Obblighi, controlli e procedure operative per gestire i DPI non usati, documentare la consegna e intervenire in caso di rifiuto.
I DPI non usati non rendono automaticamente responsabile soltanto il lavoratore. Quando casco, occhiali, guanti, maschere, scarpe o imbracature non vengono consegnati, sono inadeguati oppure restano inutilizzati, bisogna ricostruire l’intera gestione aziendale: valutazione del rischio, scelta, consegna, istruzioni, formazione, addestramento, manutenzione e vigilanza.
Questa guida chiarisce chi deve intervenire, quali responsabilità possono emergere, come gestire il rifiuto del lavoratore e quali prove documentali è opportuno conservare.
Il quadro principale è contenuto negli articoli 15, 18, 19, 20, 37, 44 e 74-79 del D.Lgs. 81/2008. Il testo coordinato pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel gennaio 2026 comprende le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025. Per l’addestramento occorre considerare anche la successiva Legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026, che ha modificato l’articolo 37, comma 5.

La ripartizione essenziale delle responsabilità
Il datore di lavoro deve scegliere, fornire e mantenere efficienti DPI idonei, assicurando istruzioni, formazione e addestramento quando necessari.
Il preposto deve vigilare sull’uso effettivo dei dispositivi e intervenire davanti ai comportamenti non conformi o alle condizioni di pericolo.
Il lavoratore deve utilizzare correttamente i DPI, averne cura e segnalare immediatamente difetti, inconvenienti o problemi di compatibilità.
Questa ripartizione non consente di attribuire automaticamente ogni responsabilità a un unico soggetto. Occorre verificare le condotte effettive, l’organizzazione aziendale, le eventuali deleghe di funzione e il rapporto causale con l’evento.
Il RSPP è responsabile se il lavoratore non usa i DPI?
Il RSPP collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, ma non sostituisce il datore, il dirigente o il preposto negli obblighi di fornitura dei DPI e di vigilanza sul loro utilizzo.
Un’eventuale responsabilità del RSPP può essere valutata quando errori od omissioni nell’attività di consulenza tecnica abbiano contribuito causalmente all’evento, per esempio in presenza di una mancata o inadeguata segnalazione di rischi conosciuti. La verifica deve comunque riguardare le attività concretamente svolte, le informazioni disponibili e le circostanze del singolo caso.
Cosa deve fare l’azienda prima di consegnare un DPI?
Il DPI è una misura destinata a proteggere il lavoratore dal rischio residuo. L’articolo 75 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che deve essere impiegato quando il rischio non può essere evitato o sufficientemente ridotto attraverso misure tecniche, mezzi di protezione collettiva oppure interventi organizzativi.
Un parapetto, un sistema di aspirazione localizzata o una segregazione della macchina vengono quindi prima del casco, della maschera o dei guanti. La scelta deve partire dal DVR ed essere coerente con la gestione complessiva dei DPI.
Il datore di lavoro, sentiti il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, quando presente, deve fornire dispositivi necessari e idonei, conformi al Regolamento UE 2016/425 e adeguati alle condizioni reali di impiego.
La valutazione deve considerare almeno:
- la natura e l’entità del rischio;
- la frequenza e la durata dell’esposizione;
- le caratteristiche della postazione e della mansione;
- le esigenze ergonomiche e le condizioni di salute del lavoratore;
- la corretta misura del dispositivo;
- le prestazioni, i limiti e le istruzioni del fabbricante;
- la compatibilità tra più DPI indossati contemporaneamente;
- gli eventuali rischi introdotti dal dispositivo stesso.
La marcatura CE è necessaria, ma non dimostra da sola che quel modello sia adatto alla specifica attività. Un guanto antitaglio, per esempio, potrebbe risultare inappropriato vicino a organi rotanti. Un filtro respiratorio può essere conforme, ma non adatto alla sostanza presente nell’ambiente di lavoro.
La scelta deve partire dal DVR ed essere coerente con la gestione complessiva dei DPI.
Chi paga e quando il DPI deve essere sostituito?
Le misure di sicurezza non devono comportare oneri economici per il lavoratore. Lo stesso principio vale per le scarpe antinfortunistiche quando assumono la funzione di DPI.
Il datore di lavoro deve garantire manutenzione, pulizia, condizioni igieniche adeguate, riparazione, controlli e sostituzione. Non esiste un termine unico di sostituzione valido per tutti i DPI: la durata dipende dalle istruzioni del fabbricante, dall’eventuale scadenza indicata, dall’intensità e dalle condizioni d’uso, dagli esiti dei controlli e dalle norme tecniche applicabili al singolo dispositivo.
Dal 31 dicembre 2025, l’articolo 77, comma 4, lettera a), chiarisce espressamente che gli obblighi di manutenzione, riparazione e sostituzione riguardano anche gli specifici indumenti di lavoro individuati come DPI attraverso la valutazione dei rischi. La modifica deriva dall’articolo 5 del D.L. 159/2025, convertito dalla Legge 198/2025.
Un dispositivo danneggiato, contaminato, scaduto oppure coinvolto in un evento anomalo deve essere ritirato dall’uso e gestito secondo le indicazioni del fabbricante. Per un’imbracatura che ha arrestato una caduta, per esempio, non basta il solo controllo visivo: occorre ritirarla dal servizio e sottoporla alle verifiche previste dal produttore.
I DPI possono essere condivisi tra più lavoratori?
I DPI devono essere destinati, di regola, a uso personale. Quando le circostanze richiedono che lo stesso dispositivo venga utilizzato da più lavoratori, il datore di lavoro deve adottare misure adeguate affinché l’uso condiviso non determini problemi sanitari o igienici.
Occorre disciplinare modalità di pulizia, disinfezione, controllo, conservazione e riconsegna, tenendo conto delle caratteristiche del dispositivo, delle condizioni effettive di utilizzo e delle indicazioni del fabbricante. La semplice disponibilità di un DPI comune non è sufficiente se non ne vengono garantite efficienza e condizioni igieniche.
La mancata consegna dei DPI può comportare la sospensione dell’attività?
In alcune ipotesi la violazione può determinare anche l’adozione del provvedimento di sospensione previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008. L’Allegato I contempla, tra le altre fattispecie, la mancata formazione e il mancato addestramento quando entrambi risultano obbligatori, compresi i casi relativi ai DPI di terza categoria e ai dispositivi di protezione dell’udito, nonché la mancata fornitura dei DPI contro le cadute dall’alto.
La mancata fornitura deve essere distinta dal caso in cui il DPI anticaduta sia stato consegnato ma il lavoratore non lo utilizzi. Quest’ultima situazione richiede comunque l’immediato intervento del preposto e la verifica dell’organizzazione aziendale, ma non coincide automaticamente con la fattispecie di sospensione prevista per la mancata fornitura.

Quali documenti servono per dimostrare la corretta consegna?
Il D.Lgs. 81/2008 non impone, in via generale, uno specifico modello denominato “registro di consegna DPI”. La consegna tracciata resta però uno strumento organizzativo e probatorio importante.
La firma del lavoratore dimostra normalmente la ricezione del dispositivo, ma non prova da sola che il DPI:
- fosse idoneo rispetto al rischio;
- fosse della misura corretta;
- fosse compatibile con gli altri dispositivi;
- fosse accompagnato dalle necessarie istruzioni;
- fosse stato oggetto di formazione o addestramento;
- venisse realmente utilizzato durante il lavoro.
Cosa dovrebbe contenere il verbale di consegna
Un verbale di consegna dovrebbe riportare almeno:
- dati del lavoratore;
- mansione e reparto;
- tipologia del DPI;
- marca, modello o altro elemento identificativo;
- quantità consegnata;
- data di consegna;
- indicazioni per l’utilizzo e la custodia;
- modalità per segnalare difetti o inconvenienti;
- procedura di riconsegna o sostituzione;
- firma del consegnante;
- firma del lavoratore.
Per i DPI che richiedono addestramento deve essere conservata anche la registrazione dell’attività pratica effettuata.
Nel fascicolo aziendale è, inoltre, opportuno conservare, in relazione al tipo di dispositivo e al rischio:
- valutazione dei rischi e criteri utilizzati per la scelta;
- istruzioni e informazioni del fabbricante;
- verbali di consegna e sostituzione;
- evidenze dell’informazione e della formazione;
- registrazioni dell’addestramento;
- schede di controllo, manutenzione, pulizia e revisione;
- segnalazioni di difetti;
- registrazioni dei ritiri dal servizio;
- interventi effettuati dal preposto.
Cosa fare se il lavoratore rifiuta di firmare la consegna dei DPI?
Il rifiuto della firma non rende inesistente la consegna, ma impone una gestione tracciabile. L’azienda dovrebbe verbalizzare la data, i dispositivi offerti o consegnati, le istruzioni fornite, le ragioni dichiarate dal lavoratore e le persone presenti, inviando anche una comunicazione scritta.
Occorre distinguere il rifiuto di firmare dal rifiuto di ricevere o utilizzare il DPI. Se il lavoratore rifiuta di usare un dispositivo obbligatorio, non può essere adibito all’attività che lo espone al rischio. L’azienda può inoltre valutare l’attivazione della procedura disciplinare prevista dal CCNL, dal codice disciplinare e dall’articolo 7 della Legge 300/1970.
La verbalizzazione costituisce una buona prassi organizzativa e probatoria: non sostituisce gli obblighi sostanziali di scelta, consegna, formazione, addestramento e vigilanza.
Quando formazione e addestramento sono obbligatori?
Il datore di lavoro deve fornire istruzioni comprensibili, informare preventivamente i lavoratori sui rischi dai quali il DPI li protegge e assicurare una formazione adeguata.
L’addestramento specifico è necessario quando la complessità del dispositivo o dell’attività richiede una prova pratica. È in ogni caso indispensabile per:
- i DPI di terza categoria;
- i dispositivi di protezione dell’udito.
Per approfondire è possibile consultare la guida sui DPI di terza categoria e quella sull’imbracatura anticaduta. La sola consegna del manuale non sostituisce la prova pratica.
Dal 7 aprile 2026, l’articolo 37, comma 5, come modificato dalla Legge 11 marzo 2026, n. 34, prevede che l’addestramento sia effettuato da una persona esperta e sul luogo di lavoro. Esso comprende la prova pratica per l’uso corretto e sicuro di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi, compresi i DPI, nonché l’esercitazione applicata sulle procedure di lavoro in sicurezza.
Gli interventi possono essere svolti anche mediante moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale e devono essere tracciati in un apposito registro, anche informatizzato.
L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 disciplina i percorsi formativi, ma non sostituisce l’addestramento pratico richiesto dagli articoli 37 e 77 del D.Lgs. 81/2008.
Formazione e addestramento non sono sinonimi
La formazione trasferisce conoscenze, informazioni e criteri di comportamento. L’addestramento permette invece al lavoratore di esercitarsi concretamente nell’utilizzo del dispositivo all’interno della situazione lavorativa.
Nel caso di un’imbracatura, per esempio, il lavoratore deve provare concretamente:
- la vestizione;
- la regolazione;
- il collegamento;
- il controllo prima dell’uso;
- la gestione delle anomalie.
Cosa deve fare il preposto quando il lavoratore non usa il DPI?
L’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce al preposto un dovere operativo di sovrintendenza e vigilanza.
Quando rileva un comportamento non conforme, il preposto deve intervenire immediatamente per modificarlo, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. Se il lavoratore non attua le disposizioni impartite o persiste nell’inosservanza, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Se, invece, emerge una deficienza del DPI o un’altra condizione di pericolo, il preposto deve segnalarla tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente e, quando necessario, interrompere temporaneamente l’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
In concreto, il preposto deve:
- impartire subito le indicazioni di sicurezza;
- verificare la causa del mancato utilizzo;
- rimuovere, quando possibile, la non conformità tecnica o organizzativa;
- documentare il comportamento rilevato e gli interventi adottati;
- interrompere l’attività del lavoratore se le indicazioni non vengono attuate o l’inosservanza persiste;
- informare i superiori diretti;
- segnalare le deficienze dei DPI e le altre condizioni di pericolo.
Il mancato utilizzo può dipendere da cause molto diverse:
- DPI non disponibile;
- misura errata;
- dispositivo danneggiato;
- appannamento;
- riduzione della visibilità;
- incompatibilità con altri DPI;
- difficoltà di respirazione;
- mancanza di istruzioni;
- carenza di addestramento;
- rifiuto ingiustificato.
Prima di attribuire la responsabilità esclusivamente al lavoratore, occorre verificare se il problema dipenda dalla scelta del dispositivo o dall’organizzazione aziendale.
La vigilanza non può essere soltanto formale: la persona individuata deve trovarsi nelle condizioni organizzative di osservare le attività, impartire disposizioni e intervenire quando necessario.

Cosa dicono gli interpelli sul controllo effettivo?
Gli interpelli n. 5/2023 e n. 4/2024 non riguardano esclusivamente i DPI, ma forniscono indicazioni utili sul ruolo del preposto.
La Commissione ritiene che dal quadro normativo emerga, in linea generale, l’obbligo di individuare il preposto. La coincidenza tra datore di lavoro e preposto viene considerata un’ipotesi residuale, soprattutto nelle realtà di modesta complessità nelle quali il datore sovrintende direttamente alle attività.
Nell’ambito degli appalti, l’interpello n. 4/2024 precisa che la funzione deve essere affidata a personale in grado di esercitarla effettivamente. Un responsabile di commessa che non si reca sul luogo in cui vengono svolte le attività difficilmente può adempiere concretamente agli obblighi propri del preposto.
Da tali principi si ricava che il preposto non deve necessariamente trovarsi accanto a ogni lavoratore ininterrottamente, ma deve essere organizzativamente in grado di esercitare una vigilanza effettiva e di intervenire nei luoghi e nei tempi in cui si svolgono le attività affidate.
Quali obblighi ha il lavoratore e quando può essere sanzionato?
Gli articoli 20 e 78 del D.Lgs. 81/2008 impongono al lavoratore di:
- osservare le disposizioni ricevute;
- utilizzare in modo appropriato i DPI;
partecipare alla formazione prevista;
- partecipare all’addestramento;
- aver cura dei dispositivi;
- non modificarli di propria iniziativa;
- segnalare immediatamente difetti o inconvenienti;
- rispettare le procedure aziendali per riconsegna e deposito.
Il lavoratore non può decidere autonomamente di svolgere l’attività senza protezione perché il dispositivo è scomodo, il lavoro dura pochi minuti, ha molta esperienza, non si sono mai verificati incidenti, ritiene il rischio trascurabile o preferisce utilizzare un proprio dispositivo.
Se il DPI è inadeguato o crea problemi ergonomici, fisici o sanitari, il lavoratore deve segnalarlo. L’azienda deve verificare il problema, coinvolgendo il medico competente quando presente, e individuare un DPI compatibile o una diversa misura organizzativa. Fino alla soluzione, il lavoratore non deve restare esposto al rischio senza una protezione idonea.
Il lavoratore può utilizzare un DPI acquistato personalmente?
Il lavoratore non può decidere autonomamente di sostituire il dispositivo fornito dall’azienda con un DPI acquistato personalmente. Prima dell’eventuale utilizzo, il datore di lavoro deve verificarne la conformità, l’idoneità rispetto al rischio, la misura, le condizioni di conservazione e la compatibilità con gli altri dispositivi impiegati.
La marcatura CE, da sola, non dimostra che il prodotto sia adeguato alla specifica mansione. Inoltre, l’utilizzo di un dispositivo personale non trasferisce sul lavoratore gli obblighi del datore di lavoro relativi alla scelta, alla fornitura, alla manutenzione e alla sostituzione dei DPI.
Il lavoratore può rifiutarsi di lavorare se manca il DPI?
Il lavoratore non deve proseguire un’attività che lo espone a un rischio privo delle necessarie protezioni. Deve segnalare immediatamente la mancanza al datore di lavoro, al dirigente o al preposto e restare disponibile per eventuali attività eseguibili in sicurezza.
In presenza di un pericolo grave, immediato e non evitabile opera la tutela dell’articolo 44 del D.Lgs. 81/2008. Più in generale, la giurisprudenza ammette il rifiuto della prestazione quando sia proporzionato e direttamente collegato a un serio inadempimento dell’obbligo di sicurezza datoriale ai sensi degli articoli 2087 e 1460 del Codice civile.
Non si tratta, però, di un diritto automatico ad assentarsi o di una facoltà generale di sospendere il lavoro: la proporzionalità del rifiuto, la gravità dell’inadempimento e il collegamento con la prestazione richiesta devono essere valutati nel caso concreto.
Quando l’inadempimento può restare principalmente a carico del lavoratore?
L’articolo 18, comma 3-bis, prevede che la responsabilità possa restare esclusivamente a carico del soggetto inadempiente quando la mancata attuazione dell’obbligo sia imputabile unicamente a quest’ultimo e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.
In pratica, l’azienda deve poter dimostrare che:
- il rischio era stato correttamente valutato;
- il DPI era idoneo;
- il dispositivo era disponibile;
- la misura era corretta;
- erano state fornite istruzioni comprensibili;
- la formazione era stata effettuata;
- l’eventuale addestramento era stato svolto;
- il dispositivo era efficiente;
- la vigilanza era concreta;
- il comportamento non conforme era stato immediatamente gestito.
L’eventuale responsabilità in caso di infortunio deve comunque essere valutata tenendo conto delle circostanze concrete, delle condotte di tutti i soggetti coinvolti e del loro apporto causale.
Cosa chiarisce la Cassazione sui DPI non usati o inadeguati?
La giurisprudenza conferma che la sola consegna non basta. Con la sentenza n. 5188/2025, la Cassazione penale ha ribadito che il datore di lavoro deve individuare DPI concretamente idonei anche rispetto alle caratteristiche personali del lavoratore. Nel caso esaminato, gli occhiali standard erano incompatibili con gli occhiali da vista e avrebbero dovuto essere disponibili sovraocchiali adeguati.
Con la sentenza n. 14801/2025, la stessa Corte ha chiarito che liberarsi del DPI durante il lavoro può rientrare tra le imprudenze prevedibili e prevenibili dai soggetti titolari di una posizione di garanzia. Il mancato uso del dispositivo, quindi, non esclude automaticamente la responsabilità datoriale o organizzativa.
Sul piano disciplinare, la Cassazione civile n. 18615/2013 ha ritenuto legittimo il licenziamento in un caso di rifiuto ripetuto di ricevere e usare DPI obbligatori, preceduto da sanzioni conservative e da uno specifico ordine di servizio. Non deriva però da ciò alcun automatismo: ogni provvedimento deve rispettare il CCNL, l’articolo 7 della Legge 300/1970 e il principio di proporzionalità.
La Cassazione civile, con ordinanza n. 3145/2026, ha inoltre ribadito in termini generali che il rifiuto della prestazione per ragioni di sicurezza può essere legittimo quando sia proporzionato e causalmente collegato a un inadempimento datoriale. Il principio non autorizza un’indiscriminata astensione dal lavoro e richiede sempre una valutazione concreta.

Chi risponde nei casi più frequenti di DPI non usati?
La tabella ha valore orientativo. Nel caso concreto occorre considerare anche le attribuzioni effettive, le eventuali deleghe di funzione, l’esercizio di fatto dei poteri e l’incidenza causale delle singole condotte.
| Situazione | Responsabilità da verificare | Azione immediata |
| DPI mai consegnato | Datore di lavoro o dirigente | Sospendere l’attività esposta e fornire un dispositivo idoneo. |
| DPI non adatto al rischio o alla persona | Datore di lavoro | Riesaminare DVR, scelta, compatibilità e misura. |
| DPI rotto, usurato o contaminato | Datore di lavoro per manutenzione e sostituzione; lavoratore se omette la segnalazione; preposto se rileva la deficienza e non la segnala o non interrompe l’attività quando necessario | Ritirare il dispositivo e gestire la sostituzione o la verifica. |
| Mancano istruzioni o addestramento obbligatorio | Datore di lavoro o dirigente | Non adibire il lavoratore all’attività finché l’obbligo non è assolto. |
| Il lavoratore toglie o rifiuta il DPI | Lavoratore; preposto per la vigilanza; datore o dirigente per l’organizzazione | Fermare il comportamento, accertare la causa e intervenire. |
| Il preposto osserva e non interviene | Preposto | Impartire le indicazioni e, se l’inosservanza persiste, interrompere l’attività e informare i superiori. |
| Esiste soltanto un modulo firmato | Datore o dirigente se mancano idoneità, formazione o vigilanza | Integrare la gestione sostanziale e le prove documentali. |
Quali errori possono creare problemi durante un controllo?
Gli errori più frequenti sono:
- consegnare un DPI generico senza collegarlo ai rischi indicati nel DVR;
- considerare sufficiente la firma sul verbale di consegna;
- confondere una spiegazione teorica con l’addestramento pratico;
- non verificare taglia, regolazione e compatibilità tra dispositivi;
- lasciare in uso DPI danneggiati, contaminati o privi di tracciabilità;
- non rispettare le istruzioni di manutenzione del fabbricante;
- nominare un preposto che non può esercitare concretamente la vigilanza;
- tollerare il mancato utilizzo senza intervenire;
- non accertare le cause del rifiuto;
- non documentare gli interventi del preposto;
- far firmare al lavoratore una dichiarazione di “assunzione di responsabilità”, pensando che possa liberare l’azienda.
Una dichiarazione con cui il lavoratore afferma di assumersi ogni responsabilità non trasferisce su di lui gli obblighi del datore di lavoro, del dirigente o del preposto.
Se il rifiuto è ingiustificato, l’azienda può attivare la procedura disciplinare prevista dal CCNL, dal codice disciplinare e dall’articolo 7 della Legge 300/1970. La contestazione deve essere specifica e la sanzione proporzionata. Non esiste un automatismo tra mancato uso del DPI e licenziamento.
Quali sanzioni possono applicarsi a datore, preposto e lavoratore?
Gli importi riportati sono quelli presenti nel testo coordinato del D.Lgs. 81/2008 pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nel gennaio 2026. La sanzione concreta dipende dalla specifica disposizione violata e dalle circostanze accertate.
| Violazione | Sanzione indicata nel Testo Unico INL gennaio 2026 |
| Mancata fornitura di DPI necessari e idonei – articolo 18, comma 1, lettera d) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. |
| Mancata richiesta dell’uso dei DPI – articolo 18, comma 1, lettera f) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. |
| Violazioni dell’articolo 77, commi 3 e 4, lettere a), b) e d), nonché comma 5 | Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro. |
| Violazioni dell’articolo 77, comma 4, lettere e), f) e h) | Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.423,83 a 6.834,44 euro. |
| Istruzioni o procedure di riconsegna e deposito – articolo 77, comma 4, lettere c) e g) | Sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro. |
| Preposto: violazioni dell’articolo 19, comma 1, lettere a), f) e f-bis) | Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 569,53 a 1.708,61 euro. |
| Lavoratore: violazione degli obblighi dell’articolo 20, comma 2 | Arresto fino a 1 mese o ammenda da 284,77 a 854,30 euro. |
Le sanzioni indicate non si sommano automaticamente. Quando il medesimo fatto appare riconducibile a più disposizioni, occorre individuare il precetto concretamente violato, considerando anche il principio di specialità previsto dall’articolo 298 del D.Lgs. 81/2008. La qualificazione definitiva spetta all’organo di vigilanza sulla base delle circostanze accertate.
Alle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 possono aggiungersi conseguenze disciplinari e, in presenza di un infortunio, ulteriori profili di responsabilità penale, civile e assicurativa.
Come verificare subito se l’azienda è in regola?
Prima di considerare completa la gestione dei DPI, l’azienda dovrebbe verificare che:
- il DVR individui i rischi residui e i DPI necessari per ciascuna mansione;
- la scelta sia motivata e aggiornata;
- i dispositivi siano compatibili con le reali condizioni di lavoro;
- i DPI siano forniti senza costi per il lavoratore;
- la misura sia corretta;
- le istruzioni siano comprensibili;
- la consegna sia tracciata;
- le sostituzioni siano documentate;
- i dispositivi ritirati dal servizio siano identificati;
- formazione e addestramento siano distinti e documentati;
- manutenzione, pulizia e controlli rispettino le indicazioni del fabbricante;
- il lavoratore sappia come segnalare difetti e inconvenienti;
- il preposto possa esercitare concretamente la vigilanza;
- il preposto sappia quando impartire indicazioni e quando interrompere l’attività;
- le inosservanze siano corrette e registrate;
- i problemi siano comunicati ai superiori;
- in assenza di una condizione essenziale di sicurezza, l’attività venga fermata.
Dalla norma alla pratica: cosa fare da domani in azienda
L’azienda dovrebbe verificare la coerenza tra DVR, dispositivi effettivamente disponibili, verbali di consegna, formazione, addestramento, manutenzione e attività del preposto.
Se uno di questi elementi manca, la firma del lavoratore non colma il vuoto organizzativo.
Per Edafos, i DPI non usati non sono un problema da archiviare con una firma: la sicurezza diventa concreta quando l’azienda sceglie, insegna, controlla e interviene ogni giorno.

FAQ
Il modulo di consegna dei DPI è obbligatorio?
Il D.Lgs. 81/2008 non prescrive un modello generale denominato “registro di consegna DPI”. La tracciabilità scritta è però fortemente consigliabile e non sostituisce idoneità, istruzioni, formazione, addestramento e vigilanza.
La firma del lavoratore libera il datore di lavoro?
No. La firma dimostra normalmente la ricezione, ma non prova da sola che il DPI fosse adeguato, efficiente, correttamente regolato e accompagnato dalle misure organizzative necessarie.
Chi risponde se i DPI non usati erano stati regolarmente consegnati?
La risposta dipende dall’intera gestione. Il lavoratore risponde del proprio obbligo di utilizzo; il preposto deve aver esercitato la vigilanza e il datore o il dirigente devono aver garantito scelta, formazione, manutenzione e organizzazione adeguate.
Il lavoratore può rifiutare un DPI perché è scomodo o crea problemi di salute?
Non può proseguire unilateralmente senza protezione. Deve segnalare il problema e l’azienda deve verificare taglia, ergonomia, compatibilità e condizioni di salute, coinvolgendo il medico competente quando presente. Occorre individuare un DPI compatibile o una diversa misura organizzativa prima di esporre nuovamente il lavoratore al rischio.
Il preposto può limitarsi a un richiamo verbale?
Il richiamo e le indicazioni di sicurezza costituiscono il primo intervento. Se l’inosservanza persiste o le disposizioni non vengono attuate, il preposto deve interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
Quando è obbligatorio l’addestramento sui DPI?
È indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell’udito. È inoltre necessario nei casi in cui la complessità del dispositivo o dell’attività richieda una prova pratica per l’uso corretto e sicuro.
Il lavoratore può essere sanzionato disciplinarmente?
Sì, quando il rifiuto è ingiustificato e l’azienda ha adempiuto ai propri obblighi. Devono essere rispettati il CCNL, il codice disciplinare, la contestazione dell’addebito, il diritto di difesa e il principio di proporzionalità.
Cosa deve fare il lavoratore se manca il DPI e il pericolo è grave?
Deve segnalare immediatamente la situazione al datore di lavoro, al dirigente o al preposto e non esporsi al rischio. In presenza di un pericolo grave, immediato e non evitabile, si applicano le tutele previste dall’articolo 44 del D.Lgs. 81/2008.
Link utili
D.Lgs. 81/2008 – testo vigente su Normattiva
Ispettorato Nazionale del Lavoro – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. 81/2008 – PDF coordinato INL, gennaio 2026
Nota INL n. 780 del 15 aprile 2026 sulle modifiche della Legge n. 34/2026
Interpello n. 5/2023 sulla figura del preposto
Interpello n. 4/2024 sul preposto nelle attività in appalto
Archivio ufficiale degli interpelli in materia di salute e sicurezza
Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 – pagina ufficiale del Ministero del Lavoro
Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale
Cassazione penale n. 5188/2025 – DPI compatibile con gli occhiali da vista
Cassazione penale n. 14801/2025 – rimozione del DPI e condotta prevedibile


