Servizio Clienti Soci Edafos
Lun/Ven:  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

Sicurezza sul lavoro 2026: cosa cambia con la Legge PMI e la Nota INL

Sicurezza sul lavoro 2026

Indice

Legge PMI 2026 e Nota INL 780: nuovi obblighi per sicurezza sul lavoro, formazione in cassa integrazione, addestramento, lavoro agile e verifiche PLE

Formazione obbligatoria anche durante la cassa integrazione, informativa annuale per il lavoro agile, addestramento tracciato e nuove verifiche per le piattaforme elevabili: la Legge PMI 2026 e la Nota INL 780 del 15 aprile 2026 introducono adempimenti concreti che le aziende devono conoscere, documentare e applicare correttamente.

 

Le novità sulla sicurezza sul lavoro 2026 introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, conosciuta come Legge annuale sulle piccole e medie imprese, non riguardano soltanto misure economiche e strumenti di sostegno alle aziende. Al suo interno sono presenti anche modifiche importanti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con effetti diretti sull’organizzazione aziendale, sulla formazione, sull’addestramento, sul lavoro agile e sulle verifiche di alcune attrezzature.

Con la Nota protocollo numero 780 del 15 aprile 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sulle modifiche introdotte dalla Legge PMI, evidenziando nuovi adempimenti a carico dei datori di lavoro e chiarendo i punti che incidono maggiormente sull’applicazione del Decreto Legislativo 81 del 2008. La legge è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale numero 68 del 23 marzo 2026 ed è entrata in vigore il 7 aprile 2026.

Il punto centrale è semplice: la sicurezza non viene alleggerita, ma resa più organizzata, più tracciabile e più aderente alle nuove modalità di lavoro.

In sintesi operativa

La Nota INL del 15 aprile 2026 chiarisce tre aree principali: modelli semplificati e formazione, lavoro agile, verifiche periodiche di specifiche attrezzature. Per le aziende significa aggiornare procedure, informative, documentazione formativa, registro dell’addestramento e gestione documentale.

Sicurezza sul lavoro 2026
Lavoro agile: nuova informativa annuale sui rischi

Sicurezza sul lavoro 2026: cosa cambia in concreto dal 7 aprile

Dal 7 aprile 2026 le aziende devono verificare formazione dei lavoratori anche se in cassa integrazione, aggiornare il registro dell’addestramento, predisporre o aggiornare l’informativa annuale per il lavoro agile e controllare le verifiche periodiche delle piattaforme interessate.

Perché questa Nota INL è importante per le aziende

La Nota INL nasce per fornire prime indicazioni operative agli uffici ispettivi e agli operatori del settore. Il documento richiama espressamente le modifiche introdotte dalla Legge 34 del 2026 e segnala che alcune novità hanno rilevanza diretta sia per l’attività dell’Ispettorato sia per gli adempimenti dei datori di lavoro.

Questo aspetto è particolarmente importante perché molte imprese rischiano di considerare la Legge PMI come un provvedimento distante dalla gestione quotidiana della sicurezza. In realtà, gli articoli 10, 11 e 12 intervengono su aspetti molto concreti: formazione dei lavoratori, addestramento, lavoro agile e verifiche delle attrezzature.

Non siamo davanti a un semplice aggiornamento formale. Le aziende devono chiedersi se i propri documenti, le proprie procedure e i propri registri siano già coerenti con le nuove indicazioni.

Modelli semplificati per le PMI: cosa significa davvero

Una delle novità più rilevanti riguarda i modelli semplificati di organizzazione e gestione della sicurezza. La Legge PMI prevede che l’INAIL elabori modelli semplificati destinati alle microimprese e alle piccole e medie imprese, con l’obiettivo di ridurre gli oneri burocratici e rendere più agevole l’adozione di sistemi organizzativi efficaci.

Questo punto merita attenzione. Un modello semplificato non è un documento “ridotto” o una scorciatoia. È uno strumento pensato per aiutare le imprese più piccole a gestire la sicurezza con criteri proporzionati alla propria struttura, senza rinunciare alla sostanza degli obblighi prevenzionistici.

Per una piccola impresa, ciò può significare procedure più snelle, responsabilità meglio definite, registrazioni più ordinate e maggiore coerenza tra Documento di Valutazione dei Rischi, formazione, sorveglianza sanitaria, manutenzioni e addestramento.

Semplificazione non significa meno sicurezza
La semplificazione deve servire a rendere gli obblighi più applicabili, non a svuotarli. Un modello organizzativo semplificato deve comunque aiutare l’azienda a dimostrare chi fa cosa, come vengono gestiti i rischi, come viene programmata la formazione, come vengono documentate le attività e come viene controllato il mantenimento delle misure di prevenzione.

Formazione anche durante la cassa integrazione

La modifica più immediata riguarda l’articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008. La Legge PMI introduce l’obbligatorietà della formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione dell’attività sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro. La Nota INL richiama espressamente l’inserimento della lettera b-bis al comma 4 dell’articolo 37.

Questo significa che la formazione in materia di salute e sicurezza può e deve essere considerata anche nei periodi in cui il lavoratore è sospeso o ha un orario ridotto. Non è più corretto ragionare come se la cassa integrazione “congelasse” ogni attività formativa.

La novità si collega anche alla modifica dell’articolo 4, comma 40, della Legge 28 giugno 2012, n. 92: il lavoratore beneficiario di prestazioni di sostegno al reddito può decadere dal trattamento se rifiuta di essere avviato a un corso di formazione o riqualificazione, compresa quella in materia di salute e sicurezza, oppure se non lo frequenta regolarmente senza giustificato motivo.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Il datore di lavoro dovrebbe verificare se in azienda sono presenti lavoratori in cassa integrazione e se per questi lavoratori vi sono obblighi formativi da completare, aggiornare o programmare.

La formazione deve essere pianificata in modo coerente con il ruolo, la mansione, i rischi e gli aggiornamenti necessari. È opportuno conservare con attenzione convocazioni, registri, attestati, eventuali comunicazioni e documentazione utile a dimostrare la regolarità del percorso.

Cosa controllare subito
Verificare l’elenco dei lavoratori in cassa integrazione, controllare la scadenza degli aggiornamenti, programmare eventuali corsi mancanti, conservare le convocazioni e registrare le presenze. La formazione in CIG non va trattata come un’eccezione, ma come parte della gestione ordinaria della sicurezza.
Sicurezza sul lavoro 2026
Formazione durante la cassa integrazione

Addestramento: prova pratica, persona esperta e registro

La Legge PMI interviene anche sull’addestramento, sostituendo il comma 5 dell’art. 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008. La nuova formulazione conferma che l’addestramento deve essere effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i dispositivi di protezione individuale. Include anche l’esercitazione applicata per le procedure di lavoro in sicurezza.

La vera novità è il riferimento alle moderne tecnologie di simulazione, in ambiente reale o virtuale. Questo apre la strada all’utilizzo di strumenti innovativi, come simulatori, realtà virtuale e ambienti immersivi, purché l’addestramento resti coerente con il rischio e con la mansione.

Altro punto essenziale: gli interventi di addestramento devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.

Realtà virtuale e simulazioni: possono sostituire l’addestramento?

La risposta deve essere prudente. Le tecnologie immersive possono rafforzare l’efficacia dell’addestramento, soprattutto quando permettono di simulare scenari complessi, rischiosi o difficilmente riproducibili. Tuttavia, non devono diventare un modo per eliminare la prova pratica reale quando questa è necessaria per l’uso sicuro di attrezzature, macchine o procedure operative.

In altre parole, la tecnologia può aiutare, integrare e rendere più efficace l’apprendimento. Ma l’addestramento deve restare concreto, verificabile e documentato.

Il registro dell’addestramento
Il registro non dovrebbe limitarsi a indicare una data e una firma. Per essere realmente utile, dovrebbe riportare almeno: lavoratore addestrato, mansione, attività oggetto di addestramento, attrezzatura o procedura utilizzata, nominativo della persona esperta, modalità svolta, esito dell’esercitazione e firma delle parti coinvolte. Se informatizzato, deve essere facilmente consultabile e conservato in modo ordinato.

Lavoro agile: nuova informativa annuale sui rischi

L’articolo 11 della Legge 34 del 2026 introduce un nuovo comma 7-bis all’articolo 3 del Decreto Legislativo 81 del 2008, dedicato alla sicurezza nelle prestazioni svolte in modalità agile. La disposizione riguarda le attività svolte in ambienti che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

In questi casi, l’assolvimento degli obblighi di sicurezza compatibili con il lavoro agile, in particolare quelli relativi all’utilizzo dei videoterminali, è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, con cadenza almeno annuale.

L’informativa deve individuare i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Resta fermo l’obbligo del lavoratore di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro.

Perché l’informativa non deve essere generica

Molte aziende già consegnano informative sul lavoro agile, ma la novità impone un’attenzione maggiore alla periodicità e alla qualità del contenuto. Non basta un documento standard, firmato una volta e dimenticato.

L’informativa dovrebbe essere aggiornata almeno annualmente e dovrebbe trattare in modo chiaro i rischi collegati all’uso di videoterminali, alla postura, all’illuminazione, all’organizzazione delle pause, alla gestione degli spazi domestici o esterni, alla sicurezza elettrica, alla protezione dei dati e alla cooperazione del lavoratore.

Cosa inserire nell’informativa lavoro agile

L’informativa deve indicare i rischi generali e i rischi specifici della prestazione da remoto, l’uso corretto del videoterminale, le indicazioni ergonomiche, le pause, l’illuminazione, la gestione degli spazi, la sicurezza delle attrezzature, il comportamento del lavoratore e l’obbligo di cooperazione. Deve essere consegnata almeno una volta l’anno al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

 

Modello operativo Edafos scaricabile  

Per agevolare le aziende, Edafos mette a disposizione un fac-simile di informativa annuale sul lavoro agile, utilizzabile come base operativa e adattabile ai dati aziendali, alla mansione, agli strumenti utilizzati e alle modalità effettive della prestazione. Il modello non sostituisce la valutazione dei rischi né le procedure interne aziendali, ma offre una traccia utile per documentare correttamente l’adempimento previsto dalla normativa.

Le sanzioni per mancata informativa nel lavoro agile

La Nota INL evidenzia anche la modifica dell’articolo 55, comma 5, lettera c), del Decreto Legislativo 81 del 2008. Per la violazione dell’obbligo informativo previsto dal nuovo articolo 3, comma 7-bis, viene prevista la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per datore di lavoro e dirigente.

Questo rende l’informativa annuale un adempimento da presidiare con attenzione. Non è un allegato secondario, ma un documento che può assumere rilievo in caso di controllo ispettivo o di infortunio collegato alla prestazione svolta fuori dai locali aziendali.

Cosa fare in pratica

Le aziende che utilizzano il lavoro agile dovrebbero aggiornare il modello di informativa, verificare che sia coerente con le mansioni realmente svolte, consegnarlo annualmente ai lavoratori interessati e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, conservando prova dell’avvenuta consegna.

È consigliabile integrare questa attività con la revisione degli accordi individuali di lavoro agile, del Documento di Valutazione dei Rischi e delle procedure interne.

Sicurezza sul lavoro 2026
PLE e piattaforme per frutteto

Attrezzature di lavoro: attenzione alle PLE e alle piattaforme per frutteto

L’articolo 12 della Legge PMI interviene sulle verifiche delle attrezzature, modificando l’Allegato VII del Decreto Legislativo 81 del 2008. La Nota INL, infatti, segnala l’inserimento della verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

Questo punto è particolarmente rilevante per aziende agricole, imprese che operano in frutteti, manutentori, noleggiatori, datori di lavoro che utilizzano piattaforme mobili elevabili e soggetti incaricati della gestione delle verifiche periodiche.

La parola chiave è programmazione. Una verifica dimenticata o gestita in ritardo può generare criticità non solo documentali, ma anche operative e sanzionatorie.

Di seguito gli approfondimenti su differenze PLE con e senza stabilizzatori e sulle sanzioni PLE: cosa rischiano aziende e lavoratori senza patentino

PLE e frutteti: perché la verifica conta
Le piattaforme utilizzate in contesti agricoli e fuori strada operano spesso su terreni irregolari, con rischi legati a stabilità, ribaltamento, manutenzione, uso improprio e condizioni ambientali. La verifica periodica non è un adempimento formale: serve a controllare che l’attrezzatura mantenga nel tempo requisiti di sicurezza adeguati all’impiego effettivo.

Cosa deve aggiornare subito l’azienda?

L’azienda dovrebbe verificare quattro documenti: piano formativo, registro dell’addestramento, informativa lavoro agile e scadenziario delle verifiche periodiche. Se utilizza lavoratori in cassa integrazione, lavoro agile o piattaforme mobili elevabili in contesti agricoli/frutteto, l’aggiornamento non va rinviato.

La checklist Edafos: cosa deve fare oggi un’azienda

Per tradurre le novità in azioni concrete, il datore di lavoro dovrebbe partire da una verifica interna semplice, ma completa.

Prima di tutto, occorre controllare se l’azienda rientra tra le realtà che potranno utilizzare i futuri modelli semplificati elaborati dall’INAIL. In attesa dei modelli, è comunque utile verificare se le procedure interne sono già ordinate, aggiornate e coerenti con la struttura aziendale.

In secondo luogo, bisogna controllare la formazione dei lavoratori, compresi quelli in cassa integrazione. Le sospensioni o riduzioni dell’orario non devono far perdere di vista gli obblighi formativi.

Terzo punto: l’addestramento deve essere documentato con maggiore precisione. La presenza di un registro, anche informatizzato, diventa essenziale per dimostrare che la prova pratica è stata realmente svolta.

Quarto punto: chi utilizza il lavoro agile deve aggiornare e consegnare l’informativa scritta almeno annualmente, coinvolgendo anche il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Infine, le aziende che utilizzano piattaforme di lavoro mobili elevabili o piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto devono verificare scadenze, obblighi e documentazione relativa alle verifiche periodiche.

La regola pratica
Ogni novità deve lasciare una traccia: procedura aggiornata, informativa consegnata, formazione registrata, addestramento documentato, verifica programmata. In sicurezza sul lavoro, ciò che non è tracciato rischia di diventare difficile da dimostrare.

Attenzione agli errori più frequenti

Il primo errore è pensare che la Legge PMI riguardi solo le piccole imprese e non incida sugli obblighi generali di sicurezza. In realtà, alcune disposizioni hanno un impatto ampio e possono interessare anche aziende più strutturate.

Il secondo errore è considerare l’informativa sul lavoro agile come un documento già risolto. La nuova previsione richiede una consegna almeno annuale e una descrizione dei rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro.

Il terzo errore è confondere formazione e addestramento. La formazione trasferisce conoscenze; l’addestramento richiede prova pratica, esercitazione applicata, persona esperta e tracciamento.

Il quarto errore è attendere il controllo ispettivo per riordinare la documentazione. La Nota INL offre già una direzione chiara: le aziende devono aggiornarsi prima, non dopo.

Sicurezza sul lavoro 2026: non solo nuovi obblighi, ma una nuova logica di gestione

Le novità sulla sicurezza sul lavoro 2026 introdotte dalla Legge 34 del 2026 e chiarite dalla Nota INL del 15 aprile 2026 confermano una tendenza ormai evidente: la prevenzione è sempre più legata alla capacità dell’azienda di organizzare, documentare e dimostrare le proprie scelte.

Formazione, addestramento, lavoro agile e verifiche non possono essere gestiti come adempimenti separati. Devono dialogare tra loro e trovare spazio in un sistema aziendale ordinato.

Per le piccole e medie imprese questa può essere un’occasione importante. La semplificazione, se applicata bene, può trasformarsi in maggiore chiarezza, minori errori e migliore controllo dei rischi.

La sicurezza non si misura dalla quantità di carta prodotta, ma dalla capacità dell’azienda di dimostrare, ogni giorno, di sapere cosa fare.

Edafos è al fianco delle imprese per trasformare gli obblighi in procedure chiare, utili e realmente applicabili.

Sicurezza sul lavoro 2026
FAQ Sicurezza sul lavoro 2026

FAQ

Quali sono le principali novità sulla sicurezza sul lavoro 2026?

Le principali novità riguardano la formazione obbligatoria anche durante la cassa integrazione, il tracciamento dell’addestramento in apposito registro, l’informativa annuale per il lavoro agile e la verifica triennale per specifiche piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme fuori strada per operazioni in frutteto.

La Nota INL del 15 aprile 2026 introduce nuovi obblighi?

La Nota INL non crea autonomamente nuovi obblighi, ma fornisce le prime indicazioni operative sulle novità introdotte dalla Legge 11 marzo 2026, numero 34. Gli obblighi derivano dalla legge, mentre la Nota aiuta a comprenderne l’applicazione pratica.

La formazione sulla sicurezza è obbligatoria anche durante la cassa integrazione?

Sì. La Legge PMI modifica l’articolo 37 del Decreto Legislativo 81 del 2008, prevedendo la formazione anche durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione sia in caso di riduzione dell’orario di lavoro.

L’addestramento può essere fatto con realtà virtuale o simulatori?

La nuova formulazione dell’articolo 37 consente l’utilizzo di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale. Tuttavia, l’addestramento deve restare coerente con la mansione, deve prevedere prova pratica o esercitazione applicata e deve essere tracciato in apposito registro.

L’informativa per il lavoro agile deve essere consegnata ogni anno?

Sì. Per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l’informativa scritta sui rischi generali e specifici deve essere consegnata al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza con cadenza almeno annuale.

Sono previste sanzioni per la mancata informativa sul lavoro agile?

Sì. La violazione dell’obbligo informativo previsto dal nuovo articolo 3, comma 7-bis, del Decreto Legislativo 81 del 2008 è collegata alla sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro per datore di lavoro e dirigente.

Cosa cambia per le piattaforme di lavoro mobili elevabili?

La Legge PMI modifica l’Allegato VII del Decreto Legislativo 81 del 2008, inserendo la verifica triennale per le piattaforme di lavoro mobili elevabili e per le piattaforme di lavoro fuori strada per operazioni in frutteto.

La formazione durante la cassa integrazione riguarda solo i corsi di riqualificazione o anche la sicurezza sul lavoro?
No, la Nota INL richiama espressamente anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il lavoratore sospeso che rifiuta senza giustificato motivo l’avvio o la frequenza regolare di un corso può decadere dal trattamento di sostegno al reddito, secondo quanto richiamato dalla modifica alla Legge 28 giugno 2012, numero 92.

Il registro dell’addestramento è obbligatorio anche se l’addestramento viene svolto in modo tradizionale?
Sì. La nuova formulazione dell’articolo 37, comma 5, richiamata dalla Nota INL, prevede che gli interventi di addestramento siano tracciati in apposito registro, anche informatizzato. Quindi, il tracciamento non riguarda solo simulatori o realtà virtuale, ma l’addestramento in generale.

Link utili 

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota protocollo n. 780 del 15 aprile 2026   

Ispettorato Nazionale del Lavoro – Sezione Note e pareri 

Gazzetta Ufficiale – Legge 11 marzo 2026, n. 34 

Dipartimento delle Finanze – Scheda normativa Legge 11 marzo 2026, n. 34

Normattiva – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

INL – Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

CONDIVIDI

Torna in alto

MyEdafos temporaneamente non disponibile

A causa di un intervento di manutenzione tecnica sull’infrastruttura del nostro fornitore di hosting, la piattaforma MyEdafos risulterà non raggiungibile indicativamente dalle 08:00 alle 16:00 di oggi.

Privato o azienda

Acquista corsi e visite mediche

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

Socio Edafos

Accedi alla piattaforma riservata

Accedi

Non sei registrato?

Crea un account

CHIAMA ORA

Dal Lunedì al Venerdì
  11:30 / 12:30 – 16:00 / 17:00

– oppure –

TI CHIAMIAMO NOI