale del mezzo. A differenza del muletto classico, non ha forche fisse anteriori ma un braccio che si prolunga telescopicamente e al quale si agganciano diversi accessori intercambiabili (forche, benne, cestelli). Il braccio non ruota su se stesso — si muove solo in avanti/indietro e su/giù.
Molto utilizzato nei cantieri edili, in agricoltura e nella logistica pesante per raggiungere punti in quota o in profondità difficilmente accessibili al muletto tradizionale. L’operatore è seduto in cabina sul lato sinistro del mezzo.
Corso Carrelli Semoventi a braccio telescopico: durata e denominazione ufficiale
- Carrelli Industriali Semoventi
- Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico ← questa pagina
- Carrelli/Sollevatori/Elevatori Semoventi Telescopici Rotativi
- Carrelli destinati al sollevamento di carichi sospesi e persone (NUOVO)
- Modulo 1 Teorico-Tecnico (8 Ore) — obbligatorio per tutte le tipologie di carrello (il modulo giuridico-normativo è stato soppresso e incorporato nel modulo teorico-tecnico)
- Modulo Pratico 3: Carrelli Semoventi a Braccio Telescopico (4 Ore)
Quando deve avvenire la formazione per la conduzione dei carrelli semoventi a braccio telescopico?
La formazione specifica per l’utilizzo dei carrelli semoventi a braccio telescopico classificati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 deve avvenire prima dell’utilizzo dell’attrezzatura.
Attenzione! Devono essere muniti di patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Carrelli semoventi a braccio telescopico: la normativa di riferimento
La formazione specifica per l’ottenimento del patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025). In particolare, il punto 8.3.4 della Parte II dell’Accordo specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico.
La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:
- Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
- Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
- Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
- Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
- Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (G.U. n. 119 del 24 maggio 2025): sostituisce l’Accordo del 22 febbraio 2012 e stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico fa riferimento in particolare a:
- La Parte I, punto 8.2: requisiti dei docenti per i corsi sulle attrezzature;
- La Parte II, punto 8.3.4: programma del corso di formazione per carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
- La Parte III, punto 6: aggiornamento quinquennale per operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73 c. 5 D.Lgs. 81/08.
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro. Richiamato espressamente dal nuovo Accordo 2025 come requisito obbligatorio per tutti i docenti, sia per il modulo teorico-tecnico che per il modulo pratico.
- Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 (previgente, abrogato dal nuovo Accordo 2025): ha regolamentato la formazione per i carrelli elevatori fino al 24 maggio 2025. I corsi avviati entro il 23 maggio 2026 secondo le modalità del vecchio accordo rimangono validi.
- Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: forniva chiarimenti applicativi sull’Accordo del 22 febbraio 2012, ora abrogato. Conserva valore interpretativo storico ma non è più la fonte normativa di riferimento.
Requisiti per l'organizzazione del Corso per Carrelli Semoventi a braccio telescopico
I seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali requisiti definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte I e Parte II, punto 8.1 e 8.2), e sono le linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro, carrelli semoventi a braccio telescopico compresi.
Requisiti dei Docenti:
- Modulo teorico-tecnico: il docente deve essere in possesso dei requisiti previsti per i formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro dal D.M. 6 marzo 2013, con conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
- Modulo pratico: il docente deve essere in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 6 marzo 2013 e avere esperienza professionale pratica almeno triennale nelle tecniche di utilizzo delle attrezzature. Non è più consentito affidare la parte pratica a istruttori esperti dell’attrezzatura ma non qualificati come formatori ai sensi del D.M. 6/3/2013.
Organizzazione del Corso:
- Responsabile del progetto formativo designato.
- Registro di presenza (cartaceo o elettronico).
- Massimo 30 partecipanti per corso.
- Rapporto docente/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
- Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato al punto 8.1 dell’Accordo 2025: area delimitata, priva di interferenze, con caratteristiche geotecniche idonee, attrezzature conformi alla tipologia di abilitazione e DPI nelle misure idonee per tutti i partecipanti.
- Frequenza minima del 90% del monte orario complessivo (sia per i corsi di formazione che per i corsi di aggiornamento).
Rinnovo del Patentino per carrelli industriali semoventi: scadenza e aggiornamento
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III, punto 6), il patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico scade dopo 5 anni; per rinnovarlo occorre frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore interamente pratiche. Il corso di aggiornamento deve essere svolto esclusivamente in presenza, con utilizzo diretto dell’attrezzatura. Non è ammessa la modalità e-learning né la videoconferenza.
Corso di Aggiornamento di 4 Ore per Carrelli Semoventi a braccio telescopico:
- Aggiornamento Attestato Carrelli Semoventi a braccio telescopico – Validità 5 Anni
Per l’aggiornamento di altre tipologie di carrelli elevatori semoventi visita la pagina principale del corso Carrelli Elevatori Semoventi.
Patentino online carrelli semoventi a braccio telescopico: è possibile?
No, il corso di aggiornamento per rinnovare il patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico non può essere fatto online. Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (Parte III, punto 6) stabilisce che l’aggiornamento quinquennale per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5, del D.Lgs. 81/08 deve avere durata minima di 4 ore esclusivamente relative alla parte pratica. Il corso deve pertanto essere svolto in presenza, con utilizzo diretto dell’attrezzatura. Non sono ammesse le modalità e-learning, videoconferenza sincrona o aula teorica.
La Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, che in passato consentiva di svolgere parte dell’aggiornamento in aula, era riferita al vecchio Accordo del 22 febbraio 2012, ora abrogato, e non è più applicabile.
Patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico pagato dall'azienda: cosa dice la normativa
Il patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico quinquennale dei propri dipendenti che utilizzano i carrelli semoventi a braccio telescopico, come previsto dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori per almeno 10 anni. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.
Attenzione! Ottenere il patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico privatamente, con l’intento di utilizzarlo come vantaggio competitivo nel proporsi alle aziende, non garantisce automaticamente l’idoneità del lavoratore. Anche se il lavoratore è in possesso del patentino, per legge deve comunque essere sottoposto a visita medica del lavoro e agli accertamenti specifici previsti dal datore di lavoro (es. test per uso di alcol e sostanze stupefacenti) per essere dichiarato idoneo alla mansione.
Dipendenti senza patentino alla guida del carrello semovente a braccio telescopico: sanzioni per il datore di lavoro
Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza il carrello semovente a braccio telescopico senza patentino.
In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c) dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il carrello semovente a braccio telescopico, nonché per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare privo di patentino.
Nella peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.
Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando il carrello semovente a braccio telescopico ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.
In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 e incorre nella sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 55, che prevede una multa da 1.096,00 a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nominativi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.
Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.
In conclusione, la sanzione si applica non solo quando un lavoratore non formato viene sorpreso a usare un’attrezzatura, ma anche quando, pur non essendo l’attrezzatura in uso al momento del controllo, nel DVR non risultano indicati i nominativi dei lavoratori formati. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per garantire la sicurezza sul posto di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per il carrello semovente a braccio telescopico?
- Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha ampi poteri di sanzionare il lavoratore che rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori. Può, ad esempio, applicare richiami scritti o sospensioni, secondo quanto previsto dal CCNL applicato.
- Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può procedere al licenziamento. Questa misura si applica in particolare quando il lavoratore, oltre a non presentarsi al corso, si assenta ingiustificatamente anche dal lavoro, o quando il rifiuto si ripete nel tempo.
- Demansionamento: In alternativa al licenziamento, il datore di lavoro può assegnare al lavoratore mansioni di livello inferiore, compatibili con le competenze effettivamente possedute. Tale demansionamento non è considerato illegittimo quando dipende direttamente dal rifiuto del lavoratore di acquisire le qualifiche necessarie allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale.
Patentino per carrelli semoventi a braccio telescopico senza patente B: è possibile?
Chi rilascia il patentino per il carrello semovente a braccio telescopico?
È un errore comune pensare che il “patentino” per carrelli semoventi a braccio telescopico sia a carico del lavoratore, probabilmente a causa della sua denominazione che può portare a confonderlo con una patente rilasciata dalla Motorizzazione Civile.
Tuttavia, è importante chiarire che non si tratta di una patente, ma di un “attestato di formazione per la guida in sicurezza” e che il carrello semovente a braccio telescopico, non essendo targato, può circolare esclusivamente all’interno del perimetro aziendale. L’attestato abilita all’uso di una delle tante attrezzature di lavoro previste dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tra cui i carrelli semoventi a braccio telescopico.
Secondo questo accordo, è obbligo del datore di lavoro assicurarsi che i propri dipendenti frequentino i corsi di formazione necessari per ottenere tale attestato. Pertanto, il costo e l’organizzazione di tali corsi sono a carico del datore di lavoro, non del lavoratore.
Il corso può essere erogato da vari enti come le Regioni, l’ASL, l’INAIL e le scuole professionali accreditate tra cui Edafos. Alcune organizzazioni rilasciano inutilmente una card plastificata che legalmente non ha alcun valore. Ciò che conta è l’attestato.
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Edafos Ente Datoriale per la Formazione e la Sicurezza è un’associazione sindacale di datori di lavoro che dal 2014 affianca aziende e professionisti operanti nel campo della formazione sulla sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro secondo le direttive del D.Lgs. n° 81/2008. I soci Edafos possono beneficiare della piattaforma e-learning, sviluppata in collaborazione con Edafos Formazione, uno strumento gratuito per la gestione ed erogazione della formazione in e-learning. Edafos Ente Datoriale offre assistenza specialistica per la realizzazione di POS, DVR, manuali HACCP e altra documentazione.
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La nostra piattaforma e-learning è progettata per essere all’avanguardia, rispettando lo standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model) e tutti i requisiti previsti dall’allegato II dell’Accordo Stato Regioni del 7/7/2016. Sulla nostra piattaforma ogni studente può trovare un’ampia varietà di: videolezioni, slide, presentazioni e pdf. Ai corsi e-learning in modalità asincrona lo studente può accedere 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 ed inoltre può contare sull’assisistenza dei nostri consulenti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro sia al telefono che via ticket.
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