Dall’acquisto alla messa in servizio: cosa deve verificare il datore di lavoro prima di affidare la nuova attrezzatura ai lavoratori
L’arrivo di una nuova macchina in azienda non si conclude con la consegna, l’installazione e la presenza della marcatura CE. Prima di metterla in funzione, il datore di lavoro deve verificare se modifica i rischi già valutati, se richiede nuove misure di prevenzione e se i lavoratori possiedono formazione, addestramento ed eventuale abilitazione adeguati.
Il problema riguarda sia le macchine nuove sia quelle acquistate di seconda mano, prese a noleggio o in leasing, trasferite da un’altra sede, ricondizionate, modificate oppure introdotte in sostituzione di attrezzature precedenti. Anche una macchina apparentemente simile a quella già presente in azienda può avere comandi, capacità, accessori, velocità, ingombri o modalità operative differenti e richiedere, quindi, una nuova verifica dei rischi e della preparazione degli operatori.
La domanda da porsi non è soltanto: “La macchina è conforme?”. Bisogna chiedersi anche:
- è adatta al lavoro e all’ambiente in cui sarà utilizzata?
- introduce rischi nuovi o modifica quelli già valutati?
- richiede l’aggiornamento del DVR e delle procedure?
- la formazione posseduta dagli operatori è ancora adeguata?
- servono addestramento sul modello concreto o una specifica abilitazione?
Il datore di lavoro deve rispondere a queste domande prima dell’utilizzo effettivo, non dopo un’anomalia, un quasi infortunio o un controllo.

Nuova macchina in azienda: il DVR va sempre aggiornato?
No. L’acquisto di una macchina non comporta automaticamente la completa rielaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi. Tuttavia, obbliga sempre l’azienda a verificare se l’introduzione dell’attrezzatura modifica i rischi, le mansioni, gli ambienti o le misure di prevenzione.
L’articolo 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 prevede la rielaborazione della valutazione quando intervengono modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza, oppure in relazione all’evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione.
La nuova macchina può rendere necessario l’aggiornamento quando introduce o modifica:
- rischi meccanici, elettrici o derivanti da instabilità e ribaltamento;
- rumore, vibrazioni, polveri, fumi o sostanze pericolose;
- movimentazione dei carichi e rischi ergonomici;
- circolazione di persone e mezzi;
- manutenzione, pulizia, regolazione e sblocco;
- interferenze con altre lavorazioni;
- mansioni, ritmi o organizzazione del lavoro.
Se la macchina sostituisce un’attrezzatura sostanzialmente equivalente, senza cambiare rischi, modalità operative e organizzazione, potrebbe non essere necessario riscrivere l’intero DVR. L’azienda deve però documentare la verifica effettuata e aggiornare, quando necessario, censimento delle attrezzature, procedure, istruzioni, piano di manutenzione, piano formativo e relativi allegati.
Quando il cambiamento non riguarda soltanto una macchina, ma coinvolge anche attività, mansioni, organizzazione, sostanze o ambienti di lavoro, è utile verificare tutte le condizioni illustrate nella guida Edafos su quando aggiornare il DVR.
Se l’impresa utilizza le procedure standardizzate, la nuova macchina deve comunque essere collegata alle lavorazioni, ai rischi, alle mansioni esposte e alle misure adottate. La guida Edafos sul DVR per piccole imprese chiarisce come integrare correttamente questi elementi nei moduli ministeriali.
La marcatura CE basta per utilizzare la macchina?
No. La marcatura CE riguarda la conformità del prodotto alla disciplina applicabile, ma non esaurisce gli obblighi del datore di lavoro come utilizzatore.
Il datore di lavoro deve mettere a disposizione attrezzature conformi, idonee al lavoro da svolgere e adeguate alle condizioni concrete di utilizzo. Deve, inoltre, considerare i rischi presenti nell’ambiente, quelli derivanti dall’impiego dell’attrezzatura e quelli provocati dall’interferenza con altre macchine.
Prima dell’utilizzo è necessario verificare almeno:
- presenza della marcatura e della documentazione prevista;
- dichiarazione di conformità, quando richiesta;
- istruzioni per l’uso e, quando previsto, libretto di manutenzione disponibili in italiano; le informazioni e le istruzioni destinate agli operatori devono inoltre risultare loro comprensibili;
- identificazione della macchina, del modello e della matricola;
- correttezza dell’installazione;
- disponibilità e funzionamento di ripari e dispositivi di sicurezza;
- compatibilità con spazi, impianti e condizioni ambientali;
- stabilità della macchina;
- collegamenti elettrici, pneumatici, idraulici o di aspirazione;
- dispositivi di arresto ed emergenza;
- procedure di pulizia, regolazione, cambio utensili e manutenzione;
- eventuali controlli iniziali o verifiche previste;
- possibilità di utilizzare la macchina senza esporre altre persone.
Nel 2026 continua ad applicarsi il quadro costruito sulla Direttiva macchine 2006/42/CE e sul D.Lgs. 17/2010. Il Regolamento europeo 2023/1230 sulle macchine troverà applicazione generale dal 20 gennaio 2027. La transizione riguarda la disciplina di prodotto, ma non modifica il principio fondamentale: il datore di lavoro deve verificare la sicurezza dell’attrezzatura nel contesto reale in cui viene utilizzata.
Cosa deve valutare l’azienda prima dell’installazione?
La valutazione dovrebbe iniziare prima dell’arrivo della macchina. Acquistare prima e valutare dopo può costringere l’azienda a interventi costosi su spazi, impianti, aspirazione, viabilità o protezioni.
Spazi e collocazione
L’area deve consentire accesso, utilizzo, alimentazione dei materiali e manutenzione in sicurezza. Devono essere verificate le distanze da passaggi e postazioni, la separazione tra pedoni e mezzi, l’illuminazione, le vie di esodo e la gestione degli scarti.
Impianti e collegamenti
Devono essere controllati la compatibilità con gli impianti elettrici, la messa a terra, l’aspirazione, la ventilazione, i circuiti pneumatici o idraulici, la portata delle pavimentazioni e la gestione delle energie accumulate.
Interferenze
Le interferenze possono derivare da transito di persone e mezzi, emissioni e rumore cumulativo, accessi condivisi, manutenzioni contemporanee, sovrapposizione tra aree operative e depositi, blocco delle vie di fuga o riavvio di parti dell’impianto durante gli interventi.

Quando deve essere aggiornato materialmente il DVR?
Quando la nuova macchina modifica significativamente i rischi, la rielaborazione del DVR deve essere completata entro trenta giorni dalla causa che l’ha resa necessaria. Le misure di prevenzione, invece, devono essere adottate immediatamente: il termine non autorizza l’utilizzo della macchina in condizioni non ancora valutate.
Prima dell’uso ordinario occorre quindi:
- analizzare macchina, ambiente, mansione e lavorazione;
- individuare pericoli e persone esposte;
- installare le protezioni necessarie;
- aggiornare procedure e organizzazione;
- integrare formazione e addestramento;
- completare la rielaborazione documentale.
La data deve essere resa certa con le modalità previste dalla normativa e il RLS deve essere consultato.
Formazione e addestramento devono essere aggiornati?
L’introduzione di nuove attrezzature è uno dei momenti in cui il datore di lavoro deve verificare l’adeguatezza della formazione.
L’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 collega formazione e addestramento anche all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie, nuove sostanze o miscele pericolose. L’articolo 73 richiede che i lavoratori ricevano informazioni e istruzioni adeguate sulle attrezzature utilizzate e, quando queste richiedono conoscenze o responsabilità particolari, una formazione e un addestramento specifici che consentano di operare in sicurezza.
Non sempre è necessario ripetere integralmente tutti i corsi già svolti. Il datore di lavoro deve confrontare la preparazione posseduta con i rischi, i comandi, le protezioni, gli accessori e le procedure della nuova macchina. Se emergono differenze, occorre programmare un’integrazione mirata prima dell’utilizzo.
L’introduzione della macchina non richiede soltanto una verifica tecnica: rischi, mansioni, procedure e competenze degli operatori devono rimanere allineati. Questo rapporto è approfondito nella guida Edafos sulla coerenza tra DVR e formazione dei lavoratori.
Formazione, addestramento e abilitazione sono la stessa cosa?
No. I tre concetti rispondono a esigenze differenti.
Formazione
Serve a trasferire conoscenze sui rischi, sulle misure di prevenzione, sulle procedure e sui comportamenti corretti.
Il lavoratore deve comprendere:
- pericoli della macchina;
- rischi per sé e per gli altri;
- limiti di utilizzo;
- divieti;
- dispositivi di protezione;
- segnali e allarmi;
- procedure normali e di emergenza;
- obblighi di segnalazione.
Addestramento
Serve a far acquisire le capacità pratiche necessarie per operare correttamente. Deve essere effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro, attraverso prove ed esercitazioni applicate alla situazione reale.
L’addestramento deve permettere al lavoratore di eseguire concretamente:
- controlli prima dell’uso;
- avvio, arresto e utilizzo dei comandi;
- posizionamento dei materiali e uso degli accessori;
- regolazioni e cambio utensili consentiti;
- gestione di anomalie ed emergenze;
- pulizia e isolamento delle energie;
- attività che non è autorizzato a svolgere.
Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.
Abilitazione
Per alcune attrezzature individuate dall’articolo 73, comma 5, è richiesta una specifica abilitazione dell’operatore, disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.
Rientrano nel sistema abilitante, secondo le rispettive caratteristiche, le piattaforme di lavoro mobili elevabili, le gru per autocarro, le gru a torre, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, le gru mobili, i trattori agricoli o forestali, gli escavatori, le pale caricatrici frontali, le terne, gli autoribaltabili a cingoli, le pompe per calcestruzzo, le macchine agricole raccoglifrutta, i caricatori per la movimentazione di materiali e i carriponte.
L’Accordo è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025. Il Ministero del Lavoro ha inoltre pubblicato chiarimenti applicativi sul nuovo sistema formativo.

Il patentino sostituisce l’addestramento sulla nuova macchina?
No. L’abilitazione attesta il completamento del percorso previsto per una determinata categoria di attrezzature, ma non sostituisce la verifica aziendale della preparazione dell’operatore né l’addestramento riferito alla macchina concretamente utilizzata.
Due attrezzature della stessa categoria possono differire per modello, portata, dimensioni, alimentazione, comandi, accessori, stabilizzatori, visibilità e procedure di emergenza. Anche l’ambiente nel quale vengono utilizzate può cambiare radicalmente le condizioni operative.
Chi può utilizzare la nuova macchina?
L’azienda dovrebbe formalizzare gli operatori autorizzati, la macchina o famiglia di macchine interessata, l’eventuale abilitazione posseduta, la formazione integrativa, l’addestramento svolto e gli eventuali limiti di utilizzo.
Il preposto deve vigilare affinché la macchina non sia utilizzata da persone non incaricate o prive della preparazione richiesta, compresi tirocinanti, lavoratori temporanei e personale esterno.
Come documentare l’addestramento?
Un foglio con la frase “il lavoratore è stato addestrato” può essere troppo generico per dimostrare quale attività sia stata realmente svolta.
La registrazione dovrebbe riportare almeno:
- dati dell’azienda, del lavoratore e della persona esperta;
- data e luogo dell’attività;
- marca, modello e matricola della macchina;
- controlli, comandi e procedure illustrati;
- prove pratiche ed emergenze affrontate;
- durata ed eventuali criticità;
- esito dell’addestramento;
- firme o altra modalità di tracciabilità.
Per le attrezzature più complesse possono essere previste dimostrazione, prova guidata, prova autonoma controllata e verifica finale.
Cosa verificare quando la macchina è acquistata di seconda mano?
Acquistare una macchina di seconda mano non riduce gli obblighi dell’azienda. Prima della messa in servizio bisogna verificare la disciplina applicabile al momento della costruzione e dell’immissione sul mercato, la documentazione disponibile e le condizioni reali di conservazione.
Occorre controllare in particolare:
- anno di costruzione;
- fabbricante;
- modello e matricola;
- marcatura e dichiarazione previste;
- manuale;
- interventi o modifiche subiti;
- manutenzioni effettuate;
- ripari e dispositivi presenti;
- conformità alla configurazione originaria;
- eventuali verifiche periodiche;
- usura;
- anomalie;
- compatibilità con la lavorazione prevista.
Una macchina di seconda mano non deve essere accettata solo perché “ha sempre funzionato”. Ripari rimossi, interblocchi esclusi, comandi modificati e arresti di emergenza non funzionanti sono segnali che richiedono un approfondimento tecnico prima dell’utilizzo.

Cosa succede se la macchina viene modificata?
Non tutte le modifiche hanno lo stesso peso.
La sostituzione di un componente con uno equivalente, la manutenzione prevista dal fabbricante o l’adozione di misure che migliorano la sicurezza senza introdurre nuovi rischi non producono automaticamente una nuova macchina.
La situazione cambia quando l’intervento modifica in modo sostanziale:
- funzione;
- destinazione d’uso;
- prestazioni;
- velocità;
- portata;
- logica di comando;
- sistemi di sicurezza;
- modalità di alimentazione;
- accessori;
- integrazione con altre macchine;
- rischi originariamente considerati.
In questi casi non basta aggiornare il DVR. Serve una valutazione tecnica per stabilire se l’intervento comporti anche nuovi obblighi relativi alla conformità della macchina e alla relativa documentazione.
L’azienda non dovrebbe realizzare modifiche strutturali affidandosi a soluzioni improvvisate di reparto. Occorre coinvolgere tecnici competenti e verificare le indicazioni del fabbricante.
Noleggio e leasing: chi deve verificare la formazione?
Nel noleggio o nella concessione in uso senza operatore, il soggetto che fornisce l’attrezzatura deve acquisire e conservare, per tutta la durata del rapporto, una dichiarazione autocertificativa del soggetto utilizzatore con l’indicazione dei lavoratori incaricati. Questi devono risultare formati conformemente al Titolo III del D.Lgs. 81/2008 e, per le attrezzature previste dall’articolo 73, comma 5, devono possedere la specifica abilitazione.
Anche quando la macchina non appartiene all’azienda, il datore di lavoro utilizzatore conserva gli obblighi relativi alla valutazione dei rischi, alla scelta degli operatori, alla formazione e all’addestramento.
Nel noleggio senza operatore è necessario coordinare correttamente:
- documentazione fornita dal noleggiatore;
- stato dell’attrezzatura;
- istruzioni;
- verifiche e manutenzioni;
- operatori incaricati;
- formazione e abilitazioni;
- addestramento sul modello;
- luogo e condizioni d’impiego.
La breve durata del noleggio non giustifica l’uso da parte di personale impreparato. Anche un’attrezzatura utilizzata per pochi giorni può esporre a rischi elevati.

Cosa verificare prima di autorizzare l’utilizzo
Prima della messa in servizio, l’azienda dovrebbe completare una verifica finale.
Macchina e documentazione
- La macchina è identificata?
- È presente la documentazione prevista?
- Il manuale è disponibile?
- Installazione e collegamenti sono corretti?
- Ripari, interblocchi e arresti funzionano?
- Sono stati eseguiti i controlli iniziali necessari?
- È stato predisposto il piano di manutenzione?
Valutazione dei rischi
- Sono stati analizzati i rischi della macchina?
- Sono state valutate le interferenze?
- Il DVR deve essere aggiornato?
- Sono state adottate immediatamente le nuove misure?
- Procedure e istruzioni sono coerenti?
- Il RLS è stato coinvolto quando previsto?
Lavoratori
- Sono stati individuati gli operatori?
- La formazione posseduta è adeguata?
- Serve un’integrazione?
- È richiesta una specifica abilitazione?
- L’abilitazione è valida?
- È stato svolto l’addestramento sulla macchina concreta?
- L’attività è stata registrata?
- Il preposto conosce autorizzazioni e limiti?
Organizzazione
- Sono vietati accessi e usi non autorizzati?
- Manutenzione, pulizia e sblocco sono regolati?
- Sono previste procedure per guasti ed emergenze?
- I DPI necessari sono stati individuati e consegnati?
- È stato programmato un controllo dopo il primo periodo di utilizzo?
Esempi pratici
Sostituzione di un trapano a colonna
L’azienda sostituisce un vecchio trapano con un modello nuovo, dotato di protezioni e comandi differenti.
Non è detto che debba riscrivere tutto il DVR. Deve però verificare rischi residui, installazione, ripari, arresto di emergenza, modalità di bloccaggio del pezzo e formazione degli addetti. Serve un addestramento pratico, con dimostrazione, prova guidata e verifica della capacità di utilizzare correttamente il nuovo modello. Deve essere vietato l’uso con protezioni aperte o con il pezzo trattenuto manualmente.
Introduzione di un carrello elevatore più grande
Il nuovo carrello ha portata e ingombri superiori rispetto a quello precedente.
La vecchia abilitazione dell’operatore non chiude la valutazione. Bisogna controllare viabilità, scaffalature, pavimentazione, spazi di manovra, visibilità, ricarica o rifornimento, compatibilità degli accessori e addestramento sul nuovo modello. Il DVR e il piano di circolazione potrebbero dover essere aggiornati.
Errori frequenti da evitare
Gli errori più comuni sono:
- ritenere sufficiente la marcatura CE;
- iniziare la produzione prima di aver verificato i rischi e adottato le misure necessarie;
- considerare automaticamente adeguata la formazione precedente;
- confondere formazione, addestramento e abilitazione;
- non registrare l’addestramento;
- considerare il semplice affiancamento sufficiente, senza addestramento tracciato e verifica delle capacità operative;
- acquistare una macchina di seconda mano senza ricostruirne documentazione e modifiche;
- utilizzare il manuale come se sostituisse la valutazione aziendale.
Nuova macchina in azienda: la sicurezza viene prima dell’avvio
Una nuova macchina può migliorare produttività, qualità ed ergonomia, ma ogni innovazione deve essere inserita correttamente nel sistema di prevenzione.
Il datore di lavoro non deve limitarsi a controllare l’esistenza di un manuale o di un attestato. Deve verificare che macchina, ambiente, DVR, procedure e competenze dei lavoratori siano realmente coerenti.
Per Edafos, la gestione efficace di una nuova macchina inizia prima dell’ordine e non al momento della consegna.

FAQ
Una nuova macchina obbliga sempre ad aggiornare il DVR?
No. Occorre verificare se modifica significativamente rischi, lavorazioni, mansioni o organizzazione. Se introduce rischi nuovi o diversi, la valutazione deve essere rielaborata.
Quanto tempo c’è per aggiornare il DVR?
Quando ricorrono le condizioni dell’articolo 29, la rielaborazione documentale deve avvenire entro trenta giorni. Le misure necessarie devono però essere adottate immediatamente e la macchina non deve essere utilizzata in condizioni non valutate.
La marcatura CE sostituisce la valutazione dei rischi?
No. La marcatura riguarda la conformità della macchina, mentre il datore di lavoro deve valutarne installazione e utilizzo nel contesto aziendale.
Il patentino sostituisce l’addestramento aziendale?
No. L’abilitazione riguarda una categoria di attrezzature. L’azienda deve comunque assicurarsi che il lavoratore sappia utilizzare il modello effettivamente presente e conosca ambiente, accessori e procedure.
Una macchina di seconda mano deve avere la marcatura CE?
Non sempre. Per le macchine immesse sul mercato o messe in servizio prima dell’applicazione delle specifiche disposizioni di recepimento delle direttive europee di prodotto, la marcatura CE può non essere prevista; l’attrezzatura deve comunque rispettare i requisiti di sicurezza applicabili, compresi quelli dell’Allegato V del D.Lgs. 81/2008. Per le macchine successive devono essere verificate marcatura, dichiarazione di conformità e documentazione previste dalla disciplina applicabile.
La macchina noleggiata può essere usata subito?
Solo dopo aver verificato documentazione, stato dell’attrezzatura, rischi del luogo di lavoro e preparazione degli operatori.
Link utili
D.Lgs. 81/2008 – Testo coordinato INL, gennaio 2026
Ministero del Lavoro – Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025
Regolamento UE 2023/1230 relativo alle macchine


