RSPP e ASPP: come sono strutturati formazione e aggiornamento
RSPP e ASPP svolgono funzioni centrali all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione e devono possedere capacità e requisiti professionali conformi all’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008. Il percorso formativo è articolato nei Moduli A e B per RSPP e ASPP, ai quali si aggiunge il Modulo C per chi svolge la funzione di RSPP.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, disciplina oggi anche questi percorsi, definendo struttura della formazione, aggiornamento periodico, modalità di erogazione, requisiti organizzativi e verifiche dell’apprendimento.
In questa guida analizziamo durata dei Moduli A, B e C, aggiornamento di RSPP e ASPP, formazione in presenza, videoconferenza sincrona ed e-learning, oltre ai principali compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Formazione RSPP e ASPP: Moduli A, B e C
La struttura di base della formazione resta articolata nei Moduli A, B e C, ma l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 definisce in modo puntuale contenuti, durata e specializzazioni applicabili ai diversi settori.
- Modulo A – 28 ore: costituisce il modulo di base per RSPP e ASPP e riguarda il quadro normativo, il sistema istituzionale della prevenzione, i soggetti del sistema di sicurezza e gli elementi fondamentali di organizzazione e gestione.
- Modulo B comune – 48 ore: approfondisce l’individuazione dei pericoli, la valutazione dei rischi e le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. È il modulo comune ai diversi settori produttivi.
- Modulo C – 24 ore: è previsto esclusivamente per chi deve svolgere la funzione di RSPP e approfondisce competenze organizzative, gestionali, relazionali e comunicative.
Per alcuni settori, il Modulo B comune deve essere integrato con specifici moduli di specializzazione:
- B-SP1 – Agricoltura, silvicoltura e zootecnia: 16 ore;
- B-SP2 – Pesca: 12 ore;
- B-SP3 – Costruzioni: 16 ore;
- B-SP4 – Sanità residenziale: 12 ore;
- B-SP5 – Chimico-petrolchimico: 16 ore.
Il Modulo B comune è propedeutico all’accesso ai moduli specialistici e, per i settori nei quali questi sono previsti, la formazione deve essere completata con il relativo percorso di specializzazione.
Durata e aggiornamento di RSPP e ASPP
L’aggiornamento di RSPP e ASPP deve essere effettuato con cadenza quinquennale.
Le ore minime complessive previste sono:
- RSPP: 40 ore ogni 5 anni
- ASPP: 20 ore ogni 5 anni
Il quinquennio decorre dalla data di conclusione del Modulo B comune. Le ore di aggiornamento non devono necessariamente essere svolte tutte insieme: possono essere distribuite nell’intero arco temporale dei cinque anni.
L’aggiornamento deve essere coerente con il ruolo effettivamente svolto e con l’evoluzione dei rischi, della normativa, dell’organizzazione del lavoro e delle misure di prevenzione e protezione.
Cosa succede se RSPP o ASPP non completano l’aggiornamento nei tempi previsti?
Per RSPP e ASPP l’aggiornamento non è un adempimento meramente formale: trascorso il quinquennio, per continuare a esercitare la funzione occorre poter dimostrare di aver svolto, nel quinquennio precedente all’affidamento dell’incarico, almeno il monte ore minimo previsto.
Se l’aggiornamento non è stato completato, la funzione non può essere esercitata fino al completamento delle ore mancanti.
L’Accordo precisa però che l’assenza della regolare frequenza ai corsi di aggiornamento, entro il limite di 10 anni, non fa venir meno il credito formativo maturato con il percorso abilitante. Una volta completato l’aggiornamento, anche se in ritardo, è possibile tornare a svolgere la funzione.
Modalità di erogazione: presenza, videoconferenza ed e-learning
Per la formazione di RSPP e ASPP, l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ammette modalità diverse a seconda del percorso.
La formazione in presenza è sempre consentita.
La videoconferenza sincrona (VCS) è equiparata alla presenza fisica per i moduli teorici, purché siano rispettati i requisiti organizzativi e tecnici previsti dall’Accordo. Devono essere garantiti, tra gli altri aspetti, identificazione dei partecipanti, tracciamento delle presenze, interazione con docente e tutor e svolgimento delle verifiche in modalità sincrona.
Per la formazione iniziale RSPP/ASPP, l’e-learning è consentito solo per il Modulo A. I Moduli B e C non possono quindi essere erogati integralmente in modalità e-learning asincrona.
Per l’aggiornamento di RSPP e ASPP, invece, l’Accordo consente tutte e tre le modalità: presenza fisica, videoconferenza sincrona ed e-learning, nel rispetto dei requisiti previsti per ciascuna modalità.
Per la partecipazione in videoconferenza sincrona il discente deve utilizzare un PC o un tablet. L’Accordo non consente l’utilizzo dello smartphone.

Qual è il ruolo dell’RSPP nel sistema di prevenzione?
L’RSPP è il responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e svolge una funzione di supporto tecnico e consulenziale al datore di lavoro nell’organizzazione della prevenzione aziendale.
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al Servizio di Prevenzione e Protezione, tra gli altri, i compiti di:
- individuare i fattori di rischio e contribuire alla valutazione dei rischi;
- individuare le misure di prevenzione e protezione e i relativi sistemi di controllo;
- elaborare, per quanto di competenza, le procedure di sicurezza;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza e alla riunione periodica prevista dall’articolo 35;
- fornire ai lavoratori le informazioni previste dall’articolo 36.
Il datore di lavoro effettua inoltre la valutazione dei rischi e redige il DVR in collaborazione con l’RSPP e con il medico competente, nei casi previsti. La responsabilità della valutazione dei rischi e dell’elaborazione del DVR resta però in capo al datore di lavoro, trattandosi di un obbligo non delegabile. Il Testo Unico aggiornato a gennaio 2026 conferma espressamente questa ripartizione di ruoli.
L’RSPP rappresenta quindi un riferimento tecnico importante per il sistema di prevenzione, ma non sostituisce il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti o gli altri soggetti ai quali la normativa attribuisce specifici obblighi e responsabilità.
Compiti e requisiti: articoli 32 e 33
L’articolo 32 disciplina capacità e requisiti professionali di RSPP e ASPP, mentre l’articolo 33 individua i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione.
La formazione e l’aggiornamento professionale servono quindi a mantenere adeguate le competenze necessarie per svolgere queste funzioni tecniche e di supporto in relazione all’evoluzione dei rischi, dell’organizzazione del lavoro e delle misure di prevenzione.
Come organizzare correttamente formazione e aggiornamento RSPP/ASPP
1) Pianificare l’aggiornamento nel quinquennio
Per RSPP e ASPP è opportuno programmare l’aggiornamento nel corso dell’intero quinquennio, distribuendo le attività formative in funzione dei fabbisogni professionali e dell’evoluzione della normativa, dei rischi, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro.
Una pianificazione periodica consente di evitare di concentrare tutto l’aggiornamento a ridosso della scadenza e di mantenere nel tempo competenze effettivamente coerenti con il ruolo svolto.
2) Gestire correttamente il fascicolo del corso
Per ogni corso di formazione o aggiornamento, il soggetto formatore deve predisporre il fascicolo del corso e conservarlo, in formato cartaceo o elettronico, per almeno 10 anni.
Il fascicolo comprende la documentazione prevista dall’Accordo, tra cui dati dei partecipanti, registro delle presenze, elenco dei docenti, progetto formativo, programma e verbale della verifica finale.
Esempi di contenuti utili per l’aggiornamento RSPP e ASPP
L’aggiornamento di RSPP e ASPP non dovrebbe limitarsi alla ripetizione degli argomenti già affrontati nei percorsi iniziali. Deve invece mantenere attuali le competenze rispetto all’evoluzione della normativa, dei rischi, delle tecnologie e dell’organizzazione del lavoro.
Tra i temi che possono essere utilmente approfonditi rientrano, ad esempio:
- novità normative e interpretative in materia di salute e sicurezza;
- evoluzione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione;
- analisi di infortuni, incidenti e near miss, con studio delle cause e delle misure correttive;
- gestione degli appalti e delle interferenze, con attenzione ai diversi obblighi documentali e organizzativi;
- organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza, procedure e monitoraggio delle misure adottate;
- comunicazione, informazione e formazione dei lavoratori;
- strumenti digitali applicati alla prevenzione, alla tracciabilità e al monitoraggio;
- approfondimenti coerenti con gli specifici rischi del settore o dell’attività in cui RSPP e ASPP operano.
La scelta dei contenuti dovrebbe quindi essere collegata ai fabbisogni reali di aggiornamento e al ruolo effettivamente svolto, evitando corsi generici o meramente ripetitivi.
Per aziende e professionisti è quindi opportuno monitorare con continuità le ore di aggiornamento svolte e non attendere la scadenza del quinquennio per verificare il mantenimento dei requisiti.
Per Edafos, la formazione di RSPP e ASPP non si esaurisce nel rispetto di ore e scadenze: deve mantenere nel tempo competenze tecniche, organizzative e relazionali realmente adeguate ai rischi e ai cambiamenti del lavoro.

FAQ
Qual è la differenza tra RSPP e ASPP?
L’RSPP è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, mentre l’ASPP è l’Addetto al Servizio. Entrambi operano nell’ambito del SPP e devono possedere i requisiti previsti dall’articolo 32 del D.Lgs. 81/2008. L’RSPP coordina il Servizio di Prevenzione e Protezione, mentre l’ASPP ne fa parte e svolge i compiti attribuiti nell’ambito dell’organizzazione del servizio.
Quali moduli deve frequentare un RSPP?
Il percorso formativo dell’RSPP comprende il Modulo A, il Modulo B comune e il Modulo C. Il Modulo A ha durata di 28 ore, il Modulo B comune di 48 ore e il Modulo C è riservato agli RSPP. Nei settori previsti devono inoltre essere frequentati gli specifici Moduli B di specializzazione.
Quali moduli deve frequentare un ASPP?
Per l’ASPP il percorso comprende il Modulo A e il Modulo B comune, oltre agli eventuali Moduli B di specializzazione richiesti dal settore di attività. Il Modulo C non è previsto per l’ASPP ed è riservato alla funzione di RSPP.
Ogni quanto devono aggiornarsi RSPP e ASPP?
L’aggiornamento è quinquennale e decorre dalla conclusione del Modulo B comune. Il monte ore minimo è di 40 ore per l’RSPP e 20 ore per l’ASPP e può essere distribuito nell’arco dei cinque anni.
Cosa succede se l’aggiornamento RSPP o ASPP non viene completato entro cinque anni?
La funzione non può essere esercitata fino al completamento dell’aggiornamento previsto. Entro il limite di 10 anni, tuttavia, il mancato aggiornamento non fa perdere il credito formativo acquisito con il percorso abilitante: completate le ore mancanti, è possibile tornare a svolgere la funzione.
I corsi RSPP e ASPP possono essere svolti in e-learning?
Solo in parte. Per la formazione iniziale RSPP/ASPP l’e-learning è consentito per il Modulo A, mentre per i Moduli B e C sono previste presenza fisica o videoconferenza sincrona. Per l’aggiornamento di RSPP e ASPP sono invece ammesse presenza, VCS ed e-learning nel rispetto dei requisiti dell’Accordo.
Quanta frequenza è necessaria per accedere alla verifica finale?
Per essere ammessi alla verifica finale è necessario frequentare almeno il 90% delle ore previste dal corso. In via generale, inoltre, il numero massimo è di 30 partecipanti per corso, limite che non si applica ai corsi erogati in modalità e-learning.
Per quanto tempo deve essere conservata la documentazione del corso RSPP/ASPP?
Il soggetto formatore deve predisporre e conservare il fascicolo del corso, in formato cartaceo o elettronico, per almeno 10 anni. Il fascicolo comprende, tra gli altri elementi, dati dei partecipanti, registro delle presenze, docenti, progetto formativo, programma e verbale della verifica finale.
Link Utili
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione – Ministero del Lavoro
Testo integrale dell’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – Ministero del Lavoro
FAQ ufficiali sull’Accordo Stato-Regioni 2025 – Ministero del Lavoro
D.Lgs. 81/2008 – Testo Unico salute e sicurezza, edizione gennaio 2026 – INL
Accordo 17 aprile 2025 – Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025


