Dal controllo dell’assenza al giudizio di idoneità: la procedura che datore di lavoro e HR devono seguire prima di riassegnare la mansione.
La visita medica dopo 60 giorni di assenza non è sempre obbligatoria. Quando un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria rientra dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, è il medico competente a stabilire se la visita sia necessaria. Se decide di non effettuarla, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica prima che il lavoratore venga nuovamente adibito a quella mansione.
La procedura, quindi, non può essere gestita automaticamente dall’ufficio del personale. L’azienda deve intercettare il caso in tempo, coinvolgere il medico competente e acquisire l’esito necessario per organizzare correttamente il rientro.

Quando serve la visita medica dopo 60 giorni di assenza?
L’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008 riguarda l’assenza:
- dovuta a motivi di salute;
- superiore a 60 giorni continuativi;
- riferita a un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
- seguita dalla ripresa della mansione specifica.
Non basta, quindi, che un dipendente sia rimasto assente per un lungo periodo. Occorre verificare se la sua mansione è sottoposta a sorveglianza sanitaria in base alla normativa, ai rischi presenti e al DVR.
La Commissione per gli interpelli ha chiarito che la disciplina riguarda i lavoratori già soggetti a sorveglianza sanitaria. L’Interpello n. 1/2024 del Ministero del Lavoro resta utile per individuare il campo di applicazione, ma deve essere letto insieme alla modifica normativa entrata in vigore nel 2025.
Per verificare quando l’azienda debba attivare la sorveglianza sanitaria, è possibile partire dalla guida Edafos dedicata al medico competente e ai casi in cui deve essere nominato.
Perché un lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria?
Un dipendente è sottoposto a sorveglianza sanitaria quando la valutazione dei rischi evidenzia un’esposizione per la quale la normativa prevede il controllo del medico competente. Può accadere, ad esempio, in presenza di movimentazione manuale dei carichi, rumore, agenti chimici, utilizzo prolungato di videoterminali o altri rischi specifici. L’obbligo, quindi, dipende dalla mansione svolta e dai rischi indicati nel DVR, non dalla durata dell’assenza.
Cosa significa “superiore a 60 giorni continuativi”?
La soglia prevista dall’articolo 41 è superata dal 61° giorno. Il periodo deve essere ininterrotto e riferito a motivi di salute: ferie, congedi non sanitari e altre assenze non possono essere sommati.
Come si calcolano i 60 giorni
Il conteggio riguarda i giorni di calendario e comprende anche sabati, domeniche e festività ricadenti nel periodo continuativo di assenza. Non si sommano, invece, periodi distinti intervallati da un effettivo rientro al lavoro.
Cosa è cambiato per la visita medica di rientro dal 2025?
Fino all’entrata in vigore della Legge n. 203/2024, l’articolo 41 collegava all’assenza superiore a 60 giorni una visita medica precedente alla ripresa del lavoro.
La Legge 13 dicembre 2024, n. 203, in vigore dal 12 gennaio 2025, ha modificato la lettera e-ter), attribuendo al medico competente la valutazione sulla necessità della visita. La norma precisa anche che, quando il medico non ritiene necessario procedere, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La modifica è riportata nell’articolo 1 della Legge n. 203/2024.
Questo significa che:
- il superamento dei 60 giorni non determina automaticamente la visita;
- la valutazione spetta esclusivamente al medico competente;
- l’azienda non può decidere autonomamente di evitare la visita;
- l’assenza della visita non elimina la necessità del giudizio di idoneità.
L’Interpello n. 1/2024 è ancora valido?
L’Interpello n. 1/2024 è precedente alla Legge n. 203/2024. Resta utile nella parte in cui chiarisce che la disciplina riguarda i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. La conclusione relativa all’effettuazione della visita deve però essere letta alla luce della norma successiva: oggi è il medico competente a decidere se la visita sia necessaria.
Chi decide se effettuare la visita medica di rientro?
La decisione compete al medico competente. Non può essere assunta:
- dal datore di lavoro;
- dall’ufficio del personale;
- dal consulente del lavoro;
- dal RSPP;
- dal medico curante del lavoratore.
Il medico curante certifica e gestisce la condizione sanitaria generale, mentre il medico competente valuta l’idoneità rispetto alla mansione specifica e ai relativi rischi professionali.
L’azienda deve fornire al medico competente le informazioni organizzative necessarie: durata dell’assenza, data prevista di rientro, mansione, rischi lavorativi ed eventuali cambiamenti intervenuti. L’eventuale documentazione sanitaria utile alla valutazione deve essere consegnata dal lavoratore direttamente al medico competente, senza passare attraverso il datore di lavoro o l’ufficio HR.
La scelta di non effettuare la visita non deve essere intesa come una semplice esenzione amministrativa. È una valutazione sanitaria professionale della quale deve rimanere traccia attraverso il giudizio di idoneità.
Cosa deve fare l’azienda prima del rientro del lavoratore?
L’azienda dovrebbe attivare la procedura prima della data prevista per il ritorno, evitando di accorgersi del problema soltanto quando il dipendente si presenta sul luogo di lavoro.
Procedura operativa per il rientro
- Verificare che l’assenza per motivi di salute abbia superato 60 giorni continuativi.
- Controllare se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria.
- Informare tempestivamente il medico competente della data prevista per il rientro.
- Comunicare mansione, rischi ed eventuali modifiche organizzative.
- Attendere la decisione del medico sulla necessità della visita.
- Se la visita è necessaria, programmarla prima dell’assegnazione alla mansione.
- Se la visita non è ritenuta necessaria, acquisire comunque il giudizio di idoneità.
- Applicare eventuali prescrizioni o limitazioni prima della ripresa dell’attività.
Il datore di lavoro deve vigilare affinché il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non venga adibito alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
La Cassazione ha chiarito che la “ripresa del lavoro” deve essere riferita alla concreta riassegnazione del lavoratore alle mansioni precedentemente svolte. Il punto, quindi, non è il semplice ingresso fisico in azienda, ma l’effettiva ripresa della specifica attività lavorativa.

Cosa succede se il medico competente non ritiene necessaria la visita?
Se il medico competente ritiene che non serva una nuova visita, la procedura non si conclude con una comunicazione informale del tipo “può rientrare”.
La legge gli impone comunque di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro e il lavoratore devono riceverne copia.
Il giudizio può prevedere:
- idoneità;
- idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- inidoneità temporanea;
- inidoneità permanente.
Il datore di lavoro non può modificare o interpretare autonomamente il contenuto del giudizio. Deve tradurlo in misure organizzative concrete, come adattamento della postazione, esclusione di determinate attività, modifica dei carichi o assegnazione temporanea ad altri compiti.
La guida Edafos sul giudizio di idoneità e sulle azioni consentite al datore di lavoro approfondisce gli effetti dei diversi esiti. Quando sono presenti condizioni specifiche, è utile consultare anche i casi pratici di idoneità con prescrizioni o limitazioni.
Quali informazioni sanitarie può ricevere il datore di lavoro?
Il datore di lavoro riceve il giudizio relativo alla mansione, non la diagnosi, le cartelle cliniche o i dettagli della malattia.
L’ufficio del personale deve conoscere soltanto le informazioni necessarie per:
- identificare il superamento della soglia temporale;
- organizzare il contatto con il medico competente;
- applicare il giudizio ricevuto;
- predisporre eventuali misure organizzative.
Referti, certificazioni specialistiche e altra documentazione sanitaria devono essere trattati direttamente dal medico competente. L’azienda deve evitare di inserire nel fascicolo ordinario del personale informazioni cliniche non necessarie.
Come gestire i casi più frequenti in azienda?
Il lavoratore non è sottoposto a sorveglianza sanitaria
La procedura prevista dall’articolo 41, comma 2, lettera e-ter), del D.Lgs. 81/2008 non si applica. L’assenza superiore a 60 giorni, da sola, non rende il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, che deve essere prevista in relazione ai rischi della mansione.
Il lavoratore deve cambiare mansione al rientro
Se al rientro il lavoratore deve essere assegnato a una nuova mansione, la fattispecie va distinta dal semplice rientro dopo l’assenza. Nell’ambito della sorveglianza sanitaria, il cambio della mansione richiede di verificare l’idoneità alla nuova mansione specifica secondo la procedura prevista dall’articolo 41. La guida Edafos sulla visita medica per cambio mansione approfondisce quando serve la visita e cosa deve fare l’azienda prima della nuova assegnazione.
Il lavoratore non si presenta alla visita programmata
L’azienda deve documentare la convocazione, verificare le ragioni dell’assenza e organizzare una nuova chiamata quando necessario. Se il comportamento si trasforma in un rifiuto, occorre seguire una procedura proporzionata, come spiegato nella guida sul lavoratore che rifiuta la visita medica.
Quali errori deve evitare l’azienda?
Gli errori più frequenti sono:
- convocare automaticamente tutti i lavoratori assenti per più di 60 giorni;
- non coinvolgere il medico competente perché la visita non è più sempre automatica;
- lasciare che sia l’ufficio HR a decidere se la visita sia necessaria;
- considerare sufficiente un’assenza di 60 giorni esatti, mentre la norma richiede che sia superiore a 60 giorni continuativi;
- sommare periodi di malattia separati;
- riassegnare il lavoratore alla mansione senza il giudizio necessario;
- chiedere al lavoratore diagnosi o referti da conservare nel fascicolo del personale;
- ricevere il giudizio senza applicare prescrizioni e limitazioni;
- confondere la visita del medico competente con la visita fiscale o con il certificato del medico curante.
Checklist per verificare se il rientro è gestito correttamente
Controllo immediato
- L’assenza è dovuta a motivi di salute?
- Ha superato 60 giorni continuativi?
- Il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria?
- Il medico competente è stato informato prima del rientro?
- Sono state comunicate mansione e rischi?
- Il medico ha deciso se effettuare la visita?
- È disponibile un giudizio di idoneità aggiornato?
- Eventuali prescrizioni sono state applicate?
- Le informazioni sanitarie sono rimaste riservate?
- Sono state conservate le comunicazioni organizzative utili a dimostrare la procedura seguita?
Dalla norma alla pratica: cosa fare prima del prossimo rientro
La gestione del rientro richiede un coordinamento tempestivo tra datore di lavoro, ufficio del personale e medico competente. In caso di assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, l’azienda deve segnalare per tempo il rientro del lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria e attendere il giudizio di idoneità prima di riassegnarlo alla mansione.
Edafos: per un rientro sicuro, conforme e ben organizzato.

FAQ
La visita medica dopo 60 giorni di assenza è sempre obbligatoria?
No. Se il lavoratore è sottoposto a sorveglianza sanitaria e l’assenza per motivi di salute supera 60 giorni continuativi, il medico competente valuta se la visita sia necessaria. Il giudizio di idoneità deve comunque essere espresso.
La regola si applica a tutti i dipendenti?
No. La disciplina riguarda i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. La sola presenza di un rapporto di lavoro o di una lunga assenza non basta.
Se l’assenza dura esattamente 60 giorni serve la visita?
No, non in base alla specifica previsione della lettera e-ter), che riguarda un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi. Il medico competente può comunque essere coinvolto per altre condizioni previste dalla normativa.
Chi decide se effettuare la visita medica di rientro?
La decisione spetta al medico competente. Il datore di lavoro, l’ufficio HR, il RSPP e il medico curante non possono sostituirsi a questa valutazione.
Se il medico non effettua la visita, il lavoratore può rientrare senza giudizio?
No. Quando non ritiene necessaria la visita, il medico competente deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi del lavoratore?
No. Il datore di lavoro riceve il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni, non la diagnosi o la documentazione clinica riservata.
Chi paga la visita medica dopo l’assenza?
Quando viene effettuata nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la visita e gli eventuali accertamenti necessari sono a cura e spese del datore di lavoro.
Il lavoratore può riprendere subito la propria mansione?
Il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria non deve essere concretamente riassegnato alla mansione specifica senza il giudizio di idoneità richiesto.
Link Utili
Gazzetta Ufficiale – Legge 13 dicembre 2024, n. 203
Gazzetta Ufficiale – Articolo 1 e modifica dell’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008
Ministero del Lavoro – Interpello n. 1/2024


