Non basta non avere dipendenti per escludere l’obbligo: soci lavoratori, tirocinanti e collaboratori possono far scattare la valutazione dei rischi.
Il DVR senza dipendenti è sempre obbligatorio? No, ma l’assenza di personale assunto non basta, da sola, a escludere l’obbligo.
Ditta individuale, soci lavoratori, imprese familiari, tirocinanti, collaboratori e volontari: come capire se l’obbligo scatta anche senza personale subordinato.
Ai fini della sicurezza sul lavoro, infatti, bisogna verificare chi svolge concretamente un’attività nell’organizzazione. Soci lavoratori, tirocinanti e determinate categorie di collaboratori possono rientrare nella definizione di lavoratore anche se non risultano dipendenti nel senso tradizionale del termine.
Il problema, quindi, non si risolve controllando esclusivamente buste paga e contratti di lavoro. Occorre ricostruire l’organizzazione reale, individuare chi esercita i poteri decisionali e di spesa e verificare se siano presenti lavoratori o soggetti equiparati.

DVR senza dipendenti: è sempre obbligatorio?
In linea generale, il DVR è obbligatorio quando esiste un datore di lavoro che organizza l’attività di almeno un lavoratore, compresi i soggetti che la normativa equipara ai lavoratori.
L’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008 adotta una definizione ampia: è lavoratore chi svolge un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, indipendentemente dal tipo di contratto, con o senza retribuzione e anche al solo scopo di apprendere un mestiere o una professione.
Di conseguenza:
- il titolare di una ditta individuale che lavora completamente da solo, di norma, non deve redigere il DVR;
- l’assenza di dipendenti non esclude l’obbligo se sono presenti soci lavoratori, tirocinanti o altri soggetti equiparati;
- la forma giuridica e la visura camerale non sono sufficienti per decidere;
- devono essere analizzati i ruoli, i poteri esercitati e le modalità effettive di svolgimento dell’attività.
La valutazione dei rischi e la redazione del documento costituiscono un obbligo non delegabile del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Le quattro domande iniziali
Prima di concludere che il DVR non sia necessario, bisogna chiedersi:
- Chi svolge concretamente un’attività nell’organizzazione?
- Sono presenti soci operativi, tirocinanti o collaboratori?
- Chi impartisce direttive e dispone delle risorse economiche?
- Esistono disposizioni speciali legate al settore, ai cantieri o alle attività affidate?
Perché contano i lavoratori e non soltanto i dipendenti?
Nel linguaggio comune, per dipendente si intende una persona assunta mediante un contratto di lavoro subordinato. Il D.Lgs. 81/2008 utilizza invece un concetto più esteso e funzionale.
Ciò che conta è la presenza di una persona inserita nell’organizzazione di un altro soggetto, che ne determina o condiziona l’attività. La retribuzione e il nome attribuito al contratto non sono elementi decisivi.
La norma considera espressamente lavoratori o soggetti equiparati, tra gli altri:
- i soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto;
- i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento;
- gli studenti, durante l’effettivo utilizzo di laboratori, attrezzature, agenti o videoterminali;
- chi svolge attività nell’organizzazione anche senza retribuzione;
- ulteriori soggetti individuati dalle disposizioni speciali del decreto.
Il datore di lavoro, a sua volta, non è necessariamente chi possiede formalmente l’impresa. È la persona che ha la responsabilità dell’organizzazione o dell’unità produttiva perché esercita i poteri decisionali e di spesa.
Chi è considerato lavoratore anche senza un contratto subordinato?
Soci lavoratori
Il socio che presta concretamente la propria attività per conto della società è equiparato al lavoratore.
Una società senza dipendenti ma con più soci operativi non può quindi escludere automaticamente il DVR. Occorre individuare chi esercita i poteri propri del datore di lavoro e valutare i rischi ai quali sono esposti i soci.
Non è invece sufficiente la semplice titolarità di quote. Un socio esclusivamente finanziatore, che non svolge alcuna attività per la società, non diventa lavoratore per il solo fatto di partecipare al capitale.
Socio unico e amministratore unico
La situazione del socio unico che è anche amministratore e unico soggetto operativo richiede un esame specifico.
La legge equipara il socio lavoratore al lavoratore, ma impone anche di individuare un datore di lavoro dotato di effettivi poteri organizzativi, decisionali e di spesa. Quando tutti questi ruoli coincidono nella stessa persona, non è prudente formulare una risposta automatica basata esclusivamente sulla forma societaria.
Il socio unico non si valuta con una formula standard
La dicitura “società senza dipendenti” non risolve il problema. Devono essere verificati:
- statuto e assetto societario;
- cariche ricoperte;
- attività concretamente svolte;
- esistenza di direttive e vincoli organizzativi;
- autonomia operativa;
- effettivo esercizio dei poteri decisionali e di spesa.
La conclusione deve essere motivata e riferita all’organizzazione reale. In presenza di dubbi è opportuno richiedere una valutazione professionale prima di escludere l’obbligo o di inserire altre persone nell’organizzazione.

Tirocinanti e stagisti
Il beneficiario di un tirocinio formativo o di orientamento è espressamente equiparato al lavoratore.
L’assenza di retribuzione non modifica questa qualificazione. Se una ditta individuale o uno studio professionale che operava senza lavoratori accoglie un tirocinante, deve organizzare la prevenzione tenendo conto dei rischi ai quali il tirocinante sarà esposto.
L’Interpello n. 4/2018 ha affrontato anche il caso dei tirocini svolti presso lavoratori autonomi, richiamando l’applicazione della disciplina specifica insieme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.
Prima dell’inizio del tirocinio devono quindi essere definiti almeno:
- attività e ambienti accessibili;
- rischi della mansione;
- misure di prevenzione;
- informazione e formazione;
- eventuale addestramento;
- sorveglianza sanitaria, quando richiesta dai rischi;
- gestione delle emergenze;
- responsabilità del soggetto ospitante e del promotore.
Apprendisti
L’apprendista è un lavoratore subordinato. La finalità formativa del rapporto non riduce le tutele previste dalla normativa.
Il DVR deve considerare la mansione effettiva, l’esperienza limitata del lavoratore, le attrezzature impiegate e l’eventuale presenza di rischi incompatibili con l’età o con la sua condizione.
Collaboratori coordinati e continuativi
Le disposizioni del D.Lgs. 81/2008 si applicano ai collaboratori coordinati e continuativi quando la prestazione viene svolta nei luoghi di lavoro del committente.
Non è quindi corretto escludere tali collaboratori dalla valutazione solo perché non risultano nell’organico dei dipendenti.
Lavoratori somministrati
Anche i lavoratori inviati da un’agenzia di somministrazione devono essere considerati nella gestione dei rischi dell’impresa utilizzatrice.
L’utilizzatore deve valutare i rischi presenti nella propria organizzazione, fornire le informazioni specifiche, assicurare le misure di prevenzione e coordinare correttamente gli obblighi con l’agenzia.
Collaborazioni gratuite e aiuto occasionale
La mancanza di un compenso non esclude automaticamente la qualifica di lavoratore. La definizione dell’articolo 2 comprende, infatti, anche chi opera senza retribuzione nell’organizzazione di un datore di lavoro.
Un aiuto presentato come “gratuito” deve essere analizzato verificando continuità, direttive ricevute, inserimento nell’organizzazione, attrezzature utilizzate e autonomia effettiva.
Chi lavora realmente da solo deve redigere il DVR?
Il lavoratore autonomo o il titolare di una ditta individuale che opera effettivamente da solo, senza lavoratori e senza soggetti equiparati, di norma non è tenuto a redigere il DVR.
Questo non significa, però, che sia esonerato da ogni obbligo di sicurezza.
Nei casi disciplinati dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008, il lavoratore autonomo deve, tra l’altro:
- utilizzare attrezzature conformi alla normativa;
- dotarsi di dispositivi di protezione individuale adeguati;
- utilizzare una tessera di riconoscimento quando opera in appalto o subappalto;
- rispettare gli obblighi derivanti dai rischi presenti nei luoghi del committente.
La formazione e la sorveglianza sanitaria possono essere esercitate volontariamente nei limiti previsti dall’articolo 21, salvo che disposizioni speciali le rendano obbligatorie.
In caso di lavori presso altre aziende trovano inoltre applicazione gli obblighi di cooperazione, coordinamento e verifica dell’idoneità tecnico-professionale previsti dall’articolo 26.
Come cambia l’obbligo nelle società con soci lavoratori?
La presenza di soci lavoratori è uno dei principali motivi per cui un’azienda formalmente “senza dipendenti” può essere tenuta a redigere il DVR.
La verifica può essere condotta in tre passaggi:
- individuare quali soci svolgono attività operative;
- ricostruire chi dirige e organizza il loro lavoro;
- identificare il soggetto che esercita i poteri decisionali e di spesa.
Quando più soci lavorano per conto della società e uno o più soggetti ne organizzano l’attività, ricorrono normalmente i presupposti per l’applicazione degli obblighi del datore di lavoro, compresa la valutazione dei rischi.
Lo stesso principio può riguardare uno studio associato. L’Interpello n. 5/2016 ha chiarito che bisogna distinguere tra professionisti che lavorano in piena autonomia e professionisti inseriti nell’organizzazione di un datore di lavoro o operanti come soci lavoratori. La denominazione “studio associato” non determina da sola la disciplina applicabile.
L’impresa familiare deve redigere il DVR?
Ai componenti dell’impresa familiare disciplinata dall’articolo 230-bis del Codice civile si applica, in generale, il regime dell’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008.
L’Interpello n. 9/2013 ha chiarito che l’impresa familiare può esistere anche senza uno specifico atto notarile e che, ai fini della sicurezza, ai suoi componenti si applica l’articolo 21.
Pertanto, un’impresa composta esclusivamente dal titolare e dai collaboratori familiari riconducibili all’articolo 230-bis non è normalmente soggetta all’ordinario obbligo del DVR per la sola presenza di tali familiari.
La conclusione cambia quando viene inserito:
- un dipendente;
- un apprendista;
- un tirocinante;
- un socio lavoratore non riconducibile al rapporto familiare;
- un collaboratore inserito nell’organizzazione;
- un altro soggetto equiparato a lavoratore.
Restano, inoltre, applicabili gli obblighi speciali. In un cantiere temporaneo o mobile, per esempio, anche l’impresa familiare può essere tenuta a redigere il POS, come chiarito dall’Interpello n. 3/2015.

Volontari e associazioni: il DVR scatta automaticamente?
La presenza di volontari non determina sempre l’obbligo ordinario del DVR.
Per i volontari ricompresi nell’articolo 3, comma 12-bis, trova applicazione il regime dell’articolo 21. L’Interpello n. 8/2014 ha confermato questo principio per determinate attività volontarie e associazioni sportive dilettantistiche.
Quando il volontario opera all’interno dell’organizzazione di un datore di lavoro, quest’ultimo deve comunque:
- fornire informazioni dettagliate sui rischi specifici;
- illustrare le misure di prevenzione e di emergenza;
- eliminare o ridurre i rischi derivanti dalle interferenze con le altre attività.
La situazione deve essere valutata diversamente se l’associazione impiega anche dipendenti, collaboratori organizzati o altri soggetti equiparati.
Tabella decisionale: quando serve il DVR senza dipendenti?
| Situazione | DVR ordinariamente necessario? | Motivo e verifica da effettuare |
| Titolare di ditta individuale che lavora completamente da solo | No | Non sono presenti lavoratori; restano gli obblighi dell’articolo 21 e quelli legati al luogo o al settore |
| Libero professionista che opera da solo | No | In assenza di un’organizzazione con lavoratori si applica il regime del lavoro autonomo |
| Società senza lavoratori, con soli soci finanziatori non operativi | In genere no | Verificare che nessun socio o altro soggetto svolga attività per conto della società. |
| Società con più soci lavoratori | Generalmente sì | Il socio lavoratore è equiparato al lavoratore; va individuato il datore di lavoro |
| Socio unico, amministratore e unico soggetto operativo | Da verificare | Occorre analizzare assetto reale, autonomia e poteri decisionali e di spesa |
| Impresa familiare composta solo dai soggetti dell’art. 230-bis c.c. | In genere no | Si applica l’articolo 21, salvo rapporti di lavoro diversi o obblighi speciali |
| Ditta individuale che ospita un tirocinante | Sì | Il tirocinante è equiparato al lavoratore |
| Azienda che utilizza un apprendista | Sì | L’apprendista è un lavoratore subordinato |
| Collaboratore coordinato e continuativo nei locali del committente | Sì, nell’ambito applicabile | Il decreto si applica quando la prestazione è svolta nei luoghi del committente |
| Lavoratore somministrato presente in azienda | Sì | Deve essere considerato nella valutazione dell’impresa utilizzatrice |
| Aiuto gratuito inserito stabilmente nell’organizzazione | Probabilmente sì | L’assenza di retribuzione non esclude la qualifica di lavoratore |
| Associazione composta esclusivamente da volontari rientranti nell’art. 3, comma 12-bis | In genere no | Si applica il regime dell’articolo 21, con obblighi informativi e di coordinamento |
| Studente che utilizza laboratori o attrezzature | Sì, nei periodi di utilizzo | È equiparato al lavoratore limitatamente alle attività indicate dalla legge |
| Titolare solo che lavora in appalto presso un’altra azienda | Non per il solo appalto | Restano gli obblighi degli articoli 21 e 26 e quelli eventualmente previsti dal settore |
Le indicazioni della tabella rappresentano criteri generali. Una risposta definitiva richiede sempre l’esame dell’organizzazione concreta e delle eventuali disposizioni settoriali.
Quando deve essere predisposto il DVR se viene inserito il primo lavoratore?
Bisogna distinguere due situazioni.
Impresa già esistente che inserisce il primo lavoratore
Se un’attività precedentemente svolta dal solo titolare assume o introduce un lavoratore, la valutazione deve essere effettuata prima che la persona venga esposta ai rischi dell’attività.
Se il primo lavoratore viene adibito in modo sistematico o abituale al videoterminale, occorre verificare anche se ricorrono le condizioni per la sorveglianza sanitaria per videoterminalisti, compresa la soglia delle 20 ore settimanali prevista dalla normativa.
Non è corretto considerare automaticamente disponibile un termine di 90 giorni dopo l’assunzione. Il lavoratore deve trovare un sistema di prevenzione già organizzato, con rischi valutati, misure applicate, formazione programmata e dispositivi disponibili.
L’articolo su quando può iniziare il nuovo assunto approfondisce gli adempimenti che devono precedere l’avvio effettivo della mansione.
Impresa di nuova costituzione
L’articolo 28, comma 3-bis, stabilisce che, in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro deve effettuare immediatamente la valutazione dei rischi ed elaborare il DVR entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
L’immediatezza riguarda la valutazione e l’attuazione delle misure di prevenzione. Nei 90 giorni non è consentito operare senza avere analizzato i rischi.
Il datore deve documentare subito almeno:
- misure di prevenzione e protezione;
- programma degli interventi di miglioramento;
- procedure organizzative;
- ruoli incaricati dell’attuazione;
- nominativi delle figure della prevenzione;
- mansioni che espongono a rischi specifici.
Cosa fare prima di inserire il primo lavoratore?
- Definire l’organizzazione reale
Occorre elencare tutti i soggetti che svolgeranno attività: dipendenti, soci, tirocinanti, collaboratori, somministrati e persone che operano senza retribuzione.
- Individuare il datore di lavoro
Deve essere identificato chi esercita concretamente i poteri organizzativi, decisionali e di spesa. Nelle società non è sempre sufficiente fare riferimento alla carica formale.
- Valutare tutti i rischi
La valutazione deve riguardare ambienti, attrezzature, sostanze, organizzazione, mansioni e caratteristiche delle persone esposte.
L’introduzione di nuove attrezzature può rendere necessario aggiornare anche il DVR esistente, come spiegato nell’approfondimento su nuova macchina, DVR e formazione.
- Organizzare la prevenzione
Devono essere affrontati, in base al caso concreto:
- designazione del RSPP;
- consultazione del RLS, se eletto o designato, oppure ricorso all’RLST nei casi previsti;
- addetti antincendio e primo soccorso;
- gestione delle emergenze;
- consegna dei DPI;
- informazione, formazione e addestramento;
- eventuale nomina del medico competente.
La nomina del medico non dipende esclusivamente dalla presenza di un dipendente, ma dai rischi che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria. Sul punto è disponibile la guida dedicata al medico competente e ai casi di nomina obbligatoria.
- Redigere e conservare il DVR
Il documento deve essere munito di data certa o attestata secondo le modalità previste dalla legge e conservato presso l’unità produttiva alla quale si riferisce.
Le imprese che rispettano i requisiti dimensionali possono utilizzare le procedure standardizzate. Questa possibilità riguarda il modo in cui viene redatto il documento, non l’esistenza dell’obbligo. La distinzione è approfondita nell’articolo sul DVR per piccole imprese e procedure standardizzate.
Quali documenti supportano la decisione di non redigere il DVR?
Quando si conclude che il DVR non è necessario, è buona prassi conservare una breve istruttoria che dimostri su quali elementi si basa la decisione.
Possono essere utili:
- visura camerale aggiornata;
- statuto e patti sociali;
- organigramma societario;
- indicazione delle cariche e delle deleghe;
- descrizione delle attività svolte da ciascun socio;
- contratti con collaboratori e professionisti;
- convenzioni di tirocinio;
- documentazione relativa ai volontari;
- contratti di appalto e subappalto;
- nota motivata sull’assenza di lavoratori o soggetti equiparati.
Questa documentazione non sostituisce il DVR quando il documento è obbligatorio. Serve invece a dimostrare che l’organizzazione è stata esaminata e che la conclusione non deriva dal solo dato formale “zero dipendenti”.
Quali sono gli errori più frequenti?
Confondere dipendente e lavoratore
È l’errore principale. La normativa comprende soggetti che non hanno un contratto subordinato.
Guardare soltanto la busta paga
L’assenza di cedolini non prova che nessuno operi nell’organizzazione.
Considerare irrilevanti i soci
Un socio che lavora per conto della società può essere equiparato al lavoratore anche se non riceve uno stipendio.
Accogliere un tirocinante senza aggiornare l’organizzazione
Il tirocinante non è una semplice presenza formativa: ai fini della sicurezza è un soggetto equiparato al lavoratore.
Applicare i 90 giorni a ogni primo inserimento
Il termine dell’articolo 28, comma 3-bis, riguarda la costituzione di una nuova impresa. Non costituisce una franchigia generale successiva all’assunzione del primo lavoratore.
Confondere procedure standardizzate ed esonero
Le procedure standardizzate sono una modalità semplificata di redazione del DVR. Non eliminano l’obbligo di valutare i rischi.
Copiare un DVR generico
Il documento deve rappresentare rischi, mansioni, attrezzature e misure dell’organizzazione reale. La coerenza tra documento e attività è approfondita nella guida su DVR e formazione dei lavoratori.
Quali sono le sanzioni per l’omessa valutazione dei rischi?
Secondo il testo del D.Lgs. 81/2008 aggiornato a gennaio 2026, l’omessa valutazione dei rischi e la mancata elaborazione del DVR sono punite, nei casi ordinari, con:
- arresto da tre a sei mesi;
- oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.
Nei casi aggravati indicati dall’articolo 55, comma 2, può essere previsto l’arresto da quattro a otto mesi.
Per specifiche incompletezze del documento sono previste ammende differenziate:
- da 2.847,69 a 5.695,36 euro per l’assenza di determinati elementi relativi alle misure, al programma di miglioramento, alle procedure e ai ruoli;
- da 1.423,83 a 2.847,69 euro per altre omissioni espressamente indicate dall’articolo 55.
Le sanzioni devono essere riferite alla violazione concretamente accertata. Un DVR formalmente esistente ma generico, incoerente o incompleto non mette automaticamente al riparo da contestazioni.
Checklist finale per l’azienda senza dipendenti
Prima di escludere il DVR, verificare se:
- il titolare è davvero l’unica persona che svolge l’attività;
- nessun socio presta attività operativa per la società;
- non sono presenti tirocinanti o stagisti;
- non vengono impiegati apprendisti o lavoratori somministrati;
- non operano collaboratori nei locali aziendali;
- eventuali prestazioni gratuite sono realmente autonome e occasionali;
- i collaboratori familiari rientrano effettivamente nell’articolo 230-bis c.c.;
- i volontari appartengono alle categorie soggette al regime dell’articolo 21;
- è stato individuato chi esercita i poteri decisionali e di spesa;
- sono stati verificati gli obblighi specifici del settore;
- la conclusione è supportata da documentazione aggiornata;
- la situazione viene riesaminata prima dell’inserimento di una nuova persona.
Il DVR dipende da chi lavora davvero in azienda
L’assenza di dipendenti non esclude automaticamente l’obbligo del DVR. Occorre verificare chi opera concretamente nell’organizzazione, con quali modalità e sotto la responsabilità di quale soggetto.
Edafos supporta l’impresa nell’analisi della situazione e nell’individuazione degli obblighi applicabili, per stabilire con chiarezza se il DVR è necessario.

FAQ
Una ditta individuale senza dipendenti deve redigere il DVR?
In genere no, se il titolare lavora realmente da solo e non utilizza lavoratori o soggetti equiparati. Restano però applicabili gli obblighi previsti per i lavoratori autonomi e quelli eventualmente collegati al settore o al luogo di lavoro.
Il DVR senza dipendenti è obbligatorio se lavorano i soci?
Generalmente sì. Quando uno o più soci prestano attività per conto della società, sono equiparati ai lavoratori. Occorre inoltre individuare il soggetto che esercita i poteri propri del datore di lavoro.
Una società con socio unico operativo deve sempre fare il DVR?
Non necessariamente. Quando il socio unico è anche amministratore e unico soggetto operativo, non è possibile rispondere sulla sola base della forma societaria. Occorre verificare l’organizzazione concreta, le cariche ricoperte, l’autonomia effettiva e l’esercizio dei poteri decisionali e di spesa. La presenza di altri lavoratori o soggetti equiparati rende invece necessaria la valutazione degli obblighi applicabili.
Un tirocinante rende obbligatorio il DVR?
Sì. Il beneficiario di un tirocinio formativo o di orientamento è equiparato al lavoratore e deve essere tutelato rispetto ai rischi dell’attività svolta.
L’impresa familiare deve redigere il DVR?
Se è composta esclusivamente dal titolare e dai collaboratori familiari riconducibili all’articolo 230-bis del Codice civile, si applica normalmente l’articolo 21. Il DVR può diventare obbligatorio quando vengono inseriti dipendenti, tirocinanti o altri lavoratori.
Un collaboratore gratuito è considerato lavoratore?
Può esserlo. La mancanza di retribuzione non è decisiva: bisogna verificare se la persona opera nell’organizzazione, riceve direttive e utilizza mezzi e ambienti messi a disposizione dall’impresa.
Il datore di lavoro ha 90 giorni dall’assunzione del primo dipendente per redigere il DVR?
No. Il termine di 90 giorni riguarda esclusivamente le nuove imprese e decorre dall’inizio effettivo dell’attività. La valutazione dei rischi deve comunque essere effettuata immediatamente. Un’impresa già operativa che inserisce il primo lavoratore deve predisporre il DVR prima dell’inizio della sua attività lavorativa.
Le procedure standardizzate permettono di evitare il DVR?
No. Le procedure standardizzate rappresentano una modalità di redazione utilizzabile dalle imprese che possiedono i requisiti previsti. Non costituiscono un esonero dalla valutazione dei rischi.


