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Formazione preposti Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025: cosa cambia

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Indice

Durata, aggiornamento, formazione pregressa e modalità ammesse: le nuove regole da conoscere

Formazione preposti Nuovo Accordo Stato-Regioni: dal 2025 cambiano durata, aggiornamento, modalità di erogazione e regole sulla formazione pregressa. L’Accordo del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, ha ridefinito il percorso formativo previsto per questa figura.

Le novità sulla formazione preposti nel Nuovo Accordo Stato-Regioni riguardano non soltanto la durata del percorso iniziale, ma anche aggiornamento, modalità formative e riconoscimento della formazione pregressa.

Per i preposti il nuovo quadro prevede una formazione iniziale di almeno 12 ore, un aggiornamento di almeno 6 ore ogni 2 anni e l’esclusione della modalità e-learning. Restano invece ammesse la presenza fisica e la videoconferenza sincrona (VCS), nel rispetto dei requisiti previsti dall’Accordo.

Una delle questioni più importanti riguarda chi era già stato formato prima dell’entrata in vigore delle nuove regole: la formazione pregressa del preposto resta valida e non è quindi necessario ripetere automaticamente il nuovo corso di 12 ore.

preposto durante la formazione sulla sicurezza
Formazione del preposto

Cosa cambia nella formazione dei preposti con il nuovo Accordo

Il nuovo Accordo Stato-Regioni definisce un percorso specifico per il preposto, coerente con il ruolo di vigilanza attribuito a questa figura dal D.Lgs. 81/2008.

Formazione iniziale Durata minima di 12 ore
Requisito di accesso Formazione generale e specifica come lavoratore già completata
Aggiornamento Almeno 6 ore ogni 2 anni
Presenza fisica Consentita
Videoconferenza sincrona Consentita secondo i requisiti dell’Accordo
E-learning Non consentito

 

Il corso per preposto dura 12 ore: a chi si applica?

La durata minima del nuovo percorso formativo per preposti è fissata in 12 ore.

Questo non significa, però, che tutti i preposti già formati debbano frequentare nuovamente un corso di 12 ore. L’Accordo riconosce infatti la formazione effettuata secondo il precedente Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

Le 12 ore rappresentano quindi il nuovo standard previsto per la formazione iniziale dei preposti, mentre per chi possiede già una formazione riconosciuta occorre verificare soprattutto la scadenza dell’aggiornamento.

Per conoscere struttura, contenuti e modalità del percorso è possibile consultare il corso preposto alla sicurezza di 12 ore.

Quali requisiti servono per accedere alla formazione del preposto?

Il nuovo Accordo chiarisce un aspetto particolarmente importante: il corso per preposti non sostituisce la formazione prevista per i lavoratori.

Per accedere alla formazione specifica da preposto è necessario aver già frequentato la formazione generale e la formazione specifica dei lavoratori.

La formazione del preposto costituisce quindi un percorso ulteriore rispetto a quella ricevuta in qualità di lavoratore e deve fornire competenze coerenti con i compiti di sovrintendenza, vigilanza, informazione e segnalazione attribuiti a questa figura.

Chi ha già frequentato il vecchio corso preposto di 8 ore deve rifare quello da 12 ore?

No. I percorsi formativi per preposti effettuati secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono fatti salvi dal nuovo Accordo.

Un preposto già regolarmente formato non deve quindi ripetere automaticamente l’intero percorso soltanto perché la durata minima della nuova formazione è passata a 12 ore.

Occorre invece controllare la data del corso o dell’ultimo aggiornamento per stabilire quando debba essere effettuato il successivo aggiornamento biennale.

aggiornamento biennale del preposto
Preposto in cantiere

Aggiornamento del preposto: 6 ore ogni 2 anni

Il nuovo sistema prevede per il preposto un aggiornamento con cadenza biennale e una durata minima di 6 ore.

L’aggiornamento deve essere effettuato anche prima della scadenza dei due anni quando l’evoluzione dei rischi o l’insorgenza di nuovi rischi rendano necessario aggiornare le competenze del preposto.

Tra i cambiamenti che possono rendere necessario un aggiornamento rientrano, ad esempio, modifiche del reparto, dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro o delle misure di prevenzione e protezione adottate dall’azienda.

Per approfondire questo aspetto è possibile consultare la pagina dedicata all’aggiornamento del preposto di 6 ore.

Formazione pregressa e scadenza del periodo transitorio

Il Nuovo Accordo Stato-Regioni è entrato in vigore il 24 maggio 2025, giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Per i preposti il cui corso di formazione o ultimo aggiornamento risultava effettuato da più di due anni alla data di entrata in vigore dell’Accordo, l’aggiornamento doveva essere completato entro i successivi 12 mesi.

Il termine previsto per questo specifico adeguamento è quindi scaduto il 24 maggio 2026.

Nel 2026 le aziende devono pertanto verificare lo storico formativo dei propri preposti e controllare che la posizione di ciascuno sia coerente con la periodicità biennale dell’aggiornamento.

Preposto Nuovo Accordo Stato-Regioni
Preposto Nuovo Accordo Stato-Regioni

Il corso per preposto può essere svolto online?

Per rispondere correttamente bisogna distinguere tra e-learning asincrono e videoconferenza sincrona.

Il nuovo Accordo non consente l’e-learning per la formazione e l’aggiornamento dei preposti.

È invece consentita la videoconferenza sincrona (VCS), nella quale docente e partecipanti sono collegati contemporaneamente e possono interagire in tempo reale. La VCS è equiparata alla presenza fisica, salvo i moduli che prevedono addestramento o prova pratica.

Quali requisiti deve rispettare la videoconferenza sincrona?

La formazione in VCS deve garantire l’identificazione dei partecipanti, la registrazione e il controllo delle presenze, l’interazione con il docente, il tracciamento e lo svolgimento sincrono delle attività e delle verifiche previste.

La postazione utilizzata dal partecipante deve inoltre assicurare una connessione stabile e dispositivi adeguati. L’Accordo prevede l’utilizzo di PC o tablet e non consente l’impiego dello smartphone come dispositivo per la partecipazione al corso.

Quali sono i contenuti della nuova formazione per preposti?

Il percorso formativo previsto dal nuovo Accordo non si limita agli aspetti normativi. L’obiettivo è permettere al preposto di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per svolgere concretamente le funzioni attribuitegli dal D.Lgs. 81/2008.

La formazione affronta quattro aree principali:

  • aspetti giuridico-normativi: con particolare attenzione all’individuazione del preposto, ai suoi obblighi e ai rapporti con le altre figure della prevenzione;
  • gestione e organizzazione della sicurezza: con riferimento alle funzioni di sovrintendenza, vigilanza, informazione, segnalazione e interruzione delle attività;
  • valutazione delle situazioni di rischio e controllo delle attività dei lavoratori: comprese le misure di prevenzione e protezione, gli appalti e la gestione del rischio interferenziale;
  • comunicazione e informazione: con particolare attenzione alle modalità di relazione con i lavoratori e con gli altri soggetti del sistema di prevenzione aziendale.

Formazione dei preposti: cosa devono controllare oggi le aziende

Per adeguarsi correttamente non è sufficiente verificare soltanto la presenza di un attestato.

L’azienda dovrebbe innanzitutto individuare i lavoratori che svolgono effettivamente la funzione di preposto e ricostruire per ciascuno lo storico formativo, verificando la formazione generale e specifica da lavoratore, la formazione da preposto e la data dell’ultimo aggiornamento.

Particolare attenzione deve essere posta alla scadenza biennale, alle eventuali modifiche organizzative o dei rischi e alla corretta modalità di erogazione della formazione.

Il nuovo quadro sulla formazione dei preposti previsto dal Nuovo Accordo Stato-Regioni richiede quindi alle aziende di verificare sia lo storico formativo sia la corretta scadenza dell’aggiornamento.

Formazione e ruolo del preposto: perché il nuovo Accordo rafforza la vigilanza

Il preposto non è soltanto un lavoratore con una formazione aggiuntiva. L’art. 19 del D.Lgs. 81/2008 gli attribuisce specifici obblighi di sovrintendenza e vigilanza sul rispetto delle disposizioni aziendali e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori.

Tra le funzioni oggetto della formazione rientrano la capacità di intervenire in presenza di comportamenti non conformi, segnalare le criticità ai superiori e, nei casi previsti dalla normativa, interrompere l’attività.

È proprio per questa ragione che il nuovo percorso formativo dedica particolare attenzione non soltanto alle conoscenze normative, ma anche alle capacità di controllo, comunicazione e gestione delle situazioni di rischio.

La corretta formazione del preposto resta uno degli elementi centrali per rendere effettiva la prevenzione nei luoghi di lavoro: conoscere le nuove regole, verificare la formazione già svolta e rispettare le scadenze di aggiornamento consente alle aziende di gestire con maggiore consapevolezza obblighi, responsabilità e organizzazione della sicurezza.

FAQ sulla formazione dei preposti
FAQ sulla formazione dei preposti

FAQ

Il nuovo corso per preposto dura 12 ore?

Sì. Il nuovo Accordo Stato-Regioni prevede una durata minima di 12 ore per la formazione iniziale specifica del preposto.

Chi ha già svolto il vecchio corso di 8 ore deve frequentare altre 4 ore?

No. La formazione svolta secondo il precedente Accordo Stato-Regioni è riconosciuta. Non è previsto un obbligo generalizzato di integrare il vecchio corso fino a raggiungere le 12 ore.

Il preposto deve prima fare il corso da lavoratore?

Sì. Per accedere alla formazione da preposto è necessario aver già frequentato la formazione generale e specifica prevista per i lavoratori.

Ogni quanto deve essere aggiornato il preposto?

L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza biennale e ha una durata minima di 6 ore. Può essere necessario anche prima dei due anni quando intervengono nuovi rischi o cambiamenti significativi del contesto lavorativo.

La formazione del preposto può essere svolta in e-learning?

No. L’e-learning non è consentito per la formazione e l’aggiornamento dei preposti.

Il corso preposto può essere svolto in videoconferenza?

Sì. La videoconferenza sincrona è una modalità ammessa, purché siano rispettati i requisiti previsti dal nuovo Accordo in materia di identificazione, presenza, interazione, tracciamento e gestione della didattica.

La formazione fatta prima del nuovo Accordo resta valida?

Sì. I percorsi formativi per preposti svolti secondo l’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sono riconosciuti. Occorre però verificare la data dell’ultimo corso o aggiornamento ai fini della periodicità biennale.

Link Utili

Conferenza Stato-Regioni – Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025

Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione

Ministero del Lavoro – FAQ sull’Accordo Stato-Regioni 2025

Normattiva – D.Lgs. 81/2008

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