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DLGS. 81/08

Patentino Carroponti

Corso per primo rilascio e aggiornamento del patentino per la conduzione in sicurezza del carroponte e delle gru a cavalletto. In ottemperanza all’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
patentino autoribaltabili a cingoli
Il Corso per il rilascio del Patentino per Carroponte e Gru a Cavalletto, conforme ai criteri definiti dal punto 8.3.11 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, ha l’obiettivo di assicurare che ogni lavoratore possieda l’addestramento necessario alla conduzione del carroponte e delle gru a cavalletto in modo sicuro e conforme alle disposizioni specifiche sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro dettate dagli Artt. 37, 69, 70, 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 81/2008.

Durata:
10 Ore

CERTIFICAZIONE:
Attestato

VALIDITÀ:
5 Anni

MODALITÀ DI FREQUENZA:
In Presenza

N° Max Partecipanti:
30

Rapporto Istruttore/Allievi Parte Pratica:
1 a 6

Assenze Consentite:
10% sul Monte Ore

Chi deve avere il patentino carroponti o gru a cavalletto?

Tutti i lavoratori incaricati dal datore di lavoro della conduzione del carroponte e delle gru a cavalletto devono avere il Patentino, salvo che siano già in possesso di una delle abilitazioni equivalenti riconosciute dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 (vedi nota informativa sopra). Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere, anche economicamente, alla formazione dei lavoratori incaricati che non possiedano già una delle abilitazioni equivalenti. Il punto 2 della Circolare n° 12 del 11/03/2013 del Ministero del Lavoro specifica che il conseguimento dello specifico patentino è necessario anche nel caso di utilizzo saltuario od occasionale del carroponte e delle gru a cavalletto. Il patentino non è invece necessario nel caso in cui non si configuri alcuna attività lavorativa connessa all’utilizzo dell’attrezzatura. Rientrano fra dette attività le operazioni di semplice spostamento a vuoto, la manutenzione ordinaria o straordinaria, ecc.

Come identificare un carroponte o una gru a cavalletto?

Per identificare la tipologia di attrezzatura in questione possiamo fare riferimento alla definizione ufficiale di carroponte contenuta nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e ai disegni esemplificativi di seguito riportati.

A differenza di altre attrezzature, per il carroponte l’Accordo 2025 riporta figure esemplificative che distinguono chiaramente le tipologie previste. Le definizioni ufficiali sono le seguenti:

1. Gru a ponte: gru capace di muoversi su binari o vie di corsa avente almeno una trave principalmente orizzontale e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
2. Gru a cavalletto: gru capace di muoversi su ruote lungo binari, vie di corsa o superfici stradali, oppure gru senza ruote montata in posizione fissa, avente almeno una trave principalmente orizzontale supportata da almeno una gamba e dotata di almeno un meccanismo di sollevamento.
— Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025

L’Accordo prevede quattro figure esemplificative (Gru a Ponte Bitrave, Gru a Ponte Monotrave, Gru a Cavalletto e Gru a Cavalletto Zoppo). Poiché le definizioni ufficiali coprono solo le due macro-categorie, di seguito spieghiamo brevemente le singole tipologie:

  • Gru a Ponte Bitrave: dotata di due travi orizzontali parallele su cui scorre il carrello di sollevamento.
  • Gru a Ponte Monotrave: dotata di una sola trave orizzontale. Più compatta e leggera della bitrave.
  • Gru a Cavalletto: la struttura portante poggia su gambe (cavalletti) che scorrono direttamente a terra su rotaie o superfici stradali.
  • Gru a Cavalletto Zoppo: variante in cui un solo lato è supportato da gambe a terra mentre l’altro scorre su rotaie sopraelevate.

Per facilitare il riconoscimento visivo riportiamo di seguito i disegni tratti dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e alcune fotografie reali:

Esempi di Carroponti

patentino carroponti gru a ponte bitrave
Gru a ponte bitrave
patentino carroponti gru a ponte monotrave
Gru a ponte monotrave
patentino carroponti gru a cavalletto
Gru a cavalletto
patentino carroponti gru a cavalletto zoppo
Gru a cavalletto zoppo

Esempi Fotografici di Carroponti

Gru a ponte bitrave: Sistema di sollevamento ad alte prestazioni progettato per carichi pesanti e utilizzi intensivi; la doppia trave garantisce massima stabilità e permette al gancio di raggiungere una maggiore altezza utile di sollevamento.
patentino carroponti foto gru a ponte monotrave
Gru a ponte monotrave: Soluzione versatile ed economica per la movimentazione di carichi medi in spazi ridotti; la struttura leggera minimizza l’ingombro e lo sforzo sulle vie di corsa dell'edificio, ottimizzando l'area di lavoro.
patentino carroponti foto gru a cavalletto
Gru a cavalletto: Struttura autoportante a portale che scorre su binari a terra, ideale per ambienti esterni o capannoni privi di mensole portanti; garantisce totale autonomia dalle strutture murarie preesistenti.
patentino carroponti foto gru a cavalletto zoppo
Gru a cavalletto zoppo: Configurazione ibrida con una testata su via di corsa elevata e una gamba d'appoggio a terra; progettata per servire zone di lavoro laterali e ottimizzare il flusso logistico sotto le gru principali.

Patentino Carroponti: durata del corso e denominazione ufficiale<

Il corso per l’ottenimento del patentino carroponti ha una durata variabile di 10 o 11 ore, in base alla tipologia di comando per cui si richiede l’abilitazione. Il carroponte è stato ufficialmente inserito tra le attrezzature che richiedono una specifica abilitazione dall’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08 e dal punto 8.3.11 dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. L’abilitazione è distinta in base alla tipologia di comando dell’attrezzatura. I moduli previsti per il rilascio del patentino sono:
  • Modulo Teorico-Tecnico (4 ore): comune a tutte le tipologie di comando.
  • Modulo Pratico 2 – Comando in Cabina (6 ore): per chi utilizza esclusivamente il comando in cabina. Totale corso: 10 ore.
  • Modulo Pratico 3 – Comando Pensile/Radiocomando (6 ore): per chi utilizza esclusivamente il comando pensile o il radiocomando. Totale corso: 10 ore.
  • Modulo Pratico 4 – Tutte le tipologie di comando (7 ore): per chi richiede l’abilitazione sia al comando pensile/radiocomando sia al comando in cabina. Totale corso: 11 ore.
Il Corso per il Patentino Carroponti permette agli operatori di acquisire le competenze necessarie per la movimentazione dei carichi in sicurezza, riducendo i rischi di oscillazione e caduta dei gravi durante le fasi di traslazione e sollevamento.

Quando deve avvenire la formazione per la manovra in sicurezza dei carroponti?

La formazione specifica per la manovra in sicurezza dei carroponti e delle gru a cavalletto, classificati nel nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, deve avvenire prima dell’utilizzo delle attrezzature.
Attenzione! Devono essere muniti di patentino per carroponti anche i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice Civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice Civile, i coltivatori del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti.

Patentino Carroponti: qual'é la normativa di riferimento?

La formazione specifica per l’ottenimento del patentino carroponti (gru a ponte e gru a cavalletto) è regolamentata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che specifica al punto 8.3.11 della Parte II i requisiti teorico-pratici minimi dei corsi di formazione per gli operatori addetti alla conduzione di tali attrezzature. La regolamentazione relativa all’utilizzo del carroponte è esaustiva e offre chiare istruzioni per le procedure operative, la manutenzione e la sicurezza. Di seguito le principali fonti legislative:
  1. Decreto Legislativo n. 81/2008: Disposizioni sull’utilizzo delle attrezzature di lavoro, in particolare:
    • Articolo 37: Formazione obbligatoria dei lavoratori.
    • Articolo 69: Definizioni delle attrezzature.
    • Articolo 71: Obblighi del datore di lavoro per la messa a norma.
    • Articolo 73: Formazione e addestramento specifico per l’abilitazione (patentino).
  2. Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025: definisce il carroponte tra le attrezzature che richiedono specifica abilitazione, stabilendo durata (10-11 ore a seconda della modalità), moduli teorici e prove pratiche obbligatorie.
  3. Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013: Requisiti e criteri di qualificazione per il formatore della sicurezza.
  4. Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013: fornisce chiarimenti interpretativi sulle modalità di riconoscimento della formazione pregressa e sull’organizzazione dei corsi per attrezzature.

Requisiti per l'organizzazione del Corso per Conducenti di Carroponti

I seguenti punti rappresentano un riepilogo dei principali punti delineati nell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, linee guida essenziali per la formazione relativa a tutte le attrezzature di lavoro che richiedono abilitazione specifica, incluso il carroponte. Requisiti dei Docenti:
  1. Le docenze del modulo teorico-tecnico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013, con comprovata conoscenza tecnica dell’attrezzatura.
  2. Le docenze del modulo pratico sono effettuate da docenti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 6 marzo 2013 e con esperienza professionale pratica documentata di almeno 3 anni nella conduzione del carroponte. Attenzione: l’Accordo 2025 conferma che il docente della parte pratica deve essere un formatore qualificato e, al contempo, un istruttore con esperienza triennale (figura del Formatore-Istruttore).
Organizzazione del Corso:
  1. Presenza di un Responsabile del progetto formativo.
  2. Tenuta del registro di presenza (cartaceo o elettronico).
  3. Massimo 30 partecipanti per la parte teorica (limite innalzato dall’Accordo 2025 rispetto ai precedenti 24).
  4. Rapporto istruttore/allievi non superiore a 1 a 6 per le attività pratiche.
  5. Attività pratiche svolte in un’area idonea e con attrezzature conformi.
  6. Frequenza obbligatoria di almeno il 90% delle ore previste.

Rinnovo del Patentino Carroponti: scadenza e aggiornamento

Come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il patentino carroponti ha una validità di 5 anni. Per il rinnovo dell’abilitazione è necessario frequentare un corso di aggiornamento della durata di 4 ore, focalizzato sulla parte pratica. Attenzione: il nuovo Accordo 2025 vieta espressamente lo svolgimento dell’aggiornamento per attrezzature in modalità e-learning o videoconferenza. Il corso deve essere svolto esclusivamente in presenza fisica per garantire l’effettività dell’addestramento pratico. Edafos organizza le sessioni di rinnovo secondo il seguente schema: Corso di Aggiornamento per Carroponte:
  • Rinnovo Patentino Carroponte (4 ore – Prova Pratica)
Se devi aggiornare altre tipologie di apparecchi di sollevamento, consulta la nostra lista completa dei corsi sulla sicurezza.

Patentino Carroponti Online: è possibile?

No, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 il corso di aggiornamento per carroponti non può più essere svolto online. Il nuovo accordo stabilisce esplicitamente che per gli operatori addetti alla conduzione delle attrezzature di cui all’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 — categoria che include il carroponte e le gru a cavalletto — la formazione e l’aggiornamento sono consentiti esclusivamente in presenza fisica. Non sono ammesse né la modalità e-learning né la videoconferenza sincrona. Si precisa che la Circolare n° 12 dell’11 marzo 2013 del Ministero del Lavoro, che in passato aveva chiarito la possibilità di svolgere parte dell’aggiornamento in aula, resta valida come riferimento interpretativo per i corsi svolti sotto la vigenza del vecchio Accordo del 22 febbraio 2012, ma non si applica ai corsi organizzati ai sensi del nuovo Accordo del 17 aprile 2025.

Patentino carroponti pagato dall'azienda: cosa dice la normativa

Prendere il patentino per il carroponte a cingoli non è un dovere del lavoratore, ma un obbligo del datore di lavoro, che deve provvedere alla formazione e all’aggiornamento periodico dei propri dipendenti che utilizzano le macchine. Il costo della formazione e del rilascio del patentino è quindi a carico dell’azienda, che deve anche conservare la documentazione relativa agli attestati conseguiti dai lavoratori. È importante sottolineare che in caso di mancato rispetto di queste disposizioni, la sanzione viene applicata al datore di lavoro e non al lavoratore, a dimostrazione del fatto che l’obbligo ricade sul datore di lavoro.

Dipendenti senza patentino alla guida del carroponte: sanzioni per il datore di lavoro

Primo Caso: durante un’ispezione viene identificato un lavoratore che utilizza il carroponte senza patentino.
In questo caso il datore di lavoro o il dirigente violano il comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 81/2008, incorrendo nella sanzione prevista dal comma 2, lettera c dell’articolo 87, che consiste nell’arresto da 3 a 6 mesi o nell’ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro.
La sanzione vale anche se è il datore di lavoro ad essere colto mentre utilizza il mezzo, idem per un lavoratore autonomo o un membro dell’impresa familiare che non ha il patentino.

Nella peggiore delle ipotesi, se un lavoratore subisce un infortunio a causa dell’uso improprio di un macchinario o di un attrezzo a causa della mancata formazione, le responsabilità del datore di lavoro diventano civili e penali. Il datore di lavoro può essere accusato di lesioni colpose o, in caso di incidente mortale, di omicidio colposo.

Secondo Caso: durante un controllo, nessun lavoratore sta utilizzando il carroponte ma nel DVR non compaiono i nominativi dei lavoratori incaricati, formati e dotati di patentino valido.
In questo caso il datore di lavoro viola l’articolo 28, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 81/08 ed incorre nella sanzione specifica al comma 4 dell’articolo 55 che prevede una multa da 1.096,00 fino a 2.192,00 euro quando nel documento di valutazione dei rischi (DVR) non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature presenti.

Inoltre, l’articolo 55, comma 5, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 prevede una sanzione penale (arresto da due a quattro mesi) o una multa da 1.315,20 a 5.699,20 euro per la violazione dell’obbligo di formazione previsto dall’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 in capo al datore di lavoro.

In conclusione, la sanzione si applica non solo se in un controllo si scopre che un lavoratore non formato sta usando un’attrezzatura, ma anche se in quel momento l’attrezzatura non è in uso e nel DVR non sono indicati i nomi dei lavoratori formati all’uso delle attrezzature. Questo evidenzia l’importanza di una formazione adeguata e di un aggiornamento continuo del DVR per assicurare la sicurezza sul posto di lavoro.

Cosa succede se il lavoratore si rifiuta di partecipare ai corsi di formazione obbligatori per il conseguimento del patentino per la conduzione del carroponte?

Se un lavoratore non si presenta o si oppone a partecipare al corso di formazione per l’uso in sicurezza delle attrezzature, può subire diverse conseguenze, che dipendono anche dal Contratto Collettivo di Lavoro applicato:
  • Sanzioni disciplinari: Il datore di lavoro ha larghi poteri di sanzionare il lavoratore che non partecipa ai corsi di formazione per l’aggiornamento professionale. Può, ad esempio, applicare delle sanzioni disciplinari.
  • Licenziamento: Nei casi più gravi, il datore di lavoro può scegliere di licenziare il lavoratore. Questa seconda soluzione si adatta più ai casi del dipendente che, con la scusa di dover partecipare ai corsi, non si fa vedere né a questi, né al lavoro. Chi non partecipa ai corsi di aggiornamento professionale per più di una volta può rischiare il licenziamento.
  • Demansionamento: Una soluzione adeguata alla conservazione del posto di lavoro e, allo stesso tempo, agli interessi dell’azienda, sarebbe quella di demansionare il dipendente. Nessun illegittimo demansionamento può, infatti, dirsi compiuto ai danni del lavoratore dipendente visto che l’assegnazione di mansioni di natura meramente esecutiva rispetto a quelle corrispondenti al proprio profilo di appartenenza dipende dal rifiuto dello stesso lavoratore di partecipare ai corsi di aggiornamento professionale, necessari per acquisire le conoscenze adeguate all’espletamento delle mansioni corrispondenti al predetto profilo.
Come conferma di quanto detto, ricordiamo la sentenza della Cassazione Civile, Sez. Lav., del 7 gennaio 2019, n. 138, che ha stabilito la legittimità del licenziamento di un dipendente per assenza ingiustificata a un corso di formazione obbligatorio. La sentenza sottolinea l’importanza dell’adempimento di questo dovere da parte del lavoratore, considerato fondamentale per la sicurezza sul posto di lavoro.

Per guidare il carroponte serve la patente di guida rilasciata dalla motorizzazione civile?

No. Il carroponte e la gru a cavalletto non sono veicoli semoventi su strada e non rientrano nella definizione di “veicolo” ai sensi del Codice della Strada. Si tratta di attrezzature di lavoro fisse o semi-fisse, montate su vie di corsa/binari all’interno di stabilimenti, capannoni o aree industriali, che non circolano su suolo pubblico. L’unico titolo abilitativo richiesto per la conduzione del carroponte è il patentino, ovvero l’attestato di formazione rilasciato da un soggetto formatore autorizzato ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs. 81/08. La patente B, C o di qualsiasi altra categoria non sostituisce né equivale a tale abilitazione.

Chi rilascia il patentino carroponti?

L’attestato di guida in sicurezza, comunemente chiamato patentino o erroneamente patente, viene rilasciato da enti formatori:
  • Enti Pubblici: Regioni, Province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL;
  • Associazioni Datoriali
  • Soggetti Accreditati: Enti di Formazione come Edafos.

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