Obblighi, requisiti dei locali e documenti da verificare nelle postazioni di controllo.
L’Interpello 3/2026 chiarisce come applicare le regole sui videoterminalisti e sui luoghi di lavoro nelle postazioni di controllo. Il caso esaminato riguarda l’uso di videoterminali e le caratteristiche dei locali in cui operano gli addetti.
La risposta richiama due verifiche utili anche per molte altre realtà aziendali: stabilire quando si applicano le disposizioni sui videoterminalisti e verificare quali requisiti deve rispettare il locale in cui si svolge l’attività.
Il chiarimento non fissa una misura speciale per le postazioni di controllo e non autorizza automaticamente l’uso di ambienti più bassi o più piccoli. La valutazione deve considerare la mansione effettiva, la destinazione del locale e le condizioni previste dal D.Lgs. 81/2008.
Per capire come si inserisce questo chiarimento nel quadro generale, leggi anche l’approfondimento sugli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro.

Quali questioni affronta l’Interpello 3/2026?
Il quesito riguardava l’inquadramento degli agenti di stazione che utilizzano videoterminali. In caso affermativo, si chiedeva se fossero applicabili anche le disposizioni relative alle pause e alla sorveglianza sanitaria. Il quesito chiedeva inoltre quali requisiti dovessero rispettare i locali utilizzati come postazioni di controllo, con particolare riferimento ad altezza, cubatura e superficie.
Il secondo aspetto riguardava i banchi di lavoro collocati nei mezzanini delle stazioni. Il quesito chiedeva se questi locali dovessero rispettare i requisiti dell’Allegato IV del Testo Unico, con particolare riferimento ad altezza, cubatura e superficie, e quale altezza potesse essere considerata accettabile per quel tipo di attività.
La Commissione non ha valutato la conformità dei singoli locali della metropolitana. L’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 le attribuisce il compito di chiarire questioni generali sull’applicazione delle norme, non di decidere una specifica situazione aziendale. La risposta, quindi, non sostituisce la verifica del singolo ambiente.
Quando si applicano le regole sui videoterminalisti?
L’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore videoterminalista chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Quando ricorrono questi presupposti, le disposizioni del Titolo VII si applicano indipendentemente dall’attività svolta e dalla natura delle immagini visualizzate. Può quindi rilevare anche l’uso di monitor che mostrano immagini di sorveglianza o informazioni operative: occorre valutare come e per quanto tempo il lavoratore utilizza effettivamente il videoterminale.
La verifica va fatta sulla mansione concreta e sull’organizzazione settimanale del lavoro, non soltanto sul nome della qualifica. Un addetto che alterna attività allo sportello, controlli in presenza e uso dello schermo può avere tempi di esposizione diversi da chi lavora stabilmente alla postazione.
Il mancato raggiungimento delle 20 ore non elimina la valutazione generale dei rischi della mansione e del posto di lavoro: la soglia serve a individuare l’applicazione della disciplina specifica sui videoterminalisti.

Quali pause e visite mediche sono previste per i videoterminalisti?
L’articolo 175 riconosce al lavoratore il diritto a un’interruzione dell’attività mediante pause o cambiamento di mansione. Le modalità sono stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale; in assenza di una disposizione contrattuale, spetta una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le interruzioni non possono essere cumulate all’inizio o alla fine dell’orario di lavoro e la pausa è parte integrante dell’orario.
Per i lavoratori videoterminalisti si applica anche la sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 176, con particolare attenzione ai rischi per la vista e gli occhi e a quelli per l’apparato muscolo-scheletrico. Salvo diversa frequenza stabilita dal medico competente per casi particolari, le visite di controllo sono quinquennali; diventano biennali per chi ha compiuto 50 anni e per chi è giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni.
Per gli obblighi sanitari e organizzativi collegati all’uso del videoterminale, consulta anche la guida Edafos sulla sorveglianza sanitaria per videoterminalisti.
Quali requisiti devono rispettare i locali?
L’articolo 62 considera luoghi di lavoro quelli destinati a ospitare posti di lavoro all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, oltre agli altri luoghi aziendali accessibili al lavoratore durante la propria attività. L’articolo 63 stabilisce che devono essere conformi ai requisiti dell’Allegato IV.
Nel caso delle postazioni di controllo, la verifica non si limita alla presenza del videoterminale. Riguarda anche le caratteristiche del locale e le condizioni in cui si svolge il lavoro: altezza, cubatura e superficie, ma anche aerazione, illuminazione e microclima.
L’Allegato IV prevede soglie dimensionali che vanno lette tenendo conto del loro campo di applicazione. Per i locali chiusi destinati al lavoro nelle aziende industriali con più di cinque lavoratori e, in ogni caso, nelle aziende in cui si svolgono lavorazioni che comportano sorveglianza sanitaria, il punto 1.2.1 indica:
- altezza netta non inferiore a 3 metri;
- cubatura non inferiore a 10 metri cubi per lavoratore;
- superficie di almeno 2 metri quadrati per ogni lavoratore presente nell’ambiente.
I valori di cubatura e superficie sono lordi: ai fini del calcolo non si sottraggono mobili, macchine e impianti fissi. Lo spazio deve, inoltre, permettere al lavoratore di muoversi normalmente in relazione all’attività da svolgere.
Questi valori non vanno applicati senza distinguere la destinazione del locale e le condizioni previste dalla norma. In particolare, per i locali destinati a uffici e per quelli delle aziende commerciali, il punto 1.2.5 dell’Allegato IV stabilisce che i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente.
Per gli uffici, quindi, non si deve applicare automaticamente il limite dei 3 metri né presumere che 2,70 metri siano validi in ogni Comune. Il riferimento è la normativa urbanistica applicabile al singolo locale, che va verificata in base alla sua ubicazione e destinazione.
Quando è possibile una deroga o una misura alternativa?
Il punto 1.2.4 dell’Allegato IV prevede che, quando lo richiedono necessità tecniche aziendali, l’organo di vigilanza territorialmente competente possa consentire altezze minime inferiori e prescrivere adeguati mezzi di ventilazione. Non è una deroga automatica: deve essere valutata dall’organo competente nel caso previsto dalla disposizione.
L’articolo 63, comma 5, disciplina inoltre l’ipotesi in cui vincoli urbanistici o architettonici ostacolino il rispetto dei requisiti dell’Allegato IV. In quel caso il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza, adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
Quindi, sono due riferimenti distinti, da non confondere con una generica facoltà aziendale di ridurre l’altezza o lo spazio disponibile. In entrambi i casi occorre verificare i presupposti e seguire la procedura prevista. La Commissione, nell’Interpello 3/2026, non individua una nuova misura “accettabile” valida per i locali di controllo: rimanda alle regole applicabili e alla valutazione dell’organo competente.
Come applicare il chiarimento a una postazione di controllo?
Si consideri un addetto che lavora in una sala operativa con più schermi. La prima verifica riguarda il tempo effettivo di utilizzo del videoterminale, al netto delle interruzioni previste. Se l’uso è sistematico o abituale e raggiunge la soglia settimanale prevista, il lavoratore rientra nella definizione dell’articolo 173 e si applicano le disposizioni pertinenti del Titolo VII.
Separatamente, va verificato il locale. Occorre accertare se sia un ufficio, un ambiente di lavoro con altra destinazione o un locale per cui ricorrano condizioni specifiche. La qualificazione del locale incide sui requisiti dimensionali applicabili, in particolare sull’altezza prevista dalla disciplina urbanistica per uffici e locali commerciali.
La natura particolare dell’attività o la necessità di mantenere una postazione in un determinato punto non bastano, da sole, a dimostrare che il locale sia conforme o che possa beneficiare di una deroga. Se vi sono vincoli o necessità tecniche, l’azienda deve verificare quale procedura sia applicabile e coinvolgere l’organo competente.

Quali documenti e dati è utile controllare?
L’Interpello non introduce un nuovo modulo né una lista documentale standard. Per rendere verificabile la valutazione, l’azienda può però raccogliere e mantenere coerenti le informazioni che dimostrano come ha analizzato la mansione e il locale.
Sono utili:
- la descrizione delle attività e dell’organizzazione dei turni;
- il criterio usato per stimare il tempo settimanale di utilizzo dei videoterminali e le relative interruzioni;
- la valutazione dei rischi collegati alla postazione e all’ambiente di lavoro;
- la destinazione del locale, le misure di altezza, superficie e cubatura e il numero di lavoratori che vi operano;
- la documentazione tecnica e urbanistica pertinente alla destinazione del locale;
- gli esiti delle verifiche su aerazione, illuminazione e microclima;
- l’eventuale documentazione relativa a necessità tecniche, vincoli, autorizzazioni o misure alternative.
Queste informazioni non devono necessariamente confluire in un documento separato con un titolo prestabilito. Devono però essere coerenti con il DVR e con l’assetto reale dell’attività. Se cambiano il numero delle persone presenti, la destinazione del locale, la mansione o l’organizzazione dei turni, è opportuno riesaminare la valutazione.
Chi risponde della conformità e quali sanzioni possono applicarsi?
Il datore di lavoro deve assicurare che i luoghi di lavoro rispettino i requisiti applicabili e che la valutazione dei rischi rappresenti l’attività effettiva. Anche il dirigente può essere coinvolto nei limiti dei poteri e delle attribuzioni che gli competono.
La violazione degli obblighi dell’articolo 64, comma 1, in combinato disposto con l’articolo 68 del D.Lgs. 81/2008, è sanzionata nei confronti del datore di lavoro e del dirigente. Il Testo Unico aggiornato a gennaio 2026 prevede, per questa violazione, l’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro. Gli importi e la qualificazione della violazione vanno comunque verificati in base al caso concreto e al testo normativo vigente al momento dell’accertamento.
L’Interpello non comporta automaticamente una sanzione per le aziende che hanno postazioni di controllo. Sono la situazione concreta, la destinazione del locale, i requisiti effettivi e l’eventuale presenza delle condizioni per una deroga o per misure alternative a determinare la valutazione dell’organo di vigilanza.
Errori da evitare
Un primo errore è classificare il lavoratore solo in base alla mansione scritta nell’organigramma, senza verificare quanto utilizza davvero il videoterminale. Un secondo è ritenere che il Titolo VII si applichi soltanto a chi lavora in ufficio o, al contrario, che ogni persona che guarda uno schermo per qualche ora sia automaticamente videoterminalista.
È altrettanto rischioso applicare sempre e comunque il limite di 3 metri senza verificare se il locale sia destinato a ufficio o ad attività commerciale e quale normativa urbanistica sia pertinente. All’opposto, la destinazione a ufficio non deve diventare un modo per ignorare gli altri requisiti dell’Allegato IV.
Infine, la presenza di vincoli architettonici o di esigenze operative non costituisce, da sola, un’autorizzazione. L’azienda deve verificare le condizioni previste dalla legge e seguire il percorso autorizzativo quando necessario.
Dalla norma alla pratica
L’Interpello 3/2026 chiarisce che la valutazione dei videoterminalisti dipende dall’uso effettivo dello schermo e che anche i locali delle postazioni di controllo devono essere considerati secondo la disciplina sui luoghi di lavoro. Non fissa un’altezza speciale e non sostituisce la verifica tecnica e documentale dell’ambiente.
Per l’azienda, il percorso è concreto: descrivere la mansione, verificare le ore di utilizzo del videoterminale, identificare la destinazione del locale, controllare i requisiti applicabili e documentare eventuali autorizzazioni o misure alternative. È questo collegamento tra attività reale, ambiente e valutazione dei rischi a rendere applicabile il chiarimento.
Non raccontiamo la sicurezza sul lavoro. Aiutiamo le aziende a metterla in pratica ogni giorno.

FAQ
L’Interpello 3/2026 stabilisce che tutti gli agenti di stazione sono videoterminalisti?
No. La risposta richiama la definizione dell’articolo 173: occorre verificare se l’uso del videoterminale sia sistematico o abituale e raggiunga 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste.
Il limite di altezza di 3 metri vale per ogni locale di lavoro?
Non in modo indistinto. Il punto 1.2.1 dell’Allegato IV prevede il limite per i locali e le aziende individuati dalla disposizione. Per gli uffici e i locali delle aziende commerciali, il punto 1.2.5 rinvia alla normativa urbanistica vigente.
Un locale più basso può essere utilizzato perché l’attività lo richiede?
Non automaticamente. Il punto 1.2.4 contempla il possibile assenso dell’organo di vigilanza in presenza di necessità tecniche aziendali. L’articolo 63, comma 5, disciplina invece il caso di vincoli urbanistici o architettonici e richiede autorizzazione e misure alternative equivalenti.
L’Interpello indica quali documenti deve conservare l’azienda?
No. Non introduce un elenco documentale o un modulo. È comunque utile rendere tracciabili la valutazione della mansione, il calcolo dell’uso del videoterminale, le caratteristiche del locale e le eventuali autorizzazioni o misure alternative.


