Interventi da realizzare entro il 31 dicembre 2026 e domanda entro il 1° marzo 2027: cosa cambia e come preparare la documentazione probante
Con l’Istruzione operativa del 24 luglio 2026, l’INAIL ha aggiornato il modello OT23 per il 2027, rendendo disponibili anche la guida alla compilazione e l’allegato dedicato all’OT23 2027 All1 Modello e allegato per E_10. Il nuovo modello comprende 65 interventi attraverso i quali le aziende possono ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Il modello consente alle imprese che realizzano interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di ottenere una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL. Per beneficiare della riduzione nel 2027, tuttavia, gli interventi devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026.
La notizia interessa, quindi, immediatamente le aziende: non si tratta di un adempimento da affrontare soltanto nel momento in cui dovrà essere presentata la domanda. Gli interventi devono essere individuati, programmati, realizzati e documentati durante il 2026.
Il modello OT23 2027 contiene complessivamente 65 interventi, suddivisi in sei sezioni. Tra le principali novità figurano la formazione di tutti i lavoratori nella gestione delle emergenze e l’installazione di elementi capaci di garantire la tenuta ai fumi freddi in caso d’incendio.
La pubblicazione anticipata permette alle aziende di valutare gli investimenti prima della chiusura dell’anno. Attendere gennaio o febbraio 2027 per esaminare il modello significherebbe, invece, non avere più la possibilità di realizzare gli interventi richiesti.
Fanno eccezione le specifiche misure pluriennali, per le quali il modello consente, entro i limiti indicati nella relativa scheda, di utilizzare anche interventi e documenti riferiti agli anni precedenti.
Vediamo chi può presentare la domanda, quanto vale la riduzione, quali misure possono essere scelte e quali errori potrebbero determinare il rigetto dell’istanza.
I NUMERI DELL’OT23
Nel 2025 oltre 30.000 imprese hanno ottenuto la riduzione
Secondo i dati pubblicati dall’INAIL, nel 2025 hanno beneficiato della riduzione del tasso medio di tariffa 30.841 imprese, con un risparmio complessivo superiore a 211 milioni di euro.
Circa l’80% delle domande ha riguardato gli interventi organizzativi della sezione E, dedicata alla gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Che cos’è e come funziona il modello OT23
Il modello OT23 è la domanda attraverso la quale un’azienda può richiedere all’INAIL la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Il beneficio è riservato alle imprese che, nell’anno precedente a quello della domanda, hanno realizzato interventi capaci di migliorare concretamente le condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per ottenere la riduzione non è sufficiente essere in regola con il D.Lgs. 81/2008. Il rispetto della normativa costituisce, infatti, un requisito indispensabile, mentre gli interventi dichiarati attraverso il modello OT23 devono rappresentare un miglioramento ulteriore rispetto ai livelli minimi obbligatori.
Pertanto, l’azienda deve dimostrare di aver realizzato una o più delle misure espressamente individuate dall’INAIL, rispettando tutte le condizioni tecniche, organizzative e documentali previste per ciascun intervento.
Il riferimento normativo è l’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle tariffe dei premi, approvate con il D.I.-27-febbraio-2019.
La riduzione viene riconosciuta in relazione alla posizione assicurativa territoriale, o PAT, interessata dagli interventi. La PAT identifica la posizione attraverso la quale l’INAIL gestisce le attività assicurate riconducibili a una determinata sede o unità produttiva.
Il riconoscimento del beneficio dipende pertanto da diversi elementi:
- interventi selezionati nel modello;
- effettiva applicabilità alla PAT;
- realizzazione delle misure entro il periodo richiesto;
- regolarità contributiva e assicurativa dell’impresa;
- rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza;
- completezza della documentazione probante.
Non è sufficiente dichiarare di aver genericamente investito nella sicurezza. L’azienda deve dimostrare la corrispondenza tra l’intervento realizzato, i requisiti descritti nel modello e i documenti allegati alla domanda.
OT23 2027: quando devono essere realizzati gli interventi
La denominazione “OT23 2027” potrebbe indurre a pensare che gli interventi debbano essere effettuati durante il 2027. In realtà, il meccanismo funziona in modo diverso:
- gli interventi devono essere realizzati nel corso del 2026;
- la domanda viene presentata nel 2027;
- la riduzione riguarda il tasso applicabile per il 2027;
- il beneficio viene concretamente applicato in sede di regolazione del premio.
La scelta degli interventi deve quindi avvenire con sufficiente anticipo. Attendere gennaio o febbraio 2027 per analizzare il modello significherebbe non avere più la possibilità di realizzare le misure richieste.
Per alcuni interventi non è sufficiente acquistare un’attrezzatura o organizzare un corso negli ultimi giorni dell’anno. Possono essere necessari una valutazione iniziale, un contratto con un soggetto qualificato, il coinvolgimento del medico competente o del RLS, procedure interne, registri, verbali, misurazioni tecniche e ulteriori evidenze documentali.
OT23 2027: le date fondamentali
- Entro il 31 dicembre 2026: realizzazione degli interventi.
- Entro il 1° marzo 2027: presentazione della domanda, poiché il 28 febbraio 2027 cade di domenica.
- Entro 120 giorni dalla scadenza: comunicazione INAIL di accoglimento o rigetto.
- In sede di regolazione: applicazione della riduzione riconosciuta.
La domanda si presenta nel 2027, ma gli interventi devono essere programmati, realizzati e documentati nel corso del 2026.

Chi può richiedere la riduzione
La domanda può essere presentata dalle aziende che abbiano realizzato la combinazione richiesta dal modello, costituita da un intervento di tipo A oppure da due interventi di tipo B, e che rispettino le condizioni generali previste dall’INAIL.
Attenzione: La riduzione del tasso medio per prevenzione riguarda le aziende assicurate nelle gestioni tariffarie ordinarie. Le aziende soggette alla specifica gestione assicurativa dell’agricoltura sono invece escluse dall’OT23. Proprio per questa ragione, nel modello 2027 è stato eliminato il precedente intervento relativo alla sostituzione dei trattori agricoli e forestali.
In particolare, al momento della presentazione devono risultare:
- la regolarità contributiva e assicurativa;
- il rispetto delle disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
- l’effettiva realizzazione degli interventi dichiarati;
- la disponibilità della documentazione probante indicata nel modello;
- l’applicabilità degli interventi alla posizione assicurativa territoriale interessata.
La regolarità contributiva viene verificata attraverso il DURC online e deve comprendere anche quanto dovuto a titolo di premio di autoliquidazione per l’anno in corso alla data di presentazione.
Il rispetto della normativa sulla sicurezza può essere verificato dall’INAIL anche attraverso le informazioni acquisite dagli organismi di vigilanza. Le irregolarità non definitive o oggetto di sospensione non producono automaticamente gli stessi effetti di una violazione definitivamente accertata.
Se i requisiti o gli interventi dichiarati non risultano dimostrati, l’INAIL può rigettare la domanda. Qualora la mancanza emerga dopo il riconoscimento del beneficio, la riduzione può essere revocata, con recupero dei premi dovuti e applicazione delle conseguenze previste.
Quanto vale la riduzione OT23 2027
Nei primi due anni dalla decorrenza della posizione assicurativa territoriale, la riduzione è stabilita nella misura fissa dell’8%.
Dopo il primo biennio, la percentuale dipende dal numero dei lavoratori-anno del triennio relativo alla PAT.
| Lavoratori-anno nel triennio della PAT | Riduzione del tasso |
| Fino a 10 | 28% |
| Da 10,01 a 50 | 18% |
| Da 50,01 a 200 | 10% |
| Oltre 200 | 5% |
Come si calcolano i lavoratori-anno nel triennio
La percentuale di riduzione applicabile dopo il primo biennio non dipende dal semplice numero di dipendenti presenti al momento della domanda, ma dai lavoratori-anno complessivi del triennio della PAT.
Per ciascun anno e per ogni voce tariffaria della PAT, l’INAIL calcola i lavoratori-anno rapportando le retribuzioni denunciate a 300 volte la retribuzione media giornaliera annua del relativo grande gruppo tariffario:
In forma semplificata:
I risultati delle diverse annualità e voci tariffarie vengono poi sommati per determinare i lavoratori-anno del triennio della PAT.
Non è necessario che i lavoratori siano gli stessi per tutto il periodo. Assunzioni, cessazioni, part-time e periodi lavorati solo parzialmente incidono attraverso le retribuzioni effettivamente denunciate.
Esempio: azienda con 8 dipendenti
Supponiamo che un’azienda abbia mantenuto, indicativamente, 8 lavoratori equivalenti a tempo pieno per ciascuno dei tre anni considerati:
8+8+8=circa 24 lavoratori-anno
Con circa 24 lavoratori-anno complessivi, l’azienda rientrerebbe nella fascia da 10,01 a 50 e potrebbe ottenere una riduzione del 18%, non del 28%.
Il 28% è riservato alle PAT che totalizzano fino a 10 lavoratori-anno nell’intero triennio. Ad esempio, 3 lavoratori equivalenti per ciascuno dei tre anni determinerebbero indicativamente:
3+3+3=circa 9 lavoratori-anno
In questo caso la riduzione applicabile sarebbe del 28%.
Esempio economico della riduzione
Supponiamo che la PAT presenti:
- tasso medio di tariffa: 20 per mille;
- retribuzioni imponibili dell’anno: 500.000 euro;
- riduzione OT23 riconosciuta: 18%.
Il tasso viene ridotto così:
20×18%=3,60
Il nuovo tasso diventa:
20−3,60=16,40 per mille
Il premio teorico passa quindi da:
500.000×20÷1.000=10.000
a:
500.000×16,40÷1.000=8.200 euro
Il risparmio teorico è quindi pari a 1.800 euro.
L’esempio è puramente indicativo. Il numero ufficiale dei lavoratori-anno e il tasso applicabile sono determinati dall’INAIL sulla base dei dati assicurativi della PAT. La riduzione interessa il premio relativo all’anno per il quale viene presentata la domanda e non si applica retroattivamente ai premi degli anni utilizzati per determinare la fascia.
La percentuale non deve essere confusa con uno sconto di pari importo sull’intero premio aziendale. Tecnicamente, infatti, viene ridotto il tasso medio di tariffa applicabile alla PAT interessata.
L’effetto economico effettivo dipende dalla situazione assicurativa dell’azienda, dalle voci di tariffa, dalle retribuzioni assicurate e dall’andamento infortunistico.
La riduzione per prevenzione può inoltre sommarsi all’eventuale oscillazione favorevole legata all’andamento degli infortuni, una volta trascorsi i primi due anni di attività della PAT.
Prima di presentare l’OT23 è quindi opportuno effettuare una stima del possibile vantaggio economico insieme al consulente o all’intermediario che gestisce la posizione assicurativa dell’azienda.
Come si ottiene il beneficio: un intervento A oppure due interventi B
Il modello OT23 2027 comprende complessivamente 65 interventi:
- 35 interventi di tipo A;
- 30 interventi di tipo B.
Per accedere alla riduzione l’azienda deve realizzare, alternativamente:
- un intervento classificato come tipo A;
- due interventi classificati come tipo B.
Non è prevista l’attribuzione di un punteggio progressivo. La logica è semplice: un intervento A può essere sufficiente, mentre un solo intervento B non permette di ottenere il beneficio.
Prima di avviare qualsiasi attività è necessario controllare la classificazione nel modello ufficiale, le condizioni applicative e la documentazione richiesta.
Le sei sezioni del modello OT23 2027
Gli interventi sono organizzati nelle seguenti aree:
| Sezione | Ambito di intervento |
| A | Prevenzione degli infortuni mortali, esclusi quelli stradali |
| B | Prevenzione del rischio stradale |
| C | Prevenzione delle malattie professionali |
| D | Formazione, addestramento e informazione |
| E | Misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza |
| F | Gestione delle emergenze e dispositivi di protezione individuale |
Gli interventi possono interessare una o più PAT.
Le misure organizzative della sezione E, invece, devono essere applicate a tutte le PAT riconducibili all’azienda. È un elemento da valutare attentamente soprattutto nelle organizzazioni con più sedi, stabilimenti o unità operative.
Alcuni interventi sono contrassegnati nel modello con la lettera “P”. Si tratta degli interventi pluriennali, per i quali è possibile richiedere il beneficio per più anni consecutivi, entro il limite previsto dalla relativa scheda.
La domanda deve comunque essere presentata ogni anno e devono continuare a sussistere tutte le condizioni richieste.

Le principali novità del modello OT23 2027
La struttura generale resta simile a quella dell’anno precedente, ma sono stati introdotti due nuovi interventi e sono state modificate alcune misure già presenti.
Le due nuove misure sono:
- D-5, dedicato alla formazione di tutti i lavoratori nella gestione delle emergenze;
- F-10, relativo alla protezione dai fumi freddi in caso d’incendio.
Sono stati, inoltre, aggiornati alcuni interventi riguardanti la promozione della salute, la prevenzione di violenze e molestie e le attività formative aggiuntive.
D-5: formazione di tutti i lavoratori nella gestione delle emergenze
Il nuovo intervento D-5 è classificato come tipo B, è pluriennale e riguarda le aziende che hanno formato tutti i lavoratori, alternativamente, come:
- addetti alla gestione delle emergenze e lotta antincendio;
- addetti al primo soccorso;
- addetti alla rianimazione cardiopolmonare (CAR).
Non è quindi sufficiente formare soltanto il numero minimo di addetti richiesto dalla normativa.
La documentazione indicata dal modello comprende il contratto stipulato nel 2026 con il soggetto formatore, l’elenco dei dipendenti, il registro della formazione e le prove relative alla qualifica dei docenti. Per l’antincendio, il docente deve possedere i requisiti previsti dal D.M. 2 settembre 2021; per il primo soccorso deve essere un medico, mentre per la rianimazione cardiopolmonare sono richiesti specifici requisiti.
L’intervento può essere selezionato per tre anni consecutivi, presentando una nuova domanda ogni anno.
NOVITÀ OT23 2027: Formare soltanto gli addetti obbligatori non basta
D-5 richiede la formazione di tutti i lavoratori secondo almeno una delle opzioni previste. Essendo un intervento di tipo B, deve essere abbinato a un altro intervento B, salvo che l’azienda realizzi anche un intervento di tipo A.
F-10: protezione dai fumi freddi in caso d’incendio
L’altra nuova misura è l’intervento F-10, classificato come tipo A e pluriennale.
Riguarda l’acquisto e l’installazione di elementi, come porte e finestre, e di sistemi di evacuazione dei fumi in grado di garantire la tenuta ai fumi freddi in caso d’incendio.
L’azienda deve disporre di specifiche evidenze tecniche e amministrative, tra le quali:
- una descrizione dell’intervento;
- le fatture di acquisto e installazione;
- la certificazione secondo la norma UNI EN 1634-3;
- la dichiarazione di corretta installazione prevista dal Decreto 7 agosto 2012.
La sola sostituzione di una porta o di una finestra non è sufficiente. I prodotti installati devono possedere le prestazioni richieste e l’intervento deve essere accompagnato dalla documentazione espressamente indicata.
Anche F-10 può essere utilizzato per tre anni consecutivi, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda ogni anno.
Maggiore attenzione alla promozione della salute
Il modello OT23 2027 rafforza gli interventi C-4.1, C-5.1 e C-5.2, finalizzati alla promozione della salute globale dei lavoratori e alla gestione integrata dei fattori di rischio professionali e individuali. Le misure prendono in considerazione non soltanto i rischi direttamente connessi all’attività lavorativa, ma anche gli stili di vita e le condizioni personali che possono incidere sulla salute e sulla capacità lavorativa nel tempo.
La modifica più rilevante riguarda l’intervento C-5.1, ora esteso anche alle iniziative per la prevenzione dei disturbi respiratori correlati al sonno e delle patologie caratterizzate dal deterioramento delle funzioni cognitive, con l’obiettivo di favorire la longevità della vita lavorativa attiva.
La misura si inserisce in un’evoluzione più ampia della prevenzione aziendale: non solo controllo del singolo rischio professionale, ma integrazione tra condizioni di lavoro, caratteristiche individuali e programmi strutturati di tutela della salute.
Questi interventi non devono essere confusi con la normale sorveglianza sanitaria. Devono rappresentare programmi aggiuntivi, adeguatamente progettati e documentati con il coinvolgimento delle figure professionali previste.
L’aggiornamento tiene conto anche delle modifiche introdotte dal Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198. Il provvedimento ha inserito tra gli obblighi del medico competente l’informazione ai lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica e la promozione dell’adesione ai programmi di screening previsti dai livelli essenziali di assistenza.
Le altre novità della Legge 198/2025 sulla sicurezza sul lavoro sono approfondite nella guida dedicata.
Il modello valorizza, quindi, programmi aziendali aggiuntivi dedicati alla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, delle malattie cardiovascolari e dei tumori, attraverso attività formative, accordi con strutture sanitarie, screening e prestazioni specialistiche.
Prevenzione di violenze e molestie sul lavoro
Anche la riformulazione dell’intervento D-2 risente delle novità introdotte dal Decreto-legge n. 159/2025, convertito dalla Legge n. 198/2025, che ha inserito la prevenzione delle condotte violente o moleste tra le misure generali di tutela.
Nel modello OT23 2027 l’intervento è stato rafforzato e trasformato in un insieme strutturato di misure finalizzate alla segnalazione immediata degli episodi, alla presa in carico tempestiva e alla tutela delle persone coinvolte.
L’azienda deve adottare un sistema strutturato che comprenda attività quali:
- una procedura per la segnalazione degli episodi;
- modalità di gestione dei casi e delle controversie;
- formazione in presenza rivolta a tutto il personale;
- utilizzo di strumenti di rilevazione;
- colloqui individuali successivi allo screening, finalizzati ad approfondire le eventuali situazioni di rischio emerse;
- una riunione annuale dedicata ai risultati delle attività.
La formazione deve avere una durata minima di due ore ed essere svolta da uno psicologo con esperienza nelle dinamiche relazionali e patologiche.
La documentazione probante può comprendere la procedura aziendale, il programma del corso, i registri firmati, i verbali delle riunioni e l’attestazione dei requisiti professionali del docente.
Non è sufficiente inserire nel DVR una dichiarazione generica contro molestie e violenze. È necessario dimostrare l’effettiva attuazione di un processo organizzativo.
Eliminato il precedente intervento sulla sostituzione dei trattori
Dal nuovo modello è stato eliminato il precedente intervento A-3.6 relativo alla sostituzione di trattori agricoli o forestali.
L’eliminazione non riguarda la validità generale delle misure di ammodernamento e messa in sicurezza delle attrezzature, ma soltanto la possibilità di utilizzare quello specifico intervento per la domanda OT23 2027.
Occorre prestare attenzione alla numerazione: nel modello aggiornato la sigla A-3.6 identifica un intervento diverso, relativo alle macchine per la lavorazione del legno.
Quali interventi possono interessare maggiormente le PMI
La scelta deve sempre partire dai rischi e dall’organizzazione della singola azienda. Alcune misure, tuttavia, possono risultare particolarmente interessanti per le piccole e medie imprese.
Sicurezza delle macchine
La sezione A comprende diversi interventi rivolti alle imprese che utilizzano macchine e attrezzature, tra cui:
- installazione di dispositivi per rilevare la presenza dell’operatore;
- sostituzione di macchine immesse sul mercato prima del 21 settembre 1996;
- adozione di procedure di lockout/tagout;
- installazione di dispositivi supplementari di visibilità sulle macchine mobili;
- realizzazione di barriere fisse per separare i percorsi pedonali dalle aree di movimentazione.
L’intervento A-3.2, relativo alla sostituzione delle macchine più datate, è classificato come tipo A e può quindi essere sufficiente da solo per accedere alla riduzione. È necessario documentare l’età e le caratteristiche della macchina sostituita, la nuova attrezzatura acquistata e l’effettivo miglioramento delle condizioni di sicurezza.
La sostituzione di una macchina guasta o non conforme alla legge non costituisce automaticamente un intervento migliorativo: la misura deve rappresentare un miglioramento ulteriore rispetto agli obblighi normativi.
Formazione aggiuntiva e microlearning
Tra gli interventi della sezione D, una delle opportunità più accessibili per le aziende è rappresentata dal microlearning previsto dall’intervento D-3, aggiuntivo rispetto alla formazione obbligatoria.
Le microlezioni devono:
- avere una durata massima di 15 minuti;
- essere somministrate più volte durante il 2026, lasciando un intervallo di almeno 15 giorni tra una microlezione e la successiva;
- richiamare e rafforzare i contenuti dei corsi di formazione obbligatoria frequentati dai lavoratori nel 2026 o nell’anno precedente;
- essere erogate mediante dispositivi o spazi aziendali idonei;
- essere tracciate e documentate.
Il microlearning non sostituisce la formazione obbligatoria, l’aggiornamento o l’addestramento. Può però aiutare l’azienda a mantenere alta l’attenzione sui comportamenti sicuri e, se realizzato insieme a un altro intervento di tipo B, concorrere al raggiungimento dei requisiti per la riduzione.
Prima di adottarlo è necessario verificare nel modello ufficiale le condizioni applicative, i lavoratori da coinvolgere e la documentazione probante richiesta.
Guida sicura e rischio stradale
Per le imprese nelle quali i lavoratori utilizzano veicoli aziendali può essere valutato l’intervento D-4, relativo alla formazione teorica e pratica sulla guida sicura.
La formazione deve interessare almeno il 30% del personale che utilizza veicoli aziendali e deve essere erogata da soggetti e docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal modello.
Anche la sezione B contiene misure specificamente dedicate al rischio stradale, come:
- servizi di trasporto collettivo;
- interventi sulle infrastrutture in prossimità dei luoghi di lavoro;
- corsi di guida sicura;
- installazione di dispositivi di sicurezza sui veicoli.
Nel modello OT23 2027 l’INAIL ha attribuito una maggiore valenza prevenzionale ai corsi teorico-pratici di guida sicura e all’installazione di dispositivi di sicurezza non obbligatori sui veicoli. Tra questi rientrano i sistemi che impediscono l’accensione in caso di ebbrezza, o ignition interlock, i sistemi di avviso in caso di stanchezza del conducente e i dispositivi di frenata di emergenza. La modifica riflette la crescente attenzione dell’Istituto verso gli infortuni stradali e quelli in itinere.
La scelta deve tenere conto delle effettive modalità di spostamento dei lavoratori e dell’utilizzo professionale dei mezzi.
Stress termico e lavoro al caldo
L’intervento C-6.1 interessa le aziende che adottano misure per prevenire lo stress termico.
La semplice distribuzione di acqua o l’applicazione delle misure già necessarie per proteggere i lavoratori non è sufficiente. Il modello richiede un intervento strutturato, accompagnato da studi microclimatici effettuati prima e dopo l’adozione delle misure.
L’obiettivo è dimostrare, attraverso dati tecnici, che l’intervento ha prodotto un effettivo miglioramento delle condizioni di esposizione.
Emergenze e prove di evacuazione
L’intervento F-5 riguarda le aziende che, pur non essendo obbligate a predisporre il piano di emergenza, lo hanno comunque adottato e svolgono almeno una prova di evacuazione ogni anno.
È un esempio particolarmente chiaro del principio su cui si basa l’OT23: l’azienda compie volontariamente un’attività ulteriore rispetto al minimo previsto dalla legge.
La prova deve essere effettiva, organizzata e documentata attraverso elementi come:
- piano di emergenza;
- verbale dell’esercitazione;
- elenco dei partecipanti;
- descrizione dello scenario simulato;
- criticità riscontrate;
- eventuali misure correttive.
Segnalazione e gestione dei mancati infortuni
L’intervento E-10, classificato come tipo A, riguarda l’adozione di un sistema strutturato per rilevare, analizzare e trattare i mancati infortuni o near miss. Essendo inserito nella sezione E, deve essere applicato a tutte le PAT dell’azienda.
Per mancato infortunio si intende un evento connesso al lavoro che non ha causato lesioni, ma avrebbe potuto provocarle. Sono escluse le semplici situazioni pericolose dalle quali non sia derivato alcun evento.
Il numero minimo di near miss da registrare nel 2026 è:
- almeno 4 per le aziende fino a 25 lavoratori;
- per le aziende con più di 25 lavoratori, numero dei lavoratori × coefficiente del settore indicato nella scheda E-10 del modello;
- oltre 1.000 lavoratori, 1.000 × coefficiente del settore.
Il numero dei lavoratori riguarda l’intera azienda e comprende anche gli stagionali. Il sistema deve permettere di individuare le cause degli eventi, adottare misure correttive e verificarne l’attuazione.
La documentazione comprende la procedura aziendale, l’elenco aggregato dei near miss rilevati, le relative schede di analisi e trattamento, fino a un massimo di 50, e le prove delle misure adottate. L’INAIL ha predisposto un apposito allegato con i moduli da utilizzare. Non è quindi sufficiente approvare una procedura: occorre dimostrare di aver registrato il numero minimo di eventi e attuato concretamente le azioni di miglioramento.

L’importanza della documentazione probante
La documentazione non deve essere costruita soltanto al momento dell’invio della domanda. Deve accompagnare l’intervento fin dalla sua progettazione.
Per ogni misura il modello indica specifici documenti probanti. A seconda dell’intervento, possono essere richiesti:
- fatture, contratti e documenti di acquisto;
- certificazioni, dichiarazioni di conformità e relazioni tecniche;
- fotografie ed evidenze dell’effettiva installazione;
- procedure, registri, verbali e attestati;
- elenchi dei lavoratori e documentazione della formazione;
- misurazioni tecniche ed evidenze dell’applicazione alle PAT interessate.
Una fattura dimostra che un prodotto è stato acquistato, ma non sempre prova che sia stato installato, utilizzato correttamente o applicato a tutti i lavoratori richiesti.
Analogamente, una procedura firmata dal datore di lavoro non dimostra necessariamente che sia stata diffusa e attuata.
L’INAIL può richiedere documenti integrativi. Se l’intervento o i requisiti dichiarati non vengono dimostrati, la domanda può essere respinta. Quando la mancanza emerge successivamente all’accoglimento, il beneficio può essere revocato, con recupero dei premi e applicazione delle conseguenze previste.
Come preparare la domanda OT23 2027
L’azienda deve innanzitutto analizzare le PAT, i rischi presenti e gli investimenti programmati nel 2026. Per ogni intervento occorre verificare la classificazione A o B, l’applicabilità all’attività aziendale, il carattere migliorativo rispetto agli obblighi di legge e la documentazione richiesta.
È opportuno assegnare responsabilità precise per la realizzazione delle attività, il coinvolgimento delle figure della prevenzione e la raccolta dei documenti. Il fascicolo probante deve essere controllato prima della fine del 2026, quando è ancora possibile correggere eventuali carenze.
La domanda dovrà essere trasmessa attraverso il servizio online INAIL “Riduzione per prevenzione”, direttamente dall’azienda o tramite un intermediario abilitato, entro il 1° marzo 2027. La documentazione probante deve essere allegata secondo le modalità previste dalla procedura.
L’INAIL comunica l’accoglimento o il rigetto del beneficio tramite PEC entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione.
Gli errori da evitare
Tra gli errori che possono compromettere la domanda rientrano:
- scegliere un intervento non applicabile;
- considerare migliorativa una misura già obbligatoria;
- realizzare un solo intervento B;
- completare l’intervento dopo il 31 dicembre 2026;
- non coinvolgere tutti i lavoratori richiesti;
- non applicare a tutte le PAT gli interventi della sezione E;
- utilizzare docenti o fornitori privi dei requisiti;
- non disporre della documentazione tecnica e probante;
- iniziare la raccolta dei documenti soltanto al momento della domanda.
Per prevenire questi problemi, il modello dovrebbe essere utilizzato come uno strumento di progettazione e non come una semplice lista da consultare alla fine dell’anno.
Il ruolo del responsabile di progetto
Per il responsabile di progetto, il modello OT23 rappresenta un’occasione per integrare prevenzione, formazione e programmazione aziendale.
Il primo compito non è proporre indistintamente tutti gli interventi, ma individuare quelli coerenti.
Il responsabile di progetto può quindi coordinare il confronto tra datore di lavoro, RSPP, consulente del lavoro, medico competente, RLS, formatori e fornitori tecnici.
Questo coordinamento è particolarmente importante quando l’intervento coinvolge più aree: per esempio, formazione di tutti i lavoratori, promozione della salute, installazione di dispositivi certificati o applicazione di un sistema organizzativo a più sedi.
Perché l’OT23 deve essere pianificato prima della fine del 2026
Il nuovo modello OT23 2027 offre alle imprese la possibilità di collegare gli investimenti in salute e sicurezza a una riduzione del tasso medio di tariffa INAIL.
Non si tratta, però, di uno sconto automatico né di una domanda da preparare soltanto a ridosso della scadenza.
Il beneficio dipende dalla capacità dell’azienda di:
- individuare un intervento realmente applicabile;
- dimostrarne il carattere migliorativo rispetto agli obblighi di legge;
- completarlo entro il 31 dicembre 2026;
- rispettare tutte le condizioni tecniche previste;
- raccogliere la documentazione probante;
- raggiungere la combinazione di un intervento A o due interventi B;
- mantenere la regolarità contributiva e il rispetto della normativa sulla sicurezza.
Anche un intervento utile e correttamente realizzato potrebbe non essere riconosciuto se l’azienda non riesce a dimostrare tutti gli elementi richiesti dal modello.
Il supporto Edafos per programmare gli interventi OT23 2027
Edafos può affiancare aziende e responsabili di progetto nell’analisi preliminare del modello OT23 2027, nell’individuazione degli interventi coerenti con l’organizzazione aziendale e nella programmazione delle attività formative e preventive da realizzare entro la fine del 2026.
La presentazione della domanda e la verifica della posizione assicurativa devono essere coordinate con il consulente o l’intermediario incaricato dall’azienda.
Con Edafos la sicurezza non è soltanto un obbligo da rispettare, ma un investimento da pianificare, documentare e trasformare in valore per l’azienda.

FAQ
La riduzione OT23 spetta automaticamente alle aziende in regola con il D.Lgs. 81/2008?
No. Il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza rappresenta un requisito indispensabile, ma non è sufficiente. L’azienda deve anche realizzare gli interventi migliorativi previsti dal modello OT23 2027, rispettando la combinazione richiesta e presentando la relativa documentazione probante.
È sufficiente realizzare un solo intervento di tipo B?
No. Per accedere alla riduzione è necessario realizzare un intervento di tipo A oppure due interventi di tipo B. Un solo intervento B non consente di ottenere il beneficio.
Gli interventi possono essere realizzati nel 2027 prima di presentare la domanda?
No. Gli interventi indicati nella domanda OT23 2027 devono essere realizzati entro il 31 dicembre 2026.
La normale formazione degli addetti antincendio consente di utilizzare il nuovo intervento D-5?
Non automaticamente. D-5 richiede che tutti i lavoratori siano formati secondo almeno una delle opzioni previste. La formazione delle sole squadre obbligatorie non soddisfa il requisito.
La riduzione corrisponde a uno sconto diretto del 28% sul premio INAIL?
La percentuale del 28% si applica al tasso medio di tariffa delle voci presenti nella PAT ammessa al beneficio. A parità di retribuzioni, determina quindi una riduzione corrispondente della componente ordinaria del premio riferita a quella PAT. Non comporta necessariamente una riduzione del 28% sull’intero importo complessivamente pagato dall’azienda, soprattutto in presenza di più PAT, posizioni non interessate o ulteriori componenti del premio.
Un intervento pluriennale permette di ottenere automaticamente la riduzione per tre anni?
No. Gli interventi contrassegnati con la lettera “P” possono essere utilizzati per più annualità, nei limiti previsti dal modello, ma l’azienda deve presentare una nuova domanda ogni anno.
Le fatture sono sufficienti per dimostrare l’intervento?
Non sempre. In base alla misura selezionata, possono essere richiesti anche certificazioni, relazioni tecniche, procedure, fotografie, registri, verbali, programmi formativi ed evidenze dell’effettiva applicazione.
Gli interventi formativi o organizzativi devono essere applicati in tutte le sedi dell’azienda?
Dipende dall’intervento selezionato. Gli interventi organizzativi della sezione E devono essere applicati a tutte le PAT dell’azienda. Per gli interventi formativi, invece, occorre verificare le condizioni della singola scheda: alcuni richiedono il coinvolgimento di tutti i lavoratori interessati, anche quando operano in sedi diverse. La documentazione deve dimostrare quali PAT, sedi e lavoratori sono stati effettivamente coinvolti.
Chi può presentare la domanda?
La domanda può essere trasmessa dall’azienda oppure da un intermediario abilitato attraverso il servizio online “Riduzione per prevenzione” dell’INAIL.
Quando scade la domanda?
Il termine ordinario è il 28 febbraio. Poiché nel 2027 tale data cade di domenica, la scadenza ricade sul primo giorno lavorativo successivo, il 1° marzo 2027, fatte salve eventuali ulteriori comunicazioni operative dell’INAIL.
Per quanti anni può essere ottenuta la riduzione OT23?
La riduzione vale per un solo anno, quello per il quale viene presentata la domanda, ma può essere richiesta nuovamente ogni anno senza un limite generale di durata. L’azienda deve presentare annualmente una nuova domanda e rispettare i requisiti previsti dal modello applicabile. Gli interventi contrassegnati con la lettera “P” possono essere riproposti per due o tre annualità, secondo quanto indicato nelle note del singolo intervento, fermo restando l’obbligo di presentare la domanda ogni anno.
Link utili
INAIL – Istruzione operativa del 24 luglio 2026 sull’aggiornamento del modello OT23 2027
INAIL – Modello OT23 2027, guida alla compilazione e allegato E-10
Ministero del Lavoro – Normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Normattiva – Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
INAIL – Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello OT23 per il 2027


