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Interpelli sicurezza sul lavoro: cosa sono, che valore hanno e come leggerli

Interpelli sicurezza sul lavoro

Indice

Quando una risposta della Commissione può cambiare il modo di applicare una regola in azienda: guida pratica all’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008

“C’è un interpello del Ministero che dice che si può fare”.
È una frase che RSPP, consulenti, formatori e datori di lavoro sentono spesso. Ma che valore hanno davvero gli interpelli sicurezza sul lavoro e fino a che punto possono essere utilizzati per prendere una decisione aziendale?

Un interpello non è una nuova legge: non modifica il D.Lgs. 81/2008, non sostituisce un decreto e non risolve il caso particolare di una singola azienda. Ha però un peso operativo importante.

L’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 affida infatti alla Commissione per gli interpelli il compito di rispondere a quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le indicazioni contenute nelle risposte costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Per questo conoscere un interpello pertinente può essere molto utile. Ma prima di applicarlo occorre capire che cosa chiarisce, quale norma interpreta e se quella conclusione è ancora attuale.

Interpelli sicurezza sul lavoro
Interpelli e normative

Interpelli sicurezza sul lavoro: cosa sono e a cosa servono

Il diritto di interpello in materia di salute e sicurezza è disciplinato dall’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008.

La funzione dello strumento è affrontare problemi interpretativi di carattere generale. Quando una disposizione del Testo Unico, un obbligo collegato alla formazione, alla sorveglianza sanitaria, al ruolo del preposto, all’RLS o ad altri aspetti della prevenzione genera un dubbio applicativo che non riguarda soltanto una singola impresa, i soggetti legittimati possono sottoporre la questione alla Commissione.

La Commissione esamina il problema, ricostruisce il quadro normativo e formula il proprio orientamento. Non decide, quindi, se una determinata azienda abbia organizzato correttamente la propria sicurezza o se un singolo lavoratore debba essere dichiarato idoneo: il quesito deve avere una portata generale e risultare utile anche per situazioni analoghe.

Nell’Interpello n. 2/2026, relativo alla compatibilità tra il ruolo di RLS e quello di ufficiale di polizia giudiziaria dell’organo di vigilanza, la Commissione ha ricordato espressamente di poter fornire chiarimenti soltanto su quesiti di ordine generale e non su singole fattispecie specifiche.

L’interpello, quindi, serve a chiarire come interpretare una regola, non a sostituire la valutazione tecnica e organizzativa necessaria nel caso concreto.

Chi può presentare un interpello sulla sicurezza sul lavoro

Uno degli equivoci più frequenti riguarda i soggetti che possono rivolgersi direttamente alla Commissione.

Un datore di lavoro che ha un dubbio non può semplicemente inviare una domanda al Ministero e ottenere un interpello ex articolo 12. Lo stesso vale, individualmente, per un RSPP, un consulente, un lavoratore o un professionista.

Il Ministero individua in modo tassativo le categorie legittimate.

Possono presentare quesiti gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, le Regioni e le Province autonome, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Soggetto Può presentare direttamente un interpello ex art. 12?
Singolo datore di lavoro No
Singola impresa No
RSPP aziendale No
Consulente della sicurezza No
Singolo professionista No
Regione o Provincia autonoma
Ente pubblico nazionale
Organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa
Consiglio nazionale di un ordine o collegio professionale

Il soggetto non legittimato può naturalmente rappresentare il problema all’associazione, all’ordine o all’organizzazione di riferimento, che potrà valutare se esistano i presupposti per trasformarlo in un quesito di interesse generale.

Il Ministero specifica, inoltre, che le istanze provenienti da soggetti non appartenenti alle categorie ammesse oppure prive del requisito della generalità sono considerate inammissibili.

Un interpello non è una consulenza sulla singola azienda

Immaginiamo che un’impresa abbia nominato un preposto ma non sappia se, a causa di una particolare organizzazione interna, debba individuarne anche un secondo.

La domanda “nella nostra azienda devono esserci due preposti?” riguarda direttamente una fattispecie concreta.

Un quesito come “in presenza di più attività lavorative contemporanee e distinte, quali criteri devono essere utilizzati per l’individuazione del preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008?” assume invece una portata generale.

La differenza è decisiva.

La Commissione non effettua sopralluoghi, non esamina il DVR dell’azienda e non conosce nel dettaglio l’organizzazione del lavoro. Fornisce il criterio interpretativo con cui la disposizione deve essere letta.

Spetterà poi all’azienda applicare quel criterio alla propria situazione.

Per questo utilizzare un interpello copiando semplicemente la conclusione senza ricostruire il caso aziendale può essere pericoloso quasi quanto ignorarlo.

Quale valore hanno gli interpelli sulla sicurezza sul lavoro

È probabilmente la domanda più importante.

L’interpello non è una fonte normativa dello stesso livello del D.Lgs. 81/2008.

La Commissione non può creare con una risposta un obbligo che la legge non prevede, né può cancellare o modificare una disposizione normativa.

Il suo compito è interpretare la disciplina esistente.

L’articolo 12 attribuisce però alle risposte un peso operativo preciso: secondo il Ministero, le indicazioni fornite costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza.

Questo significa che per datore di lavoro, RSPP e consulente conoscere gli interpelli pertinenti non è un esercizio accademico.

Se una Commissione istituita proprio dal Testo Unico ha spiegato come deve essere letta una determinata disposizione, quell’orientamento diventa un riferimento particolarmente rilevante per comprendere come applicarla e come l’applicazione potrà essere valutata dagli organi di controllo.

La sequenza corretta resta però sempre:

norma vigente → eventuali decreti e accordi applicabili → interpello pertinente → situazione concreta dell’azienda.

Non il contrario.

La Commissione per gli interpelli nel 2026

La Commissione opera presso la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative del Ministero del Lavoro.

La sua composizione è stata oggetto di aggiornamenti recenti.

Con il Decreto ministeriale n. 69 del 21 maggio 2025 la Commissione è stata ricostituita per cinque anni. Il provvedimento teneva già conto delle modifiche apportate all’articolo 12 dalla Legge n. 203/2024, che aveva previsto una maggiore presenza di componenti con profilo professionale giuridico.

Successivamente il Decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha nuovamente modificato il comma 2 dell’articolo 12 introducendo nella Commissione anche un rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Con il Decreto ministeriale n. 17 del 5 febbraio 2026 la composizione è stata quindi integrata con il rappresentante INL. Oggi la Commissione comprende rappresentanti del Ministero del Lavoro, del Ministero della Salute, dell’Ispettorato nazionale del lavoro e delle Regioni e Province autonome.

Non è un dettaglio puramente organizzativo.

L’articolo 12 attribuisce alle risposte della Commissione una funzione direttamente collegata anche all’attività di vigilanza. La presenza dell’INL nella composizione dell’organo rende ancora più evidente il collegamento tra interpretazione della normativa e applicazione operativa durante i controlli.

Interpello, legge, circolare, FAQ e sentenza non sono la stessa cosa

Nel sistema della sicurezza sul lavoro circolano documenti molto diversi tra loro. Trattarli tutti come se avessero lo stesso valore è uno degli errori più comuni.

Documento Funzione principale
Legge o decreto legislativo Stabilisce obblighi, diritti, responsabilità e sanzioni secondo la gerarchia delle fonti
Decreto ministeriale o Accordo previsto dalla legge Disciplina aspetti attuativi nelle materie attribuitegli
Interpello ex art. 12 D.Lgs. 81/2008 Fornisce criteri interpretativi sull’applicazione generale della normativa
Circolare amministrativa Fornisce indicazioni operative o interpretative all’interno delle competenze dell’amministrazione
FAQ istituzionale Offre chiarimenti applicativi, la cui portata va valutata rispetto alla fonte e al contesto
Sentenza Decide una controversia concreta e interpreta le norme nell’ambito della funzione giurisdizionale

Questa distinzione è fondamentale anche quando due documenti sembrano arrivare a conclusioni differenti.

La prima domanda non deve essere “qual è quello più recente?”, ma quale fonte sto leggendo e quale disposizione vigente sta interpretando?

Come leggere correttamente un interpello

La struttura delle risposte della Commissione è abbastanza riconoscibile.

Normalmente si parte dal quesito dell’istante. Seguono i riferimenti normativi che la Commissione considera rilevanti e, dopo la ricostruzione della disciplina, viene formulata la conclusione.

Per utilizzare realmente l’interpello in azienda conviene però separare quattro livelli.

Primo livello: capire qual era la domanda

Prima di leggere la conclusione bisogna capire che cosa sia stato effettivamente chiesto.

Una risposta sul numero massimo dei partecipanti a un particolare percorso formativo non può automaticamente essere estesa a qualsiasi corso.

Una risposta relativa all’RLS non può essere trasformata in una regola generale valida per qualunque soggetto del sistema di prevenzione.

Molti errori derivano dalla lettura della sola frase conclusiva senza il quesito che l’ha generata.

Secondo livello: controllare le norme utilizzate dalla Commissione

Le premesse dell’interpello non sono un riempitivo.

Servono a capire su quali articoli, decreti o accordi è costruita la risposta.

Se una di quelle disposizioni viene successivamente modificata o abrogata, la conclusione dell’interpello potrebbe dover essere riletta alla luce della nuova disciplina.

Questo passaggio è particolarmente importante nel 2026, dopo le numerose modifiche che hanno interessato il D.Lgs. 81/2008 e dopo l’entrata a regime del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025.

Terzo livello: isolare ciò che la Commissione afferma davvero

Bisogna distinguere ciò che l’istante sostiene da ciò che la Commissione conclude.

Nel testo possono comparire tesi, interpretazioni proposte, riferimenti a precedenti quesiti e considerazioni preliminari.

Il punto che interessa maggiormente l’azienda è la posizione finale assunta dalla Commissione e il percorso normativo che la sostiene.

Quarto livello: verificare se quella conclusione è ancora attuale

È il controllo che più facilmente viene dimenticato.

Un interpello non deve essere letto come una fotografia immutabile.

Se dopo la sua pubblicazione cambia l’articolo di legge, viene adottato un nuovo Accordo Stato-Regioni oppure interviene una disposizione successiva incompatibile con il quadro precedente, occorre ripartire dalla norma vigente.

Interpelli e normative
Interpelli ex art. 12 D.Lgs. 81-08

Un esempio perfetto: la visita medica dopo 60 giorni

Il rapporto tra interpello e modifica successiva della legge si vede molto bene nella disciplina della visita medica dopo una lunga assenza.

Nel febbraio 2024 la Commissione pubblicò l’Interpello n. 1/2024 relativo alla sorveglianza sanitaria dopo un’assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute. Il chiarimento è stato fornito quando l’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 aveva una formulazione diversa da quella attuale. L’archivio ufficiale del Ministero conserva l’interpello tra le risposte in materia di salute e sicurezza.

Successivamente la Legge n. 203/2024 ha modificato l’articolo 41.

Oggi, per il lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria che rientra dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, il medico competente valuta se sia necessaria la visita; qualora non la ritenga necessaria deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

L’interpello del 2024 non va quindi semplicemente “cancellato”: alcune sue indicazioni continuano a essere utili, ma devono essere lette alla luce della nuova formulazione della legge, come abbiamo approfondito nella guida Edafos sulla visita medica dopo 60 giorni di assenza.

È uno degli esempi più chiari di come si debba utilizzare correttamente un interpello.

La risposta della Commissione aiuta a interpretare la norma.

Ma se la norma cambia, bisogna tornare alla norma.

Un secondo esempio: formazione e nuovo Accordo Stato-Regioni

Il primo interpello pubblicato nel 2026 offre un’altra indicazione importante.

L’Interpello n. 1/2026 riguardava i requisiti dei docenti nei seminari e convegni utilizzati per l’aggiornamento in materia di sicurezza.

Nel formulare la risposta, la Commissione ha dovuto considerare il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, che aveva nel frattempo abrogato il precedente Accordo del 7 luglio 2016 rilevante per la questione.

La Commissione ha inoltre considerato una FAQ istituzionale già pubblicata dal Ministero sullo stesso problema e ne ha condiviso il contenuto.

Questo caso dimostra due cose.

La prima è che l’interpello non vive isolato rispetto alle altre fonti: deve essere letto insieme alla normativa vigente.

La seconda è che uno stesso dubbio operativo può essere affrontato attraverso diversi strumenti istituzionali, ma è sempre necessario capire quale sia la base normativa della risposta.

Per il quadro generale delle nuove regole formative è utile partire dalla guida Edafos sul Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, che ricostruisce durata, organizzazione, verifiche e disciplina dei percorsi.

Perché gli interpelli sono importanti durante un controllo

Immaginiamo che durante un’ispezione emerga una discussione sul modo in cui l’azienda ha applicato una disposizione non perfettamente lineare.

Il datore di lavoro sostiene una lettura.

Il consulente ne propone un’altra.

L’organo di vigilanza deve valutare la conformità della situazione.

Se sulla stessa questione esiste una risposta della Commissione ex articolo 12, quell’orientamento assume un rilievo particolare perché la legge collega espressamente gli interpelli ai criteri interpretativi e direttivi dell’attività di vigilanza.

Questo non significa che conservare la stampa di un interpello renda automaticamente conforme qualsiasi scelta aziendale.

Perché sia realmente utile occorre dimostrare che il caso affrontato dall’azienda ricada nell’ambito interpretato dalla Commissione e che la conclusione sia stata applicata correttamente.

Un documento letto male non diventa corretto soltanto perché reca il logo del Ministero.

Interpelli e DVR: devono essere citati nel documento?

Non esiste una regola generale secondo cui ogni interpello pertinente debba essere materialmente riportato nel DVR.

La funzione del Documento di Valutazione dei Rischi è valutare i rischi presenti nell’organizzazione e definire le misure necessarie, non trasformarsi in una raccolta di pareri amministrativi.

Un interpello può però essere molto utile nella fase che precede la redazione o l’aggiornamento del documento.

Se chiarisce l’applicazione di un obbligo rilevante per la valutazione, la sorveglianza sanitaria, la formazione, i ruoli aziendali o le misure organizzative, il suo orientamento può incidere sulle decisioni che poi dovranno trovare corretta traduzione nel sistema di prevenzione.

La domanda quindi non è “devo allegare tutti gli interpelli al DVR?”, ma:

esiste un chiarimento istituzionale pertinente che modifica o precisa il modo in cui stiamo gestendo questo obbligo?

È una differenza importante.

Commissione per gli interpelli
Commissione per gli interpelli

Gli interpelli possono essere superati?

Sì, nel senso che la disciplina che interpretavano può cambiare.

Un interpello deve sempre essere collocato nel tempo.

Data della risposta, formulazione della norma vigente in quel momento, eventuali modifiche legislative successive, nuovi accordi, decreti e ulteriori interpelli sulla stessa materia devono essere confrontati.

Un documento del 2014 può continuare a contenere un principio perfettamente utilizzabile nel 2026.

Oppure può riferirsi a una disposizione che nel frattempo è stata modificata in modo sostanziale.

Non basta, quindi, digitare una parola chiave su Google e aprire il primo PDF del Ministero.

La verifica deve essere cronologica e normativa.

Dove trovare gli interpelli ufficiali

Per trovare gli interpelli sicurezza sul lavoro ufficiali, la fonte da utilizzare è l’archivio pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’archivio raccoglie documenti appartenenti anche a discipline differenti. Nella stessa sezione possono comparire, infatti, interpelli relativi alla salute e sicurezza ai sensi dell’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 e interpelli fondati su altre disposizioni, come quelli in materia lavoristica ex articolo 9 del D.Lgs. 124/2004.

Per questo il fatto che un documento sia denominato “interpello” non significa automaticamente che sia un interpello sulla sicurezza disciplinato dall’articolo 12.

Occorre controllare sempre l’oggetto, l’area tematica e soprattutto il riferimento normativo indicato nell’intestazione.

Ultimi interpelli sicurezza sul lavoro pubblicati nel 2026

Alla data di questo approfondimento, nell’archivio ministeriale risultano pubblicati due interpelli 2026 appartenenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro.

L’Interpello n. 1 del 16 aprile 2026 riguarda la formazione obbligatoria e, in particolare, i requisiti dei docenti nell’ambito di seminari e convegni validi ai fini dell’aggiornamento.

L’Interpello n. 2 del 25 giugno 2026 affronta invece la compatibilità tra il ruolo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e quello di ufficiale di polizia giudiziaria dell’organo di vigilanza operante nella medesima struttura.

Sono due argomenti molto diversi.

Ed è proprio questa varietà che mostra la funzione della Commissione: affrontare problemi interpretativi che possono nascere in ogni area del sistema di prevenzione.

Formazione, RLS, preposto, medico competente, sorveglianza sanitaria, appalti, valutazione dei rischi e organizzazione aziendale sono soltanto alcuni dei temi che negli anni sono arrivati alla Commissione. L’archivio ministeriale consente di ricostruire questo patrimonio interpretativo.

Un metodo pratico per utilizzare gli interpelli in azienda

Quando nasce un dubbio sulla sicurezza, partire direttamente dalla ricerca di un interpello può essere un errore.

Il percorso più solido parte dalla disposizione vigente.

Supponiamo che l’azienda debba decidere se un determinato cambiamento organizzativo renda necessaria una visita medica.

Prima si individua la disciplina dell’articolo 41 e il regime di sorveglianza sanitaria applicabile.

Poi, si verificano eventuali modifiche recenti.

Successivamente si cercano gli interpelli pertinenti.

Infine, si confronta il principio ricavato con la mansione realmente svolta, i rischi presenti nel DVR e le valutazioni che competono al medico competente.

Lo stesso metodo può essere utilizzato per formazione, preposto, RLS e altri obblighi.

Nel caso di una nuova mansione, per esempio, non basta trovare una risposta ministeriale sulla sorveglianza sanitaria. Bisogna coordinare anche la valutazione dei rischi, il giudizio di idoneità e gli eventuali obblighi di formazione e addestramento. La procedura completa è approfondita nella guida Edafos sulla visita medica per cambio mansione.

L’interpello deve entrare nel sistema di prevenzione, non sostituirlo.

Cinque errori che rendono inutile anche un interpello corretto

Il primo errore è leggere soltanto il titolo.

Il secondo è utilizzare una risposta relativa a una fattispecie diversa perché contiene una parola chiave simile.

Il terzo è ignorare le modifiche normative intervenute dopo la pubblicazione.

Il quarto è considerare l’interpello una deroga alla legge.

Il quinto è applicare automaticamente la conclusione senza verificare il caso aziendale concreto.

In tutti questi casi il problema non è l’interpello.

È il modo in cui è stato utilizzato.

Interpelli e responsabilità del datore di lavoro

L’esistenza di un interpello non trasferisce la responsabilità della decisione aziendale alla Commissione.

Il datore di lavoro continua a dover organizzare la prevenzione, valutare i rischi e adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008.

Il medico competente mantiene le proprie competenze sanitarie.

L’RSPP svolge il proprio ruolo tecnico e consultivo.

Il preposto esercita la vigilanza che gli compete.

L’interpello chiarisce come una disposizione deve essere interpretata, ma non sostituisce le funzioni attribuite dalla legge alle diverse figure della sicurezza.

È una distinzione essenziale anche per evitare una frase pericolosa:

“Abbiamo fatto così perché lo dice l’interpello”.

La formulazione corretta dovrebbe essere diversa:

“Abbiamo applicato la disposizione vigente tenendo conto anche del criterio interpretativo espresso dalla Commissione”.

Cosa deve fare un’azienda quando trova un interpello pertinente

Prima di modificare una procedura interna conviene annotare almeno cinque informazioni: numero e anno dell’interpello, quesito affrontato, norma interpretata, principio espresso dalla Commissione e verifica dell’eventuale normativa successiva.

Non serve creare un archivio burocratico infinito.

Serve poter ricostruire la ragione della scelta.

Se il chiarimento incide sulla formazione, occorrerà verificare il piano formativo.

Se riguarda la sorveglianza sanitaria, dovrà essere coinvolto il medico competente.

Se riguarda un ruolo come RLS o preposto, bisognerà controllare organizzazione, designazioni e procedure.

Se incide sulla valutazione dei rischi, dovrà essere valutata la necessità di aggiornare DVR e misure preventive.

È in questa fase che l’interpello passa dalla teoria alla prevenzione concreta.

Gli interpelli come strumento di prevenzione, non come archivio di PDF

L’utilità degli interpelli non sta nel numero di documenti che un consulente riesce a conservare.

Sta nella capacità di individuare quello pertinente nel momento in cui emerge un dubbio operativo.

Un buon sistema aziendale di prevenzione dovrebbe quindi essere in grado di intercettare periodicamente non solo nuove leggi e decreti, ma anche gli orientamenti istituzionali che possono incidere sulle procedure adottate.

L’aggiornamento normativo non consiste soltanto nel sapere che è stata pubblicata una nuova disposizione.

Significa capire se quella disposizione, oppure una nuova interpretazione ufficiale, richieda di cambiare concretamente qualcosa in azienda.

Un corso.

Una visita.

Una procedura.

Una nomina.

Un controllo.

Una modalità di organizzazione del lavoro.

È questo il valore reale degli interpelli sicurezza sul lavoro per imprese e professionisti.

Dalla risposta ministeriale alla decisione aziendale

Gli interpelli rappresentano uno degli strumenti più importanti per orientarsi nelle aree in cui il D.Lgs. 81/2008 deve essere tradotto in scelte operative.

Non hanno il compito di sostituire la legge e non possono diventare scorciatoie per evitare la valutazione del caso concreto.

Il loro ruolo è diverso: fornire un criterio interpretativo istituzionale che aiuti aziende, professionisti e organi di vigilanza a leggere in modo coerente la normativa.

Per utilizzarli correttamente occorre sempre partire dalla norma vigente, comprendere il quesito, leggere integralmente la risposta e verificare ciò che è accaduto dopo la sua pubblicazione.

Solo a quel punto il principio può essere trasferito nel sistema di prevenzione aziendale.

Un interpello non dice semplicemente “cosa fare”. Aiuta a capire come leggere la regola che stabilisce cosa deve essere fatto.

Ed è proprio questa distinzione a trasformarlo da semplice documento ministeriale in uno strumento operativo di sicurezza.

Interpelli sicurezza sul lavoro
FAQ Interpelli sicurezza sul lavoro

FAQ

Gli interpelli sulla sicurezza sul lavoro sono obbligatori?

Le risposte agli interpelli non sono nuove disposizioni legislative. L’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008 attribuisce però alle indicazioni della Commissione il valore di criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza. Per questo rappresentano un riferimento istituzionale particolarmente importante nell’applicazione della normativa.

Un datore di lavoro può presentare direttamente un interpello?

No. L’articolo 12 riserva la presentazione dei quesiti a determinate categorie di soggetti, tra cui Regioni e Province autonome, enti pubblici nazionali, organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

Un RSPP può inviare un interpello al Ministero?

Non direttamente come singolo RSPP ai sensi dell’articolo 12. Il problema può però essere rappresentato a uno dei soggetti legittimati, che potrà valutare se trasformarlo in un quesito di ordine generale.

L’interpello vale solo per chi ha fatto la domanda?

No. La risposta nasce da un quesito presentato da un soggetto legittimato, ma contiene un criterio interpretativo riferito all’applicazione generale della normativa affrontata.

Un interpello può modificare il D.Lgs. 81/2008?

No. La Commissione interpreta la normativa vigente ma non può sostituirsi al legislatore né modificare con una risposta una disposizione di legge.

Un interpello vecchio è ancora valido?

Dipende dalla normativa che interpretava. Se la disposizione è rimasta invariata, il principio può continuare a essere rilevante. Se la norma è stata modificata o sostituita, l’interpello deve essere riletto alla luce della disciplina successiva.

Gli interpelli devono essere allegati al DVR?

Non esiste un obbligo generale di allegare gli interpelli al DVR. Se però una risposta chiarisce una disposizione rilevante per la valutazione o per le misure aziendali, il principio espresso può incidere sulle decisioni che devono essere correttamente tradotte nel sistema di prevenzione.

Dove si trovano gli interpelli ufficiali?

La fonte di riferimento è l’archivio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per gli interpelli in materia di sicurezza occorre verificare che il documento faccia riferimento all’articolo 12 del D.Lgs. 81/2008, perché l’archivio ministeriale contiene anche interpelli appartenenti ad altre discipline.

Link utili

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Commissione per gli interpelli ex articolo 12 D.Lgs. 81/2008

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Archivio ufficiale degli interpelli

Ministero del Lavoro – Decreto ministeriale n. 69 del 21 maggio 2025

Ministero del Lavoro – Decreto ministeriale n. 17 del 5 febbraio 2026 

 

 

 

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