Dalla soglia delle 20 ore alle visite preventive e periodiche: cosa devono organizzare datore di lavoro e medico competente.
La sorveglianza sanitaria per videoterminalisti diventa obbligatoria quando il lavoratore utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa. Non basta, quindi, che in ufficio sia presente un computer: occorre verificare il tempo effettivo di utilizzo e il modo in cui la mansione viene svolta.
Quando la soglia viene raggiunta, il datore di lavoro deve assicurare la valutazione dei rischi, nominare il medico competente se non è già presente e sottoporre il lavoratore alla sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008. La gestione non si esaurisce nella visita: devono essere coordinati DVR, mansioni, protocollo sanitario, giudizi di idoneità, organizzazione delle pause e caratteristiche della postazione.
L’errore più comune è trattare tutti gli impiegati allo stesso modo. Un addetto amministrativo può usare il computer per quasi tutto l’orario; un commerciale può utilizzarlo solo per preventivi ed e-mail; un lavoratore part-time può superare o non raggiungere la soglia a seconda della distribuzione reale delle attività. Il nome della mansione non decide l’obbligo: contano l’attività concreta e le ore effettive.

Quando programmare la visita
La visita medica è richiesta per chi rientra nella definizione normativa di lavoratore videoterminalista: utilizzo sistematico o abituale del VDT per 20 ore settimanali, al netto delle interruzioni. La visita periodica è normalmente quinquennale; diventa biennale per chi ha compiuto 50 anni e per chi è stato giudicato idoneo con prescrizioni o limitazioni, salvo una diversa periodicità stabilita dal medico competente.
Chi è considerato videoterminalista secondo il D.Lgs. 81/2008?
L’articolo 173 del D.Lgs. 81/2008 considera lavoratore videoterminalista chi utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
La definizione contiene tre elementi che devono essere letti insieme:
- l’utilizzo deve riguardare un’attrezzatura munita di schermo, indipendentemente dalla tecnologia di visualizzazione;
- l’attività deve essere sistematica o abituale, quindi stabilmente inserita nella mansione e non meramente occasionale;
- il tempo di utilizzo deve raggiungere 20 ore nella settimana, sottraendo le interruzioni previste per il lavoro al videoterminale.
La presenza del computer sulla scrivania non dimostra da sola il superamento della soglia. Allo stesso modo, non è corretto escludere un lavoratore soltanto perché alterna più programmi, usa due monitor o passa dal computer fisso al portatile: ciò che conta è il tempo complessivamente dedicato all’attività al videoterminale.
Come si calcolano le 20 ore settimanali?
Il calcolo deve rappresentare il lavoro reale. Il datore di lavoro dovrebbe partire dall’analisi della mansione, osservare le attività svolte durante la settimana e distinguere il tempo davanti allo schermo dalle attività che interrompono effettivamente l’applicazione al videoterminale.
| Caso | Attività | Valutazione |
| Impiegato full-time | PC utilizzato stabilmente per circa 6 ore al giorno | Soglia normalmente superata |
| Part-time di 4 ore | Quasi tutto il turno svolto al computer per 5 giorni | Verificare le interruzioni: la soglia può essere raggiunta |
| Commerciale | PC per e-mail e preventivi, con molte ore fuori sede | Non automatico: misurare il tempo effettivo |
| Mansione mista | Alternanza tra sportello, archivio, telefono e PC | Somma dei periodi effettivi al VDT |
| Smart working | Attività digitale svolta da casa e in sede | Considerare il tempo complessivo della mansione |
Non è necessario che le 20 ore siano continuative o distribuite in modo identico ogni giorno. È invece necessario che l’uso sia sistematico o abituale. Per mansioni con carichi variabili è utile definire un criterio prudente, documentarlo nel DVR e aggiornarlo quando cambiano orari, compiti o strumenti.
Anche sotto le 20 ore il rischio non scompare. La soglia individua il lavoratore al quale si applica la disciplina specifica dei videoterminalisti e la relativa sorveglianza sanitaria; il datore di lavoro resta comunque tenuto a valutare tutti i rischi presenti, comprese eventuali criticità ergonomiche, organizzative o ambientali.
Quando è obbligatoria la visita medica per i videoterminalisti?
La visita è obbligatoria quando il lavoratore rientra nella definizione dell’articolo 173. La sorveglianza sanitaria prevista dall’articolo 176 è effettuata secondo i principi dell’articolo 41 e riguarda in particolare i rischi per la vista e gli occhi e quelli per l’apparato muscolo-scheletrico.
Prima dell’adibizione alla mansione deve essere verificata l’idoneità. Questo passaggio si collega alla disciplina generale della visita medica preventiva: il controllo non deve essere disposto indistintamente per ogni assunzione, ma deve essere collegato alla mansione e ai rischi per i quali la sorveglianza sanitaria è prevista.
Se un’impresa che operava senza lavoratori inserisce il primo impiegato addetto stabilmente al computer, non può attendere che trascorrano alcune settimane per capire se servirà la visita. Deve analizzare preventivamente la mansione, aggiornare l’organizzazione della prevenzione e coordinare gli adempimenti descritti nella guida sul DVR senza dipendenti con quelli previsti per il nuovo assunto.
Ogni quanto deve essere effettuata la visita medica?
L’articolo 176 stabilisce una periodicità specifica. Il medico competente può adottare una frequenza diversa nei casi particolari che lo richiedano, ma la regola generale è la seguente.
| Lavoratore | Condizione | Periodicità |
| Lavoratore che non ha compiuto 50 anni | Idoneità senza prescrizioni o limitazioni | Ogni 5 anni |
| Lavoratore che ha compiuto 50 anni | Indipendentemente dall’esito pienamente idoneo | Ogni 2 anni |
| Idoneo con prescrizioni o limitazioni | A qualsiasi età | Ogni 2 anni |
| Caso particolare | Condizioni che richiedono maggiore attenzione | Periodicità stabilita dal medico competente |
| Inidoneità temporanea | Necessità di rivalutazione | Termine fissato dal medico competente |
La periodicità biennale scatta a 50 anni
La norma si applica a chi ha compiuto il cinquantesimo anno di età. È quindi più preciso scrivere “da 50 anni” o “ha compiuto 50 anni”, non “oltre i 50 anni”.

Cosa controlla il medico competente?
La sorveglianza sanitaria non è una visita generica. Gli accertamenti devono essere collegati ai rischi della mansione e al protocollo sanitario predisposto dal medico competente.
Nel caso dei videoterminalisti, l’attenzione riguarda soprattutto:
- vista e occhi, con riferimento a eventuali difficoltà che possono interferire con l’attività al VDT;
- apparato muscolo-scheletrico, postura, rachide, arti superiori e disturbi riferibili alla postazione;
- compatibilità tra condizioni del lavoratore e attività effettivamente assegnata;
- eventuale necessità di accertamenti specialistici;
- prescrizioni o limitazioni da tradurre in misure organizzative concrete.
Al termine degli accertamenti il medico esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro riceve il giudizio, non la diagnosi. Se sono previste prescrizioni o limitazioni, deve adattare l’organizzazione, la postazione o i compiti senza chiedere informazioni sanitarie ulteriori rispetto a quelle necessarie.
Quando serve la visita oculistica?
La visita del medico competente e la visita oculistica non coincidono. L’articolo 176 prevede che il lavoratore venga sottoposto a esami specialistici qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità. Non è quindi corretto programmare automaticamente una visita oculistica identica per tutti, né escluderla a priori quando emergono disturbi o difficoltà visive pertinenti.
Il lavoratore può inoltre essere sottoposto a una visita di controllo quando ne faccia richiesta e il medico competente ritenga che la richiesta sia correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute suscettibili di peggioramento a causa dell’attività svolta.
Il datore di lavoro deve pagare gli occhiali?
Non tutti gli occhiali utilizzati da un lavoratore al computer sono automaticamente a carico dell’azienda. La disciplina riguarda i dispositivi speciali di correzione visiva necessari per l’attività al videoterminale quando i normali dispositivi di correzione non risultano adeguati.
La Corte di giustizia dell’Unione europea, nella sentenza C-392/21 del 22 dicembre 2022, ha chiarito che i dispositivi speciali possono comprendere anche occhiali da vista quando servono specificamente a correggere o prevenire disturbi visivi connessi al lavoro su attrezzature munite di schermo. L’obbligo può essere adempiuto fornendo direttamente il dispositivo oppure rimborsando le spese necessarie, ma non attraverso un’indennità salariale generale.
Occhiali e dispositivi speciali di correzione
Non basta presentare una normale prescrizione di occhiali. Occorre un percorso coerente con la sorveglianza sanitaria e una valutazione che colleghi il dispositivo speciale alle esigenze dell’attività al videoterminale.
Pause al videoterminale e sorveglianza sanitaria sono la stessa cosa?
No. Le pause sono una misura organizzativa; la sorveglianza sanitaria è un controllo sanitario collegato ai rischi professionali. Entrambe fanno parte della prevenzione, ma rispondono a obblighi diversi.
Il lavoratore addetto al videoterminale ha diritto a un’interruzione dell’attività mediante pause oppure cambiamento di attività. Le modalità possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. In assenza di una disciplina applicabile, l’articolo 175 riconosce una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
La pausa è considerata parte integrante dell’orario di lavoro, non può essere sostituita con una riduzione dell’orario né accumulata all’inizio o alla fine del turno. Le interruzioni devono essere organizzate in modo concreto: una telefonata gestita continuando a guardare lo stesso schermo non rappresenta necessariamente un’effettiva interruzione dell’applicazione al VDT.
DVR e sorveglianza sanitaria per videoterminalisti: cosa verificare
Il punto di partenza è il DVR. La guida sul DVR 2026 ricorda che il documento deve descrivere l’azienda reale e deve essere rielaborato quando cambiano mansioni, organizzazione, attrezzature o condizioni di esposizione e quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità.
Per i videoterminali il DVR dovrebbe indicare almeno:
- mansioni che comportano utilizzo sistematico o abituale del VDT;
- criterio utilizzato per stimare le ore settimanali;
- numero e tipologia delle postazioni;
- rischi per vista e occhi, postura e apparato muscolo-scheletrico, affaticamento fisico e mentale;
- misure ergonomiche e ambientali adottate;
- organizzazione delle interruzioni e alternanza dei compiti;
- lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria e collegamento con il protocollo sanitario;
- modalità di riesame quando cambiano postazioni, strumenti, orari o modalità di lavoro.
Il futuro approfondimento EDAFOS dedicato ai videoterminali nel DVR potrà sviluppare la valutazione tecnica di schermo, tastiera, piano di lavoro, seduta, illuminazione, riflessi, microclima e organizzazione. In questa guida sanitaria è sufficiente chiarire che la sorveglianza non può essere programmata sulla base di un elenco astratto di impiegati: deve derivare da una valutazione coerente delle mansioni.
Cosa cambia per smart working, portatili e mansioni ibride?
Il luogo in cui viene svolta la prestazione non elimina l’obbligo. Se il lavoratore utilizza sistematicamente o abitualmente un videoterminale per almeno 20 ore settimanali, il fatto che parte dell’attività sia resa da remoto non lo sottrae automaticamente alla tutela prevista.
Per i sistemi portatili la normativa esclude quelli non utilizzati in modo prolungato in un posto di lavoro. Un computer portatile usato sporadicamente durante trasferte è diverso da un portatile utilizzato ogni giorno per ore su una postazione stabile. Anche tablet e altri dispositivi devono essere esaminati in relazione all’uso concreto, alla durata e alla configurazione della postazione.
Nelle mansioni ibride bisogna sommare il tempo effettivo trascorso al VDT nelle diverse modalità di lavoro. Il conteggio non riparte da zero quando il lavoratore passa dalla sede all’abitazione o da un computer fisso a un dispositivo portatile.

Procedura operativa per l’azienda
Per gestire correttamente la sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti, l’azienda può seguire questa sequenza.
- Descrivere le mansioni effettive e individuare chi utilizza abitualmente attrezzature munite di schermo.
- Stimare e documentare le ore settimanali di utilizzo, deducendo le interruzioni previste.
- Aggiornare la valutazione dei rischi e classificare correttamente le mansioni interessate.
- Nominare il medico competente quando la sorveglianza sanitaria è necessaria e trasmettergli le informazioni sui rischi e sull’organizzazione.
- Far effettuare la visita preventiva prima dell’adibizione effettiva alla mansione soggetta a sorveglianza sanitaria.
- Programmare le visite periodiche applicando la periodicità corretta e le eventuali indicazioni del medico competente.
- Ricevere e applicare i giudizi di idoneità, adattando la postazione o l’attività in presenza di prescrizioni o limitazioni.
- Riesaminare DVR e protocollo quando cambiano ore, mansioni, strumenti, postazioni o modalità organizzative.
Quali documenti deve controllare il datore di lavoro?
In caso di verifica, non basta dimostrare che le visite sono state prenotate. Deve emergere un sistema coerente e tracciabile.
- DVR aggiornato con mansioni e criteri di esposizione al videoterminale;
- nomina del medico competente, quando dovuta;
- protocollo sanitario coerente con i rischi;
- elenco organizzativo dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
- scadenziario delle visite;
- giudizi di idoneità alla mansione specifica;
- evidenza dell’applicazione di prescrizioni o limitazioni;
- informazione e formazione dei lavoratori;
- verifiche sulle postazioni e sulle modalità di interruzione dell’attività.
La documentazione sanitaria riservata resta nella sfera del medico competente.
La cartella sanitaria e di rischio non deve essere confusa con il fascicolo amministrativo del dipendente: il datore di lavoro gestisce il giudizio di idoneità e le conseguenze organizzative, non diagnosi e referti.
Quando occorre rivalutare la posizione del lavoratore?
La classificazione non deve restare immutata per anni. Va riesaminata quando il lavoratore passa a un’attività con maggiore o minore uso del videoterminale, quando cambiano orario e distribuzione dei compiti, quando viene introdotto stabilmente il lavoro da remoto o quando una nuova organizzazione modifica il tempo trascorso davanti allo schermo.
Se il cambiamento costituisce una vera modifica della mansione, occorre verificare anche gli adempimenti descritti nella guida sulla visita medica per cambio mansione. Se invece il lavoratore rientra dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, si applica la procedura aggiornata illustrata nell’articolo sulla visita medica dopo 60 giorni.
Errori frequenti nella gestione dei videoterminalisti
- sottoporre automaticamente a visita ogni impiegato senza verificare mansione e ore effettive;
- considerare videoterminalista soltanto chi utilizza un computer fisso;
- calcolare esclusivamente le ore trascorse nella sede aziendale, ignorando il lavoro da remoto;
- confondere la pausa con qualsiasi attività svolta restando davanti allo schermo;
- scrivere che la visita biennale riguarda soltanto chi ha più di 50 anni, escludendo chi li ha appena compiuti;
- dimenticare che la periodicità biennale riguarda anche gli idonei con prescrizioni o limitazioni;
- programmare visite e accertamenti senza collegarli al protocollo sanitario;
- ricevere un giudizio con prescrizioni e non modificare concretamente postazione o organizzazione;
- conservare in azienda diagnosi e referti che devono restare riservati;
- non aggiornare DVR e classificazione quando aumentano stabilmente le ore al videoterminale.
Checklist: l’azienda è in regola sulla sorveglianza sanitaria per videoterminalisti?
- ☐ Le mansioni con uso di videoterminali sono descritte nel DVR?
- ☐ È stato definito come calcolare le 20 ore settimanali?
- ☐ Sono considerate anche le attività svolte da remoto?
- ☐ I lavoratori interessati hanno un giudizio di idoneità valido?
- ☐ Le visite sono programmate con periodicità quinquennale o biennale corretta?
- ☐ Il medico competente ha indicato eventuali periodicità diverse?
- ☐ Le prescrizioni o limitazioni sono state applicate?
- ☐ Le pause o i cambi di attività sono organizzati e realmente fruibili?
- ☐ Le postazioni sono coerenti con i requisiti ergonomici?
- ☐ DVR, protocollo sanitario e scadenziario raccontano la stessa organizzazione?
Dalla norma alla pratica
La sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti non si gestisce contando i computer presenti in azienda e non può essere ridotta a un appuntamento periodico. Occorre partire dalle mansioni reali, calcolare correttamente il tempo di utilizzo, collegare DVR e protocollo sanitario e applicare concretamente i giudizi del medico competente.
La domanda utile non è soltanto “quante ore lavora l’impiegato?”, ma “per quante ore svolge in modo sistematico o abituale attività al videoterminale, al netto delle interruzioni?”. Da questa risposta dipendono sorveglianza sanitaria, periodicità delle visite e organizzazione della prevenzione.
Una visita programmata correttamente tutela il lavoratore; un DVR coerente e una procedura documentata tutelano anche l’azienda.

FAQ
Quante ore al computer fanno scattare la sorveglianza sanitaria?
La soglia è di 20 ore settimanali di utilizzo sistematico o abituale del videoterminale, dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175 del D.Lgs. 81/2008.
La visita periodica dei videoterminalisti si fa ogni due o ogni cinque anni?
Di norma ogni cinque anni. È biennale per chi ha compiuto 50 anni e per i lavoratori giudicati idonei con prescrizioni o limitazioni, salvo una periodicità diversa stabilita dal medico competente.
La visita biennale scatta dal compimento dei 50 anni?
Sì. La norma fa riferimento ai lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; non occorre attendere il cinquantunesimo compleanno.
Le pause si sottraggono dal calcolo delle 20 ore?
Sì. L’articolo 173 richiede che dal tempo settimanale siano dedotte le interruzioni previste dall’articolo 175.
Chi lavora in smart working deve fare la visita?
Sì, se l’utilizzo complessivo del videoterminale è sistematico o abituale e raggiunge la soglia prevista. Il lavoro da remoto non azzera il tempo di esposizione.
Un portatile è escluso dalla normativa sui videoterminali?
Non automaticamente. L’esclusione riguarda i sistemi portatili non utilizzati in modo prolungato in un posto di lavoro. Un portatile usato stabilmente per ore deve essere valutato in base all’utilizzo concreto.
Il lavoratore può chiedere una visita prima della scadenza?
Può presentare richiesta quando ritiene che i disturbi siano collegati ai rischi professionali o possano peggiorare a causa dell’attività. Spetta al medico competente valutarne la pertinenza.
L’azienda deve pagare qualsiasi paio di occhiali?
No. La disciplina riguarda i dispositivi speciali di correzione necessari per l’attività al videoterminale quando i normali dispositivi non sono adeguati. La necessità deve emergere dal percorso sanitario pertinente.
Link Utili
Lgs. 81/2008 – Testo coordinato, edizione gennaio 2026
Corte di Giustizia UE, causa C-392/21, 22 dicembre 2022


