Accordo Stato-Regioni 2025: validità dell’abilitazione, formazione in presenza e verifiche aziendali
Con l’espressione “patentino muletto” si indica comunemente l’abilitazione alla conduzione dei carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo per i quali l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 prevede una formazione specifica. L’abilitazione deve essere coerente con la tipologia di attrezzatura e con le funzioni per cui è configurata: non vale automaticamente per tutti i carrelli.
Il percorso comprende una parte teorico-tecnica, una parte pratica e le relative verifiche. Per queste attrezzature, sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento quinquennale si svolgono in presenza. In questa guida vediamo quando è richiesta l’abilitazione, come controllarne la validità e cosa fare alla scadenza.

Patentino muletto: quale normativa si applica
L’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 prevede una specifica abilitazione per gli operatori che conducono le attrezzature individuate dagli Accordi Stato-Regioni. Per i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, il riferimento attuale è l’Accordo del 17 aprile 2025, in particolare il punto 8.3.4 della Parte II.
Il conseguimento dell’abilitazione non esaurisce gli obblighi di prevenzione del datore di lavoro. Restano necessari informazione, istruzioni, formazione e addestramento adeguati all’attrezzatura e alle condizioni concrete di utilizzo.
Chi deve conseguire l’abilitazione al carrello elevatore
L’abilitazione è richiesta a chi conduce, nello svolgimento dell’attività lavorativa, i carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo individuati dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025. Per i lavoratori, l’obbligo non dipende dalla dimensione dell’impresa né dal fatto che l’uso del carrello sia abituale o saltuario: prima di utilizzarlo occorre avere un’abilitazione coerente con l’attrezzatura e con la sua configurazione.
Anche il datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature per le quali sono richieste conoscenze o responsabilità particolari deve ricevere la formazione e l’addestramento previsti. I lavoratori autonomi e gli altri soggetti indicati dall’articolo 21 del D.Lgs. 81/2008 devono utilizzare attrezzature conformi al Titolo III: la loro posizione va valutata in base al ruolo svolto e agli obblighi applicabili, senza considerarli automaticamente esenti per il solo fatto di essere autonomi o soci.
Quali carrelli elevatori richiedono l’abilitazione
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, al punto 8.3.4, individua tre tipologie di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo per cui è prevista una specifica abilitazione. Il percorso comprende una parte teorico-tecnica comune e un modulo pratico coerente con il carrello utilizzato.
Carrelli industriali semoventi
Sono i carrelli utilizzati per trasportare, sollevare e movimentare carichi, come i tradizionali muletti da magazzino e da piazzale.
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Hanno un braccio estensibile che consente di sollevare e spostare carichi a diverse altezze e distanze.
Carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi
Sono carrelli dotati di torretta rotante, che consente di orientare il braccio e movimentare i carichi in diverse direzioni.
Per i carrelli dotati di attrezzature che aggiungono funzioni di sollevamento di carichi sospesi o di persone, l’Accordo prevede anche uno specifico modulo pratico di 6 ore. La formazione deve corrispondere alla macchina e alle funzioni effettivamente utilizzate; se l’attrezzatura configurata rientra in un’altra tipologia prevista dall’Accordo, può essere necessario il relativo titolo abilitativo.

Attenzione alla tipologia di patentino
L’abilitazione deve comprendere la tipologia di carrello effettivamente utilizzata. L’Accordo prevede anche un percorso integrato che può coprire tutte e tre le tipologie; verifica quindi i contenuti dell’attestato e gli eventuali moduli richiesti per accessori o funzioni aggiuntive.
Corso patentino muletto: durata e struttura
La durata dipende dal modulo pratico scelto. Per l’abilitazione a una singola tipologia di carrello, il percorso ordinario prevede 8 ore di modulo teorico-tecnico e 4 ore di pratica, per un totale di 12 ore. L’Accordo prevede anche un modulo pratico integrato di 8 ore per chi svolge la formazione su tutte e tre le tipologie, con la presenza delle relative attrezzature.
Per i carrelli dotati di funzioni aggiuntive di sollevamento di carichi sospesi o di persone, è previsto uno specifico modulo pratico di 6 ore. La durata e i moduli necessari dipendono quindi dall’attrezzatura e dalle funzioni per cui si consegue l’abilitazione.
Al termine della parte teorica è prevista una verifica intermedia con questionario. Al termine di ciascun modulo pratico previsto si svolge la relativa prova pratica di verifica finale. Il rilascio dell’abilitazione richiede il superamento delle verifiche previste.
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Rinnovo patentino muletto: ogni quanto va fatto
L’abilitazione deve essere aggiornata ogni cinque anni con un corso della durata minima di 4 ore, dedicate alla parte pratica. Per le attrezzature soggette ad abilitazione, anche l’aggiornamento deve svolgersi in presenza: non sono ammesse videoconferenza o formazione e-learning.
Scaduto il termine, l’operatore non può svolgere la funzione finché non completa l’aggiornamento. Il Ministero chiarisce che un ritardo entro dieci anni non annulla il credito formativo già maturato e che, completato l’aggiornamento, è possibile tornare a svolgere la funzione.
Abilitazione scaduta: cosa fare
Finché l’aggiornamento non è completato, il datore di lavoro non deve assegnare all’operatore la conduzione del carrello. Occorre organizzare l’attività con personale in possesso di un’abilitazione valida.
Si può fare il patentino muletto online?
Per i corsi svolti secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, sia la formazione iniziale sia l’aggiornamento per le attrezzature soggette ad abilitazione devono essere svolti in presenza fisica. Non sono ammesse la videoconferenza e la formazione e-learning.
Di conseguenza, un corso interamente online non basta per conseguire o aggiornare l’abilitazione alla conduzione del carrello elevatore. La regola riguarda i percorsi attuali: per gli attestati conseguiti in passato, la validità va verificata in base alle disposizioni transitorie e alla conformità del corso svolto.
Rischi nell’uso del muletto: perché servono formazione e procedure
L’uso dei carrelli elevatori può comportare rischi di ribaltamento del mezzo, caduta del carico e investimento o urto di persone, soprattutto quando mezzi e pedoni condividono gli stessi spazi. Nelle analisi degli infortuni gravi e mortali, l’INAIL ha documentato anche casi in cui il carico è caduto sull’operatore. Questi sono scenari da valutare nella specifica attività, non una classifica generale delle cause più frequenti.
I rischi dipendono anche dalle condizioni del luogo di lavoro, dalla visibilità, dai percorsi, dal carico movimentato e dallo stato dell’attrezzatura. Il datore di lavoro deve valutarli considerando sia l’uso del carrello sia l’ambiente e le possibili interferenze con altre attrezzature.
L’abilitazione dell’operatore è un requisito importante, ma la prevenzione richiede anche procedure di circolazione, controlli del mezzo e una gestione sicura dei carichi.
Situazioni da prevenire
- perdita di stabilità o ribaltamento del carrello;
- caduta o spostamento del carico;
- investimento o urto di pedoni e altri mezzi.
Comportamenti da evitare nell’uso dei carrelli elevatori
Tra i comportamenti da evitare durante l’uso del carrello elevatore rientrano:
- effettuare manovre a velocità non adeguata ai percorsi e alla presenza di persone;
- spostare carichi senza rispettare la portata e le indicazioni del costruttore;
- ignorare l’effetto del carico sulla stabilità del mezzo;
- usare il carrello senza i controlli previsti o in presenza di componenti danneggiati;
- muoversi in aree condivise senza seguire le procedure aziendali di circolazione.
Questi sono esempi di situazioni da valutare e prevenire, non una graduatoria delle cause d’infortunio più frequenti. I controlli del mezzo e le modalità di utilizzo devono seguire le istruzioni del fabbricante e la valutazione dei rischi relativa al luogo di lavoro.
Check operativo prima di usare il muletto
Prima di iniziare il lavoro, controlla che:
- il percorso e la superficie siano compatibili con le condizioni d’uso indicate dal fabbricante;
- il carico sia stabile e rientri nella portata del carrello;
- la visibilità e lo spazio di manovra siano adeguati;
- l’area sia organizzata per ridurre le interferenze con pedoni e altri mezzi;
- i controlli previsti sulle condizioni del carrello e sui dispositivi di sicurezza non evidenzino anomalie.
Se una di queste condizioni manca o non puoi verificare che la manovra sia sicura, non iniziare o sospendi l’uso del mezzo e informa il responsabile. Le verifiche devono tenere conto delle istruzioni del fabbricante e della valutazione dei rischi aziendale.

Regola fondamentale di sicurezza
Se le condizioni del mezzo, del carico o dell’area di lavoro non consentono una manovra sicura, fermati e segnala il problema prima di riprendere l’attività.
Differenza tra formazione, informazione e addestramento
L’informazione, la formazione e l’addestramento sono obblighi distinti e complementari. L’informazione riguarda i rischi e le misure di prevenzione; la formazione fornisce conoscenze e competenze per lavorare in sicurezza; l’addestramento serve a far apprendere l’uso corretto delle attrezzature e le procedure di lavoro.
Per i carrelli elevatori, l’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008 richiede che chi è incaricato dell’uso riceva le istruzioni e le informazioni necessarie e una formazione e un addestramento adeguati alle condizioni d’impiego e alle situazioni anomale prevedibili. L’abilitazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni è un requisito specifico, ma non sostituisce gli obblighi aziendali riferiti all’attrezzatura e al luogo di lavoro.
Patentino muletto e responsabilità del datore di lavoro
Il datore di lavoro deve verificare che l’operatore incaricato possieda l’abilitazione specifica e aggiornata per il carrello che utilizza. Deve inoltre fornire le informazioni e le istruzioni necessarie e assicurare una formazione e un addestramento adeguati alle condizioni d’impiego dell’attrezzatura e alle situazioni anomale prevedibili, come previsto dall’articolo 73 del D.Lgs. 81/2008.
L’abilitazione, quindi, non esaurisce gli obblighi aziendali: restano necessari la valutazione dei rischi legati all’attrezzatura e al luogo di lavoro, la manutenzione del mezzo e l’organizzazione sicura delle attività.
In caso di infortunio, l’eventuale responsabilità va valutata in base agli obblighi applicabili e alle circostanze concrete; non si può dedurre automaticamente dalla sola presenza o assenza dell’attestato.
Quanto costa il patentino muletto?
Non esiste un prezzo unico per il patentino muletto: il costo dipende dall’abilitazione richiesta e dai moduli necessari per la tipologia di carrello utilizzata. La pagina del corso Edafos indica il costo su richiesta.
Prima di scegliere un corso, verifica che il percorso sia coerente con il carrello che verrà utilizzato e comprenda le verifiche previste dall’Accordo Stato-Regioni. La formazione per queste attrezzature si svolge in presenza.
Patentino muletto: cosa deve verificare l’azienda
L’azienda deve verificare che il lavoratore incaricato abbia un’abilitazione valida e coerente con la tipologia di carrello utilizzata. Deve inoltre assicurare le informazioni, le istruzioni, la formazione e l’addestramento richiesti per l’attrezzatura e per le condizioni concrete di lavoro.
La gestione della sicurezza comprende anche la valutazione dei rischi, le procedure operative e la manutenzione del mezzo. L’attestato è quindi un elemento essenziale, ma da solo non dimostra l’adempimento di tutti gli obblighi previsti per l’uso del carrello elevatore.
Sanzioni: cosa rischi senza patentino muletto
Chi conduce un carrello elevatore per il quale è richiesta una specifica abilitazione deve averla conseguita. Se il datore di lavoro o il dirigente affida l’attrezzatura a un lavoratore che non ha ricevuto formazione e addestramento adeguati, può configurarsi la violazione dell’art. 71, comma 7, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. Per questa violazione, l’art. 87, comma 2, lettera c), prevede sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente.
Per i casi e le sanzioni di dettaglio, consulta l’approfondimento sulle sanzioni per il patentino muletto.
La sanzione dipende dalla violazione accertata
La sanzione concreta dipende dalla condotta accertata e dagli obblighi applicabili. L’Interpello del Ministero del Lavoro n. 1/2020 chiarisce inoltre che quella specifica sanzione non si applica quando è il datore di lavoro a utilizzare personalmente l’attrezzatura: resta comunque necessario che sia formato e abilitato.
Per capire meglio come si differenziano corso base, aggiornamento e tipologie di abilitazione, può essere utile lo schema sintetico riportato. La regola da ricordare è semplice: non conta solo avere un patentino, ma avere quello corretto rispetto alla macchina effettivamente utilizzata.
Tabella comparativa: corso base, aggiornamento e tipologie di abilitazione
| Tipologia | A cosa serve | Durata indicativa | Quando serve | Aggiornamento |
| Corso per carrelli industriali semoventi | Abilita alla conduzione dei muletti tradizionali utilizzati in magazzino, piazzale e reparti produttivi | 12 ore per la singola tipologia (8 ore teorico-tecniche e 4 pratiche) | Quando il lavoratore deve usare carrelli elevatori industriali semoventi | 5 anni |
| Corso per carrelli semoventi a braccio telescopico | Abilita alla conduzione di carrelli telescopici utilizzati per il sollevamento e la movimentazione in quota | 12 ore per la singola tipologia (8 ore teorico-tecniche e 4 pratiche). | Quando si utilizzano telescopici, soprattutto in edilizia, logistica avanzata e agricoltura | 5 anni |
| Corso per carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi | Abilita alla conduzione di macchine più complesse con torretta rotante e funzioni avanzate di sollevamento | 12 ore per la singola tipologia (8 ore teorico-tecniche e 4 pratiche) | Quando l’operatore utilizza carrelli telescopici rotativi | 5 anni |
| Aggiornamento patentino muletto | Rinnova l’abilitazione già posseduta | Almeno 4 ore dedicate alla parte pratica | Ogni 5 anni | Se l’aggiornamento è scaduto, l’operatore non può condurre il carrello fino a quando lo completa |
Le durate indicate si riferiscono all’abilitazione per una singola tipologia. Per il percorso integrato relativo a tutte e tre le tipologie, l’Accordo prevede 16 ore complessive: 8 teorico-tecniche e 8 pratiche. Per i carrelli dotati di funzioni aggiuntive di sollevamento di carichi sospesi e persone è previsto uno specifico modulo pratico di 6 ore.
Patentino muletto 2026: cosa devi fare subito per essere in regola
Per organizzare correttamente l’uso dei carrelli elevatori, l’azienda deve verificare che ogni operatore abbia l’abilitazione corrispondente alla macchina utilizzata e che l’aggiornamento sia in regola. L’abilitazione va conseguita prima di affidare la conduzione del carrello. Restano inoltre necessari l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati ai rischi e alle condizioni di lavoro.
Le 5 verifiche da fare in azienda
- Individuare quali carrelli vengono effettivamente utilizzati, comprese le diverse tipologie e gli eventuali accessori.
- Verificare che l’abilitazione di ciascun operatore corrisponda alla tipologia di carrello e alle funzioni che deve usare.
- Controllare le date dei corsi e degli aggiornamenti. L’aggiornamento è quinquennale; se è scaduto, l’operatore non può condurre il carrello finché non lo completa.
- Conservare la documentazione formativa e verificare che attesti l’effettiva partecipazione e il superamento delle verifiche previste.
- Assicurare che l’operatore conosca le istruzioni e le procedure aziendali e abbia ricevuto l’addestramento pratico necessario per le condizioni di lavoro concrete.
Un carrello elevatore sicuro richiede un operatore abilitato per la macchina utilizzata, adeguatamente addestrato e supportato da procedure di lavoro corrette.

FAQ
Il patentino muletto serve anche se uso il carrello elevatore solo occasionalmente?
Sì, se il carrello viene utilizzato come attrezzatura di lavoro e rientra tra quelle per cui è richiesta l’abilitazione. L’obbligo non dipende dalla frequenza d’uso.
Il patentino muletto vale per tutti i tipi di carrello?
No. L’abilitazione deve comprendere la tipologia di carrello utilizzata. L’Accordo prevede percorsi per le singole tipologie e un percorso integrato per tutte e tre. Se si usano accessori che conferiscono funzioni aggiuntive, può essere necessario anche il modulo specifico previsto per quelle funzioni.
Se ho il patentino muletto scaduto posso lavorare lo stesso?
No. Se è scaduto il termine per l’aggiornamento, l’operatore non può condurre il carrello finché non completa l’aggiornamento richiesto. La scadenza non comporta automaticamente l’obbligo di ripetere il corso iniziale: si applicano le regole dell’Accordo sul mantenimento del credito formativo e sull’aggiornamento tardivo.
Il rinnovo del patentino muletto è obbligatorio ogni 5 anni?
Sì. L’aggiornamento va effettuato ogni cinque anni e deve comprendere almeno 4 ore dedicate alla parte pratica. Anche l’aggiornamento deve svolgersi in presenza.
Si può fare il patentino muletto online senza parte pratica?
No. Per i carrelli elevatori, sia il corso iniziale sia l’aggiornamento devono svolgersi in presenza fisica: non sono ammessi e-learning o videoconferenza.
Cosa succede se un lavoratore usa un muletto senza patentino?
Il lavoratore non deve essere adibito alla conduzione finché non possiede l’abilitazione richiesta. Se il datore di lavoro o il dirigente affida il carrello a un lavoratore privo della formazione e dell’addestramento adeguati, possono applicarsi le sanzioni previste per la violazione degli obblighi specifici. La responsabilità e la sanzione dipendono dalla condotta accertata e dal ruolo dei soggetti coinvolti.
Il patentino muletto serve anche per uso privato?
L’abilitazione prevista dalla normativa sulla sicurezza riguarda l’uso del carrello nell’attività lavorativa. La circolazione su strada pubblica è una situazione distinta, soggetta anche alle regole del Codice della strada.
Serve la patente B per guidare il muletto?
Per condurre il muletto all’interno dell’azienda o di un’area privata non aperta alla circolazione pubblica, la patente B non è richiesta: serve invece l’abilitazione specifica per l’attrezzatura. Se il carrello circola su strada pubblica, si applicano le regole del Codice della strada e possono essere necessari specifici requisiti e la patente B.
Chi rilascia il patentino per il muletto?
L’attestato viene rilasciato dal soggetto formatore che organizza il corso, appartenente a una delle categorie ammesse dall’Accordo Stato‑Regioni e in possesso dei requisiti previsti. Il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore riceva la formazione, l’abilitazione e l’addestramento necessari.
Link utili
Normativa sicurezza sul lavoro – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025
INAIL – Valutazione del rischio di un’attrezzatura
INAIL – Analisi su uno dei settori più esposti a rischi lavorativi: trasporti e magazzinaggio


