Nuovi Obblighi per il Datore di Lavoro: Le 3 Novità Chiave
Nota di precisione sulla Vigenza
Le novità sugli obblighi del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza derivano principalmente dalle modifiche al D.Lgs. 81/08 introdotte dal Decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito in L. 85/2023), i cui effetti si sono consolidati entro il 4 luglio 2023. Queste misure vanno lette insieme al Nuovo Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 sulla formazione sulla sicurezza, pubblicato in G.U. il 24/05/2025. L’Accordo fissa al 24 maggio 2026 il termine ultimo del periodo transitorio.

1) Sorveglianza sanitaria: nomina del Medico Competente “a valle” della valutazione dei rischi
Il D.L. 48/2023 ha chiarito che il Datore di Lavoro deve nominare il Medico Competente non solo nei casi tassativi dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, ma anche quando la valutazione dei rischi (art. 28) lo renda necessario. In concreto, se il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua esposizioni o mansioni che, pur non essendo esplicitamente elencate dall’art. 41, richiedono giudizi di idoneità, monitoraggi o protocolli sanitari, la nomina è dovuta. Ciò rafforza la prevenzione e amplia la tutela dei lavoratori, rendendo la sorveglianza sanitaria più aderente al rischio reale.
Cosa fare subito: Rivedere il DVR con RSPP e Medico Competente (MC), documentare i criteri che motivano la nomina del MC e aggiornare il programma di sorveglianza sanitaria (idoneità, periodicità, protocolli).
2) Datore di Lavoro e attrezzature: formazione e addestramento se usa macchine “particolari”
Il quadro dell’art. 73 D.Lgs. 81/08 impone che chi utilizza attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari sia formato e addestrato. Se il Datore di Lavoro usa personalmente tali attrezzature (es. carrelli elevatori, PLE, gru, ecc. quando rientranti nei casi previsti), è soggetto agli stessi obblighi formativi dei lavoratori: informazione, formazione e addestramento adeguati allo specifico rischio. L’esempio al vertice facilita la cultura della sicurezza e riduce l’errore operativo. Normattiva
Cosa fare subito: Verificare se il DL opera direttamente con attrezzature soggette ad abilitazione/specifica formazione; in caso affermativo, pianificare corso e addestramento con soggetti formatori legittimati, conservando tutto nel Fascicolo del Corso per 10 anni (come da Accordo 2025).
3) Monitoraggio dell’efficacia della formazione: responsabilità rafforzata
L’art. 37 conferma che il Datore di Lavoro deve garantire una formazione sulla sicurezza sufficiente e adeguata. Con il Nuovo Accordo 2025 si rafforza l’attenzione su durate, contenuti minimi, modalità (aula/VCS/e-learning dove previsto), verifica finale e tracciabilità.
Il Datore di Lavoro diventa un vero supervisore della qualità: sceglie soggetti formatori legittimati, verifica presenze e interazione (soprattutto in videoconferenza sincrona – VCS), richiede prove di apprendimento e pianifica gli aggiornamenti.
Cosa fare subito: Adottare una checklist per ogni corso (obiettivi, programma, presenze con frequenza ≥ 90%; prova finale, attestati), verificare i requisiti dei docenti e archiviare nel Fascicolo del Corso (conservazione 10 anni).
Perché queste novità contano davvero
Il Datore di Lavoro è al centro del sistema prevenzionistico: integra la sorveglianza sanitaria con i rischi effettivi, si sottopone alla stessa disciplina formativa se usa attrezzature a rischio elevato e presidia l’efficacia della formazione sulla sicurezza. Insieme al Nuovo Accordo 2025, il quadro normativo è più chiaro, tracciabile e verificabile, a beneficio di lavoratori e organizzazione, con l’obiettivo ultimo di rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. statoregioni.it

FAQ
Il Datore di Lavoro deve nominare sempre il Medico Competente?
No: deve nominarlo quando la valutazione dei rischi lo richiede, oltre ai casi espressi dell’art. 41. È una scelta documentata nel DVR, condivisa con RSPP e MC.
Se il Datore di Lavoro usa un’attrezzatura che richiede abilitazione, deve fare il corso?
Sì. Chi usa l’attrezzatura rientra negli obblighi dell’art. 73: formazione e addestramento specifici, indipendentemente dal ruolo gerarchico.
Come si verifica l’efficacia della formazione dei lavoratori?
Si scelgono soggetti formatori legittimati, si garantiscono presenze tracciate (anche VCS con identificazione), si eseguono verifiche finali coerenti con gli obiettivi e si pianificano gli aggiornamenti previsti dall’Accordo 2025. Tutto confluisce nel Fascicolo del Corso (conservazione 10 anni).
Il Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 incide sugli obblighi del Datore di Lavoro?
Sì: definisce durate, contenuti minimi, modalità (aula, VCS, e-learning dove ammesso) e verifica finale dei corsi. Il Datore di Lavoro deve vigilare che i percorsi siano conformi e che gli aggiornamenti siano rispettati. statoregioni.it


