Obblighi di vigilanza, posizione di garanzia, preposto di fatto e responsabilità in caso di infortunio sul lavoro
La responsabilità penale del preposto non nasce automaticamente ogni volta che si verifica un infortunio sul lavoro. Il preposto è una delle figure che, nel sistema delineato dal D.Lgs. 81/2008, esercita una posizione di garanzia: deve sovrintendere alle attività, vigilare sul rispetto delle disposizioni di sicurezza, intervenire in presenza di comportamenti non conformi e segnalare tempestivamente pericoli e carenze. La responsabilità, però, deve essere valutata in rapporto agli obblighi concretamente gravanti sul soggetto, ai poteri di cui disponeva e all’area di rischio che era chiamato a gestire.
La giurisprudenza più recente conferma un principio essenziale: il preposto non risponde di ogni rischio aziendale, ma delle omissioni riconducibili alle funzioni di vigilanza e intervento che gli competono. Per questo è importante distinguere tra responsabilità del preposto, responsabilità del datore di lavoro e del dirigente, responsabilità per le violazioni del Testo Unico e responsabilità per un eventuale reato di lesioni o omicidio colposo.

Quando il preposto può avere una responsabilità penale
Il D.Lgs. 81/2008 definisce il preposto come la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico, sovrintende all’attività lavorativa, garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, ne controlla la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercita un funzionale potere di iniziativa.
Questa funzione comporta una posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori. In termini pratici, il preposto è chiamato a presidiare la fase esecutiva del lavoro: deve verificare che le misure di sicurezza già predisposte siano concretamente rispettate e deve intervenire quando rileva comportamenti, condizioni o prassi non conformi.
La responsabilità penale può, quindi, emergere quando, rispetto a un obbligo effettivamente rientrante nelle sue attribuzioni, il preposto omette la vigilanza o l’intervento dovuto e tale omissione assume rilievo causale rispetto all’evento. Non è sufficiente, da sola, la qualifica di preposto né la semplice presenza nel luogo di lavoro.
Per svolgere correttamente questa funzione è fondamentale che il preposto conosca obblighi, poteri e modalità di intervento previste dalla normativa. Per approfondire il percorso formativo richiesto è possibile consultare il Corso preposto alla sicurezza.
La posizione di garanzia del preposto: cosa significa
Parlare di posizione di garanzia significa individuare un soggetto al quale l’ordinamento attribuisce specifici doveri di protezione o controllo. Nel caso del preposto, questi doveri sono collegati alla concreta esecuzione delle attività lavorative e al controllo del comportamento dei lavoratori.
La Cassazione ha più volte chiarito che la posizione di garanzia del preposto è delimitata dalla natura delle funzioni e dei poteri effettivamente esercitati. La sentenza n. 30039 del 1° settembre 2025 ribadisce che il preposto è debitore di sicurezza verso i lavoratori, ma con riferimento all’area di rischio che è chiamato a gestire.
Questo principio è decisivo perché impedisce di trasformare il preposto in un responsabile generale della sicurezza aziendale. Scelte organizzative, valutazione dei rischi, predisposizione strutturale delle misure di prevenzione e altre funzioni proprie del datore di lavoro o del dirigente non vengono automaticamente trasferite al preposto.
Quali obblighi del preposto possono generare responsabilità
Gli obblighi generali del preposto sono indicati dall’art. 19 del D.Lgs. 81/2008. La loro violazione può determinare direttamente le sanzioni previste dall’art. 56 e, quando da una condotta omissiva derivi un infortunio, può assumere rilievo anche nell’accertamento di eventuali reati colposi.
| Obbligo del preposto | Cosa significa operativamente |
| Frequentare la formazione prevista | Frequentare gli appositi corsi di formazione previsti dall’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e assolvere al relativo aggiornamento. |
| Sovrintendere e vigilare | Controllare il rispetto degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali e dell’uso corretto di protezioni collettive e DPI. |
| Intervenire sui comportamenti non conformi | Fornire indicazioni di sicurezza; se l’inosservanza persiste, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti. |
| Controllare l’accesso alle zone a rischio | Verificare che vi accedano soltanto lavoratori adeguatamente istruiti. |
| Gestire le situazioni di emergenza | Richiedere l’osservanza delle misure previste e dare istruzioni in presenza di pericolo grave, immediato e inevitabile. |
| Informare i lavoratori | Comunicare tempestivamente la presenza di un pericolo grave e immediato e le misure adottate o da adottare. |
| Non far riprendere il lavoro in condizioni di pericolo | Astenersi dal richiedere la ripresa dell’attività finché persiste un pericolo grave e immediato, salvo eccezioni debitamente motivate. |
| Segnalare carenze e pericoli | Comunicare tempestivamente a datore di lavoro o dirigente le deficienze di mezzi, attrezzature, DPI e le altre condizioni di pericolo. |
| Interrompere temporaneamente l’attività se necessario | In presenza di deficienze o condizioni di pericolo rilevate durante la vigilanza, fermare temporaneamente l’attività e segnalare le non conformità. |
Approfondimento interno: Formazione preposti e Nuovo Accordo Stato-Regioni.
Responsabilità del preposto in caso di infortunio sul lavoro
Quando si verifica un infortunio, la responsabilità penale del preposto non può essere affermata con un automatismo del tipo “era il preposto, quindi risponde”. L’accertamento deve verificare quale obbligo di sicurezza fosse concretamente esigibile, quale condotta sia stata omessa, quale rischio si sia materializzato e se l’adempimento dell’obbligo avrebbe potuto evitare o ridurre l’evento.
La Cassazione n. 7092/2022 ha ricordato che il preposto risponde degli infortuni derivanti dalla violazione della propria posizione di garanzia quando disponeva dei poteri necessari per impedire l’evento. La sentenza sottolinea anche il dovere di organizzare e controllare concretamente lo svolgimento dell’attività affidata ai lavoratori, evitando che le regole di sicurezza rimangano soltanto formali.
La responsabilità quindi può essere configurata, ad esempio, quando il preposto tollera consapevolmente una prassi pericolosa, non interviene su un comportamento non conforme che rientra nella sua sfera di vigilanza, omette di segnalare una condizione di pericolo conosciuta oppure non interrompe un’attività quando la situazione concreta lo richiede.

Quali sono i limiti della responsabilità del preposto
Uno dei punti più importanti è comprendere dove finisce la responsabilità del preposto. I suoi obblighi sono esercitati “secondo le attribuzioni e competenze” e nell’ambito dei poteri concretamente disponibili. Il preposto non sostituisce il datore di lavoro nella valutazione dei rischi né può essere chiamato a rispondere automaticamente di carenze organizzative, strutturali o gestionali che non rientrano nella sua sfera di intervento.
La Cassazione n. 30039/2025 ha ribadito che il preposto è garante soltanto nell’area di rischio che è chiamato a gestire. Questo significa che, ai fini della responsabilità, occorre verificare non solo la qualifica, ma anche il contenuto reale dell’incarico, il contesto di lavoro, la possibilità di percepire il pericolo e i poteri effettivamente esercitabili.
Anche la presenza di un preposto non libera automaticamente il datore di lavoro dai propri obblighi. La Cassazione n. 12878/2026, in un caso di caduta durante lo smontaggio di un ponteggio, ha escluso che la qualifica di preposto rivestita dal lavoratore infortunato fosse sufficiente a spezzare la responsabilità del datore di lavoro per rischi che rientravano nella sua sfera di gestione.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del preposto?
Non necessariamente. Nel diritto penale della sicurezza sul lavoro il comportamento imprudente del lavoratore non interrompe automaticamente il nesso causale. Occorre verificare se la condotta sia realmente eccentrica rispetto al rischio lavorativo che il garante era chiamato a governare.
Se il comportamento scorretto costituisce una modalità prevedibile, anche se imprudente, di esecuzione della lavorazione, il dovere di vigilanza può continuare a essere rilevante. Diverso è il caso di una condotta del tutto estranea alle mansioni, alle direttive e al rischio che il preposto aveva il compito di controllare: la valutazione, però, è sempre concreta e dipende dalle circostanze del singolo caso.
Preposto di fatto: si può rispondere anche senza una nomina formale?
Sì. L’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 applica il principio di effettività: le posizioni di garanzia del datore di lavoro, del dirigente e del preposto gravano anche su chi, pur senza regolare investitura, esercita in concreto i poteri giuridici propri di quella funzione.
Di conseguenza, la mancanza di una lettera di nomina non esclude di per sé la responsabilità di chi opera stabilmente come preposto di fatto. Allo stesso tempo, non basta essere il lavoratore più esperto, essere chiamato informalmente “caposquadra” o avere maggiore anzianità: devono emergere in concreto funzioni tipiche di sovrintendenza e vigilanza.
Come si riconosce un preposto di fatto
La Cassazione n. 5366/2026 ha ribadito la necessità di verificare concretamente il ruolo svolto. Nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato elementi quali la presenza stabile nel luogo di lavoro, l’impartizione di ordini agli operai e la capacità di decidere il da farsi. In linea generale, tra gli elementi da valutare rientrano:
- il potere di impartire istruzioni operative sulle modalità di esecuzione del lavoro;
- la direzione o il coordinamento effettivo dei lavoratori;
- il controllo sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza;
- la possibilità di intervenire sui comportamenti non conformi;
- l’esercizio concreto di un potere di iniziativa coerente con la funzione di preposto.
Preposto, datore di lavoro e dirigente: le responsabilità possono concorrere
La presenza del preposto non crea una delega generale della sicurezza. Datore di lavoro, dirigente e preposto sono titolari di obblighi differenti e possono rispondere contemporaneamente quando le rispettive omissioni concorrono causalmente alla produzione dell’evento.
Il preposto presidia soprattutto l’esecuzione concreta delle attività e la vigilanza sul comportamento dei lavoratori. Il datore di lavoro conserva, tra gli altri, gli obblighi connessi alla valutazione dei rischi e all’organizzazione complessiva della prevenzione; il dirigente attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando su di essa nell’ambito delle attribuzioni conferite.
Per questo, attribuire formalmente a un lavoratore il ruolo di preposto non consente di trasferirgli obblighi che appartengono ad altri garanti. Con riferimento specifico all’ambito ferroviario, la nota congiunta INL-Conferenza delle Regioni prot. n. 6261 del 16 luglio 2025 ha affrontato il tema della possibile attribuzione indebita delle funzioni del preposto, chiarendo che l’idoneità al ruolo deve essere valutata in relazione alle competenze e alla concreta capacità di esercitare i poteri connessi alla funzione.
Accanto a datore di lavoro, dirigente e preposto opera anche il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, che svolge però una funzione diversa, basata sulla rappresentanza, consultazione e partecipazione dei lavoratori e non sulla vigilanza operativa. Per approfondire: RLS: chi è, cosa fa, chi lo nomina e quali sono i compiti.

Quali sanzioni rischia il preposto per la violazione dell’art. 19
L’art. 56 del D.Lgs. 81/2008 prevede specifiche sanzioni penali per il preposto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze. Gli importi riportati di seguito sono quelli indicati nel Testo Unico coordinato e aggiornato utilizzato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e sono soggetti alle rivalutazioni previste dalla normativa.
| Violazioni art. 19 | Arresto | Ammenda |
| comma 1, lett. a), c), e), f) e f-bis) | fino a 2 mesi | da € 569,53 a € 1.708,61 |
| comma 1, lett. b), d) e g) | fino a 1 mese | da € 284,77 a € 1.139,08 |
Queste sanzioni riguardano le contravvenzioni previste dal Testo Unico per la violazione degli obblighi propri del preposto. Sono cosa diversa dall’eventuale contestazione di reati di evento, come le lesioni personali colpose o l’omicidio colposo, che richiedono l’accertamento degli elementi del reato, della colpa, del nesso causale e della concreta posizione di garanzia.
Il preposto può essere responsabile per lesioni o omicidio colposo?
Sì, in presenza dei relativi presupposti. Se un infortunio determina lesioni o il decesso di un lavoratore, la violazione di una regola cautelare gravante sul preposto può concorrere nell’accertamento di un reato colposo. Anche in questo caso, però, non esiste alcun automatismo: devono essere dimostrati la condotta colposa, il nesso causale con l’evento e la riconducibilità del rischio alla sfera di gestione del preposto.
È quindi fuorviante affermare che il preposto “va in carcere se accade un infortunio”. L’esito penale dipende dalla fattispecie concreta, dagli obblighi violati, dal ruolo effettivamente svolto, dalla causalità e dalle regole processuali applicabili.
Responsabilità del preposto: quattro indicazioni dalla Cassazione
| Sentenza | Tema | Principio utile |
| Cass. pen., Sez. IV, n. 7092/2022 | Poteri effettivi e infortunio | Il preposto risponde per violazioni della propria posizione di garanzia quando dispone dei poteri necessari per impedire l’evento concreto. |
| Cass. pen., Sez. IV, n. 30039/2025 | Area di rischio e principio di effettività | La responsabilità è collegata all’area di rischio affidata e alle funzioni concretamente esercitate; la qualifica può derivare anche dall’esercizio di fatto. |
| Cass. pen., Sez. IV, n. 5366/2026 | Preposto di fatto | Per riconoscere un preposto di fatto occorre verificare concretamente poteri, ordini impartiti, direzione e controllo effettivamente esercitati. |
| Cass. pen., Sez. IV, n. 12878/2026 | Rapporto con il datore di lavoro | La presenza o la qualifica di preposto non elimina automaticamente gli obblighi e le responsabilità che restano nella sfera del datore di lavoro. |
Tre esempi pratici per capire il confine della responsabilità
1. Lavoratore senza DPI e preposto presente
Il preposto vede un lavoratore operare senza il DPI previsto e si limita a tollerare il comportamento. Se la situazione rientra nella sua sfera di vigilanza, l’omesso intervento può integrare una violazione degli obblighi dell’art. 19. Se dal comportamento deriva un infortunio, l’omissione dovrà essere valutata anche sotto il profilo causale.
2. Macchinario con carenza strutturale non percepibile
Se il rischio dipende da un difetto tecnico o organizzativo che il preposto non poteva conoscere o percepire nell’esercizio ordinario delle proprie funzioni, non è corretto attribuirgli automaticamente la responsabilità. Occorre verificare chi aveva il compito e il potere di individuare e rimuovere quella specifica carenza.
3. Caposquadra non formalmente nominato
Se un lavoratore, pur privo di nomina, impartisce stabilmente ordini, dirige la squadra, controlla l’esecuzione delle attività e interviene sulle modalità di lavoro, può assumere una posizione di garanzia di fatto ai sensi dell’art. 299. La verifica deve però fondarsi su elementi concreti e non soltanto sul nome attribuito informalmente al ruolo.
Responsabilità del preposto: conoscere i confini per esercitare correttamente il ruolo
La responsabilità penale del preposto va letta insieme ai poteri che la legge gli attribuisce e alle funzioni che esercita realmente. Una vigilanza effettiva, la capacità di intervenire sulle non conformità e una tempestiva segnalazione dei pericoli sono elementi centrali del ruolo; allo stesso tempo, il preposto non può essere trasformato nel destinatario indistinto di ogni responsabilità aziendale. Conoscere con precisione obblighi e limiti della funzione significa rendere più chiara l’organizzazione della sicurezza e più efficace la prevenzione nei luoghi di lavoro.
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FAQ
Il preposto risponde penalmente di ogni infortunio?
No. La responsabilità deve essere collegata alla violazione di un obbligo che rientrava nelle sue attribuzioni e competenze, al rischio che era chiamato a gestire e al nesso causale con l’evento.
Il preposto può essere responsabile anche senza una nomina scritta?
Sì. L’art. 299 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce rilevanza all’esercizio concreto dei poteri. Chi svolge effettivamente le funzioni del preposto può assumere la relativa posizione di garanzia anche in assenza di una regolare investitura.
Essere il lavoratore più esperto significa essere preposto di fatto?
No, non automaticamente. Occorre verificare l’esercizio concreto di poteri di sovrintendenza, direzione, vigilanza e iniziativa tipici del ruolo.
La presenza del preposto esonera il datore di lavoro da responsabilità?
No. Le posizioni di garanzia sono distinte e possono concorrere. Il datore di lavoro conserva gli obblighi che la legge gli attribuisce e non può trasferirli automaticamente al preposto.
Il preposto deve interrompere il lavoro?
L’art. 19 gli impone di intervenire in presenza di comportamenti non conformi e, in determinate situazioni, di interrompere l’attività del lavoratore o temporaneamente l’attività quando rileva condizioni di pericolo o carenze che lo rendano necessario.
Il comportamento imprudente del lavoratore esclude la responsabilità del preposto?
Non sempre. Occorre verificare se la condotta del lavoratore sia realmente eccentrica rispetto al rischio lavorativo governato dal preposto oppure costituisca una modalità, anche imprudente, comunque riconducibile all’attività vigilata.
Il preposto può andare in carcere?
L’art. 56 prevede, per alcune violazioni, la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda. In caso di infortunio possono, inoltre, venire in rilievo reati colposi, ma l’esito dipende dall’accertamento concreto della responsabilità e non può essere dedotto automaticamente dalla qualifica.
Qual è la differenza tra responsabilità del preposto e responsabilità del datore di lavoro?
Il preposto presidia soprattutto la corretta esecuzione del lavoro e la vigilanza operativa. Il datore di lavoro conserva gli obblighi propri dell’organizzazione della prevenzione, compresi quelli non delegabili previsti dal D.Lgs. 81/2008.
Link utili
Ispettorato Nazionale del Lavoro – D.Lgs. 81/2008, edizione gennaio 2026
INL – Nota prot. n. 6261 del 16 luglio 2025 sull’individuazione del preposto
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 7092/2022
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 30039/2025
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 5366/2026
Cassazione Penale, Sez. IV, n. 12878/2026
Nota redazionale: contenuto informativo e divulgativo. Per la valutazione di responsabilità riferite a casi concreti è necessario esaminare fatti, ruoli, poteri, documentazione e nesso causale del singolo caso.


