Controllo identità in cantiere: il ruolo del CSE
La sicurezza in cantiere inizia dal varco d’ingresso. Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) deve vigilare che accedano solo persone identificate, autorizzate e formate in modo coerente con le attività da svolgere. Il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 ha rafforzato l’asse verifica dell’apprendimento–tracciabilità: per accedere alla verifica finale sono richieste presenze tracciate (anche in VCS dove ammesso) e un fascicolo formativo conservato nel tempo. In questo contesto, il controllo identità cantieri CSE 2025 diventa presidio concreto, accanto ai doveri del CSE previsti dall’art. 92 D.Lgs. 81/08 (coordinamento, verifica dei piani, sospensione in caso di pericolo grave).
Perché la vigilanza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è centrale nella prevenzione
Il CSE non svolge solo verifiche documentali: la sua vigilanza è sostanziale. Oltre a controllare il tesserino di riconoscimento per i lavoratori in appalto/subappalto (obbligo previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 26), deve accertare l’effettiva identità degli operatori, la regolarità dei permessi di soggiorno (dove applicabile) e la coerenza tra mansioni, abilitazioni e formazione aggiornata (es. ambienti confinati o uso di attrezzature). La combinazione di controllo identità e verifica formativa riduce i rischi interferenziali e rende efficaci le altre misure di prevenzione.

Cosa cambia con il Nuovo Accordo 2025 (focus su controlli e tracciabilità)
- Verifica dell’apprendimento obbligatoria: tutti i corsi devono prevedere test o colloqui finali, con evidenze archiviabili.
- Tracciabilità e conservazione: registri presenze, programmi, verbali e attestati vanno conservati nel fascicolo formativo del corso per un periodo esteso (prassi decennale nel settore), così da dimostrare la qualità del percorso.
- Qualità delle modalità a distanza: la VCS è equiparata all’aula per la teoria, ma richiede identificazione certa e tracciamento; lo smartphone non è idoneo. L’e-learning è ammesso solo dove l’Accordo lo prevede espressamente e non sostituisce l’addestramento pratico.
Queste regole aiutano il CSE nelle richieste di evidenze e nelle verifiche a campione in cantiere, anche quando parte della formazione è stata svolta in modalità sincrona a distanza.
Controllo identità: cosa deve verificare il CSE (operativo)
- Tesserino di riconoscimento esposto e corrispondenza con documento valido; per appalti/subappalti l’obbligo discende dall’ 26.
- Titoli e abilitazioni pertinenti alla mansione: es. ambienti sospetti d’inquinamento o confinati (D.P.R. 177/2011, 12 ore base + aggiornamento quinquennale pratico), attrezzature con abilitazione specifica dove previsto.
- Formazione generale/specifica e aggiornamenti coerenti con l’Accordo 2025 (durate, contenuti minimi, modalità consentite).
- Idoneità sanitaria quando necessaria (DVR e protocolli del Medico Competente).
- Coerenza delle anagrafiche tra tesserino, elenco imprese e piano di sicurezza (POS/PSC).
Se emergono incongruenze (identità non certa, abilitazioni assenti, formazione non tracciata), il CSE deve attivare azioni di coordinamento fino alla sospensione in caso di pericolo grave e imminente, come consente l’art. 92.
Ambienti confinati: il controllo del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione è “chiave”
Per chi opera in spazi confinati o ambienti sospetti d’inquinamento il CSE verifica che imprese e autonomi siano qualificati e che i lavoratori abbiano ricevuto formazione pratica adeguata (accesso, monitoraggi, ventilazione, recupero). Il D.P.R. 177/2011 stabilisce requisiti di qualificazione di imprese e autonomi; l’Accordo 2025 ha armonizzato durate e aggiornamenti per assicurare competenze effettive. In assenza di conformità, l’accesso va negato fino a regolarizzazione.
Tracciabilità: fascicoli formativi e archiviazione
Il CSE può (e dovrebbe) chiedere evidenze: registri presenze, programmi, verbalizzazioni delle prove/colloqui finali, attestati e, per la VCS, log di identità e presenza. Il fascicolo del corso e la conservazione prolungata delle evidenze consentono audit successivi e riducono il contenzioso in caso di infortunio o ispezione. Questo punto è coerente con l’impostazione dell’Accordo 2025 e con le prassi già diffuse nel settore.

FAQ
Quali controlli deve fare il CSE all’ingresso del cantiere?
Verifica identità e tesserino (art. 26), regolarità di permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri, formazione (generale/specifica, abilitazioni), idoneità sanitaria dove prevista e coerenza con POS/PSC. In caso di difformità, può attivare misure fino alla sospensione per pericolo grave.
Il CSE deve controllare anche la formazione svolta in VCS o e-learning?
Sì. Con l’Accordo 17/04/2025 la VCS è equiparata all’aula per la teoria (con identificazione e tracciamento). L’e-learning è ammesso solo dove previsto e non sostituisce le prove pratiche. Il CSE può chiedere attestati, registri, log e verificare che i requisiti siano rispettati.
Cosa rischia il CSE se opera personale non identificato o non formato?
Oltre ai profili sanzionatori per le imprese, il CSE può incorrere in responsabilità civili e penali se l’irregolarità concorre a un evento lesivo, considerati i suoi obblighi di vigilanza e coordinamento ex art. 92. Per questo il controllo identità cantieri CSE 2025 è un’attività imprescindibile.
Link Utili:
Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025: https://www.statoregioni.it/media/owuphvgy/p-9-csr-atto-rep-n-59-17apr2025.pdf
INAIL: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento: https://www.inail.it/portale/ricerca-e-tecnologia/it/ambiti-di-ricerca/area-sicurezza-sul-lavoro/ambienti-confinati-e-o-sospetti-di-inquinamento.html?all=true


