DLGS. 81/08
Patentino Caricatori Movimentazione Materiali
Corso per primo rilascio e aggiornamento del patentino per la guida in sicurezza dei caricatori per la movimentazione di materiali. In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Il Corso per il rilascio del Patentino Caricatori movimentazione materiali, conforme ai criteri definiti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ha l’obiettivo di assicurare che ogni lavoratore possieda l’addestramento necessario alla conduzione delle pale caricatrici frontali in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.
Durata:
10 Ore
CERTIFICAZIONE:
Attestato
VALIDITÀ:
5 Anni
MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Presenza
N° Max Partecipanti:
24
Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6
Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore
Attenzione: Ai sensi del punto 8.3.10 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, per l’utilizzo dei caricatori per la movimentazione di materiali non è necessario frequentare questo corso se si è già in possesso di almeno una delle seguenti abilitazioni:
In questi casi il lavoratore è già abilitato alla conduzione dei caricatori per la movimentazione di materiali senza necessità di frequentare il corso specifico. Il corso è necessario esclusivamente per chi non possiede nessuna delle abilitazioni sopra indicate.
Chi deve avere il patentino caricatori movimentazione materiali?
Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della guida del caricatore per la movimentazione di materiali devono avere il Patentino, salvo che siano già in possesso di una delle abilitazioni equivalenti riconosciute dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (vedi nota informativa sopra). Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei lavoratori incaricati che non possiedano già una delle abilitazioni equivalenti.
Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento dello specifico patentino è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del caricatore per la movimentazione di materiali. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo del mezzo. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto del mezzo, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.
Come riconoscere un caricatore di movimentazione materiali?
Per identificare la tipologia di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento alla definizione ufficiale di caricatore per la movimentazione di materiali contenuta nel punto 8.3.10 della Parte II dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025:
Il caricatore per la movimentazione di materiali è una macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per la movimentazione di rottami, rifiuti e materiale in genere, solitamente per mezzo di un organo di presa. Possono essere dotati di un sistema di stabilizzazione.
— Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, punto 8.3.10
Esempi di Caricatori per la Movimentazione di Materiali
Esempi Fotografici di Caricatori per la Movimentazione di Materiali
Patentino caricatori movimentazione materiali: durata del corso e denominazione ufficiale
Il corso per l’ottenimento del patentino caricatori movimentazione materiali dura 8 ore. I caricatori per la movimentazione di materiali sono classificati al punto 8.3.10 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Attenzione: per l’utilizzo dei caricatori movimentazione materiali non è necessario frequentare questo corso se si è già in possesso di almeno una delle abilitazioni equivalenti riconosciute dall’Accordo (vedi nota informativa sopra). Il corso è necessario esclusivamente per chi non possiede nessuna delle abilitazioni equivalenti.
I moduli previsti sono:
- Modulo 1 Teorico-Tecnico (4 Ore)
- Modulo 2 Parte Pratica (4 Ore)
Il Corso di 8 Ore per il Patentino Caricatori Movimentazione di Materiali comprende quindi il modulo teorico-tecnico (4 Ore) e il modulo pratico (4 Ore).
Quando deve avvenire la formazione per la conduzione del caricatore per la movimentazione di materiali?
La formazione specifica per l’utilizzo dei caricatori movimentazione di materiali classificati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 deve avvenire prima dell’utilizzo dell’attrezzatura.
Attenzione! Devono essere muniti di patentino caricatori per la movimentazione di materiali anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.
Corso Caricatori per la movimentazione di materiali: qual'é la normativa di riferimento?
La formazione specifica per l’ottenimento del patentino caricatori per la movimentazione di materiali è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che specifica i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per il lavoratore preposto alla guida del caricatore per la movimentazione di materiali.
La regolamentazione relativa all’utilizzo delle attrezzature da lavoro è esaustiva e altamente dettagliata, offrendo chiare istruzioni per quanto riguarda le procedure operative, la manutenzione e la formazione necessaria. A seguire, presentiamo un elenco delle principali fonti legislative e accordi correlati:
- Decreto Legislativo n. 81/2008: Include disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare negli articoli:
- Articolo 37: Riguarda la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Articolo 69: Definisce cosa si intende per attrezzature di lavoro.
- Articolo 70: Disciplina i requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro.
- Articolo 71: Specifica gli obblighi del datore di lavoro in relazione alle attrezzature di lavoro.
- Articolo 73: Si concentra su informazione, formazione e addestramento specifico in merito all’uso delle attrezzature di lavoro.
- Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: stabilisce quali attrezzature richiedono una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.
- Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Disciplina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e la sicurezza sul lavoro.
- Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: fornisce ulteriori dettagli e chiarimenti riguardo all’applicazione dell’Accordo del 22 febbraio 2012 e resta valida come riferimento interpretativo.
Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Caricatori per la movimentazione di materiali
I seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, linee guida essenziali per la formazione relativa non solo ai caricatori per la movimentazione di materiali ma a tutte le attrezzature di lavoro.
Requisiti dei Docenti:
- Le docenze del modulo teorico-tecnico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, con comprovata conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
- Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013 e con esperienza professionale pratica documentata di almeno 3 anni nell’utilizzo del caricatore per la movimentazione di materiali per cui si effettua la docenza. Attenzione: il nuovo Accordo 2025 introduce un requisito aggiuntivo rispetto al passato: non è più sufficiente la sola esperienza pratica sull’attrezzatura. Il docente della parte pratica deve essere al contempo un formatore qualificato (ai sensi del D.M. 6 marzo 2013) e un operatore con comprovata esperienza pratica triennale. Questa figura corrisponde al cosiddetto Formatore-Istruttore.
Organizzazione del Corso:
- Responsabile del progetto formativo designato.
- Registro di presenza.
- Massimo 24 partecipanti per corso.
- Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 (1 docente ogni 6 allievi) per la parte pratica.
- Attività pratiche svolte in un’area idonea come specificato nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
- Massimo 10% di assenze ammesse rispetto al monte orario complessivo.
Rinnovo del Patentino Caricatori Movimentazione materiali: scadenza e aggiornamento
Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il patentino caricatori movimentazione materiali scade dopo 5 anni; per rinnovarlo occorre frequentare un corso di formazione che dura 4 ore di parte pratica, indipendentemente dal tipo di patentino/attrezzatura.
Attenzione: il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 non consente più lo svolgimento del corso di aggiornamento in modalità e-learning né in videoconferenza. Il corso deve essere svolto esclusivamente in presenza fisica. Edafos organizza i seguenti corsi di aggiornamento in presenza:
Corso di Aggiornamento di 4 Ore per Caricatori per la Movimentazione di Materiali:
- Rinnovo Patentino Caricatori per la Movimentazione di Materiali (4 ore)
Patentino Caricatori movimentazione materiali online: è possibile?
No, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso di aggiornamento per i caricatori per la movimentazione di materiali non può più essere svolto online.
Il nuovo accordo stabilisce esplicitamente che per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 — categoria che include i caricatori per la movimentazione di materiali — la formazione e l’aggiornamento sono consentiti esclusivamente in presenza fisica. Non sono ammesse né la modalità e-learning né la videoconferenza sincrona.
Si precisa che la Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, che in passato aveva chiarito la possibilità di svolgere parte dell’aggiornamento in aula, resta valida come riferimento interpretativo per i corsi svolti sotto la vigenza del vecchio Accordo del 22 febbraio 2012, ma non si applica ai corsi organizzati ai sensi del nuovo Accordo del 17 aprile 2025.
Patentino caricatori movimentazione materiali pagato dall'azienda: cosa dice la normativa
Dipendenti senza patentino alla guida del caricatore per la movimentazione di materiali: sanzioni per il datore di lavoro
Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza il caricatore per la movimentazione di materiali senza patentino.
In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il mezzo, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.
Nella peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.
Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando il caricatore per la movimentazione di materiali ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.
In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.
Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.
In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso e nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.
Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino caricatori movimentazione materiali?
Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:
- Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
- Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
- Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.
Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.
Per guidare il caricatore per la movimentazione di materiali serve la patente di guida rilasciata dalla motorizzazione civile?
Per chiarire la questione, è fondamentale analizzare i seguenti aspetti in modo strutturato:
1. Applicabilità del Codice della Strada a contesti privati:
Esclusione specifica: L’articolo 2 del Codice della Strada delinea chiaramente che il Codice non riguarda le aree private non aperte al pubblico. Questo articolo definisce “strada” come un’area destinata all’uso pubblico per la circolazione di pedoni, veicoli e animali. Pertanto, le norme del Codice non si estendono alle aree private, come i cantieri edili, che non sono accessibili al pubblico.
2. Obbligo di patente per la conduzione di macchine movimento terra:
In assenza di circolazione su strada pubblica: Non è richiesta la patente per condurre caricatori per la movimentazione di materiali all’interno di aree private, in quanto queste non rientrano nella definizione di “strada” ai sensi dell’articolo 2 del Codice della Strada.
In presenza di circolazione su strada pubblica: La normativa diventa più stringente. Secondo l’articolo 124 del Codice della Strada, modificato dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22/02/2013 (prot. 4857), per guidare macchine operatrici (escluse quelle a vapore) su strada pubblica è richiesta la patente specifica come spiegato di seguito:
- Patente di Categoria B: necessaria per tutte le macchine operatrici tranne quelle di dimensioni eccezionali;
- Patente di Categoria C1: necessaria per tutte le macchine operatrici di dimensioni eccezionali (prima del 19.1.2013 era richiesta la patente di categoria C).
Chi rilascia il patentino caricatori movimentazione materiali?
- Enti Pubblici: Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL;
- Associazioni Datoriali
- Soggetti Accreditati: Enti di Formazione come Edafos.
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