Chi può utilizzare il modello ministeriale, come compilare i quattro moduli e quali omissioni possono rendere il documento generico o incompleto.
Il DVR per piccole imprese può essere elaborato seguendo le procedure standardizzate previste dal D.Lgs. 81/2008, ma utilizzare un modello guidato non significa compilare poche caselle o produrre un documento ridotto.
Anche un’impresa con due o tre lavoratori deve descrivere le attività effettivamente svolte, individuare tutti i pericoli, valutare i rischi per ciascuna mansione, indicare le misure già applicate e programmare gli interventi ancora necessari.
La procedura ministeriale semplifica la struttura del documento, non la responsabilità del datore di lavoro. Un DVR standardizzato copiato da un’altra azienda, privo delle lavorazioni reali o non collegato a formazione, attrezzature e sorveglianza sanitaria può risultare inadeguato quanto un DVR ordinario incompleto.
Per distinguere il documento aziendale dagli altri obblighi presenti nei cantieri e negli appalti, è utile partire dalla guida Edafos dedicata alle differenze tra DVR, POS e DUVRI.

Che cos’è il DVR con procedure standardizzate (e quando è obbligatorio)?
Le procedure standardizzate costituiscono il modello di riferimento approvato con il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012 per effettuare e documentare la valutazione dei rischi nelle imprese di minori dimensioni.
La procedura ha lo stesso obiettivo di qualsiasi DVR:
- individuare i pericoli;
- valutare tutti i rischi;
- identificare i lavoratori e le mansioni esposte;
- descrivere le misure di prevenzione e protezione;
- definire un programma di miglioramento;
- aggiornare la valutazione quando cambiano le condizioni aziendali.
Il modello ministeriale organizza il lavoro attraverso quattro passaggi e una modulistica guidata. Non elimina però l’obbligo di utilizzare metodi, misurazioni o valutazioni specifiche quando la normativa le richiede.
“DVR semplificato” è la definizione corretta?
L’espressione viene utilizzata frequentemente nelle ricerche online, ma la denominazione normativa corretta è: Documento di valutazione dei rischi elaborato secondo le procedure standardizzate.
Il documento può essere più schematico, ma deve comunque rispettare i contenuti degli articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008.
Quali imprese possono usare le procedure standardizzate?
La possibilità dipende dal numero dei lavoratori e dalla tipologia di attività.
| Dimensione aziendale | Utilizzo delle procedure standardizzate |
| Fino a 10 lavoratori | La valutazione viene effettuata sulla base delle procedure standardizzate, salvo le attività escluse |
| Da 11 a 50 lavoratori | Le procedure possono essere utilizzate facoltativamente, nei limiti previsti dalla legge |
| Oltre 50 lavoratori | Deve essere elaborato il DVR secondo la disciplina ordinaria dell’articolo 28 |
Per stabilire la soglia non bisogna limitarsi a contare le buste paga. Il numero deve essere verificato applicando le regole di computo previste dall’articolo 4 del D.Lgs. 81/2008.
È quindi preferibile parlare di lavoratori e non semplicemente di dipendenti.
Imprese fino a 10 lavoratori
Sono escluse dall’utilizzo delle procedure standardizzate alcune attività caratterizzate da condizioni particolari, tra cui:
- stabilimenti industriali a rischio di incidente rilevante;
- centrali termoelettriche;
- impianti e installazioni nucleari;
- aziende che fabbricano o depositano separatamente esplosivi, polveri e munizioni.
Imprese da 11 a 50 lavoratori
Oltre alle attività appena indicate, non possono utilizzare le procedure standardizzate le aziende nelle quali si svolgono lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi:
- chimici;
- biologici;
- atmosfere esplosive;
- cancerogeni o mutageni;
- da sostanze tossiche per la riproduzione;
- connessi all’esposizione all’amianto.
Non basta la semplice presenza occasionale di un prodotto per stabilire l’esclusione: occorre verificare tecnicamente se l’attività comporti un’esposizione ai rischi richiamati dall’articolo 29, comma 7. In caso di dubbio, la scelta del modello deve essere valutata con l’RSPP o con un professionista competente.
Prima verifica
Prima di utilizzare il modello ministeriale, controllare:
- quanti lavoratori devono essere computati;
- quali attività vengono realmente svolte;
- se l’impresa rientra tra quelle escluse;
- se sono presenti rischi che richiedono valutazioni tecniche specifiche.
Chi è responsabile della redazione del DVR standardizzato?
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del DVR sono obblighi non delegabili del datore di lavoro.
Il datore può farsi assistere da:
- RSPP;
- medico competente, quando previsto;
- consulenti e tecnici specializzati;
- dirigenti e preposti;
- lavoratori che conoscono direttamente le attività.
La partecipazione del medico competente non dipende dalle dimensioni dell’impresa, ma dalla presenza di rischi che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria. La guida Edafos spiega quando è obbligatorio nominare il medico competente e quale contributo deve fornire alla valutazione dei rischi.
L’RLS o l’RLST deve essere preventivamente consultato.
La firma dell’RLS sul DVR attesta la data del documento ai fini probatori, ma non equivale all’approvazione del suo contenuto e non sostituisce la preventiva consultazione.
Nell’approfondimento Edafos sull’RLS sono illustrati compiti, modalità di nomina e formazione obbligatoria.
La presenza di un consulente non trasferisce su quest’ultimo la responsabilità finale. Il datore di lavoro deve verificare che il documento descriva l’attività reale e che le misure indicate siano concretamente attuate. La procedura ministeriale attribuisce espressamente al datore di lavoro la responsabilità della valutazione e dell’elaborazione del documento.
Come compilare il DVR per piccole imprese: 4 passaggi
Passo 1 – Descrivere azienda, lavorazioni e mansioni
Il primo passaggio utilizza i moduli 1.1 e 1.2.
Modulo 1.1 – Dati generali
Deve contenere almeno:
- dati dell’impresa;
- sede e unità produttiva;
- attività svolta;
- datore di lavoro;
- RSPP;
- medico competente, se nominato;
- RLS o RLST;
- addetti alle emergenze;
- organizzazione della prevenzione.
Modulo 1.2 – Ciclo lavorativo e mansioni
È la parte che deve raccontare come funziona realmente l’azienda:
- fasi di lavoro;
- ambienti utilizzati;
- macchine e attrezzature;
- materie prime e prodotti;
- attività affidate all’esterno;
- mansioni presenti;
- numero di lavoratori coinvolti;
- turni e particolari modalità organizzative.
Scrivere soltanto “attività commerciale”, “officina” o “ufficio” non è sufficiente.
Un addetto alle vendite, per esempio, potrebbe anche scaricare merci, usare scale portatili, movimentare scatole e lavorare da solo durante la chiusura. Sono queste attività concrete a determinare i rischi da valutare.
Passo 2 – Individuare tutti i pericoli
Il modulo 2 propone un elenco guidato di pericoli, tra cui:
- luoghi di lavoro;
- impianti elettrici;
- macchine e attrezzature;
- movimentazione manuale dei carichi;
- videoterminali;
- rumore e vibrazioni;
- agenti chimici e biologici;
- incendio ed esplosione;
- lavoro in quota;
- stress lavoro-correlato;
- rischi legati all’organizzazione;
- categorie di lavoratori che richiedono particolare attenzione.
L’elenco ministeriale non deve essere usato come un questionario da spuntare rapidamente. Per ogni voce occorre chiedersi se il pericolo sia presente nelle attività ordinarie, occasionali, di manutenzione, pulizia, consegna o emergenza.
Se emerge un pericolo non già riportato nel modello, deve essere aggiunto.
Esempio
In un piccolo ufficio potrebbero essere presenti:
- videoterminali;
- rischio elettrico;
- incendio;
- scivolamenti e cadute;
- movimentazione di risme e faldoni;
- stress lavoro-correlato;
- lavoro isolato;
- accesso di pubblico;
- utilizzo di scale portatili per gli archivi.
Definire l’attività “a rischio basso” non autorizza a escludere automaticamente questi elementi.
Passo 3 – Valutare i rischi e indicare le misure adottate
Il modulo 3 collega:
- area o reparto;
- mansione;
- pericolo;
- strumenti utilizzati per la valutazione;
- misure già attuate.
La procedura standardizzata non impone un’unica formula numerica valida per tutti i rischi.
Quando la normativa stabilisce criteri specifici, devono essere applicati quelli previsti per il singolo rischio. Ciò vale, per esempio, per rumore, vibrazioni, agenti chimici, movimentazione dei carichi, videoterminali, incendio e stress lavoro-correlato.
Quando non esiste una modalità imposta, possono essere utilizzati criteri coerenti con:
- gravità del possibile danno;
- probabilità dell’evento;
- frequenza e durata dell’esposizione;
- numero di persone coinvolte;
- misure già presenti;
- esperienza aziendale;
- infortuni e quasi infortuni;
- istruzioni dei fabbricanti;
- norme tecniche e buone prassi.
Il modello ministeriale non sostituisce quindi eventuali misurazioni, relazioni tecniche o valutazioni specialistiche. Questi documenti possono essere richiamati nel modulo 3 e conservati come allegati al DVR.
Passo 4 – Definire il programma di miglioramento
Un DVR non deve limitarsi a fotografare ciò che è già presente.
Il programma di miglioramento deve indicare:
- misura da adottare;
- persona incaricata;
- termine previsto;
- eventuali risorse necessarie;
- modalità di verifica.
Esempi:
| Problema individuato | Intervento | Responsabile | Termine |
| Scaffalatura non ancorata | Verifica e fissaggio | Datore di lavoro | 30 giorni |
| Formazione incompleta | Programmazione corso | Responsabile amministrativo | 15 giorni |
| Postazione non ergonomica | Regolazione e sostituzione seduta | Datore di lavoro | 60 giorni |
| Procedura di emergenza non aggiornata | Revisione e informazione lavoratori | RSPP | 30 giorni |
Formule come “migliorare la sicurezza”, “fare formazione” o “verificare quando possibile” non indicano un vero programma.
Le misure già obbligatorie e mancanti devono essere attuate senza attendere la scadenza del piano di miglioramento.

Tre esempi di DVR per piccole imprese
Piccolo ufficio
Il DVR deve considerare almeno postazioni al videoterminale, impianto elettrico, incendio, ergonomia, archivi, scale portatili, microclima, stress lavoro-correlato e gestione delle emergenze.
L’errore tipico è considerare l’assenza di macchinari come assenza di rischi.
Negozio con magazzino
Oltre ai rischi per il pubblico e gli addetti alle vendite, devono essere esaminati scarico merci, movimentazione dei carichi, scaffalature, accesso al deposito, scale, taglierini, porte e vie di esodo.
L’errore tipico è descrivere soltanto l’area vendita e ignorare il retrobottega.
Piccola officina
Devono essere analizzati macchine, utensili, sollevamento dei veicoli, prodotti chimici, rumore, incendio, impianti, movimentazione e formazione necessaria.
In un’azienda tra 11 e 50 lavoratori, la presenza di effettiva esposizione a determinati rischi chimici potrebbe inoltre impedire l’uso delle procedure standardizzate.
Quali allegati possono servire?
La modulistica ministeriale non contiene necessariamente tutte le informazioni tecniche sufficienti.
A seconda dell’attività, possono essere necessari:
- planimetrie;
- valutazione del rischio incendio;
- valutazione del rumore o delle vibrazioni;
- valutazione del rischio chimico;
- analisi della movimentazione manuale dei carichi;
- valutazione dello stress lavoro-correlato;
- elenco di macchine e attrezzature;
- schede di sicurezza;
- verbali di manutenzione;
- procedure operative;
- piano di emergenza, quando obbligatorio;
- programmi di formazione;
- protocollo sanitario.
Gli allegati devono essere richiamati chiaramente e mantenuti aggiornati. Accumulare certificati e schede senza collegarli ai rischi e alle mansioni non rende il DVR più completo.
Il DVR standardizzato sostituisce il POS?
No.
Un’impresa edile può utilizzare le procedure standardizzate per il proprio DVR se rientra nei limiti previsti, ma deve comunque predisporre il POS per ciascun cantiere in cui opera.
Il DVR riguarda l’organizzazione aziendale generale. Il POS analizza invece attività, rischi e misure riferiti allo specifico cantiere.
Allo stesso modo, il DVR non sostituisce il DUVRI quando ricorrono i presupposti legati agli appalti e ai rischi da interferenza.
Il DVR è obbligatorio per una piccola impresa senza dipendenti?
L’obbligo del DVR non dipende soltanto dalla presenza di dipendenti subordinati, ma dall’esistenza di almeno un lavoratore o di un soggetto equiparato. Il titolare di un’impresa individuale che opera realmente da solo, senza soci lavoratori, tirocinanti, collaboratori o altri soggetti equiparati, di norma non è tenuto a redigerlo, ferme restando le disposizioni applicabili ai lavoratori autonomi.
Per esaminare società con soci operativi, imprese familiari, tirocini, collaborazioni e inserimento del primo lavoratore, consulta l’approfondimento DVR senza dipendenti: quando è obbligatorio e chi è considerato lavoratore.

Data, firme e conservazione
Il documento deve essere sottoscritto dal datore di lavoro.
La data può essere attestata anche mediante le firme di:
- RSPP;
- RLS o RLST;
- medico competente, quando nominato.
Le firme degli altri soggetti attestano la data ai fini probatori e non trasferiscono la responsabilità del DVR dal datore di lavoro.
Il DVR deve avere data certa o attestata dalle sottoscrizioni previste. In assenza del medico competente o dell’RLS/RLST, la data certa deve essere documentata mediante PEC o altra modalità ammessa dalla legge.
Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce ed essere disponibile in caso di controllo. Il modello ministeriale può essere gestito anche in formato elettronico.
Gli errori più frequenti nel DVR delle piccole imprese
- Copiare il documento di un’altra azienda
Due imprese con lo stesso codice ATECO possono avere locali, attrezzature, mansioni e organizzazioni differenti.
- Descrivere soltanto la qualifica contrattuale
“Operaio”, “impiegato” o “magazziniere” non spiegano quali attività siano realmente svolte.
- Spuntare i pericoli senza valutarli
Indicare che un rischio è presente non chiarisce chi sia esposto, con quale frequenza e quali misure siano applicate.
- Dimenticare attività occasionali
Pulizie, manutenzioni, consegne, apertura e chiusura, lavoro isolato e sostituzioni possono generare rischi diversi da quelli ordinari.
- Non allegare le valutazioni specifiche
Il modello standardizzato non evita misurazioni o approfondimenti richiesti dalla normativa.
- Lasciare vuoto il programma di miglioramento
Il DVR deve indicare cosa sarà fatto, da chi e entro quando.
- Non collegare il documento alla realtà aziendale
Formazione, DPI, sorveglianza sanitaria, procedure e nomine devono essere coerenti con rischi e mansioni riportati.
- Usare automaticamente le procedure fino a 50 lavoratori
Prima deve essere verificato che l’attività non rientri tra quelle escluse.
- Confondere “standardizzato” con “non aggiornabile”
La struttura guidata non rende il documento definitivo.
- Considerare sufficiente la firma del consulente
La valutazione e il DVR restano responsabilità del datore di lavoro.
Quando aggiornare il DVR nelle piccole imprese?
Il DVR non ha una scadenza annuale fissa. Quando si verifica una delle condizioni previste dall’articolo 29, comma 3, la valutazione deve essere immediatamente riesaminata e le misure di prevenzione devono essere aggiornate. Il documento deve essere rielaborato entro 30 giorni dalla causa che ha reso necessario l’aggiornamento.
- Cambiamenti organizzativi: Modifiche al processo produttivo, acquisto di nuovi macchinari o introduzione di nuove sostanze chimiche.
- Evoluzione della struttura: Trasloco in una nuova sede, ristrutturazione degli ambienti di lavoro o variazioni significative delle mansioni dei lavoratori.
- Esiti della sorveglianza sanitaria: Indicazioni o prescrizioni emerse dalle visite del Medico Competente.
- Eventi negativi: A seguito di infortuni significativi. Anche i quasi incidenti devono essere analizzati perché possono evidenziare carenze nelle misure aziendali, pur non essendo indicati dalla norma come autonoma causa obbligatoria di aggiornamento.
- Evoluzione tecnica: Nuove scoperte o tecnologie che permettono di migliorare la prevenzione dei rischi precedentemente individuati.
L’acquisto di nuovi macchinari non determina automaticamente la riscrittura completa del documento, ma impone sempre una verifica. Per approfondire il caso specifico, consulta la guida Edafos su nuova macchina e aggiornamento del DVR.
Checklist del DVR per piccole imprese
- Il numero dei lavoratori è stato calcolato correttamente?
- L’impresa può usare le procedure standardizzate?
- Sono descritte tutte le sedi e le aree di lavoro?
- Il ciclo lavorativo corrisponde all’attività reale?
- Sono indicate tutte le mansioni?
- Sono comprese attività occasionali e manutenzioni?
- Tutti i pericoli sono stati esaminati?
- Per ogni rischio sono individuati i lavoratori esposti?
- Sono richiamati i criteri e gli strumenti utilizzati?
- Sono presenti le valutazioni specifiche necessarie?
- Le misure indicate risultano realmente applicate?
- Il programma di miglioramento contiene incaricati e date?
- Formazione e DPI sono coerenti con il DVR?
- È stata verificata la necessità del medico competente?
- L’RLS o l’RLST è stato consultato?
- Il documento riporta data e sottoscrizioni?
- Gli allegati sono aggiornati?
- Il DVR è conservato presso l’unità produttiva?
Dalla procedura standardizzata alla prevenzione reale
Il DVR per piccole imprese è corretto quando descrive ciò che accade ogni giorno nei luoghi di lavoro, non quando riproduce fedelmente un facsimile.
Il modello ministeriale aiuta a ordinare la valutazione, ma spetta all’azienda individuare rischi, persone esposte, misure necessarie e interventi da realizzare.
Per Edafos, un DVR è davvero utile quando permette di riconoscere un rischio prima che diventi un infortunio.

FAQ
Le aziende con meno di 10 lavoratori devono fare il DVR?
Sì. Le procedure standardizzate non sostituiscono il DVR: rappresentano il modello con cui effettuare e documentare la valutazione, salvo le attività escluse.
Fino a quanti lavoratori si può utilizzare il DVR standardizzato?
Può essere utilizzato fino a 50 lavoratori, ma per le imprese da 11 a 50 si applicano le esclusioni previste dall’articolo 29, comma 7.
Un’impresa individuale senza lavoratori deve redigere il DVR?
Il DVR è collegato alla presenza di lavoratori o soggetti equiparati. Il solo titolare senza lavoratori non assume, per questo adempimento, la posizione di datore di lavoro, ferme restando le disposizioni applicabili ai lavoratori autonomi.
Il DVR standardizzato può essere compilato direttamente dal datore di lavoro?
Sì, ma la responsabilità della valutazione resta sua e devono essere coinvolti RSPP, medico competente e RLS o RLST secondo i rispettivi ruoli.
Il modello ministeriale deve essere utilizzato senza modifiche?
No. La modulistica può essere ampliata con ulteriori informazioni, colonne e allegati utili a descrivere correttamente l’azienda.
Il DVR standardizzato evita le misurazioni del rumore?
No. Quando la normativa richiede criteri, misure o approfondimenti specifici, questi devono essere effettuati e richiamati nel documento.
Il DVR deve essere aggiornato ogni anno?
Non esiste una scadenza annuale generale. Deve essere aggiornato quando intervengono le condizioni previste dalla normativa o quando non rappresenta più l’attività reale.
DVR e POS sono la stessa cosa?
No. Il DVR riguarda l’azienda; il POS riguarda le attività svolte in uno specifico cantiere.
È ancora possibile autocertificare la valutazione dei rischi?
No. L’autocertificazione non sostituisce più il documento di valutazione dei rischi.
Basta scaricare e compilare un modello online?
No. Il modello è soltanto la struttura. La valutazione deve essere costruita su ambienti, attrezzature, mansioni e rischi effettivamente presenti.
Dove si scarica il modello ufficiale del DVR standardizzato?
Il modello e la modulistica ufficiale sono disponibili nel documento sulle procedure standardizzate pubblicato dal Ministero del Lavoro.
Entro quanto tempo deve essere redatto il DVR per una nuova attività?
In caso di costituzione di una nuova impresa, la valutazione dei rischi deve essere effettuata immediatamente e il DVR deve essere elaborato entro 90 giorni dall’inizio dell’attività.
Link Utili
Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.Lgs. 81/2008, testo coordinato aggiornato a gennaio 2026
Ministero del Lavoro – Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi e modulistica
Gazzetta Ufficiale – Decreto interministeriale 30 novembre 2012


