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Uso promiscuo delle attrezzature di lavoro: chi risponde e come gestirlo in sicurezza

uso promiscuo attrezzature di lavoro

Indice

 

L’uso promiscuo delle attrezzature di lavoro è una situazione frequente quando una stessa macchina viene utilizzata da più lavoratori o addirittura da imprese diverse. Ma condivisione non significa assenza di responsabilità: prima dell’utilizzo occorre definire le condizioni dell’attrezzatura, gli operatori autorizzati, la formazione richiesta, i controlli e le regole di coordinamento.

 

Un carrello elevatore appartiene all’impresa A, ma per alcune ore viene utilizzato da un lavoratore dell’impresa B.

Una gru è stata noleggiata dall’impresa affidataria e viene messa a disposizione delle diverse imprese che si alternano nel cantiere.

Una betoniera, una sega circolare o un’attrezzatura di sollevamento vengono utilizzate da più squadre.

Sono situazioni tutt’altro che rare.

La prima domanda che sorge è quasi sempre:

“Si può fare?”

La risposta è sì: la condivisione di un’attrezzatura non è automaticamente vietata.

Ma proprio perché aumenta il numero dei soggetti coinvolti, la condivisione deve essere organizzata con maggiore precisione.

L’attrezzatura deve essere idonea e sicura; deve essere chiaro chi può utilizzarla, chi gestisce manutenzione e controlli, chi segnala eventuali anomalie e quale datore di lavoro deve verificare formazione, addestramento ed eventuale abilitazione dell’operatore.

E quando l’uso comune riguarda imprese differenti, la questione non è più soltanto tecnica.

Diventa anche un problema di coordinamento e attribuzione delle responsabilità.

uso promiscuo attrezzature di lavoro
Coordinamento imprese attrezzature

Uso comune e concessione in uso: le differenze da chiarire

Il D.Lgs. 81/2008 non contiene una definizione generale autonoma di “uso promiscuo delle attrezzature”.

La disciplina deriva dall’insieme delle regole sulle attrezzature di lavoro contenute soprattutto negli articoli 69, 70, 71, 72 e 73.

Nei cantieri temporanei o mobili, invece, l’Allegato XV utilizza espressamente l’espressione “uso comune” e stabilisce che le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva devono essere definite analizzandone l’utilizzo da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Possiamo quindi parlare di uso promiscuo o condiviso, in senso operativo, quando una stessa attrezzatura viene utilizzata:

  • da più lavoratori della stessa azienda;
  • da lavoratori appartenenti a imprese differenti;
  • da imprese esecutrici diverse all’interno dello stesso cantiere;
  • da un’impresa che riceve temporaneamente l’attrezzatura da un’altra mediante noleggio, comodato o concessione in uso.

Questi casi non sono però equivalenti.

Ed è proprio qui che iniziano le responsabilità.

Una distinzione importante

Uso promiscuo e uso comune non sono sempre sinonimi giuridici

Quando parliamo di una stessa attrezzatura utilizzata da più lavoratori o imprese, nell’articolo useremo “uso promiscuo” nel suo significato operativo di uso condiviso.

Attenzione però ai ponteggi metallici fissi: la Circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2003 del 23 maggio 2003, prot. 21112/PR/OP/PONT/CIRC, utilizza l’espressione ‘uso promiscuo’ con riferimento alla combinazione, nello stesso ponteggio, di elementi appartenenti a diverse tipologie costruttive.

La circolare chiarisce in quali casi tale abbinamento è consentito e pone specifici limiti all’utilizzo di componenti appartenenti ad autorizzazioni ministeriali differenti.

Sono quindi due problemi distinti: una cosa è che più imprese utilizzino lo stesso ponteggio; altra cosa è realizzare il ponteggio combinando elementi appartenenti a sistemi differenti.

Se l’attrezzatura è utilizzata da più lavoratori della stessa azienda

Questo è il caso più semplice.

Un carrello elevatore, un trapano a colonna, una piattaforma o una macchina utensile possono essere utilizzati da più lavoratori purché l’azienda abbia organizzato correttamente il loro impiego.

L’articolo 71 stabilisce che il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi, idonee al lavoro e adeguate ai fini della salute e sicurezza. Nella scelta deve considerare anche i rischi derivanti dall’impiego della macchina e quelli derivanti dalle interferenze con altre attrezzature presenti nell’ambiente. Deve, inoltre, assicurare installazione corretta, manutenzione, controlli e permanenza nel tempo delle condizioni di sicurezza.

L’articolo 73 aggiunge un altro elemento fondamentale.

Per ogni attrezzatura messa a disposizione, i lavoratori incaricati devono ricevere informazioni, istruzioni, formazione e addestramento adeguati rispetto alle condizioni di impiego e alle situazioni anormali prevedibili.

Quindi il fatto che una macchina sia “di reparto” e venga normalmente utilizzata da dieci persone non significa che chiunque possa salirci sopra o metterla in funzione.

La macchina è condivisa.

L’autorizzazione all’uso non lo è.

Alcune attrezzature possono essere utilizzate solo da lavoratori specificamente incaricati

L’articolo 71, comma 7, assume particolare rilievo quando l’attrezzatura presenta rischi specifici e richiede conoscenze o responsabilità particolari.

In questi casi il datore di lavoro deve adottare misure affinché l’utilizzo sia riservato ai lavoratori incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati.

Per determinate attrezzature si aggiunge poi la specifica abilitazione prevista dall’articolo 73, comma 5.

Dal 2025 il riferimento è il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025. L’Accordo ha riunificato e aggiornato anche la disciplina relativa agli operatori delle attrezzature soggette ad abilitazione.

Tra le novità sono stati introdotti percorsi specifici anche per macchine agricole raccoglifrutta, caricatori per la movimentazione di materiali e carriponte. Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato nel marzo 2026 FAQ applicative che contengono specifici chiarimenti sui percorsi formativi per le attrezzature, comprese le nuove categorie introdotte dall’Accordo.

L’abilitazione non basta da sola

Un lavoratore può possedere la corretta abilitazione per una determinata categoria di attrezzatura e, tuttavia, non conoscere il modello specifico che gli viene affidato.

Comandi, dispositivi di sicurezza, accessori, portate, configurazioni e procedure possono cambiare.

Lo stesso Accordo Stato-Regioni 2025 precisa che l’acquisizione dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/2008.

Questo aspetto diventa ancora più importante nell’uso promiscuo: avere il patentino per quella categoria non significa poter utilizzare automaticamente qualsiasi macchina messa a disposizione da un’altra impresa.

Quando l’attrezzatura appartiene a un’altra impresa

Qui il quadro cambia.

Immaginiamo un cantiere nel quale l’impresa A dispone di un carrello elevatore e l’impresa B chiede di utilizzarlo.

Oppure un’azienda committente mette una propria macchina a disposizione dell’impresa appaltatrice.

Non è sufficiente che il proprietario dica:

“Usatela pure.”

Quando la messa a disposizione configura una vera concessione in uso dell’attrezzatura senza operatore, entra in gioco l’articolo 72 del D.Lgs. 81/2008.

La disposizione prevede che chi noleggia o concede in uso attrezzature senza operatore debba, al momento della cessione:

attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza e acquisire e conservare per tutta la durata della concessione una dichiarazione autocertificativa del soggetto che riceve l’attrezzatura, relativa alla formazione e all’addestramento specifico dei soggetti individuati per l’utilizzo. Il comma 2 dell’articolo 72 è stato modificato nel 2023 proprio in questa direzione.

Questo è un passaggio molto importante.

La consegna materiale della macchina e la consegna della responsabilità non sono la stessa cosa.

attrezzatura condivisa
Attrezzatura condivisa

Chi concede l’attrezzatura deve verificare che sia sicura

L’articolo 23 del D.Lgs. 81/2008 vieta la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza.

Con la sentenza n. 8555/2022 la Cassazione ha confermato che il divieto previsto dall’articolo 23 riguarda anche la concessione in uso di attrezzature non conformi e che, ai fini della relativa disciplina sanzionatoria, la nozione di fornitore comprende anche chi vende, noleggia o concede in uso il bene.

Quindi la formula:

“La macchina non è nostra, quindi non ne rispondiamo”

non può diventare una scorciatoia.

Ma vale anche il ragionamento opposto.

Il datore di lavoro che riceve una macchina da terzi non può limitarsi a presumere che sia sicura perché appartiene a un’altra azienda.

Prima di affidarla ai propri lavoratori deve comunque verificare che sia idonea alla lavorazione e coerente con il sistema di prevenzione della propria impresa.

Posso far utilizzare il muletto della mia azienda al dipendente di un’altra impresa?

In linea generale, la condivisione non è automaticamente vietata.

Ma prima dell’utilizzo devono essere chiariti almeno quattro elementi:

l’attrezzatura è idonea e in condizioni di sicurezza; il lavoratore è autorizzato e possiede formazione, addestramento ed eventuale abilitazione; conosce il modello concretamente utilizzato; sono definite le regole organizzative e le responsabilità relative all’impiego.

Se la messa a disposizione costituisce una concessione in uso senza operatore, devono inoltre essere gestiti gli adempimenti previsti dall’articolo 72.

Nel caso di un carrello elevatore, per esempio, non sarebbe sufficiente verificare semplicemente l’esistenza di un attestato.

Per approfondire requisiti, durata, aggiornamento e condizioni di validità dell’abilitazione, è possibile consultare la nostra guida sul patentino muletto, aggiornata alle disposizioni dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Occorre considerare anche il tipo di carrello, la configurazione, gli accessori installati, l’ambiente di lavoro e le istruzioni specifiche della macchina.

Chi deve effettuare il controllo prima dell’uso?

Quando la macchina passa da una persona all’altra, il controllo pre-utilizzo diventa ancora più importante.

Il lavoratore che inizia il turno non può sapere automaticamente cosa sia accaduto durante l’impiego precedente.

Potrebbero essersi verificati:

un urto, una perdita, un danneggiamento, un allentamento, una modifica della configurazione o semplicemente un’anomalia non ancora comunicata.

Per questo una gestione realmente efficace deve prevedere una procedura che consenta di sapere almeno:

chi ha utilizzato l’attrezzatura, quali controlli devono essere eseguiti prima dell’uso, dove vengono segnalate le anomalie e chi può autorizzarne la rimessa in servizio.

Sul tema abbiamo già dedicato una guida specifica ai controlli pre-utilizzo delle attrezzature, distinguendoli dalla manutenzione, dai controlli dell’articolo 71 e dalle verifiche periodiche.

Uso promiscuo e manutenzione: chi deve occuparsene?

Questo è probabilmente uno dei punti più critici.

Quando un’attrezzatura è utilizzata da più imprese, la frase più pericolosa è:

“Pensavo che la manutenzione spettasse a loro.”

Gli obblighi devono essere definiti prima dell’utilizzo.

Per la macchina devono essere individuati almeno:

il soggetto che gestisce la manutenzione programmata, chi esegue i controlli previsti dal fabbricante, chi raccoglie le segnalazioni, chi dispone il fermo della macchina, chi ne autorizza la rimessa in servizio e chi conserva la documentazione.

L’articolo 71 richiede che le attrezzature siano sottoposte a idonea manutenzione e, nei casi previsti, a controlli periodici e straordinari.

La condivisione dell’attrezzatura non rende meno necessari questi obblighi.

Al contrario, li rende più difficili da coordinare.

Per approfondire la tracciabilità degli interventi può essere collegata la guida Edafos sul registro di manutenzione delle attrezzature.

E se la macchina è soggetta a verifica periodica?

Un altro errore frequente consiste nel confondere manutenzione, controllo e verifica periodica.

Se l’attrezzatura rientra nell’Allegato VII, devono essere rispettati anche gli specifici adempimenti dell’articolo 71, comma 11.

Il fatto che una macchina venga prestata o utilizzata da più imprese non elimina questa disciplina.

Prima di organizzare l’uso comune è quindi opportuno verificare anche la posizione documentale dell’attrezzatura:

matricola, ultima verifica effettuata, prossima scadenza e relativi verbali.

Edafos ha già approfondito la distinzione tra manutenzione, controlli e verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, comprese le novità introdotte nel 2026.

Uso promiscuo delle attrezzature nei cantieri

È nei cantieri che il problema diventa particolarmente delicato.

Una gru, un ponteggio, una betoniera, una sega circolare, un impianto elettrico di cantiere o una macchina movimento terra possono essere messi a disposizione di più imprese.

Il D.Lgs. 81/2008 affronta espressamente questa situazione nell’Allegato XV.

Il punto 2.3.4 stabilisce che:

le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva devono essere definite analizzandone l’utilizzo da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Il punto 2.3.5 prevede inoltre che il coordinatore per l’esecuzione integri il PSC individuando i soggetti interessati, la cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Quindi il PSC non dovrebbe limitarsi a scrivere:

“Gru ad uso comune.”

Dovrebbe essere possibile capire come quell’uso comune verrà gestito concretamente.

Il ruolo dell’impresa affidataria

L’articolo 97 attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria specifici obblighi relativi alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, all’applicazione del PSC e al coordinamento degli interventi previsti dagli articoli 95 e 96.

Questo assume un significato molto concreto quando è proprio l’impresa affidataria a mettere una propria attrezzatura a disposizione delle imprese esecutrici.

La Cassazione ha affrontato esattamente questa situazione.

Cassazione n. 413/2022: il ponteggio utilizzato da più imprese

La Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 413/2022 (udienza 12 novembre 2021, deposito 11 gennaio 2022), ha esaminato un infortunio avvenuto su un ponteggio.

Una tavola metallica priva dei necessari fermi si ribaltò provocando la caduta del lavoratore.

Il ponteggio era stato noleggiato dall’impresa affidataria e messo a disposizione delle imprese che intervenivano nel cantiere.

Nel procedimento venne contestata proprio l’omessa gestione degli interventi di manutenzione e controllo dell’attrezzatura soggetta ad uso promiscuo.

La Corte ha confermato il rilievo degli obblighi dell’impresa affidataria che aveva messo il ponteggio a disposizione e, contemporaneamente, degli obblighi dell’impresa esecutrice, che avrebbe dovuto verificarne le condizioni prima e durante l’utilizzo.

È uno dei casi più utili per comprendere questo articolo.

Perché mostra che la risposta alla domanda:

“Di chi era il ponteggio?”

non esaurisce il problema.

La domanda corretta diventa:

“Chi aveva l’obbligo di fare cosa, prima e durante l’utilizzo?”

La regola che emerge dalla Cassazione

Una macchina condivisa non crea una zona senza responsabilità.

Chi la mette a disposizione deve rispettare gli obblighi che derivano dal proprio ruolo.

Il datore di lavoro che la fa utilizzare ai propri lavoratori continua a dover verificare che l’impiego avvenga in condizioni di sicurezza.

E nei cantieri si aggiungono gli obblighi di coordinamento previsti dalla disciplina del Titolo IV e dal PSC.

Controllo manutenzione attrezzature
Controllo manutenzione attrezzature

E se l’attrezzatura viene fornita con l’operatore?

È il cosiddetto noleggio a caldo.

La situazione è diversa dalla concessione dell’attrezzatura senza operatore disciplinata espressamente dall’articolo 72, comma 2.

Ma non significa che gli obblighi di sicurezza scompaiano.

La Cassazione Penale, Sezione IV, con la sentenza n. 26595/2025 (udienza 5 giugno 2025, depositata il 21 luglio 2025), ha affermato che, nel noleggio a caldo, l’appaltatore risponde delle conseguenze derivanti dall’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’esecuzione dei lavori, anche nei confronti dell’operatore esterno.

La distinzione è importante:

fornire anche l’operatore non significa trasferire al noleggiatore la gestione di tutti i rischi presenti nell’area nella quale la macchina viene fatta lavorare.

E fuori dai cantieri?

L’uso di attrezzature appartenenti a soggetti differenti si presenta anche negli appalti industriali, logistici e manutentivi.

Qui assume rilievo l’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 e il sistema di cooperazione e coordinamento relativo ai rischi interferenziali.

È opportuno però distinguere due documenti.

Il DUVRI governa i rischi interferenziali nei casi nei quali è previsto.

L’accordo con cui un’attrezzatura viene effettivamente messa a disposizione di un’altra impresa dovrebbe, invece, chiarire anche gli aspetti contrattuali e organizzativi della concessione.

In una risposta a quesito del 27 gennaio 2010, Regione Toscana ha ritenuto opportuno specificare nel contratto di appalto, e non nel DUVRI, la messa a disposizione di macchinari da parte del committente all’appaltatore. Si tratta di un’indicazione amministrativa di carattere orientativo; gli obblighi sostanziali devono oggi essere letti alla luce del testo vigente degli articoli 23 e 72 del D.Lgs. 81/2008.

Il DUVRI, quando dovuto, resta finalizzato alla gestione dei rischi interferenziali e non sostituisce la corretta formalizzazione della messa a disposizione dell’attrezzatura.

Cosa dovrebbe prevedere una procedura per le attrezzature condivise

Una buona procedura dovrebbe consentire di ricostruire con chiarezza la vita dell’attrezzatura durante tutto il periodo di utilizzo comune.

Controllo Domanda da porsi
Identificazione Qual è esattamente l’attrezzatura utilizzata e a chi appartiene?
Idoneità È adeguata alla lavorazione che dovrà essere svolta?
Conformità La documentazione tecnica è disponibile e coerente con la macchina?
Concessione La messa a disposizione è stata formalizzata quando necessario?
Operatori È definito chi può utilizzare l’attrezzatura?
Formazione Gli operatori hanno formazione, addestramento ed eventuale abilitazione richiesti?
Istruzioni Conoscono il modello concretamente utilizzato e le sue procedure?
Pre-utilizzo Sono definiti i controlli da eseguire prima dell’impiego?
Manutenzione È chiaro chi gestisce manutenzioni e controlli tecnici?
Anomalie Chi viene informato e chi dispone il fermo della macchina?
Verifiche Se prevista dall’Allegato VII, la verifica periodica è regolare?
Coordinamento PSC, POS, DUVRI o procedure, ove applicabili, disciplinano correttamente l’uso comune?
Restituzione Sono definite le condizioni di riconsegna dell’attrezzatura?

Gli errori più frequenti nell’uso promiscuo delle attrezzature 

I problemi nascono spesso non da una violazione evidente, ma da piccole zone grigie organizzative.

La macchina viene lasciata con le chiavi inserite e può utilizzarla chiunque.

Un lavoratore dell’impresa subappaltatrice possiede il patentino, ma non ha mai utilizzato quel modello.

L’anomalia viene comunicata verbalmente a un lavoratore dell’altra impresa e l’informazione si perde al cambio turno.

L’impresa proprietaria pensa che il controllo spetti all’utilizzatore.

L’utilizzatore pensa che, essendo la macchina “prestata”, manutenzione e condizioni di sicurezza siano problemi del proprietario.

Il risultato è sempre lo stesso:

più persone utilizzano la macchina, ma nessuno possiede una visione completa della sua gestione.

Ed è proprio questa frammentazione che deve essere evitata.

Tre sentenze utili sull’uso e sulla messa a disposizione delle attrezzature

Sentenza Principio utile
Cassazione Penale n. 413/2022 L’uso comune di un ponteggio da parte di più imprese richiede coordinamento, manutenzione e controlli; anche l’impresa che lo utilizza mantiene propri obblighi di verifica.
Cassazione Penale n. 8555/2022 La concessione in uso di un’attrezzatura non conforme rientra nel sistema di divieti e responsabilità previsto dal D.Lgs. 81/2008.
Cassazione Penale n. 26595/2025 Nel noleggio a caldo l’appaltatore risponde dell’inosservanza delle norme antinfortunistiche relative all’esecuzione dei lavori anche nei confronti dell’operatore esterno addetto al macchinario.

Le pronunce mostrano un principio comune:

mettere un’attrezzatura a disposizione di altri non equivale a trasferire automaticamente ogni obbligo di sicurezza.

Uso promiscuo delle attrezzature di lavoro: condividere la macchina significa organizzare le responsabilità

L’utilizzo comune di un’attrezzatura può essere una scelta perfettamente legittima e, in molti contesti, anche necessaria.

Il problema nasce quando la condivisione della macchina viene confusa con la condivisione indistinta delle responsabilità.

La normativa richiede invece l’esatto contrario.

Occorre sapere chi mette a disposizione l’attrezzatura, chi può utilizzarla, quali condizioni devono essere verificate, chi gestisce manutenzione e controlli, come vengono comunicate le anomalie e quali misure di coordinamento devono essere applicate quando sono presenti imprese differenti.

Nel cantiere questo sistema deve, inoltre, dialogare con PSC, POS, organizzazione dell’impresa affidataria e attività del coordinatore.

La regola da ricordare è quindi semplice:

più soggetti utilizzano la stessa attrezzatura, maggiore deve essere la chiarezza con cui vengono definiti utilizzo, controlli e responsabilità.

Condividere un’attrezzatura è possibile. Condividere in modo indistinto le responsabilità, no.

uso promiscuo delle attrezzature di lavoro
FAQ Uso promiscuo attrezzature

FAQ

È vietato far utilizzare una propria attrezzatura a un’altra impresa?
No. La concessione non è automaticamente vietata, ma deve avvenire rispettando gli obblighi applicabili, compresi quelli relativi a conformità, condizioni dell’attrezzatura, formazione degli utilizzatori e, quando ricorrono i presupposti, articolo 72 del D.Lgs. 81/2008.

Un lavoratore di un’altra impresa può utilizzare il mio muletto?
Può essere possibile, ma occorre verificare che la macchina sia idonea e sicura, che l’operatore sia formalmente individuato, adeguatamente formato e addestrato e possieda la specifica abilitazione richiesta. Deve inoltre conoscere il modello concretamente utilizzato.

Il patentino del muletto è sufficiente da solo per utilizzare qualsiasi carrello?

Non da solo. L’abilitazione non esaurisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal Titolo III. Il lavoratore deve inoltre ricevere le informazioni, le istruzioni e, quando necessario, l’addestramento adeguati rispetto all’attrezzatura concretamente utilizzata, alle sue configurazioni e alle condizioni di impiego.

Chi deve fare manutenzione a una macchina utilizzata da più imprese?
Gli obblighi devono essere definiti in modo chiaro. La condivisione non elimina l’obbligo di mantenere la macchina efficiente e sicura né gli obblighi che ciascun datore di lavoro conserva verso i propri lavoratori.

Il lavoratore deve controllare la macchina prima di usarla?
I controlli pre-utilizzo devono essere definiti in funzione della macchina, delle istruzioni del fabbricante e delle procedure aziendali. Non sostituiscono i controlli tecnici, la manutenzione o le eventuali verifiche periodiche.

Nel PSC deve essere indicato l’uso comune delle attrezzature?
Quando è previsto il PSC e ricorre l’uso comune di attrezzature da parte di più imprese o lavoratori autonomi, il piano deve contenere le relative misure di coordinamento secondo quanto previsto dall’Allegato XV, punti 2.3.4 e 2.3.5.

Uso promiscuo del ponteggio significa che più imprese usano lo stesso ponteggio?
Dipende dal contesto. Nel linguaggio corrente può significare uso condiviso. Nella Circolare ministeriale n. 3/2003 del 23 maggio 2003, prot. 21112/PR/OP/PONT/CIRC, invece, “uso promiscuo dei ponteggi metallici fissi” indica il problema dell’impiego combinato di componenti appartenenti a sistemi differenti.

Chi risponde se l’attrezzatura condivisa è difettosa?
Non esiste una risposta unica valida per ogni caso. Occorre verificare chi l’ha messa a disposizione, chi aveva gli obblighi di manutenzione e controllo, quale datore di lavoro l’ha affidata al lavoratore, quali anomalie erano conoscibili e come era stato organizzato l’utilizzo comune.

Link utili

Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.Lgs. 81/2008 aggiornato gennaio 2026

Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

Gazzetta Ufficiale – Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025

INAIL – Scelta e messa a disposizione dell’attrezzatura

Università di Urbino – Cassazione Penale n. 413/2022

 

 

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