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Medico competente: quando è obbligatorio nominarlo in azienda

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Indice

Non tutte le aziende devono nominare il medico competente: la differenza la fanno DVR, mansioni e rischi effettivi. Ecco esempi pratici, casi frequenti e documenti da controllare prima di programmare le visite.

Il medico competente non è una figura da inserire “per abitudine” e non deve essere nominato in automatico solo perché l’azienda ha dipendenti. Diventa necessario quando la normativa o la valutazione dei rischi richiedono l’attivazione della sorveglianza sanitaria.

Per il datore di lavoro, il punto decisivo è trasformare questa verifica in un sistema documentato: capire quali mansioni sono interessate, programmare le visite, gestire i giudizi di idoneità e conservare le prove utili in caso di controllo.

Nel linguaggio comune si parla spesso di “medico del lavoro”. Nel D.Lgs. 81/2008, però, la figura corretta è il medico competente: un professionista in possesso di specifici requisiti, nominato dal datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e collaborare, per gli aspetti sanitari, alla valutazione dei rischi.

medico del lavoro valuta postazione ergonomica
Medico del lavoro valuta postazione ergonomica

Medico competente obbligatorio: risposta rapida

In pratica, l’azienda deve nominare il medico competente quando sono presenti lavoratori esposti a rischi che richiedono accertamenti sanitari: ad esempio movimentazione manuale dei carichi, rumore, vibrazioni, agenti chimici, lavoro notturno e utilizzo sistematico o abituale di videoterminali per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa.

Quando l’azienda deve nominare il medico competente?

La nomina è necessaria quando occorre effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008 o quando il DVR evidenzia mansioni, esposizioni o rischi che rendono indispensabile il coinvolgimento del medico competente.

La domanda corretta non è: “Ho almeno un dipendente, quindi devo nominarlo?”. La verifica da fare è un’altra: “Nel mio DVR ci sono attività che richiedono sorveglianza sanitaria?”.

Tra le situazioni più frequenti da valutare rientrano:

  • uso abituale e sistematico di videoterminali per tempi rilevanti;
  • movimentazione manuale dei carichi;
  • esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, biologici, cancerogeni o mutageni;
  • lavoro notturno;
  • mansioni con rischi specifici per la salute;
  • attività per cui la normativa richiede accertamenti sanitari mirati.

Questi esempi non vanno usati come elenco standard da copiare. Ogni obbligo deve essere collegato alla mansione reale, all’esposizione effettiva e alla valutazione dei rischi aziendale.

Tabella pratica: chi deve fare la visita medica?

La tabella non sostituisce il DVR, ma aiuta a capire quali casi sono normalmente da includere nella sorveglianza sanitaria e quali, invece, non fanno scattare automaticamente la visita medica.

Il criterio non è il nome della mansione, ma il rischio effettivo: ore al videoterminale, movimentazione dei carichi, esposizione a rumore, vibrazioni, agenti chimici, lavoro notturno o altri fattori indicati dalla valutazione dei rischi.

Caso pratico Visita medica? Perché / cosa verificare nel DVR
Impiegato che utilizza il videoterminale occasionalmente o per meno di 20 ore settimanali Non automatica Il solo utilizzo del computer non comporta automaticamente la sorveglianza sanitaria. Devono essere valutati il tempo effettivo trascorso al videoterminale e gli eventuali altri rischi presenti nella mansione.
Lavoratore che utilizza il videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni Rientra nella definizione di videoterminalista prevista dal D.Lgs. 81/2008. Il rischio deve essere riportato nel DVR e il lavoratore sottoposto alla sorveglianza sanitaria prevista.
Magazziniere che movimenta manualmente carichi in modo abituale Da valutare / spesso sì La movimentazione manuale dei carichi richiede una valutazione specifica del rischio e dei fattori individuali. Se il rischio è significativo, la visita è prevista secondo il protocollo sanitario.
Cameriere o addetto sala senza lavoro notturno e senza rischi specifici rilevanti Non automatica La mansione, da sola, non comporta sempre la visita medica. Vanno però valutati sforzi fisici, posture incongrue prolungate, turni, eventuale lavoro notturno, uso di detergenti e movimentazione di carichi.
Addetto alle pulizie esposto a detergenti o agenti chimici pericolosi Sì, se il rischio non è irrilevante per la salute Bisogna verificare la valutazione del rischio chimico, le schede di sicurezza, la classificazione dei prodotti, la frequenza e le modalità di utilizzo. Se ricorrono le condizioni dell’art. 229, il lavoratore rientra nella sorveglianza sanitaria.
Operaio di officina, produzione o cantiere esposto a rumore elevato Sì, se supera i valori superiori di azione (LEX,8h = 85 dB(A)) Per il rumore, la sorveglianza sanitaria scatta quando l’esposizione supera i valori superiori di azione: LEX,8h = 85 dB(A), con valore di picco pari a 137 dB(C). Può essere estesa in altri casi su richiesta e valutazione del medico competente.
Operatore che usa martelli demolitori, decespugliatori, motoseghe o mezzi vibranti Sì, se supera i valori d’azione Per le vibrazioni, sia mano-braccio sia corpo intero, la sorveglianza sanitaria è prevista quando l’esposizione supera i valori d’azione o quando il medico competente ne ravvisa le condizioni.
Lavoratore notturno secondo i criteri del D.Lgs. 66/2003 Il lavoro notturno richiede controlli preventivi e periodici, almeno ogni due anni, per verificare l’assenza di controindicazioni psicofisiche allo svolgimento della prestazione notturna.
Tirocinante, apprendista o neoassunto adibito a una mansione con rischio sanitario Sì, se la mansione lo richiede La tipologia contrattuale non elimina la valutazione del rischio. Se la mansione richiede la sorveglianza sanitaria, la visita va gestita prima dell’adibizione all’attività o secondo il protocollo definito dal medico competente.
Lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria che rientra dopo un’assenza per malattia superiore a 60 giorni continuativi Da valutare dal medico competente Il rientro non va gestito automaticamente per tutti. Se il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, il medico competente valuta se effettuare la visita prima della ripresa e deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Lavoratore assunto per una mansione senza rischi sanitari specifici individuati nel DVR No, salvo altri rischi La visita non è un controllo generico di buona salute. Può essere effettuata solo se collegata a un rischio professionale specifico individuato nel DVR e gestito nel protocollo sanitario.

Nota pratica: se due lavoratori hanno lo stesso contratto ma svolgono attività diverse, possono avere obblighi sanitari diversi. Allo stesso modo, due lavoratori con la stessa mansione possono rientrare in protocolli diversi se cambiano esposizione, orario, attrezzature o limitazioni individuali.

Esempi concreti per evitare errori

  • Un cameriere non deve fare la visita medica solo perché lavora in sala. La valutazione cambia se svolge lavoro notturno, movimenta carichi rilevanti, usa sostanze pericolose o presenta altri rischi nel DVR.
  • Un magazziniere che solleva, spinge o trascina carichi in modo abituale va valutato per il rischio da movimentazione manuale dei carichi e può rientrare nella sorveglianza sanitaria.
  • Un manutentore del verde che usa decespugliatore, motosega o attrezzature vibranti può richiedere sorveglianza sanitaria se l’esposizione a vibrazioni supera i valori d’azione o se il medico competente ne ravvisa la necessità.
Domanda operativa da farsi subito
Se domani entrasse un ispettore, l’azienda saprebbe spiegare perché alcuni lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e altri no? Se la risposta non è documentabile nel DVR, il sistema va rivisto.
medico competente obbligatorio
Medico competente in consulto

Videoterminalisti: quando serve la visita medica?

L’utilizzo del computer non comporta automaticamente l’obbligo della visita medica. La sorveglianza sanitaria è prevista quando il lavoratore utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dall’art. 175 del D.Lgs. 81/2008.

Quando viene raggiunta questa soglia, il rischio deve essere valutato nel DVR, il datore di lavoro deve nominare il medico competente e il lavoratore deve essere sottoposto agli accertamenti sanitari previsti.

Approfondimento

Per sapere come calcolare le 20 ore settimanali, quale periodicità applicare alle visite e come gestire il lavoro in smart working, consulta la guida completa sulla sorveglianza sanitaria dei videoterminalisti.

Medico competente e DVR: il collegamento da non perdere

Il medico competente non è una figura separata dal DVR. Il documento individua rischi, mansioni ed esposizioni; il medico, quando nominato, collabora alla valutazione per gli aspetti sanitari e definisce un protocollo coerente con i rischi specifici.

Il percorso corretto può essere riassunto così:

  • l’azienda valuta i rischi reali;
  • il DVR individua mansioni ed esposizioni;
  • si verifica se è necessaria la sorveglianza sanitaria;
  • il datore di lavoro nomina formalmente il medico competente;
  • il medico definisce il protocollo sanitario;
  • vengono programmate visite e accertamenti;
  • i giudizi di idoneità vengono gestiti e conservati in modo corretto.

Se questo collegamento manca, la nomina rischia di restare un atto formale, senza un sistema di prevenzione davvero funzionante.

Il tema si collega direttamente alla guida Edafos sul DVR 2026: il Documento di Valutazione dei Rischi deve rappresentare l’azienda reale e va aggiornato quando cambiano mansioni, attrezzature, organizzazione, ambienti o condizioni di esposizione.

La sorveglianza sanitaria serve sempre al momento dell’assunzione?

No. La visita medica preventiva non è obbligatoria per ogni nuova assunzione. Serve quando il lavoratore deve essere adibito a una mansione per la quale è prevista la sorveglianza sanitaria.

Molte aziende trattano la visita come una procedura automatica di ingresso. In realtà deve esserci un legame concreto con la mansione e con i rischi valutati: rumore, movimentazione manuale dei carichi, agenti chimici o altre esposizioni possono renderla necessaria; una mansione priva di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria non può essere gestita allo stesso modo.

Visita preventiva e visita preassuntiva
La visita preventiva serve a verificare l’assenza di controindicazioni rispetto alla mansione specifica. Può essere svolta anche in fase preassuntiva, ma non è uno strumento generico per conoscere lo stato di salute del candidato: deve sempre essere collegata ai rischi lavorativi.

Quali visite rientrano nella sorveglianza sanitaria?

La sorveglianza sanitaria non coincide solo con la visita periodica. Comprende diverse tipologie di accertamenti, da attivare quando ricorrono i presupposti previsti dalla normativa e dal protocollo sanitario.

  • visita medica preventiva, anche in fase preassuntiva;
  • visita medica periodica;
  • visita su richiesta del lavoratore, se collegata ai rischi lavorativi e ritenuta pertinente dal medico competente;
  • visita in occasione del cambio mansione;
  • visita alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti;
  • visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi, quando ritenuta necessaria dal medico competente.

La periodicità delle visite è stabilita dalla normativa applicabile. Quando non è prevista una cadenza specifica, la visita periodica viene effettuata di norma una volta l’anno; il medico competente può stabilire una periodicità diversa in funzione della valutazione del rischio. Per questo non è corretto gestire le scadenze “a memoria” o con un calendario uguale per tutti.

Cosa cambia per l’assenza superiore a 60 giorni?

La gestione del rientro dopo un’assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi è un punto delicato, perché per anni è stata raccontata come un automatismo.

Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, la visita precedente alla ripresa del lavoro viene effettuata quando il medico competente la ritiene necessaria. Se il medico non procede alla visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

L’azienda, quindi, non può ignorare il caso: deve coinvolgere il medico competente quando il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria e conservare la documentazione del percorso seguito.

L’Interpello n. 1/2024 ha, inoltre, chiarito che il tema riguarda i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria. Non bisogna quindi applicare automaticamente la visita a qualunque lavoratore assente oltre 60 giorni, senza considerare mansione, rischio e regime sanitario previsto.

Cosa fare in pratica dopo un’assenza superiore a 60 giorni
Verifica se il lavoratore è soggetto a sorveglianza sanitaria, informa il medico competente del rientro, attendi la sua valutazione e conserva il giudizio di idoneità alla mansione specifica prima di gestire il rientro operativo.
medico competente obbligatorio
Valutazione medica per il rientro lavorativo

Cosa deve fare concretamente il datore di lavoro?

Il datore di lavoro deve partire dal DVR e dalle mansioni effettive, con il supporto del RSPP e degli altri soggetti della prevenzione. Se emerge l’obbligo, deve nominare il medico competente e metterlo nelle condizioni di svolgere correttamente l’incarico.

In concreto, l’azienda dovrebbe:

  • verificare DVR e mansioni presenti;
  • individuare i lavoratori esposti a rischi che richiedono sorveglianza sanitaria;
  • formalizzare la nomina del medico competente;
  • condividere informazioni aggiornate su rischi, sostanze, attrezzature, ambienti, turni e organizzazione del lavoro;
  • ricevere e gestire il protocollo sanitario;
  • programmare le visite;
  • conservare i giudizi di idoneità;
  • aggiornare DVR, mansioni e procedure quando emergono prescrizioni o limitazioni;
  • evitare qualunque trattamento improprio dei dati sanitari.

Il datore di lavoro non deve conoscere la diagnosi del lavoratore. Deve ricevere e gestire il giudizio di idoneità alla mansione specifica, rispettando la riservatezza dei dati sanitari.

Tra le situazioni che richiedono un coordinamento tempestivo con il medico competente rientra anche il ritorno al lavoro dopo una lunga assenza. Quando un lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria è stato assente per motivi di salute per oltre 60 giorni continuativi, l’azienda deve coinvolgere il medico prima di riassegnarlo alla mansione. Nella guida sulla visita medica dopo 60 giorni di assenza spieghiamo quando la visita è necessaria e come organizzare correttamente il rientro.

Quali documenti servono per dimostrare che l’azienda è in regola?

In caso di controllo, non basta dire che “il medico c’è”. L’azienda deve dimostrare che la sorveglianza sanitaria è organizzata, coerente con il DVR e tracciabile.

I documenti da verificare sono:

  • DVR aggiornato con mansioni, rischi e criteri di sorveglianza sanitaria;
  • nomina formale del medico competente;
  • protocollo sanitario definito dal medico competente;
  • elenco dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, gestito nel rispetto della privacy;
  • scadenziario delle visite;
  • giudizi di idoneità alla mansione specifica;
  • eventuali prescrizioni o limitazioni e relative misure organizzative adottate;
  • evidenza del sopralluogo del medico competente negli ambienti di lavoro o della diversa periodicità motivata;
  • verbali o comunicazioni relativi alla riunione periodica, quando prevista;
  • documentazione sanitaria gestita nei limiti e con le garanzie previste dalla normativa.

La cartella sanitaria e di rischio segue regole specifiche di custodia, segreto professionale e conservazione. È quindi importante distinguere i documenti organizzativi della sicurezza dai dati sanitari riservati.

Cosa succede dopo il giudizio di idoneità?

Il giudizio del medico competente non è un documento da archiviare senza conseguenze operative. Serve a stabilire se il lavoratore può svolgere la mansione specifica e a quali condizioni.

Il medico competente può esprimere giudizi di:

  • idoneità;
  • idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  • inidoneità temporanea;
  • inidoneità permanente.

Quando emergono prescrizioni o limitazioni, il datore di lavoro deve verificare come organizzare concretamente la mansione. Possono essere necessari interventi su turni, carichi, attrezzature, postazione, attività assegnate, procedure o formazione.

Esempio pratico: se un lavoratore è idoneo con limitazione alla movimentazione manuale di carichi oltre una determinata soglia, l’azienda deve organizzare il lavoro in modo coerente. Se continua a svolgere le stesse attività di prima, il giudizio resta sulla carta.

Lo stesso principio vale anche in altri ambiti organizzativi. Nell’articolo Edafos su DVR e lavoratori stranieri viene chiarito che il DVR deve dialogare con la realtà aziendale: se cambiano lavoratori, mansioni, comprensione linguistica o modalità operative, anche la prevenzione va verificata.

Il medico competente può incidere su formazione e primo soccorso?

Sì, per la parte di competenza. Il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione nella tutela della salute dei lavoratori, nell’informazione e formazione per gli aspetti sanitari e nell’organizzazione del primo soccorso, considerando lavorazioni, esposizioni e modalità operative.

Questo non significa che sostituisca RSPP, consulente o formatore. Significa che, quando emergono rischi sanitari, prescrizioni o esigenze particolari, l’azienda deve evitare compartimenti stagni.

Se una mansione richiede sorveglianza sanitaria, anche formazione, istruzioni operative e addestramento devono essere coerenti con i rischi reali. Su questo punto si collega bene anche la guida Edafos sulla formazione lavoratori 2025, perché l’ingresso in azienda va gestito in modo allineato alla mansione effettiva.

Cosa rischia il datore di lavoro se non nomina il medico competente?

Quando la nomina del medico competente è obbligatoria, il datore di lavoro deve provvedere alla sua designazione ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/2008. La mancata nomina è punita dall’art. 55, comma 5, lettera d), con l’arresto da due a quattro mesi oppure con l’ammenda da 1.738,50 a 6.954,00 euro.

Inoltre, se l’assenza del medico competente comporta anche la mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria o l’adibizione dei lavoratori a mansioni senza il previsto giudizio di idoneità, possono aggiungersi ulteriori contestazioni collegate agli obblighi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Il problema, però, non è solo sanzionatorio. In caso di infortunio, malattia professionale o ispezione, l’assenza di una corretta gestione della sorveglianza sanitaria può pesare nella valutazione complessiva dell’organizzazione aziendale della sicurezza.

Il punto non è semplicemente avere un nominativo da indicare, ma dimostrare che l’azienda ha valutato i rischi, coinvolto il medico competente quando necessario, programmato le visite, gestito i giudizi di idoneità e adattato l’organizzazione del lavoro alle eventuali prescrizioni ricevute.

Checklist operativa: come verificare subito se l’azienda è in regola

Questa checklist consente di controllare, in modo pratico, i punti che creano più criticità in azienda.

  • Il DVR individua chiaramente mansioni e rischi per la salute?
  • È indicato quali mansioni richiedono sorveglianza sanitaria?
  • La nomina del medico competente è formalizzata quando necessaria?
  • Il medico competente riceve informazioni aggiornate su mansioni, rischi, ambienti, sostanze, attrezzature e turni?
  • Il protocollo sanitario è coerente con i rischi aziendali?
  • Le visite sono programmate con uno scadenziario verificabile?
  • I giudizi di idoneità sono conservati e gestiti correttamente?
  • Le prescrizioni o limitazioni diventano misure organizzative concrete?
  • Il cambio mansione attiva una verifica sanitaria quando necessaria?
  • Le assenze superiori a 60 giorni continuativi sono gestite secondo le regole aggiornate?
  • L’azienda evita di chiedere o conservare diagnosi e dati sanitari non necessari?
  • Formazione, istruzioni operative e addestramento vengono aggiornati quando cambiano rischi, mansioni o limitazioni?
  • Il DVR viene aggiornato quando emergono nuove criticità o cambiamenti organizzativi?

Dalla norma alla pratica: cosa fare da domani in azienda

Da domani l’azienda può fare una verifica semplice: prendere il DVR, guardare le mansioni effettive, controllare se esistono rischi che richiedono sorveglianza sanitaria e verificare se nomina, protocollo, visite e giudizi di idoneità sono davvero allineati.

La sorveglianza sanitaria non è un adempimento isolato. È uno strumento di prevenzione che collega salute, mansione, organizzazione del lavoro eresponsabilità del datore di lavoro.

La sicurezza si tutela prima che emerga il problema: con un DVR coerente, un medico competente correttamente coinvolto e una gestione quotidiana attenta alla salute delle persone.

medico competente obbligatorio
FAQ Medico competente in ufficio

FAQ

Quando è obbligatorio nominare il medico competente?

Il medico competente è obbligatorio quando occorre effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa o quando la valutazione dei rischi evidenzia la necessità della sua nomina.

Il medico competente è obbligatorio in tutte le aziende con dipendenti?

No. La presenza di dipendenti non basta, da sola, a rendere sempre obbligatoria la nomina. Bisogna valutare mansioni, rischi ed esposizioni presenti in azienda.

Medico competente e medico del lavoro sono la stessa cosa?

Nel linguaggio comune spesso si usa “medico del lavoro”, ma nel D.Lgs. 81/2008 la figura di riferimento è il medico competente, cioè il medico in possesso dei requisiti previsti per svolgere le funzioni di sorveglianza sanitaria.

La visita medica dopo più di 60 giorni di assenza è sempre automatica?

No. Dopo le modifiche introdotte dalla Legge 203/2024, la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per motivi di salute superiore a 60 giorni continuativi viene effettuata quando ritenuta necessaria dal medico competente. Se il medico non ritiene necessaria la visita, deve comunque esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Il datore di lavoro può conoscere la diagnosi del lavoratore?

No. Il datore di lavoro deve gestire il giudizio di idoneità alla mansione specifica, non la diagnosi o informazioni sanitarie non necessarie.

Cosa succede se il lavoratore non si presenta alla visita del medico competente?

La visita rientra negli obblighi di prevenzione quando prevista dalla sorveglianza sanitaria. L’azienda deve gestire il caso con prudenza, documentando convocazioni, comunicazioni e motivi dell’eventuale assenza, prima di valutare conseguenze organizzative o disciplinari.

Il medico competente deve collaborare al DVR?

Sì. Quando è nominato, il medico competente collabora con datore di lavoro e servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria.

Un impiegato che utilizza il videoterminale deve sempre fare la visita medica?

No. Il semplice utilizzo del computer non comporta automaticamente l’obbligo della visita. La sorveglianza sanitaria è prevista quando il videoterminale viene utilizzato in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni previste dalla normativa. Sotto questa soglia devono comunque essere valutati gli eventuali altri rischi presenti nella mansione e individuati nel DVR.

Chi non deve fare la visita medica aziendale?

Non deve sottoporsi automaticamente alla visita il lavoratore la cui mansione non presenta rischi per i quali la normativa o il DVR prevedono la sorveglianza sanitaria. La visita medica non è un controllo generico sullo stato di salute e deve essere sempre collegata ai rischi lavorativi.

Chi nomina il medico competente?
Il medico competente viene nominato dal datore di lavoro quando la normativa o il DVR prevedono la sorveglianza sanitaria per una o più mansioni.

Con più di 15 dipendenti il medico competente è sempre obbligatorio?
No. Il numero di dipendenti, da solo, non rende sempre obbligatoria la nomina. L’obbligo dipende dalla presenza di rischi che richiedono sorveglianza sanitaria.

Link utili

INAIL – Videoterminali

Normattiva – Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Normattiva – Legge 13 dicembre 2024, n. 203

Ministero del Lavoro – Interpello su sorveglianza sanitaria dopo assenza superiore a 60 giorni

INAIL – Medico competente

 

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