Servizio Clienti Soci Edafos
Lun/Ven:  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

CSE: chi è, cosa fa e quali sono i compiti del Coordinatore per la Sicurezza

COMPITI CSE - NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Indice

Il CSE, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, è una figura centrale nei cantieri in cui operano più imprese. In questa guida vediamo quando deve essere nominato, quali compiti svolge, cosa deve controllare e quali responsabilità assume durante l’esecuzione dei lavori.

Chi è il CSE e cosa significa la sigla

Il CSE è il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, una delle figure centrali nella gestione della sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Il D.Lgs. 81/2008 lo definisce come il soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori di svolgere, durante la realizzazione dell’opera, i compiti previsti dall’articolo 92. Il suo ruolo inizia quindi quando il cantiere entra nella fase operativa e le lavorazioni devono essere coordinate affinché imprese e lavoratori autonomi operino nel rispetto delle misure di sicurezza previste.

La sigla CSE non va confusa con quella del CSP, Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione. Il CSP interviene nella fase progettuale e, nei casi previsti dalla legge, redige il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e predispone il fascicolo dell’opera; il CSE, invece, opera durante l’esecuzione dei lavori e verifica che l’organizzazione della sicurezza prevista sulla carta trovi concreta applicazione nel cantiere. In molti interventi le due funzioni possono essere affidate allo stesso professionista, purché possieda i requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Il CSE non è però il “responsabile di tutta la sicurezza del cantiere” né sostituisce i datori di lavoro delle imprese esecutrici, i dirigenti o i preposti. Ciascuno conserva i propri obblighi. Il coordinatore esercita soprattutto una funzione di coordinamento e controllo sull’organizzazione complessiva della sicurezza, verificando l’interazione tra le diverse imprese, la corretta applicazione del PSC e la coerenza dei POS con le lavorazioni effettivamente svolte. L’art. 92 gli attribuisce inoltre specifici poteri di segnalazione e, nelle situazioni più gravi, di sospensione delle singole lavorazioni.

La normativa stabilisce anche alcune incompatibilità. In linea generale, il CSE non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie o esecutrici, un suo dipendente oppure l’RSPP da lui designato; la legge prevede una specifica eccezione quando vi sia coincidenza tra committente e impresa esecutrice.

In pratica, il CSE è la figura che, durante l’esecuzione dell’opera, mantiene una visione d’insieme della sicurezza del cantiere: non controlla ogni singolo gesto del lavoratore, ma deve verificare che l’organizzazione delle lavorazioni, il coordinamento tra le imprese e le misure previste nei piani di sicurezza rimangano adeguati anche quando il cantiere cambia ed evolve.

Quando è obbligatorio nominare il CSE
Quando è obbligatorio nominare il CSE

Quando è obbligatorio nominare il CSE?

La nomina del CSE non dipende semplicemente dalle dimensioni del cantiere, dall’importo complessivo dei lavori o dalla loro durata. Il criterio fondamentale indicato dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 è la presenza di più imprese esecutrici, anche quando queste non lavorano contemporaneamente nello stesso momento.

Anche se le due aziende non lavorano nello stesso giorno, siamo comunque in presenza di più imprese esecutrici e sussiste l’obbligo di nomina del CSE secondo quanto previsto dall’art. 90.

Un’altra situazione molto importante si verifica quando i lavori vengono inizialmente affidati a un’unica impresa, ma durante l’esecuzione viene coinvolta una seconda impresa. L’art. 90, comma 5, estende espressamente l’obbligo di nomina anche a questa ipotesi. Il fatto che il cantiere sia iniziato con una sola impresa, quindi, non esclude definitivamente la necessità del coordinatore: l’organizzazione del cantiere deve essere rivalutata se cambia il numero delle imprese che partecipano all’esecuzione dell’opera.

In questo particolare caso il CSE assume anche gli ulteriori compiti previsti dall’art. 92, comma 2: oltre agli ordinari obblighi di coordinamento durante l’esecuzione, deve provvedere alla redazione del PSC e alla predisposizione del fascicolo dell’opera secondo quanto previsto dalla normativa.

È inoltre importante non confondere le regole relative alla nomina del CSP con quelle del CSE. Per determinati lavori privati non soggetti a permesso di costruire e di importo inferiore a 100.000 euro, l’art. 90, comma 11, prevede una deroga alla nomina del coordinatore per la progettazione; in tali casi, però, le relative funzioni vengono svolte dal coordinatore per l’esecuzione. La deroga non deve quindi essere interpretata automaticamente come assenza di coordinamento della sicurezza.

Nei casi in cui opera la deroga alla nomina del CSP, il CSE che ne svolge le funzioni deve essere nominato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, proprio perché deve poter esercitare anche le funzioni del coordinatore per la progettazione. È quanto chiarito dall’Interpello n. 2/2014

La domanda da porsi non è quindi “quanto è grande il cantiere?”, ma “quante imprese esecutrici sono previste durante la realizzazione dell’opera?”. È questo uno degli elementi decisivi per stabilire se la nomina del CSE è obbligatoria.

DA RICORDARE
Se nel cantiere sono previste più imprese esecutrici, anche in momenti diversi, sussiste l’obbligo di nomina del CSE.

Cosa fa il CSE: compiti e obblighi in cantiere

I principali compiti del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione sono indicati dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008. La sua attività non si esaurisce nel controllo formale dei documenti: il CSE deve verificare che l’organizzazione della sicurezza definita per il cantiere rimanga concretamente adeguata durante lo svolgimento dei lavori.

Uno dei primi compiti consiste nel verificare, attraverso opportune azioni di coordinamento e controllo, che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino le disposizioni di loro competenza contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), quando previsto, e rispettino le relative procedure di lavoro.

Il CSE deve inoltre verificare l’idoneità dei POS – Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici e la loro coerenza con il PSC. Il controllo non può fermarsi al momento iniziale del cantiere: se le lavorazioni, l’organizzazione o le condizioni operative cambiano, il coordinatore deve adeguare il PSC e il fascicolo dell’opera, quando previsti, e verificare che anche le imprese aggiornino i rispettivi POS quando necessario.

Un’altra funzione fondamentale riguarda il coordinamento tra le imprese. Nei cantieri in cui operano soggetti diversi possono infatti nascere rischi non riconducibili a una sola lavorazione, ma all’interferenza tra attività differenti. Il CSE organizza la cooperazione e il coordinamento tra i datori di lavoro e i lavoratori autonomi e favorisce la reciproca informazione sulle lavorazioni e sui rischi presenti.

La legge attribuisce al CSE anche precisi obblighi quando rileva delle irregolarità. Dopo aver contestato per iscritto le inosservanze alle imprese o ai lavoratori autonomi interessati, deve segnalarle al committente o al responsabile dei lavori e può proporre, a seconda della gravità della situazione, la sospensione dei lavori, l’allontanamento dell’impresa o del lavoratore autonomo dal cantiere oppure la risoluzione del contratto. Se il committente o il responsabile dei lavori non assume provvedimenti e non fornisce un’idonea motivazione, il CSE deve comunicare l’inadempienza agli organi territorialmente competenti.

Esiste infine un potere particolarmente rilevante: quando il CSE riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, deve sospendere le singole lavorazioni interessate fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dall’impresa.

Questo non significa che il CSE debba essere presente ininterrottamente accanto a ogni lavoratore o sostituirsi alla vigilanza operativa esercitata dalle imprese. Il suo ruolo è soprattutto quello di esercitare un controllo sull’organizzazione e sul coordinamento della sicurezza, intervenendo quando l’evoluzione del cantiere rende necessario modificare i piani, coordinare lavorazioni interferenti oppure correggere situazioni non conformi.

ATTENZIONE
Il CSE non sostituisce il datore di lavoro, il dirigente o il preposto delle imprese esecutrici. Il suo compito è coordinare e controllare l’organizzazione complessiva della sicurezza, verificando in particolare PSC, POS, interferenze tra lavorazioni e corretta applicazione delle misure previste.
CSE in cantiere
Controlli del CSE in cantiere

Controlli del CSE in cantiere: cosa deve verificare concretamente

L’attività del CSE non si limita alla verifica iniziale dei documenti, ma accompagna l’evoluzione del cantiere. Durante i sopralluoghi e le attività di coordinamento deve verificare che quanto previsto nel PSC e nei POS trovi effettiva applicazione nelle lavorazioni in corso e che eventuali cambiamenti nell’organizzazione del cantiere siano gestiti in modo sicuro.

Particolare attenzione deve essere posta all’ingresso di nuove imprese, alla successione delle diverse fasi di lavoro, alle lavorazioni contemporanee o interferenti e alle modifiche che possono incidere sulle misure di prevenzione inizialmente previste. Quando necessario, il CSE deve verificare che il PSC venga adeguato e che le imprese aggiornino i rispettivi POS.

Nell’ambito di questi controlli può inoltre acquisire evidenze relative ad abilitazioni, attestazioni formative o altri requisiti pertinenti alle specifiche lavorazioni. Questa attività non trasferisce però al CSE gli obblighi propri del datore di lavoro in materia di formazione, sorveglianza sanitaria e vigilanza sui lavoratori.

In pratica, il CSE deve verificare che l’organizzazione reale del cantiere continui a essere coerente con quanto pianificato e che l’ingresso di nuove imprese, nuove lavorazioni o nuove condizioni operative non introduca rischi non adeguatamente gestiti.

QUANDO IL CSE PUÒ SOSPENDERE I LAVORI?
Se riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, il CSE deve sospendere le singole lavorazioni interessate fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dall’impresa. Non si tratta quindi di un generico potere di “chiudere il cantiere”, ma di uno specifico obbligo previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia per il CSE

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha riordinato e aggiornato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tra i percorsi interessati rientra anche quello destinato ai coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori, previsto dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008. L’Accordo aggiorna infatti i requisiti formativi dell’Allegato XIV e conferma una durata minima di 120 ore per il corso abilitante.

Per svolgere il ruolo di CSE è necessario possedere i requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e aver completato lo specifico percorso di formazione per Coordinatori per la sicurezza nei cantieri.

Per chi svolge il ruolo di CSE, una delle novità più rilevanti riguarda la struttura del percorso formativo, che viene aggiornata con contenuti maggiormente orientati all’organizzazione del cantiere, alla valutazione dei rischi, alle interferenze tra lavorazioni, alla verifica dell’idoneità e della congruenza dei POS e alle responsabilità connesse al ruolo. L’obiettivo è rafforzare le competenze operative del coordinatore e rendere la formazione più aderente alle situazioni concrete che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori.

Resta inoltre confermato l’obbligo di aggiornamento quinquennale di almeno 40 ore. L’Accordo precisa che, trattandosi di una formazione abilitante all’esercizio della funzione, il coordinatore deve poter dimostrare, al momento dell’affidamento dell’incarico, di aver completato l’aggiornamento previsto nel quinquennio precedente. In caso contrario, la funzione non può essere esercitata fino al completamento dell’aggiornamento necessario.

È importante chiarire, però, che il nuovo Accordo non modifica i compiti del CSE previsti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008. Gli obblighi di coordinamento, controllo, verifica del PSC e dei POS, segnalazione delle inosservanze e sospensione delle lavorazioni in presenza di pericolo grave e imminente restano quelli stabiliti dal Testo Unico. La novità riguarda soprattutto il sistema della formazione e dell’aggiornamento professionale del coordinatore.

L’Accordo incide però indirettamente anche sull’attività quotidiana del CSE. Nei cantieri, infatti, il coordinatore deve operare in un contesto nel quale lavoratori, preposti, datori di lavoro, addetti all’uso di attrezzature e altre figure soggette a specifici obblighi formativi devono essere formati secondo il nuovo quadro normativo. Questo rende ancora più importante la coerenza tra organizzazione del cantiere, POS, lavorazioni effettivamente svolte e requisiti delle persone impiegate nelle diverse attività.

Per i coordinatori già formati prima dell’entrata in vigore dell’Accordo, i percorsi effettuati secondo la disciplina precedente restano validi: il nuovo Accordo riconosce infatti integralmente la formazione pregressa svolta ai sensi dell’Allegato XIV del D.Lgs. 81/2008.

In pratica, il nuovo Accordo 2025 non attribuisce al CSE nuovi poteri di vigilanza, ma rafforza e aggiorna il percorso formativo necessario per esercitare il ruolo e rende ancora più centrale la capacità del coordinatore di leggere l’organizzazione reale del cantiere, valutare le interferenze e verificare la coerenza tra documentazione e attività svolte.

CSE - NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI
CSE – Nuovo Accordo Stato-Regioni

Ambienti confinati in cantiere: quali verifiche competono al CSE

Le lavorazioni svolte in ambienti sospetti di inquinamento o confinati richiedono requisiti organizzativi e formativi particolarmente rigorosi. Il D.P.R. 177/2011 stabilisce infatti che queste attività possano essere svolte soltanto da imprese e lavoratori autonomi qualificati, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, compresa la formazione e l’addestramento specifici del personale impiegato.

Quando tali lavorazioni rientrano nelle attività di un cantiere, il CSE deve verificare che esse siano correttamente considerate nel PSC, che i POS delle imprese siano coerenti con le procedure previste e che il coordinamento tra i diversi soggetti presenti tenga conto dei rischi specifici legati all’accesso, all’atmosfera pericolosa, alle interferenze e alle procedure di emergenza.

Il CSE non si sostituisce però al datore di lavoro committente, al quale il D.P.R. 177/2011 attribuisce obblighi specifici, tra cui l’informazione preventiva sui rischi degli ambienti e l’individuazione di un proprio rappresentante incaricato di vigilare e coordinare le attività svolte dall’impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha inoltre disciplinato in modo organico anche la formazione dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, prevedendo specifiche modalità formative e verifiche pratiche delle competenze.

In pratica, se nel cantiere sono previste attività in ambienti confinati, il CSE deve assicurarsi che tali lavorazioni siano correttamente integrate nella pianificazione e nel coordinamento della sicurezza, verificando la coerenza tra PSC, POS e modalità operative effettivamente adottate.

Per ulteriori approfondimenti sui rischi, sulle procedure di prevenzione e sulle attività svolte negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento è possibile consultare anche la sezione dedicata dell’INAIL – Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento.

Tracciabilità della formazione: quali evidenze può verificare il CSE

Nell’ambito delle proprie attività di coordinamento e controllo, il CSE può avere necessità di acquisire evidenze utili a verificare che l’organizzazione delle lavorazioni sia coerente con quanto previsto dal PSC e dai POS e che il personale impiegato nelle attività per le quali sono richiesti specifici requisiti formativi o abilitativi sia effettivamente in possesso delle relative attestazioni.

Tra i documenti che possono assumere rilievo rientrano, a seconda delle lavorazioni svolte, attestati di formazione, abilitazioni e altra documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti richiesti. Questo controllo non trasforma però il CSE nel responsabile della formazione dei lavoratori, obbligo che resta in capo ai soggetti individuati dal D.Lgs. 81/2008.

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha rafforzato la tracciabilità dei percorsi formativi. Per ogni corso, il soggetto formatore deve tenere un registro delle presenze, predisporre il verbale della verifica finale e rilasciare l’attestato previsto. Deve inoltre costituire e conservare per almeno 10 anni il “fascicolo del corso”, contenente la documentazione essenziale relativa allo svolgimento dell’attività formativa.

Per i corsi svolti in videoconferenza sincrona, l’Accordo richiede inoltre procedure idonee per l’accesso dei partecipanti, la verifica delle presenze e la tracciabilità della continuità della partecipazione. Il tutor o il docente devono verificare costantemente la presenza dei discenti attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.

In pratica, quando una determinata lavorazione richiede formazione o abilitazioni specifiche, il CSE deve poter verificare che l’organizzazione del cantiere tenga conto di tali requisiti; la gestione, produzione e conservazione della documentazione formativa rimangono invece responsabilità dei soggetti ai quali la normativa attribuisce tali obblighi.

FAQ sul ruolo del CSE
FAQ sul ruolo del CSE

FAQ

Quando è obbligatorio nominare il CSE?

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione deve essere nominato nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici. La nomina spetta al committente o al responsabile dei lavori. L’obbligo può sorgere anche durante l’esecuzione se un cantiere inizialmente affidato a una sola impresa vede successivamente l’ingresso di un’altra impresa.

Chi nomina il CSE?

Il CSE è nominato dal committente o dal responsabile dei lavori. La designazione deve avvenire nei casi previsti dall’art. 90 del D.Lgs. 81/2008 e il professionista incaricato deve possedere i requisiti previsti dall’art. 98.

Qual è la differenza tra CSP e CSE?

Il CSP – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione opera prima dell’avvio dei lavori e, nei casi previsti, redige il PSC e predispone il fascicolo dell’opera. Il CSE – Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione opera invece durante la realizzazione dell’opera e verifica, attraverso attività di coordinamento e controllo, l’applicazione delle disposizioni contenute nel PSC, l’idoneità dei POS e il coordinamento tra imprese e lavoratori autonomi.

Quali controlli deve fare il CSE in cantiere?

Il CSE deve verificare soprattutto che le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi applichino correttamente le disposizioni del PSC, controllare l’idoneità e la coerenza dei POS, coordinare le diverse lavorazioni e verificare che le misure di sicurezza siano adeguate all’evoluzione effettiva del cantiere. Non sostituisce però i datori di lavoro delle imprese nei loro obblighi di formazione, sorveglianza sanitaria o vigilanza sui lavoratori. Gli obblighi specifici del CSE sono definiti dall’art. 92 del D.Lgs. 81/2008.

Il CSE deve controllare tesserino, formazione e idoneità sanitaria dei lavoratori?

Il CSE non è il soggetto al quale la normativa attribuisce in via generale il controllo amministrativo di ogni lavoratore che entra in cantiere. Il personale impiegato in appalto o subappalto deve essere munito della tessera di riconoscimento prevista dagli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs. 81/2008, ma i relativi obblighi gravano sui soggetti individuati da tali disposizioni. Nell’esercizio dei propri compiti, il CSE può comunque acquisire evidenze su formazione, abilitazioni e altri requisiti quando queste informazioni siano necessarie per verificare la corretta organizzazione delle lavorazioni e la coerenza con PSC e POS. Non svolge però un controllo generalizzato su permessi di soggiorno, idoneità sanitaria o interi fascicoli formativi di ciascun lavoratore.

Il CSE deve controllare la formazione svolta in videoconferenza o e-learning?

Non è compito del CSE effettuare un audit delle modalità con cui ogni corso è stato erogato. L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina anche le modalità di formazione a distanza e include tra i percorsi regolamentati quelli dei coordinatori, dei lavoratori e delle altre figure della sicurezza. Quando una determinata lavorazione richiede formazione o abilitazioni specifiche, il CSE può verificare che il personale impiegato disponga delle attestazioni necessarie e che l’organizzazione descritta nei POS sia coerente con i requisiti richiesti. La responsabilità della corretta erogazione, documentazione e conservazione del percorso formativo resta invece in capo ai soggetti previsti dalla normativa e dall’Accordo.

Il CSE può sospendere i lavori?

Sì, ma in una situazione ben precisa. Quando il CSE riscontra direttamente un pericolo grave e imminente, deve sospendere le singole lavorazioni interessate fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dall’impresa. Negli altri casi di inosservanza previsti dall’art. 92 deve contestare le irregolarità, segnalarle al committente o al responsabile dei lavori e proporre gli opportuni provvedimenti.

Cosa rischia il CSE se non svolge correttamente i propri compiti?

Il CSE può incorrere nelle sanzioni penali previste dal D.Lgs. 81/2008 per la violazione degli obblighi posti a suo carico dall’art. 92. In caso di infortunio può inoltre essere chiamato a rispondere quando venga accertata una sua condotta omissiva rispetto agli specifici obblighi di coordinamento e controllo e tale omissione abbia avuto un ruolo causalmente rilevante nell’evento. La responsabilità non deriva quindi automaticamente dal semplice fatto che in cantiere sia presente un lavoratore privo di un requisito: va verificato quale obbligo spettava concretamente al CSE e se la sua eventuale omissione abbia contribuito all’evento.

Link utili

Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025  

INAIL: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento 

D.Lgs. 81/2008 aggiornato

CONDIVIDI

Torna in alto

MyEdafos temporaneamente non disponibile

A causa di un intervento di manutenzione tecnica sull’infrastruttura del nostro fornitore di hosting, la piattaforma MyEdafos risulterà non raggiungibile indicativamente dalle 08:00 alle 16:00 di oggi.

Privato o azienda

Acquista corsi e visite mediche

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

Socio Edafos

Accedi alla piattaforma riservata

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

CHIAMA ORA

Dal Lunedì al Venerdì
  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

– oppure –

TI CHIAMIAMO NOI