Dalla mancata presentazione al rifiuto reiterato: procedura aziendale, sanzioni, limiti del datore di lavoro e casi pratici.
Il lavoratore che rifiuta la visita medica prevista dalla sorveglianza sanitaria non può essere semplicemente lasciato al proprio posto né licenziato automaticamente. L’azienda deve prima verificare che il controllo sia effettivamente obbligatorio, accertare le ragioni della mancata presentazione e seguire una procedura documentata.
La visita del medico competente non è un controllo generico sullo stato di salute. Serve a verificare la compatibilità tra le condizioni del lavoratore e una mansione esposta a determinati rischi. Quando è prevista dalla legge o disposta dal medico competente, sottoporsi al controllo sanitario costituisce un obbligo del lavoratore.
Il datore di lavoro, tuttavia, non può costringere fisicamente il dipendente, chiedergli diagnosi o sostituire il medico competente con un sanitario scelto per ottenere informazioni cliniche. Deve invece distinguere un impedimento occasionale da un rifiuto ingiustificato e intervenire con modalità proporzionate e documentabili.
Per comprendere quando la sorveglianza sanitaria è necessaria, occorre partire dalla guida Edafos dedicata al medico competente.
Se il problema si presenta prima della prima assegnazione al lavoro, è utile anche l’approfondimento sulla visita medica preventiva.

Il lavoratore può rifiutare la visita del medico competente?
Quando il controllo sanitario è previsto dal D.Lgs. 81/2008 o è legittimamente disposto dal medico competente, il lavoratore non può considerarlo facoltativo.
L’articolo 20, comma 2, lettera i), stabilisce che i lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto o comunque disposti dal medico competente. Lo stesso articolo precisa oggi che tali controlli devono essere computati nell’orario di lavoro, fatta eccezione per quelli effettuati in fase preassuntiva.
L’obbligo riguarda, in base al caso concreto:
- visita preventiva effettuata prima dell’assegnazione alla mansione;
- visita periodica;
- visita in occasione del cambio di mansione;
- visita precedente alla ripresa dopo un’assenza superiore a 60 giorni, quando ritenuta necessaria dal medico competente;
- visita alla cessazione del rapporto, nei casi previsti;
- altri controlli sanitari previsti dalla normativa o legittimamente disposti dal medico competente.
La visita preassuntiva deve essere considerata separatamente: il suo mancato svolgimento non dà luogo a una procedura disciplinare, ma può impedire l’assegnazione alla mansione per la quale è necessario il giudizio di idoneità.
Il lavoratore può chiedere spiegazioni sulla finalità del controllo, segnalare un impedimento o contestare nelle sedi appropriate un accertamento che ritiene illegittimo. Non può però limitarsi a ignorare la convocazione senza fornire alcuna motivazione.
Non tutte le visite richieste dall’azienda sono automaticamente obbligatorie
Prima di contestare il rifiuto, il datore di lavoro deve verificare che la richiesta sia corretta.
La sorveglianza sanitaria deve:
- essere collegata ai rischi professionali;
- essere effettuata dal medico competente;
- rientrare nei casi previsti dalla normativa o dalla valutazione dei rischi;
- rispettare il protocollo sanitario definito dal medico;
- non avere lo scopo di accertare genericamente malattie o condizioni personali;
- non trasferire al datore di lavoro diagnosi, referti o risultati clinici.
L’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori vieta al datore di lavoro di effettuare direttamente accertamenti sull’idoneità o sull’infermità per malattia o infortunio del dipendente. Questo divieto non elimina la sorveglianza sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008, che deve però essere svolta dal medico competente nei limiti delle sue funzioni.
Prima domanda da porsi
La visita è prevista dalla sorveglianza sanitaria per quella mansione oppure è un controllo sanitario richiesto direttamente dall’azienda senza una corretta base normativa?
Nel secondo caso non si può trattare il rifiuto come una violazione automatica degli obblighi di sicurezza.
Assenza, impedimento e rifiuto sono la stessa cosa?
No. La mancata presentazione a un appuntamento non dimostra da sola un rifiuto definitivo.
Impedimento giustificato
Può trattarsi, per esempio, di:
- malattia;
- infortunio;
- emergenza familiare documentabile;
- mancata o tardiva ricezione della convocazione;
- errore nell’indicazione di data o luogo;
- sovrapposizione con un’attività lavorativa non rinviabile;
- impossibilità oggettiva di raggiungere la sede;
- altro motivo concreto tempestivamente comunicato.
In questi casi l’azienda dovrebbe verificare la situazione e fissare un nuovo appuntamento.
Mancata presentazione senza spiegazioni
Il lavoratore non si presenta e non comunica alcun impedimento. L’azienda deve chiedere formalmente le ragioni dell’assenza e procedere rapidamente a una nuova convocazione.
Rifiuto espresso
Il lavoratore dichiara di non voler effettuare la visita o gli accertamenti previsti, nonostante abbia ricevuto informazioni sulla loro obbligatorietà.
Rifiuto reiterato
Il lavoratore non si presenta più volte oppure continua a opporsi anche dopo richieste scritte, chiarimenti e nuove convocazioni. Questa situazione è più grave e può assumere rilievo disciplinare.
Cosa deve fare il datore di lavoro dopo la prima mancata presentazione o il rifiuto?
La mancata partecipazione a un appuntamento non dimostra automaticamente che il lavoratore abbia rifiutato la sorveglianza sanitaria. Prima di assumere provvedimenti, l’azienda deve verificare la correttezza della convocazione, accertare le ragioni dell’assenza e seguire una procedura documentata.
- Verificare la base della visita
Controllare:
- la mansione effettivamente svolta;
- i rischi che rendono necessaria la sorveglianza sanitaria;
- la tipologia di visita;
- la data prevista per il controllo periodico o per la visita;
- le indicazioni del medico competente;
- l’eventuale termine espressamente indicato nel giudizio precedente.
- Comunicare l’appuntamento con modalità tracciabile
La legge non impone l’utilizzo della raccomandata. La convocazione può essere comunicata, ad esempio, mediante:
- consegna a mano con firma per ricevuta;
- e-mail aziendale che consenta di documentare l’invio;
- portale HR o sistema aziendale con registrazione della presa visione;
- PEC, quando il lavoratore dispone di un indirizzo utilizzabile;
- raccomandata con avviso di ricevimento.
Per la prima convocazione può essere sufficiente il canale normalmente utilizzato dall’azienda, purché sia affidabile e tracciabile.
Dopo una mancata presentazione senza spiegazioni o in presenza di un rifiuto espresso, è invece prudente utilizzare una modalità che fornisca una prova più solida della ricezione, come:
- consegna a mano con firma;
- PEC;
- raccomandata con avviso di ricevimento.
Una comunicazione soltanto verbale, telefonica o tramite messaggio istantaneo può essere utile come promemoria, ma non dovrebbe costituire l’unica prova della convocazione quando potrebbero seguire contestazioni disciplinari.
Anche quando l’appuntamento viene fissato direttamente dallo studio del medico competente, il datore di lavoro dovrebbe conservare la prova che il lavoratore sia stato effettivamente informato. L’obbligo di inviarlo alla visita resta infatti in capo al datore di lavoro o al dirigente.
- Indicare chiaramente tutte le informazioni necessarie
La convocazione dovrebbe riportare:
- nominativo del lavoratore;
- data e orario;
- luogo della visita;
- nominativo o riferimento del medico competente;
- indicazione che si tratta di una visita prevista dalla sorveglianza sanitaria;
- natura obbligatoria del controllo;
- modalità per segnalare un impedimento;
- recapito aziendale al quale rivolgersi;
- richiesta di comunicare tempestivamente l’impossibilità a partecipare;
- eventuali istruzioni organizzative per raggiungere l’ambulatorio.
Può essere, inoltre, chiarito che la visita e gli accertamenti necessari sono a carico del datore di lavoro e che il tempo impiegato viene gestito secondo la disciplina dell’orario di lavoro.
Non devono essere inserite diagnosi, presunte patologie o informazioni sanitarie individuali.
- Verificare che la comunicazione sia stata ricevuta
L’azienda deve conservare:
- copia della convocazione;
- prova dell’invio;
- ricevuta di consegna o presa visione;
- eventuale risposta del lavoratore;
- comunicazione dello studio medico relativa alla mancata presentazione.
Se il lavoratore rifiuta di firmare la consegna a mano, il rifiuto può essere annotato in un verbale interno, indicando data, ora e persone presenti.
- Chiedere le ragioni dell’assenza
Prima di considerare il comportamento come un rifiuto, l’azienda deve consentire al lavoratore di spiegare quanto accaduto.
Potrebbero essersi verificati:
- malattia o infortunio;
- un errore nella comunicazione;
- mancata ricezione dell’avviso;
- un impedimento improvviso;
- una sovrapposizione organizzativa;
- un problema relativo al luogo o all’orario della visita.
Se la giustificazione è attendibile, occorre fissare un nuovo appuntamento.
- Inviare una seconda convocazione formale
Quando non emerge un impedimento valido, la seconda comunicazione dovrebbe:
- richiamare la precedente convocazione;
- indicare la mancata presentazione;
- fissare una nuova data;
- ribadire l’obbligo di sottoporsi alla visita;
- invitare il lavoratore a comunicare tempestivamente eventuali impedimenti;
- chiarire che la mancanza del giudizio può impedire l’assegnazione alla mansione specifica;
- informare, con formulazione prudente, che un ulteriore rifiuto ingiustificato potrà essere valutato sul piano disciplinare.
Qualora il comportamento persista, l’eventuale contestazione disciplinare dovrà essere distinta dalla convocazione alla visita e rispettare l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori e il CCNL applicato.
La convocazione deve essere inviata con raccomandata?
No. La legge non impone una modalità specifica, ma l’azienda deve poter dimostrare il contenuto e la ricezione della convocazione. Dopo una prima assenza non giustificata, è prudente utilizzare la consegna con firma, la PEC o la raccomandata A/R. Telefonate e messaggi possono servire come promemoria, ma non dovrebbero rappresentare l’unica prova quando potrebbero seguire conseguenze disciplinari.

Il lavoratore senza visita medica può continuare a lavorare?
La risposta dipende dalla mansione, dalla data prevista per il controllo e dall’eventuale termine indicato nel giudizio precedente.
Prima assegnazione alla mansione
Se per la mansione è obbligatorio il giudizio di idoneità e questo non è stato ancora espresso, il lavoratore non può essere assegnato a quella specifica attività.
Potrebbe essere impiegato temporaneamente in compiti non soggetti a quel rischio, purché realmente compatibili e correttamente organizzati.
Visita periodica non effettuata
Se il rifiuto impedisce il rinnovo del giudizio necessario, l’azienda non dovrebbe lasciare il lavoratore nella mansione come se nulla fosse accaduto.
Occorre verificare con il medico competente:
data prevista per la visita ed eventuale termine indicato nel giudizio;
necessità della visita;
attività da interrompere;
possibilità di nuova convocazione;
eventuale collocazione temporanea.
Cambio di mansione
La visita deve precedere l’effettiva assegnazione alla nuova mansione quando il cambio richiede la verifica dell’idoneità. Il lavoratore che contesta il trasferimento o il demansionamento non può utilizzare il rifiuto della visita come unico strumento di opposizione.
Può contestare separatamente la decisione aziendale e, se necessario, il successivo giudizio di idoneità.
Una volta effettuata la visita e acquisito il documento, l’azienda deve tradurne l’esito in scelte organizzative concrete. La guida Edafos sul giudizio di idoneità chiarisce cosa può fare il datore di lavoro in presenza di idoneità, prescrizioni, limitazioni o inidoneità.
Il rifiuto può comportare una sanzione per il lavoratore?
Sì. L’obbligo di sottoporsi ai controlli sanitari è previsto dall’articolo 20 del D.Lgs. 81/2008.
Secondo il testo coordinato pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel gennaio 2026, la violazione dell’articolo 20, comma 2, lettera i), è punita dall’articolo 59 con:
arresto fino a un mese; oppure
ammenda da 284,77 a 854,30 euro.
Si tratta di una sanzione prevista dalla normativa penale sulla sicurezza e non di una somma che il datore di lavoro può direttamente trattenere dallo stipendio.
A questa responsabilità possono aggiungersi conseguenze disciplinari interne, da valutare secondo la gravità concreta del comportamento e il CCNL.
Il lavoratore può essere licenziato perché rifiuta la visita medica?
Il licenziamento non è una conseguenza automatica della prima mancata presentazione.
Può diventare valutabile quando il rifiuto è:
- consapevole;
- ingiustificato;
- reiterato;
- riferito a una visita effettivamente obbligatoria;
- incompatibile con la prosecuzione della mansione;
- preceduto da convocazioni e chiarimenti adeguati;
- sufficientemente grave secondo il CCNL e il principio di proporzionalità.
La Cassazione ha esaminato il caso di una lavoratrice che si era rifiutata per due volte di effettuare la visita necessaria prima dell’assegnazione a nuove mansioni. La lavoratrice sosteneva di voler contrastare un demansionamento, ma la Corte ha ritenuto che la visita costituisse un adempimento dovuto e ha confermato la decisione che aveva considerato il duplice rifiuto una grave insubordinazione. Si tratta della sentenza n. 26199 del 6 settembre 2022.
Il principio non significa che ogni assenza alla visita giustifichi il licenziamento. Devono essere valutati il caso concreto, le ragioni addotte, la reiterazione, la procedura seguita e la proporzionalità del provvedimento.
Cosa cambia se la visita riguarda il cambio di mansione?
La visita medica per cambio mansione serve a verificare se il lavoratore possa svolgere in sicurezza i nuovi compiti prima dell’effettiva assegnazione alla nuova attività.
L’azienda deve:
- descrivere al medico competente le attività reali;
- indicare rischi, attrezzature, turni ed esposizioni;
- effettuare la visita prima dell’assegnazione concreta, quando necessaria;
- attendere il giudizio prima di far iniziare la nuova attività;
- non utilizzare la visita per ottenere informazioni sanitarie ulteriori.
Il lavoratore può contestare il cambio di mansione attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento. Il semplice rifiuto della visita, però, non rende automaticamente illegittima la richiesta aziendale quando il controllo è imposto dalla normativa.
Se la visita si conclude con un’idoneità parziale, l’azienda deve poi capire come adattare concretamente compiti, turni, postazioni ed esposizioni. L’approfondimento Edafos sull’idoneità con prescrizioni e limitazioni presenta 12 casi aziendali utili per tradurre il giudizio del medico competente in misure operative.
Cosa accade dopo un’assenza superiore a 60 giorni?
Dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, la visita prima della ripresa non è più automatica: spetta al medico competente stabilire se sia necessaria. Se non ritiene di effettuarla, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
L’azienda deve quindi comunicare il rientro al medico competente e attendere la sua valutazione prima della concreta riassegnazione alla mansione. Anche in questo caso, il lavoratore non può ignorare una visita che il medico abbia ritenuto necessaria.
Prima di qualificare la mancata presentazione come un rifiuto, l’azienda deve quindi verificare che il medico competente abbia effettivamente ritenuto necessaria la visita e che il lavoratore sia stato correttamente convocato. La procedura completa è approfondita nella guida sulla visita medica dopo 60 giorni di assenza.
La visita deve essere effettuata durante l’orario di lavoro?
L’articolo 20, comma 2, lettera i), del D.Lgs. 81/2008 precisa che i controlli sanitari previsti dal decreto o disposti dal medico competente devono essere computati nell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli effettuati in fase preassuntiva.
Questo significa che la visita non deve essere trattata come un impegno sanitario personale e non retribuito del dipendente.
Se, per esigenze organizzative, viene fissata fuori dal normale turno, l’azienda deve gestire correttamente il tempo impiegato secondo le regole sull’orario di lavoro e il CCNL applicato.
Non è quindi prudente contestare il rifiuto senza prima verificare che:
- il lavoratore abbia ricevuto un preavviso ragionevole;
- il tempo della visita sia correttamente riconosciuto;
- gli spostamenti siano organizzati senza oneri ingiustificati;
- l’appuntamento sia concretamente raggiungibile.
Chi paga la visita medica e gli esami?
Le visite, gli esami clinici, biologici e diagnostici ritenuti necessari dal medico competente sono a cura e spese del datore di lavoro.
Il lavoratore non deve pagare:
- la visita;
- gli accertamenti previsti dal protocollo;
- gli eventuali approfondimenti specialistici disposti dal medico competente;
- il rilascio del giudizio di idoneità.
La richiesta al lavoratore di sostenere personalmente il costo potrebbe incidere sulla legittimità della gestione aziendale e deve essere corretta prima di qualificare la mancata partecipazione come rifiuto.
Il lavoratore può rifiutare un singolo esame o un prelievo?
Occorre distinguere tra un accertamento necessario e una richiesta estranea alla sorveglianza sanitaria.
Il medico competente può prescrivere esami clinici, biologici e indagini diagnostiche mirati ai rischi professionali e ritenuti necessari per formulare il giudizio.
Il datore di lavoro non può invece:
- scegliere personalmente gli esami;
- ordinare analisi per finalità estranee;
- chiedere direttamente i risultati;
- pretendere referti o diagnosi;
- utilizzare un laboratorio per controllare autonomamente il dipendente.
Quando il lavoratore contesta un esame, la soluzione corretta non è ignorare l’appuntamento. Dovrebbe chiedere al medico competente:
- quale sia la finalità dell’accertamento;
- a quale rischio professionale sia collegato;
- se esistano modalità alternative;
- quali conseguenze abbia la mancata effettuazione sul giudizio di idoneità.
Il medico competente è l’unico soggetto legittimato a trattare i dati sanitari nell’ambito della sorveglianza. Al datore di lavoro devono essere comunicati il giudizio e le eventuali condizioni operative, non i risultati clinici.
Rifiuto di test per alcol o sostanze stupefacenti: cosa cambia?
Dal 31 dicembre 2025, l’articolo 41 comprende anche una visita effettuata prima o durante il turno quando vi sia un ragionevole motivo per ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol, sostanze stupefacenti o psicotrope.
La previsione riguarda le attività lavorative ad elevato rischio infortunistico individuate dalla normativa e deve essere applicata nel rispetto delle procedure vigenti in materia di alcol e sostanze. Entro il 31 dicembre 2026 è inoltre prevista la revisione delle condizioni e delle modalità di accertamento.
In questi casi l’azienda non deve improvvisare test interni. Deve:
- verificare che la mansione rientri tra quelle interessate;
- coinvolgere il medico competente;
- rispettare le procedure applicabili;
- impedire, quando necessario, lo svolgimento di attività pericolose;
- proteggere la riservatezza del lavoratore;
- documentare il rifiuto senza diffondere informazioni sanitarie.
Il certificato del medico curante sostituisce il giudizio di idoneità?
No.
Il certificato del medico di base può attestare:
- malattia;
- prognosi;
- necessità di cure;
- altre condizioni sanitarie di sua competenza.
Non sostituisce il giudizio del medico competente relativo alla mansione specifica.
Il datore di lavoro non può quindi accettare una dichiarazione generica del medico curante come alternativa alla visita obbligatoria. Può però trasmettere al medico competente, tramite il lavoratore e nel rispetto della riservatezza, l’esistenza di documentazione sanitaria che quest’ultimo ritenga utile presentare.

Visita del medico competente e visita fiscale sono la stessa cosa?
No. Si tratta di due procedimenti differenti.
| Visita del medico competente | Visita fiscale |
| Valuta l’idoneità alla mansione specifica | Controlla lo stato di malattia e la prognosi |
| È collegata ai rischi professionali | È collegata all’assenza per malattia |
| È disciplinata dal D.Lgs. 81/2008 | È gestita secondo la disciplina INPS |
| Produce un giudizio di idoneità | Può confermare o modificare la prognosi |
| Non comunica la diagnosi al datore | Segue le regole sulla visita medica di controllo |
Il rifiuto o l’assenza alla visita fiscale produce conseguenze diverse, comprese quelle relative all’indennità di malattia. Non deve essere confuso con il rifiuto della sorveglianza sanitaria.
Esempi pratici in diversi settori
Caso 1 – Magazziniere che rifiuta la visita periodica
Il lavoratore movimenta carichi e utilizza il carrello elevatore, ma non si presenta alla visita sostenendo di sentirsi bene.
Aspetto da verificare: la sorveglianza dipende dai rischi della mansione, non dalla percezione personale. In attesa della visita occorre valutare quali attività possano essere svolte senza il giudizio mancante.
Errore da evitare: ritenere sufficiente il patentino del carrello elevatore. L’abilitazione all’attrezzatura non sostituisce l’idoneità sanitaria.
Caso 2 – Operaio edile che considera la visita un’invasione della privacy
Il lavoratore opera in quota, usa attrezzature vibranti e movimenta materiali, ma teme che l’azienda venga a conoscenza delle sue condizioni di salute.
Aspetto da verificare: il datore di lavoro riceve soltanto il giudizio di idoneità e le eventuali prescrizioni o limitazioni, non diagnosi e referti.
Errore da evitare: chiedere una liberatoria con cui il lavoratore assume personalmente il rischio. La rinuncia non elimina gli obblighi aziendali.
Caso 3 – Impiegato videoterminalista che non si presenta
L’impiegato ritiene che il lavoro d’ufficio non comporti rischi e considera inutile la visita.
Aspetto da verificare: prima di contestare il comportamento bisogna accertare che ricorrano effettivamente i presupposti della sorveglianza sanitaria per il videoterminale.
Errore da evitare: considerare automaticamente soggetto a visita qualsiasi impiegato, senza verificare esposizione e valutazione dei rischi.
Caso 4 – OSS che rifiuta un singolo accertamento
L’operatore sociosanitario accetta la visita, ma non vuole effettuare uno degli esami previsti dal protocollo sanitario.
Aspetto da verificare: il medico competente deve chiarire il collegamento con i rischi e stabilire se, senza quell’accertamento, sia possibile formulare il giudizio.
Errore da evitare: far consegnare esami o referti all’ufficio del personale.
Caso 5 – Autista che rifiuta un controllo per alcol o sostanze
L’autista addetto a un’attività ad alto rischio si oppone a un controllo previsto dalle procedure applicabili.
Aspetto da verificare: occorre impedire la guida quando sussiste una concreta condizione di rischio, coinvolgere il medico competente e documentare i fatti senza diffondere dati sanitari.
Errore da evitare: improvvisare test interni eseguiti da superiori o colleghi.
Caso 6 – Lavoratore agricolo convocato durante la raccolta
Il lavoratore non si presenta perché il responsabile gli impedisce di lasciare la postazione nel periodo di maggiore attività.
Aspetto da verificare: l’azienda deve organizzare il turno in modo da rendere concretamente possibile la partecipazione alla visita.
Errore da evitare: attribuire al lavoratore un rifiuto causato dall’organizzazione aziendale.
Caso 7 – Addetto alle pulizie che contesta il cambio di mansione
Il lavoratore si oppone ai nuovi compiti e rifiuta la visita necessaria per verificarne l’idoneità.
Aspetto da verificare: la legittimità del cambio di mansione e l’obbligo di sottoporsi alla visita sono questioni distinte. I nuovi compiti non possono iniziare senza il giudizio necessario.
Errore da evitare: utilizzare il rifiuto come unica forma di contestazione del cambio di mansione.
Caso 8 – Rientro dopo oltre 60 giorni
Il datore convoca automaticamente il lavoratore senza avere prima chiesto al medico competente se la visita sia necessaria.
Aspetto da verificare: il rientro deve essere comunicato al medico, che decide se effettuare la visita e, in ogni caso, esprime il giudizio di idoneità.
Errore da evitare: applicare ancora la regola secondo cui la visita fisica sarebbe sempre obbligatoria dopo 60 giorni.
Quali documenti deve conservare l’azienda?
L’azienda dovrebbe poter dimostrare l’intero percorso seguito attraverso:
- valutazione che rende necessaria la sorveglianza sanitaria;
- programma o scadenziario delle visite;
- convocazione inviata;
- prova della ricezione;
- comunicazione della mancata presentazione;
- eventuale giustificazione del lavoratore;
- richiesta di chiarimenti;
- seconda convocazione;
- comunicazioni essenziali con il medico competente;
- misure adottate sulla mansione;
- eventuale assegnazione temporanea;
- contestazione disciplinare;
- difese presentate dal lavoratore;
- decisione finale;
- successivo giudizio di idoneità.
Non devono essere conservati nel fascicolo aziendale:
- referti;
- esami di laboratorio;
- diagnosi;
- anamnesi;
- cartella sanitaria;
- informazioni comunicate informalmente da medici o colleghi.
Chi deve fare cosa?
| Figura | Compito |
| Datore di lavoro | Organizza la visita, vigila e impedisce attività senza il giudizio necessario |
| Medico competente | Stabilisce visite e accertamenti, effettua la sorveglianza ed esprime il giudizio |
| HR o amministrazione | Gestisce convocazioni, scadenze e documentazione riservata |
| RSPP | Verifica il collegamento tra mansione, rischi e misure organizzative |
| Preposto | Non assegna compiti incompatibili e vigila sulle disposizioni ricevute |
| Lavoratore | Partecipa ai controlli e comunica tempestivamente eventuali impedimenti |
| Consulente del lavoro | Supporta contestazioni, sanzioni e gestione contrattuale |
Quali errori deve evitare il datore di lavoro?
- Organizzare visite estranee ai rischi professionali.
- Chiedere al lavoratore di pagare gli accertamenti.
- Trattare la visita come tempo personale non retribuito.
- Lasciare il lavoratore nella mansione senza il giudizio necessario.
- Accettare il certificato del medico curante al posto dell’idoneità.
- Chiedere diagnosi o referti.
- Informare il preposto sulle condizioni cliniche.
- Far effettuare controlli sanitari direttamente dall’azienda.
- Confondere sorveglianza sanitaria e visita fiscale.
- Applicare automaticamente la sospensione senza valutare mansioni alternative e disciplina contrattuale.
- Ignorare la versione del lavoratore.
- Contestare il comportamento senza rispettare il CCNL e l’articolo 7 dello Statuto.
- Affidare al medico competente la gestione disciplinare.
- Utilizzare moduli di rinuncia o liberatorie per superare il rifiuto.
Checklist operativa: il rifiuto è stato gestito correttamente?
- La visita è realmente obbligatoria?
- È collegata alla mansione e ai rischi valutati?
- È stata disposta dal medico competente?
- La convocazione contiene data, ora e luogo corretti?
- Il lavoratore l’ha ricevuta?
- È stato chiarito che non deve sostenere costi?
- Il tempo viene computato nell’orario di lavoro?
- È stato chiesto il motivo della mancata partecipazione?
- Esiste un impedimento documentato?
- È stata fissata una seconda convocazione?
- Il medico competente è stato informato?
- È stata verificata la data prevista per la visita e l’eventuale termine indicato nel giudizio precedente?
- Sono state bloccate le attività prive dell’idoneità necessaria?
- Sono state valutate mansioni temporanee compatibili?
- Sono stati protetti i dati sanitari?
- Il preposto ha ricevuto soltanto istruzioni operative?
- La contestazione disciplinare è specifica?
- Sono stati rispettati procedura e CCNL?
- È stata valutata la proporzionalità della sanzione?
- La decisione finale è documentata?
Dalla mancata presentazione alla gestione corretta
Il lavoratore che rifiuta la visita medica pone l’azienda davanti a due obblighi contemporanei: non ignorare il comportamento e non reagire in modo automatico.
La procedura corretta parte dalla verifica della visita, passa attraverso l’ascolto del lavoratore e la nuova convocazione, impedisce lo svolgimento di attività prive della prescritta idoneità e arriva alla contestazione disciplinare soltanto quando il rifiuto è effettivamente ingiustificato.
Per Edafos, la sorveglianza sanitaria è efficace quando obblighi, persone e organizzazione vengono gestiti con la stessa attenzione.

FAQ
Il lavoratore può rifiutare la visita del medico competente?
Non può rifiutare senza giustificazione i controlli sanitari previsti dal D.Lgs. 81/2008 o legittimamente disposti dal medico competente.
La prima assenza alla visita comporta il licenziamento?
No. Occorre verificare la convocazione, chiedere le ragioni dell’assenza e valutare una nuova data. Il licenziamento non è automatico.
Il lavoratore che rifiuta la visita può continuare a lavorare?
Non può essere adibito alla mansione specifica quando manca il prescritto giudizio di idoneità. Possono essere valutate attività temporanee realmente compatibili.
Il datore di lavoro può sospenderlo senza stipendio?
Non come conseguenza automatica. Devono essere valutati motivo del rifiuto, mansioni disponibili, responsabilità delle parti, CCNL e disciplina del rapporto di lavoro.
Il lavoratore può essere sanzionato penalmente?
Sì. L’articolo 59 del D.Lgs. 81/2008 prevede, per la violazione dell’obbligo di sottoporsi ai controlli, l’arresto fino a un mese o un’ammenda.
Il rifiuto può giustificare il licenziamento?
Può essere valutato nei casi di rifiuto ingiustificato, consapevole e reiterato, nel rispetto della procedura disciplinare e del principio di proporzionalità.
La visita deve essere effettuata durante l’orario di lavoro?
Il tempo dei controlli sanitari deve essere computato nell’orario di lavoro, salvo le visite effettuate in fase preassuntiva.
Chi paga la visita e gli esami?
I costi della sorveglianza sanitaria e degli accertamenti necessari sono a carico del datore di lavoro.
Il lavoratore può rifiutare un prelievo di sangue?
Deve prima chiedere al medico competente finalità e collegamento con i rischi. Il datore non può imporre direttamente esami né riceverne i risultati.
Il certificato del medico di famiglia sostituisce il giudizio di idoneità?
No. Il giudizio relativo alla mansione specifica deve essere espresso dal medico competente.
Dopo 60 giorni di malattia la visita è sempre obbligatoria?
No. Dal 12 gennaio 2025 spetta al medico competente stabilire se sia necessaria. Se non la ritiene necessaria, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità.
Il lavoratore può rifiutare la visita perché contesta il cambio mansione?
La contestazione del cambio mansione e la visita sono questioni distinte. Il lavoratore può tutelarsi nelle sedi appropriate, ma non può rifiutare automaticamente il controllo previsto dalla legge.
Il datore di lavoro può conoscere il motivo clinico della visita?
No. Può conoscere il giudizio e le eventuali prescrizioni o limitazioni, ma non diagnosi, referti o anamnesi.
La visita fiscale è la stessa visita del medico competente?
No. La visita fiscale controlla la malattia e la prognosi; il medico competente valuta l’idoneità alla mansione specifica.
Link Utili
Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.Lgs. 81/2008, testo coordinato aggiornato a gennaio 2026
Legge 13 dicembre 2024, n. 203 – modifiche all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008
Legge 20 maggio 1970, n. 300 – articolo 5: accertamenti sanitari
Legge 20 maggio 1970, n. 300 – articolo 7: sanzioni disciplinari
Garante per la protezione dei dati personali – Il ruolo del medico competente


